Sentenza 11 luglio 2014
Massime • 1
Ai fini della concessione del beneficio della riabilitazione, l'attivazione da parte del condannato per l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato non deve essere valutata solo alla stregua delle regole proprie del cod. civ., ma anche quale onere imposto al condannato in funzione del valore dimostrativo dell'emenda, e della condotta successiva alla condanna. (Fattispecie in cui la suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva respinto la domanda di riabilitazione, valutando quale sintomo negativo dell'emenda l'assoluta indisponibilità del condannato a qualsiasi iniziativa concreta, anche di tipo simbolico, a favore delle persone offese o danneggiate dal reato, neppure nei limiti compatibili con le proprie possibilità economiche). (Conf. non mass. N. 45044/14).
Commentari • 2
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1. Con ordinanza del 19 gennaio 2012, il Tribunale di sorveglianza di Genova accoglieva la domanda di riabilitazione proposta dall'istante, condannato dieci anni prima dalla Corte d'Appello della medesima città per concorso nel reato di concussione, realizzato mediante pressioni svolte nei confronti dell'amministratore di una società commerciale. Avverso tale ordinanza concessiva, proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore Generale lamentando, in particolare, che il riabilitando non aveva risarcito integralmente i danni cagionati da reato ma che si fosse limitato semplicemente a corrispondere una somma transattivamente concordata con la persona offesa. Investita della questione, la …
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La persona che desidera cancellare gli effetti di una condanna penale, ripulendo la sua fedina penale e tornando a essere (quasi) come un incensurato, può chiedere la riabilitazione: questa non è atto non di clemenza, ma di giustizia, dato che chi si trova nelle condizioni previste dalla legge ha un vero e proprio diritto alla riabilitazione. In breve: Le condizioni per ottenere la riabilitazione sono: decorso di un certo periodo di tempo (almeno 3 anni dalla espiazione / estinzione della pena) buona condotta pagamento delle spese processuali e degli obblighi risarcitori derivanti dal reato (obbligazioni civili) Prima di procedere conl'istanza per riabilitazione, conviene fare richiesta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/07/2014, n. 45045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45045 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 11/07/2014
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - N. 2279
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 3458/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
PE CH ND, nato ad [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 26/09/2013 del Tribunale di sorveglianza di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere, Antonella Patrizia Mazzei;
lette le richieste del Pubblico ministero in persona del Sostituto procuratore generale, Dott. MAZZOTTA Gabriele, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata il 26 settembre 2013 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto la domanda di RI CH ND, diretta ad ottenere la riabilitazione in relazione alla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani, in data 25 febbraio 2003, con la quale, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., gli era stata applicata la pena di anni due di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta, commesso in Trapani il 19 maggio 1997, con la sospensione condizionale della pena. Dopo aver premesso che la dichiarazione di fallimento del condannato costituisce prova dell'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato solo con riferimento al periodo immediatamente contiguo alla chiusura della procedura fallimentare, questa risalendo ad un anno e quattro mesi prima della presentazione della domanda di riabilitazione, il Tribunale ha osservato che il RI aveva documentato un reddito annuo netto di Euro 22.718,06, ma non aveva preso alcuna iniziativa risarcitoria nei confronti delle persone offese dal reato compatibilmente con le sue entrate, neppure in via simbolica come l'offerta ad una associazione non avente scopo di lucro, posto che il notevole numero di creditori ammessi al passivo del fallimento, cui ineriva il delitto di bancarotta fraudolenta, non avrebbe consentito il risarcimento di tutti;
ne' erano state dimostrate le modalità di chiusura della procedura fallimentare e, in particolare, l'eventuale ricorso a concordato che, se omologato, avrebbe potuto costituire prova dello stato di insolvenza dell'istante.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il RI tramite il difensore, avvocato Monica Maragno, la quale, con unico motivo, deduce violazione dell'art. 179 c.p.. Il fallimento era stato chiuso il 16 settembre 2011 e la domanda di riabilitazione, depositata il 30 gennaio 2013, era dunque strettamente contigua alla detta chiusura;
il ricorrente aveva, comunque, dedotto e dimostrato l'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato che, per costante giurisprudenza, non postula l'indigenza del condannato, ma solo l'indisponibilità di mezzi economici e patrimoniali sufficienti allo scopo;
il documentato reddito dell'istante, corrispondente a circa Euro mille (netti) al mese, inferiore a quello indicato dal Tribunale che aveva tenuto conto del solo reddito imponibile, era palesemente inidoneo a consentire anche un risarcimento solo simbolico nei riguardi dei numerosi creditori (oltre cinquanta) che erano stati lesi dal delitto di bancarotta fraudolenta;
incomprensibilmente il Tribunale aveva fatto riferimento alla mancata prova di eventuale ammissione dell'istante a concordato fallimentare omologato a conforto della sua insolvenza, giacché questa costituisce il presupposto della dichiarazione di fallimento e non ha bisogno, pertanto, di ulteriore dimostrazione.
3. Il Procuratore generale, nella requisitoria depositata il 4 aprile 2014, ha chiesto il rigetto del ricorso, sulla base di due annotazioni: il fallimento, come ammesso dallo stesso ricorrente, era stato chiuso un anno e quattro mesi prima della domanda di riabilitazione, sicché la dichiarazione di fallimento non era sufficiente ad integrare la prova dell'impossibilità del condannato di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato;
non risultava, in ogni caso, dimostrata l'inesigibilità assoluta dell'adempimento, tenuto conto del reddito, pur modesto, percepito dal condannato e della mancata allegazione di elementi oggettivi, come il carico familiare e gli introiti concretamente disponibili, tali da precludere anche un impegno risarcitorio compatibilmente ridotto in relazione alle proprie entrate.
4. Il 7 luglio 2014 è pervenuta memoria difensiva priva di data. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità della memoria difensiva intempestivamente depositata solo quattro giorni prima dell'odierna udienza, della quale pertanto la Corte non terrà conto. Non sono suscettibili di considerazione, infatti, nel giudizio di legittimità, le memorie e le produzioni difensive intempestivamente presentate per inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 611 c.p.p. (Sez. 1, n. 8960 del 07/02/2012, dep. 07/03/2012, Mangione,
Rv. 252215; conformi: n. 4801 del 1994 Rv. 196231, n. 17308 del 2004 Rv. 228646).
Venendo all'esame del ricorso, è corretto il rilievo del ricorrente circa l'irrilevanza, non incidente comunque sulla decisione del Tribunale, della mancata prova di eventuale ammissione del condannato a concordato preventivo al fine di dimostrare la sua insolvenza, in effetti già presupposta dalla sentenza di fallimento che integra il momento di consumazione del delitto di bancarotta fraudolenta per cui il RI è stato condannato (c.f.r., ex multis, Sez. 5, n. 592 del 04/10/2013, dep. 09/01/2014, De Florio, circa il tempo di consumazione del reato di bancarotta).
La censura del ricorrente si risolve, quindi, nel rilievo dell'illegittima negazione della riabilitazione, da parte del Tribunale, una volta dimostrata, come sarebbe avvenuto nel caso di specie, l'impossibilità del condannato di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato a causa della modestia del proprio documentato reddito, non essendosi il RI limitato ad addurre, a sostegno di tale impossibilità, la procedura fallimentare già chiusa oltre un anno prima della presentazione della domanda di riabilitazione.
Tale critica non coglie, però, la diversa ratio decidendi del provvedimento impugnato, che riconosce l'impossibilità dell'istante di adempiere le obbligazioni derivanti dal reato nei confronti di tutte le numerose persone offese (cinquanta creditori), e tuttavia stigmatizza la mancanza di alcuna iniziativa riparatrice, sia pure solo parziale e simbolica, a fronte della dimostrata percezione di reddito da parte del condannato.
Il Tribunale, invero, non ha respinto la domanda di riabilitazione per mancata prova dell'impossibilità del condannato di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato, a norma dell'art. 179 c.p., comma 6, n. 2), ma per ritenuta indisponibilità dell'istante a qualsiasi iniziativa, anche solo simbolica, a favore delle persone offese dal reato, pur avendo l'interessato documentato di essere titolare di un reddito modesto ma effettivo (e sul carattere netto, come indicato dal Tribunale, ovvero solo imponibile di tale reddito, come sostenuto dal ricorrente, la censura non è specificamente ancorata al dato documentale come imposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)). Al riguardo giova precisare che, insieme all'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal reato, salvo che si dimostri l'impossibilità di adempierle, e alla mancata sottoposizione del condannato a misura di sicurezza tuttora efficace, diversa dall'espulsione dello straniero dallo Stato e dalla confisca (art. 179 c.p., comma 6), costituiscono condizioni essenziali per l'ammissione al beneficio della riabilitazione il decorso del tempo prescritto dall'esecuzione o estinzione della pena principale e la prova effettiva e costante di buona condotta (art. 179 c.p., comma 1); la buona condotta, in particolare, può essere desunta anche dal comportamento del condannato nei confronti delle persone offese o danneggiate dal reato, con la conseguenza che non è illegittima ne' illogica l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che, pur dando atto dell'impossibilità di integrale adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, respinga tuttavia la richiesta di riabilitazione per l'indisponibilità del condannato, da parte del quale sia certa ed incontestata la percezione di un reddito, a qualsiasi concreta iniziativa, compatibile con le proprie possibilità economiche, a favore delle persone offese o danneggiate dal reato, siccome non dimostrativa della conseguita emenda. Tale interpretazione è conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, ai fini della riabilitazione, l'attivazione per l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato non deve essere valutata solo alla stregua delle regole proprie del codice civile, ma anche quale onere imposto al condannato in funzione del valore dimostrativo dell'emenda e della condotta successiva alla condanna (Sez. 1, n. 9755 del 27/01/2005, dep. 11/03/2005, Fortuna, Rv. 231589; Sez. 5, n. 4731 del 08/10/1999, dep. 31/01/2000, Agostini, Rv. 215748; Sez. 1, n. 2382 del 19/05/1993, dep. 29/07/1993, Calderai, Rv. 195818; Sez. 1, n. 3242 del 19/09/1991, dep. 03/10/1991, Nucera, Rv. 188557).
Nel caso di specie, dopo aver dato atto che dal CUD (certificato unico dipendente) prodotto dal RI, relativo all'anno di imposta 2012, si ricavava un suo reddito annuo (netto) di Euro 22.718,06, il Tribunale ha confutato, con argomentazione non illogica ne' contraddittoria, l'affermazione dell'istante secondo cui, essendo titolare di quell'unico reddito da lavoro dipendente, non era in condizione di pagare neppure un risarcimento simbolico di Euro 100 a ciascun creditore o di effettuare un'offerta reale simbolica anche ad una associazione non avente scopo di lucro.
E la confutazione di tale ragionamento da parte del ricorrente non suppone, per le anzidette ragioni, alcuna violazione delle disposizioni in tema di riabilitazione e rischia di sconfinare in una censura del merito e non sul merito del giudizio, non consentita in questa sede.
2. Alla luce delle osservazioni che precedono, si impone, dunque, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., comma 1, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2014