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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/11/2025, n. 2961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2961 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1739/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
-dott. Michele Guernelli - Presidente rel. est.
-dott. Vittorio Serra - Giudice
-dott.ssa Roberta Dioguardi - Giudice pronuncia la seguente SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 1739/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso ai sensi e per gli effetti dell'art.86 c.p.c. dagli Avv. Bartolomeo Falcone ed elettivamente domiciliato in Bologna, Piazza dei Martiri n. 5/2 presso lo studio dell'Avv. Roberto ME.
- ATTORE
Nei confronti di
(C.F: , in persona della Controparte_1 P.IVA_1 liquidatrice pro tempore rappresentata e difesa ai sensi e per gli effetti Parte_2 dell'art.86 c.p.c. dagli Avv. Salvatore Paratore ed Andrea Vannini ed elettivamente domiciliata in Firenze, via SQ LL n.39 presso lo studio legale dei difensori
C.F. ) in qualità di di Parte_2 C.F._2 CP_2 rappresentata e difesa ai sensi e per gli effetti dell'art.86 CP_1
c.p.c. dall'Avv. Marco Rousseau Colzi ed elettivamente domiciliata in Firenze via
SQ LL n.39 presso lo studio legale del difensore.
- CONVENUTE
1 Con l'intervento di
(C.F. ) rappresentato e difeso ai sensi e CP_3 C.F._3 per gli effetti dell'art.86 c.p.c. dagli Avv. Bartolomeo Falcone ed elettivamente domiciliato in Bologna, Piazza dei Martiri n. 5/2 presso lo studio dell'Avv. Roberto
ME
- INTERVENUTO EX ART. 105 CO.2 C.P.C.
DECISA SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI Le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 9.10.2025.
Per parte attrice e parte intervenuta:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni istanza, eccezione e difesa contraria: A) REVOCARE per giusta causa la dott.ssa dalla carica di liquidatore Parte_2 della società liquidazione, per violazione del pactum fiduciae, Controparte_1 in quanto:
1. Ha emesso false comunicazioni sociali nel bilancio finale di liquidazione, in violazione dell'art. 2621 c.c., azzerando ingiustificatamente il valore dell'immobilizzazione immateriale rappresentata dal know-how aziendale "Refeed®", nonostante la sua stessa confessione scritta (doc. 5) che tale cespite ha un valore di "almeno euro centomila" a fronte di investimenti per oltre un milione di euro;
2. Ha omesso deliberatamente il realizzo del cespite immateriale, nel corso della liquidazione, in violazione dell'art. 2489 c.c. che impone al liquidatore di agire con criteri di economicità nella gestione della liquidazione, con l'evidente fine di sottrarre tale asset alla monetizzazione, destinandolo alla proprietà comune dei soci dopo la cancellazione della società, ma con beneficio esclusivo dei soci ricercatori (inclusa sé stessa), unici in grado di sfruttarne economicamente il valore a danno degli altri soci;
3. Ha tentato una vendita non trasparente del know-how, promuovendo, in pendenza del presente giudizio, una procedura di vendita del cespite, con brevissimo termine di validità e limitata alla ristretta cerchia dei soci e loro conoscenti, evitando intenzionalmente una pubblicizzazione adeguata che garantisse il miglior realizzo possibile, condotta sospesa solo grazie all'intervento cautelare d'urgenza di questo Tribunale che comunque configura revoca del deposito del bilancio finale di liquidazione con conseguente cessazione della materia del contendere;
4. Ha partecipato a un disegno preordinato di sottrazione del know-how sociale, evidenziato dal volontario mancato rinnovo del marchio "Refeed" scaduto il 31
2 agosto 2022 e dalle comunicazioni del socio ai clienti della società, Parte_3 volte a indirizzare verso canali privatistici la gestione della vendita della tecnologia, violando, lei e il sodale, i doveri di lealtà e correttezza imposti dal Codice civile;
B) NOMINARE un liquidatore giudiziale, ai sensi dell'art. 2487 c.c., con esclusione dei soci sodali della con il mandato di: Pt_2
1. Recuperare immediatamente tutta la documentazione e il materiale tecnico relativo alla tecnologia proprietaria "Refeed®", appartenente alla società o comunque sviluppata con risorse societarie, inclusi documenti cartacei e digitali, supporti magnetici, studi, risultati delle ricerche, pubblicazioni scientifiche e ogni altro materiale, anche se nell'attuale illegittimo possesso di soci o terzi;
2. Valorizzare oggettivamente il know-how mediante vendita tramite procedura competitiva trasparente aperta a tutti i potenziali interessati, con pubblicità non eccessivamente costosa, sul web e su canali specializzati almeno equivalente a quella utilizzata nella campagna di crowdfunding del 2020, in conformità ai principi di massima trasparenza e realizzazione del miglior valore possibile, eventualmente avvalendosi dell'Istituto Vendite Giudiziarie;
3. Verificare la possibilità di ripristinare la tutela del marchio "Refeed" e valutare eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e della liquidatrice per il mancato rinnovo dello stesso e per la gestione dei beni sociali;
4. Eseguire ogni ulteriore attività amministrativa, contabile e legale necessaria per la corretta liquidazione della società, nel rispetto delle normative vigenti, fino alla definitiva cancellazione ed estinzione della società dal Registro delle Imprese;
C) ORDINARE al liquidatore giudiziale di riferire periodicamente al Tribunale sull'andamento della liquidazione, con particolare riguardo alle procedure di vendita del know-how e alla realizzazione dell'attivo sociale;
Con vittoria di spese, diritti e compensi di lite, inclusi quelli relativi al procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c.”
Per la convenuta : Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
− in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della odierna comparente con ogni conseguenza di legge;
− nel merito respingere, in quanto infondate in fatto e diritto, le domande formulate da parte attrice;
− in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, ivi inclusi quelli relativi al procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c.”
Per la convenuta Parte_2
3 “− in via preliminare, accertare l'intervenuta decadenza del dott. dal Pt_1 potere di proporre reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione della società
, con ogni conseguenza di legge;
Controparte_1
− nel merito respingere, in quanto infondate in fatto e diritto, le domande formulate da parte attrice;
− in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, ivi inclusi quelli relativi al procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c.”
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato in Parte_1 qualità di socio della citava Controparte_1 quest'ultima in giudizio, proponendo reclamo del bilancio finale di liquidazione della società e chiedendo di revocare la liquidatrice per aver azzerato il valore del know how aziendale anziché tentarne la vendita.
Esponeva che la società era stata fondata nel 2010 con oggetto sociale “sviluppo di tecnologia di supplementazione lipidica delle colture cellulari in vitro atta al controllo delle membrane cellulari”. Nel 2020 la società, necessitando di nuove risorse, aveva lanciato una campagna di crowdfunding, rivolgendosi al mercato del capitale delle start up ed aumentando notevolmente il capitale.
Durante il periodo del Covid-19, la società aveva proseguito nello sviluppo, seppure in maniera rallentata;
il bilancio del 2021 si era chiuso con una perdita non significativa, mentre l'esercizio del 2022 era stato positivo, tanto che aveva inviato ai soci una comunicazione del 27 gennaio 2022 e CP_1 poi una mail dell'11 agosto 2022 in cui si parlava di sviluppi promettenti.
Tuttavia, a meno di un anno da tali comunicazioni, l'attore aveva ricevuto una mail per convocazione dell'assemblea con l'Ordine del Giorno “Liquidazione volontaria della società, delibere inerenti e conseguenti”. Per la prima ed unica volta, l'assemblea era stata convocata solo in presenza e non anche con collegamento telematico, scoraggiando l'intervento dei soci geograficamente più lontani dall'area bolognese. Durante l'assemblea si era dato atto che non era più possibile perseguire il raggiungimento dell'oggetto sociale e che la società era da
4 porre in liquidazione;
perciò, l'assemblea aveva attribuito alla nominata liquidatrice i poteri occorrenti.
In data 14 giugno 2023 era pervenuto l'avviso di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2022 con la previsione di collegamento telematico. Rispetto al precedente bilancio, nello stato patrimoniale era stato azzerato del tutto il valore delle immobilizzazioni immateriali, passando da euro
607.364 a zero senza dare adeguata motivazione;
ciò implicitamente indicava che nulla poteva essere ricavato dalla vendita del know how aziendale.
La svalutazione completa del know how sarebbe, in tesi dell'attore, contraria al principio di verità e correttezza, posto che lo stesso avrebbe dovuto essere presumibilmente indicato al valore di realizzo e non azzerato.
Il revisore legale dei conti, interpellato dall'attore sulla svalutazione e mancata vendita del know how, aveva sostenuto di non essere competente a fare valutazioni di merito, ma solo a verificare la correttezza della tenuta delle scritture contabili.
aveva, dunque, lanciato -tramite mail alla liquidatrice- una proposta di Pt_1 gara competitiva, offrendo sin da subito una cifra minima di mille euro, con raccomandazione di comunicare tale offerta ai soci e sollecitarne sia la partecipazione a gara sia idee per il realizzo.
La proposta veniva rifiutata dalla liquidatrice, la quale aveva sostenuto che, a fronte di ricerche costate più di un milione di euro, avrebbero dovuto esser prese in considerazione valorizzazioni non inferiori al 10% di quanto investito. La liquidatrice aveva aggiunto che il know how è proprietà di tutti i soci, i quali ne devono condividere il valore e dare il consenso scritto per eventuale vendita. In tesi dell'attore, il fatto che il know how possa diventare comunione indivisa andrebbe a vantaggio dei soli soci ricercatori, giacché gli altri non saprebbero come utilizzarlo, non avendo le adeguate competenze tecniche.
Alla luce di quanto esposto, insisteva nel chiedere la revoca della liquidatrice e la sua sostituzione.
5 2.Si costituiva ai sensi dell'art. 105 co.2 c.p.c. anche , in qualità CP_3 di socio di , condividendo tutte le deduzioni Controparte_1
e conclusioni dell'attore.
3.Si costituiva la società , esponendo Controparte_1 che il c.d. know how consiste in “Formulazioni” di un supplemento lipidico personalizzato in grado di garantire il controllo delle componenti lipidiche delle membrane cellulari e sostenere la corretta crescita delle cellule, rimodulandone la composizione lipidica, modificando le proprietà biofisiche e influendo sulle funzionalità e performance delle cellule stesse”, denominato “Refeed”.
Sosteneva di non aver mai voluto brevettare quest'ultimo per evitare fenomeni di reverse engineering.
Riguardo allo sviluppo del prodotto affermava che all'inizio del 2020 il modello di business adottato dalla società era fondato su una personalizzazione di Refeed in base delle specifiche esigenze del cliente. Ciò richiedeva, oltre ad un'approfondita analisi del contesto del cliente di riferimento, anche l'esecuzione di numerosi test di verifica, comportando tempi di realizzazione molto lunghi. Se questo da un lato aveva contribuito all'acquisizione di un know how riconosciuto a livello internazionale, dall'altro lato aveva impedito di sfruttare commercialmente le competenze acquisite ottimizzando le potenzialità di Refeed. Per tale ragione si era reso necessario un cambiamento di modus operandi, con il nuovo scopo di giungere alla preparazione di una sorta di “catalogo pronto all'uso”. All'inizio del 2020 aveva deciso di attivare una campagna di crowdfunding con CP_1
l'obiettivo di creare cinque diversi prodotti Refeed. L'obiettivo fissato dal crowdfunding veniva raggiunto solo in parte e pochi giorni dopo scoppiava la pandemia, per cui ogni attività si arrestava. La situazione di gravità finanziaria si poteva evincere anche dai bilanci, poiché: I) il bilancio di chiusura del 2021 era stato approvato in data 16 maggio 2022, evidenziando una gestione economica negativa, una riduzione delle disponibilità liquide e una chiusura in perdita per euro
14.201; II) il bilancio del 2022 mostrava una vertiginosa differenza negativa tra
6 valori e costi della produzione. Anche la comunicazione del 27 gennaio 2022 era stata tutt'altro che positiva, evidenziando piuttosto le criticità dovute al periodo pandemico.
A giugno 2023 veniva approvato il bilancio 2022, redatto secondo le modalità previste per le microimprese ai sensi dell'art.2435-ter c.c.; in particolare, il bilancio veniva redatto prudenzialmente con criteri liquidatori. In linea con prassi e conformità ai principi contabili di riferimento, la voce relativa alle immobilizzazioni immateriali “costi di ricerca e sviluppo” veniva azzerata, anche col parere favorevole del revisore contabile. sosteneva che nessun intento truffaldino potrebbe essere CP_1 imputato alla liquidatrice, giacché si era fatto il possibile per vendere il know how, contattando una serie di aziende clienti che potevano essere le uniche interessate all'acquisto (doc. 8 convenuta). Tuttavia, nonostante i vari tentativi di vendita, nessuno dei clienti si dimostrava interessato all'acquisto, considerata anche l'assenza di “prodotti a catalogo”.
Esaurite le attività di liquidazione, la società aveva predisposto il bilancio finale di liquidazione e del relativo piano di riparto ex art. 2492 c.c. procedendo alla iscrizione nel registro imprese. Tale bilancio era stato approvato col parere favorevole del revisore contabile.
In diritto, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto quest'ultima spetterebbe solo alla liquidatrice ai sensi del 2492 c.c.
Aggiungeva che il ricorso sarebbe infondato nel merito, poiché l'attore non avrebbe in realtà censurato il bilancio, bensì l'operato della liquidatrice.
In merito ai criteri di redazione del bilancio sosteneva che lo stesso era stato redatto sulla base del principio contabile OIC n.5, il quale impone che “le attività immateriali da annullare sono quelle che è impossibile trasferire singolarmente o con la cessione in uno o più rami dell'azienda verso un corrispettivo”. Nel caso di specie, le Formulazioni scientifiche non hanno “mercato” perché: I) sono state realizzate ad hoc per i vari clienti II) non costituiscono oggetto di brevetto III) sono
7 difficilmente intelleggibili senza il supporto dei soci ricercatori IV) non hanno riscosso interesse all'acquisto.
Sulla richiesta di sostituzione della liquidatrice affermava che ai sensi dell'art.2487 co.4 c.c. i liquidatori possono essere revocati “quando sussiste una giusta causa”, non ravvisabile nel caso di specie.
Aggiungeva che a seguito del reclamo proposto da , era stata tentata Pt_1 una vendita del know how, ma senza che pervenisse alcuna manifestazione di interesse.
Infine, sosteneva che la liquidatrice aveva svolto la propria attività gratuitamente e la sua sostituzione potrebbe comportare un aggravio dei costi per la società in liquidazione
3. Nelle more del giudizio, proponeva ricorso cautelare ex artt. 669 e Pt_1
700 c.p.c. per inibire la vendita del know how proposta dalla liquidatrice, giacché la stessa era rivolta solo a soci e conoscenti e non anche ai terzi. L'inibitoria veniva concessa inaudita altera parte e confermata a seguito del contraddittorio tra le parti, rimessa al merito la decisione sulla revoca della liquidatrice.
4. Nel giudizio di merito, veniva emesso ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della liquidatrice ai sensi dell'art. 2487 c.c.
Si costituiva, dunque, la liquidatrice la quale ribadiva quanto già Parte_2 esposto dalla società in merito allo sviluppo del prodotto Refeed. Sosteneva che le società clienti, avendo commissionato le relative lavorazioni a CP_1 potevano essere le uniche eventualmente interessate all'acquisto delle
Formulazioni, stante l'assenza di prodotti a catalogo.
Eccepiva l'intervenuta decadenza dal potere di promuovere reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione. Infatti, l'art.2492 comma 3 c.c. individuerebbe come legittimato passivo esclusivo il liquidatore ed il termine di decadenza non sarebbe stato rispettato, posto che l'integrazione del contraddittorio non sarebbe sufficiente
8 a sanare la mancata instaurazione originaria della causa nei confronti della liquidatrice.
Rispetto al reclamo avverso il bilancio affermava che l'attore non avrebbe assolto l'onere di specifica contestazione e che comunque egli starebbe solamente lamentando la mancata vendita del know-how.
Anche sulla domanda di revoca e sostituzione si riportava alle deduzioni di sostenendo che nel caso di specie non sarebbe ravvisabile una CP_1 giusta causa di revoca della liquidatrice.
Aggiungeva poi che: I) attuare una campagna di crowdfunding per vendere il know how comporterebbe solo ingenti costi senza nessuna reale utilità per i soci;
II) a seguito della dismissione societaria il know how si trasmetterebbe ai soci come comunione indivisa;
III) non si possono ravvisare atti di mala gestio tali da configurare una giusta causa di revoca;
IV) in caso di revoca il liquidatore dovrà essere nominato dall'assemblea dei soci e non dal Tribunale.
5.Le parti scambiavano le proprie memorie ex art.183 co.6 c.p.c.
contestava tanto l'eccezione di intervenuta decadenza dal potere di Pt_1 promuovere reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione quanto il difetto di legittimazione passiva della società. Argomentava in relazione alla presenza di un disegno fraudolento da parte dei soci ricercatori, che avrebbero tentato di impossessarsi del know how, sostenendo che I) solo due anni e pochi mesi dopo l'aumento di capitale, la società è stata posta in liquidazione;
II) la delibera di liquidazione è stata assunta dai soli soci ricercatori;
III) il valore delle immobilizzazioni è stato azzerato nonostante la liquidatrice abbia affermato che il valore è pari almeno a 100.000 euro;
V) le trattative sarebbero state gestite dal socio privatamente, reindirizzando le offerte alla propria mail Parte_3 personale;
VI) l'intento di non vendere sarebbe dimostrato dal fatto che il marchio
Refeed è stato lasciato scadere in data 31 agosto 2022 e subito dopo un'azienda statunitense ha provveduto a registrarlo.
9 Le convenute contestavano tutto, lamentando che quanto affermato dall'attore non avrebbe riscontro probatorio e che comunque ci sarebbe una mutatio libelli.
Sostenevano, in ogni caso, l'infondatezza delle deduzioni perché: I) la messa in liquidazione della società è stata approvata quasi all'unanimità di tutti i soci aventi diritto di voto;
II) tutti i tentativi sono stati fatti dal socio solo per Parte_3 motivi di opportunità, essendo il soggetto interno in contatto con la clientela;
III) non corrisponde al vero il fatto che c'era un disegno fraudolento volto a sottrarre
Refeed alla compagine sociale, ciò essendo pure provato dal fatto che una società statunitense ha provveduto alla registrazione del marchio.
6. A seguito di istanza delle parti, veniva formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. senza esito.
Solo documentalmente istruita, in data 9.10.2025 la Causa era rimessa al Collegio per la decisione con termini di legge per conclusionali e repliche.
7. Le domande di parte attrice (e parte intervenuta) non possono essere accolte.
In via preliminare
REMEMBRANE IN LIQUIDAZIONE eccepisce il proprio difetto di legittimazione, asserendo che ai sensi dell'art 2492 c.c. co.3 c.c. i contraddittori del socio dovrebbero essere solamente i liquidatori e non anche la società.
Tale eccezione non è, tuttavia, meritevole di accoglimento.
Sebbene non ci sia un orientamento univoco sul punto, la prevalente giurisprudenza e dottrina sostengono che il contraddittorio deve essere instaurato anche nei confronti della società. Infatti, consistendo il reclamo “nella impugnazione di un atto della società, non può che essere indirizzato contro la stessa, che è l'unico soggetto a cui è riferibile e nella cui sfera giuridica la relativa sentenza è destinata
a produrre effetto” (Trib. Firenze, 24 ottobre 2024, n.7035).
Conseguentemente, non può essere accolta neppure l'eccezione di intervenuta decadenza dal potere di proporre reclamo al bilancio di liquidazione, avanzata dalla
10 liquidatrice In primo luogo, la necessità di instaurare il Parte_2 contraddittorio anche nei confronti della società rende il reclamo tempestivo. In secondo luogo, come correttamente rilevato da parte attrice, Cass. Sez. Un. Civili
22 aprile 2010 afferma che l'integrazione del contraddittorio “impedisce decadenze di tipo sostanziale nei confronti anche delle parti originariamente pretermesse”.
Nel merito
L'attore lamenta l'azzeramento del valore del bene immateriale rappresentato dal c.d. know how della società; in conseguenza di ciò, chiede la revoca della liquidatrice, sostenendo peraltro che quest'ultima avrebbe partecipato ad un
“disegno fraudolento” finalizzato a far sì che detto know how divenisse proprietà indivisa dei soci, di modo che solo i ricercatori potessero trarne vantaggio.
Il Collegio, tuttavia, non ritiene condivisibili tali deduzioni.
Nel corso del giudizio di merito, entrambe le convenute hanno ampiamente dimostrato di aver proceduto alla redazione del bilancio finale di liquidazione nel miglior interesse della società, realizzando anche diversi tentativi di vendita del know how. Infatti, dallo scambio di corrispondenza avvenuto tra la società convenuta e le società clienti (doc.8 si può facilmente evincere CP_1 che queste ultime necessitassero di eseguire specifici test sui vari supplementi forniti da Ciò corrobora la tesi delle convenute secondo cui la CP_1 commercializzazione dei prodotti è molto difficile, non essendo ancora stati pienamente sviluppati i c.d. “prodotti a catalogo”. Difatti, anche nelle varie comunicazioni inoltrate da ai soci sono sempre state comunicate CP_1 le crescenti difficoltà nello sviluppo dei prodotti (doc. 7 attore;
pag. 5 atto di citazione).
Dalla corrispondenza sub doc.8 si può pure evincere che i tentativi di vendita del know how alle diverse società clienti - che potevano essere le vere interessate all'acquisto- siano stati effettivamente esperiti, seppur vani.
Quanto appena argomentato rende pure possibile affermare che una vendita sotto forma di crowdfunding difficilmente potrebbe avere successo, non trattandosi
11 ancora di prodotti “finiti”, bensì di prodotti che necessiterebbero di ulteriori sviluppi.
Neppure può essere dirimente il fatto che a tentare la vendita sia stato un socio diverso dalla liquidatrice, essendo ciò giustificato dal fatto che tale socio era proprio colui che intratteneva i rapporti con i clienti.
Il fatto che la liquidatrice abbia affermato in una mail che il valore del know how è almeno pari a 100.000 euro non è ex se sufficiente a qualificare come scorretto l'azzeramento delle immobilizzazioni immateriali;
infatti, tale somma si riferisce al valore che in potenza il know how potrebbe avere, ma- come già argomentato- la difficoltà di commercializzazione ad una tale cifra è data dal fatto che i prodotti non possano ancora esser considerati come “finiti”.
Il Collegio nemmeno ravvisa atti di mala gestio da parte della liquidatrice, posto che la stessa ha provveduto a redigere il bilancio in conformità al principio contabile
OIC n.5, essendo già ben consapevole della difficoltà di commercializzazione. Non si può, perciò, affermare che vi sia una “giusta causa” tale da legittimarne la revoca e sostituzione.
Anche le argomentazioni di parte attrice secondo cui la liquidatrice avrebbe partecipato ad “disegno fraudolento” non possono essere tenute in considerazione perché generiche e sfornite di adeguato riscontro probatorio.
In definitiva, le domande di parte attrice non possono essere accolte.
Spese processuali
Vanno liquidate, comprese quelle della fase cautelare, in applicazione del principio della soccombenza, a carico di parte attrice e parte intervenuta, come da dispositivo;
valore indeterminabile di media complessità; parametri tra i minimi e medi, considerate le attività svolte e le questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
12 1. Rigetta le domande di e nei Parte_1 CP_3 confronti di e Controparte_1 Pt_2
[...]
2. Condanna e al pagamento Parte_1 CP_3 delle spese processuali in favore di Controparte_1
liquidate in euro 12.000 di compensi , di cui euro 4.000
[...] per il procedimento cautelare, oltre spese generali 15%, CP e IVA se dovuta
3. Condanna e al pagamento Parte_1 CP_3 delle spese processuali in favore di iquidare in euro 12.000 Parte_2 di compensi, di cui euro 4.000,00 per il procedimento cautelare, oltre spese generali 15%, CP e IVA se dovuta.
Bologna, 12/11/2025 Il Pres. rel. est. Dott. Michele Guernelli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
-dott. Michele Guernelli - Presidente rel. est.
-dott. Vittorio Serra - Giudice
-dott.ssa Roberta Dioguardi - Giudice pronuncia la seguente SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 1739/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso ai sensi e per gli effetti dell'art.86 c.p.c. dagli Avv. Bartolomeo Falcone ed elettivamente domiciliato in Bologna, Piazza dei Martiri n. 5/2 presso lo studio dell'Avv. Roberto ME.
- ATTORE
Nei confronti di
(C.F: , in persona della Controparte_1 P.IVA_1 liquidatrice pro tempore rappresentata e difesa ai sensi e per gli effetti Parte_2 dell'art.86 c.p.c. dagli Avv. Salvatore Paratore ed Andrea Vannini ed elettivamente domiciliata in Firenze, via SQ LL n.39 presso lo studio legale dei difensori
C.F. ) in qualità di di Parte_2 C.F._2 CP_2 rappresentata e difesa ai sensi e per gli effetti dell'art.86 CP_1
c.p.c. dall'Avv. Marco Rousseau Colzi ed elettivamente domiciliata in Firenze via
SQ LL n.39 presso lo studio legale del difensore.
- CONVENUTE
1 Con l'intervento di
(C.F. ) rappresentato e difeso ai sensi e CP_3 C.F._3 per gli effetti dell'art.86 c.p.c. dagli Avv. Bartolomeo Falcone ed elettivamente domiciliato in Bologna, Piazza dei Martiri n. 5/2 presso lo studio dell'Avv. Roberto
ME
- INTERVENUTO EX ART. 105 CO.2 C.P.C.
DECISA SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI Le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 9.10.2025.
Per parte attrice e parte intervenuta:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni istanza, eccezione e difesa contraria: A) REVOCARE per giusta causa la dott.ssa dalla carica di liquidatore Parte_2 della società liquidazione, per violazione del pactum fiduciae, Controparte_1 in quanto:
1. Ha emesso false comunicazioni sociali nel bilancio finale di liquidazione, in violazione dell'art. 2621 c.c., azzerando ingiustificatamente il valore dell'immobilizzazione immateriale rappresentata dal know-how aziendale "Refeed®", nonostante la sua stessa confessione scritta (doc. 5) che tale cespite ha un valore di "almeno euro centomila" a fronte di investimenti per oltre un milione di euro;
2. Ha omesso deliberatamente il realizzo del cespite immateriale, nel corso della liquidazione, in violazione dell'art. 2489 c.c. che impone al liquidatore di agire con criteri di economicità nella gestione della liquidazione, con l'evidente fine di sottrarre tale asset alla monetizzazione, destinandolo alla proprietà comune dei soci dopo la cancellazione della società, ma con beneficio esclusivo dei soci ricercatori (inclusa sé stessa), unici in grado di sfruttarne economicamente il valore a danno degli altri soci;
3. Ha tentato una vendita non trasparente del know-how, promuovendo, in pendenza del presente giudizio, una procedura di vendita del cespite, con brevissimo termine di validità e limitata alla ristretta cerchia dei soci e loro conoscenti, evitando intenzionalmente una pubblicizzazione adeguata che garantisse il miglior realizzo possibile, condotta sospesa solo grazie all'intervento cautelare d'urgenza di questo Tribunale che comunque configura revoca del deposito del bilancio finale di liquidazione con conseguente cessazione della materia del contendere;
4. Ha partecipato a un disegno preordinato di sottrazione del know-how sociale, evidenziato dal volontario mancato rinnovo del marchio "Refeed" scaduto il 31
2 agosto 2022 e dalle comunicazioni del socio ai clienti della società, Parte_3 volte a indirizzare verso canali privatistici la gestione della vendita della tecnologia, violando, lei e il sodale, i doveri di lealtà e correttezza imposti dal Codice civile;
B) NOMINARE un liquidatore giudiziale, ai sensi dell'art. 2487 c.c., con esclusione dei soci sodali della con il mandato di: Pt_2
1. Recuperare immediatamente tutta la documentazione e il materiale tecnico relativo alla tecnologia proprietaria "Refeed®", appartenente alla società o comunque sviluppata con risorse societarie, inclusi documenti cartacei e digitali, supporti magnetici, studi, risultati delle ricerche, pubblicazioni scientifiche e ogni altro materiale, anche se nell'attuale illegittimo possesso di soci o terzi;
2. Valorizzare oggettivamente il know-how mediante vendita tramite procedura competitiva trasparente aperta a tutti i potenziali interessati, con pubblicità non eccessivamente costosa, sul web e su canali specializzati almeno equivalente a quella utilizzata nella campagna di crowdfunding del 2020, in conformità ai principi di massima trasparenza e realizzazione del miglior valore possibile, eventualmente avvalendosi dell'Istituto Vendite Giudiziarie;
3. Verificare la possibilità di ripristinare la tutela del marchio "Refeed" e valutare eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e della liquidatrice per il mancato rinnovo dello stesso e per la gestione dei beni sociali;
4. Eseguire ogni ulteriore attività amministrativa, contabile e legale necessaria per la corretta liquidazione della società, nel rispetto delle normative vigenti, fino alla definitiva cancellazione ed estinzione della società dal Registro delle Imprese;
C) ORDINARE al liquidatore giudiziale di riferire periodicamente al Tribunale sull'andamento della liquidazione, con particolare riguardo alle procedure di vendita del know-how e alla realizzazione dell'attivo sociale;
Con vittoria di spese, diritti e compensi di lite, inclusi quelli relativi al procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c.”
Per la convenuta : Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
− in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della odierna comparente con ogni conseguenza di legge;
− nel merito respingere, in quanto infondate in fatto e diritto, le domande formulate da parte attrice;
− in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, ivi inclusi quelli relativi al procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c.”
Per la convenuta Parte_2
3 “− in via preliminare, accertare l'intervenuta decadenza del dott. dal Pt_1 potere di proporre reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione della società
, con ogni conseguenza di legge;
Controparte_1
− nel merito respingere, in quanto infondate in fatto e diritto, le domande formulate da parte attrice;
− in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, ivi inclusi quelli relativi al procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c.”
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato in Parte_1 qualità di socio della citava Controparte_1 quest'ultima in giudizio, proponendo reclamo del bilancio finale di liquidazione della società e chiedendo di revocare la liquidatrice per aver azzerato il valore del know how aziendale anziché tentarne la vendita.
Esponeva che la società era stata fondata nel 2010 con oggetto sociale “sviluppo di tecnologia di supplementazione lipidica delle colture cellulari in vitro atta al controllo delle membrane cellulari”. Nel 2020 la società, necessitando di nuove risorse, aveva lanciato una campagna di crowdfunding, rivolgendosi al mercato del capitale delle start up ed aumentando notevolmente il capitale.
Durante il periodo del Covid-19, la società aveva proseguito nello sviluppo, seppure in maniera rallentata;
il bilancio del 2021 si era chiuso con una perdita non significativa, mentre l'esercizio del 2022 era stato positivo, tanto che aveva inviato ai soci una comunicazione del 27 gennaio 2022 e CP_1 poi una mail dell'11 agosto 2022 in cui si parlava di sviluppi promettenti.
Tuttavia, a meno di un anno da tali comunicazioni, l'attore aveva ricevuto una mail per convocazione dell'assemblea con l'Ordine del Giorno “Liquidazione volontaria della società, delibere inerenti e conseguenti”. Per la prima ed unica volta, l'assemblea era stata convocata solo in presenza e non anche con collegamento telematico, scoraggiando l'intervento dei soci geograficamente più lontani dall'area bolognese. Durante l'assemblea si era dato atto che non era più possibile perseguire il raggiungimento dell'oggetto sociale e che la società era da
4 porre in liquidazione;
perciò, l'assemblea aveva attribuito alla nominata liquidatrice i poteri occorrenti.
In data 14 giugno 2023 era pervenuto l'avviso di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2022 con la previsione di collegamento telematico. Rispetto al precedente bilancio, nello stato patrimoniale era stato azzerato del tutto il valore delle immobilizzazioni immateriali, passando da euro
607.364 a zero senza dare adeguata motivazione;
ciò implicitamente indicava che nulla poteva essere ricavato dalla vendita del know how aziendale.
La svalutazione completa del know how sarebbe, in tesi dell'attore, contraria al principio di verità e correttezza, posto che lo stesso avrebbe dovuto essere presumibilmente indicato al valore di realizzo e non azzerato.
Il revisore legale dei conti, interpellato dall'attore sulla svalutazione e mancata vendita del know how, aveva sostenuto di non essere competente a fare valutazioni di merito, ma solo a verificare la correttezza della tenuta delle scritture contabili.
aveva, dunque, lanciato -tramite mail alla liquidatrice- una proposta di Pt_1 gara competitiva, offrendo sin da subito una cifra minima di mille euro, con raccomandazione di comunicare tale offerta ai soci e sollecitarne sia la partecipazione a gara sia idee per il realizzo.
La proposta veniva rifiutata dalla liquidatrice, la quale aveva sostenuto che, a fronte di ricerche costate più di un milione di euro, avrebbero dovuto esser prese in considerazione valorizzazioni non inferiori al 10% di quanto investito. La liquidatrice aveva aggiunto che il know how è proprietà di tutti i soci, i quali ne devono condividere il valore e dare il consenso scritto per eventuale vendita. In tesi dell'attore, il fatto che il know how possa diventare comunione indivisa andrebbe a vantaggio dei soli soci ricercatori, giacché gli altri non saprebbero come utilizzarlo, non avendo le adeguate competenze tecniche.
Alla luce di quanto esposto, insisteva nel chiedere la revoca della liquidatrice e la sua sostituzione.
5 2.Si costituiva ai sensi dell'art. 105 co.2 c.p.c. anche , in qualità CP_3 di socio di , condividendo tutte le deduzioni Controparte_1
e conclusioni dell'attore.
3.Si costituiva la società , esponendo Controparte_1 che il c.d. know how consiste in “Formulazioni” di un supplemento lipidico personalizzato in grado di garantire il controllo delle componenti lipidiche delle membrane cellulari e sostenere la corretta crescita delle cellule, rimodulandone la composizione lipidica, modificando le proprietà biofisiche e influendo sulle funzionalità e performance delle cellule stesse”, denominato “Refeed”.
Sosteneva di non aver mai voluto brevettare quest'ultimo per evitare fenomeni di reverse engineering.
Riguardo allo sviluppo del prodotto affermava che all'inizio del 2020 il modello di business adottato dalla società era fondato su una personalizzazione di Refeed in base delle specifiche esigenze del cliente. Ciò richiedeva, oltre ad un'approfondita analisi del contesto del cliente di riferimento, anche l'esecuzione di numerosi test di verifica, comportando tempi di realizzazione molto lunghi. Se questo da un lato aveva contribuito all'acquisizione di un know how riconosciuto a livello internazionale, dall'altro lato aveva impedito di sfruttare commercialmente le competenze acquisite ottimizzando le potenzialità di Refeed. Per tale ragione si era reso necessario un cambiamento di modus operandi, con il nuovo scopo di giungere alla preparazione di una sorta di “catalogo pronto all'uso”. All'inizio del 2020 aveva deciso di attivare una campagna di crowdfunding con CP_1
l'obiettivo di creare cinque diversi prodotti Refeed. L'obiettivo fissato dal crowdfunding veniva raggiunto solo in parte e pochi giorni dopo scoppiava la pandemia, per cui ogni attività si arrestava. La situazione di gravità finanziaria si poteva evincere anche dai bilanci, poiché: I) il bilancio di chiusura del 2021 era stato approvato in data 16 maggio 2022, evidenziando una gestione economica negativa, una riduzione delle disponibilità liquide e una chiusura in perdita per euro
14.201; II) il bilancio del 2022 mostrava una vertiginosa differenza negativa tra
6 valori e costi della produzione. Anche la comunicazione del 27 gennaio 2022 era stata tutt'altro che positiva, evidenziando piuttosto le criticità dovute al periodo pandemico.
A giugno 2023 veniva approvato il bilancio 2022, redatto secondo le modalità previste per le microimprese ai sensi dell'art.2435-ter c.c.; in particolare, il bilancio veniva redatto prudenzialmente con criteri liquidatori. In linea con prassi e conformità ai principi contabili di riferimento, la voce relativa alle immobilizzazioni immateriali “costi di ricerca e sviluppo” veniva azzerata, anche col parere favorevole del revisore contabile. sosteneva che nessun intento truffaldino potrebbe essere CP_1 imputato alla liquidatrice, giacché si era fatto il possibile per vendere il know how, contattando una serie di aziende clienti che potevano essere le uniche interessate all'acquisto (doc. 8 convenuta). Tuttavia, nonostante i vari tentativi di vendita, nessuno dei clienti si dimostrava interessato all'acquisto, considerata anche l'assenza di “prodotti a catalogo”.
Esaurite le attività di liquidazione, la società aveva predisposto il bilancio finale di liquidazione e del relativo piano di riparto ex art. 2492 c.c. procedendo alla iscrizione nel registro imprese. Tale bilancio era stato approvato col parere favorevole del revisore contabile.
In diritto, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto quest'ultima spetterebbe solo alla liquidatrice ai sensi del 2492 c.c.
Aggiungeva che il ricorso sarebbe infondato nel merito, poiché l'attore non avrebbe in realtà censurato il bilancio, bensì l'operato della liquidatrice.
In merito ai criteri di redazione del bilancio sosteneva che lo stesso era stato redatto sulla base del principio contabile OIC n.5, il quale impone che “le attività immateriali da annullare sono quelle che è impossibile trasferire singolarmente o con la cessione in uno o più rami dell'azienda verso un corrispettivo”. Nel caso di specie, le Formulazioni scientifiche non hanno “mercato” perché: I) sono state realizzate ad hoc per i vari clienti II) non costituiscono oggetto di brevetto III) sono
7 difficilmente intelleggibili senza il supporto dei soci ricercatori IV) non hanno riscosso interesse all'acquisto.
Sulla richiesta di sostituzione della liquidatrice affermava che ai sensi dell'art.2487 co.4 c.c. i liquidatori possono essere revocati “quando sussiste una giusta causa”, non ravvisabile nel caso di specie.
Aggiungeva che a seguito del reclamo proposto da , era stata tentata Pt_1 una vendita del know how, ma senza che pervenisse alcuna manifestazione di interesse.
Infine, sosteneva che la liquidatrice aveva svolto la propria attività gratuitamente e la sua sostituzione potrebbe comportare un aggravio dei costi per la società in liquidazione
3. Nelle more del giudizio, proponeva ricorso cautelare ex artt. 669 e Pt_1
700 c.p.c. per inibire la vendita del know how proposta dalla liquidatrice, giacché la stessa era rivolta solo a soci e conoscenti e non anche ai terzi. L'inibitoria veniva concessa inaudita altera parte e confermata a seguito del contraddittorio tra le parti, rimessa al merito la decisione sulla revoca della liquidatrice.
4. Nel giudizio di merito, veniva emesso ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della liquidatrice ai sensi dell'art. 2487 c.c.
Si costituiva, dunque, la liquidatrice la quale ribadiva quanto già Parte_2 esposto dalla società in merito allo sviluppo del prodotto Refeed. Sosteneva che le società clienti, avendo commissionato le relative lavorazioni a CP_1 potevano essere le uniche eventualmente interessate all'acquisto delle
Formulazioni, stante l'assenza di prodotti a catalogo.
Eccepiva l'intervenuta decadenza dal potere di promuovere reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione. Infatti, l'art.2492 comma 3 c.c. individuerebbe come legittimato passivo esclusivo il liquidatore ed il termine di decadenza non sarebbe stato rispettato, posto che l'integrazione del contraddittorio non sarebbe sufficiente
8 a sanare la mancata instaurazione originaria della causa nei confronti della liquidatrice.
Rispetto al reclamo avverso il bilancio affermava che l'attore non avrebbe assolto l'onere di specifica contestazione e che comunque egli starebbe solamente lamentando la mancata vendita del know-how.
Anche sulla domanda di revoca e sostituzione si riportava alle deduzioni di sostenendo che nel caso di specie non sarebbe ravvisabile una CP_1 giusta causa di revoca della liquidatrice.
Aggiungeva poi che: I) attuare una campagna di crowdfunding per vendere il know how comporterebbe solo ingenti costi senza nessuna reale utilità per i soci;
II) a seguito della dismissione societaria il know how si trasmetterebbe ai soci come comunione indivisa;
III) non si possono ravvisare atti di mala gestio tali da configurare una giusta causa di revoca;
IV) in caso di revoca il liquidatore dovrà essere nominato dall'assemblea dei soci e non dal Tribunale.
5.Le parti scambiavano le proprie memorie ex art.183 co.6 c.p.c.
contestava tanto l'eccezione di intervenuta decadenza dal potere di Pt_1 promuovere reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione quanto il difetto di legittimazione passiva della società. Argomentava in relazione alla presenza di un disegno fraudolento da parte dei soci ricercatori, che avrebbero tentato di impossessarsi del know how, sostenendo che I) solo due anni e pochi mesi dopo l'aumento di capitale, la società è stata posta in liquidazione;
II) la delibera di liquidazione è stata assunta dai soli soci ricercatori;
III) il valore delle immobilizzazioni è stato azzerato nonostante la liquidatrice abbia affermato che il valore è pari almeno a 100.000 euro;
V) le trattative sarebbero state gestite dal socio privatamente, reindirizzando le offerte alla propria mail Parte_3 personale;
VI) l'intento di non vendere sarebbe dimostrato dal fatto che il marchio
Refeed è stato lasciato scadere in data 31 agosto 2022 e subito dopo un'azienda statunitense ha provveduto a registrarlo.
9 Le convenute contestavano tutto, lamentando che quanto affermato dall'attore non avrebbe riscontro probatorio e che comunque ci sarebbe una mutatio libelli.
Sostenevano, in ogni caso, l'infondatezza delle deduzioni perché: I) la messa in liquidazione della società è stata approvata quasi all'unanimità di tutti i soci aventi diritto di voto;
II) tutti i tentativi sono stati fatti dal socio solo per Parte_3 motivi di opportunità, essendo il soggetto interno in contatto con la clientela;
III) non corrisponde al vero il fatto che c'era un disegno fraudolento volto a sottrarre
Refeed alla compagine sociale, ciò essendo pure provato dal fatto che una società statunitense ha provveduto alla registrazione del marchio.
6. A seguito di istanza delle parti, veniva formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. senza esito.
Solo documentalmente istruita, in data 9.10.2025 la Causa era rimessa al Collegio per la decisione con termini di legge per conclusionali e repliche.
7. Le domande di parte attrice (e parte intervenuta) non possono essere accolte.
In via preliminare
REMEMBRANE IN LIQUIDAZIONE eccepisce il proprio difetto di legittimazione, asserendo che ai sensi dell'art 2492 c.c. co.3 c.c. i contraddittori del socio dovrebbero essere solamente i liquidatori e non anche la società.
Tale eccezione non è, tuttavia, meritevole di accoglimento.
Sebbene non ci sia un orientamento univoco sul punto, la prevalente giurisprudenza e dottrina sostengono che il contraddittorio deve essere instaurato anche nei confronti della società. Infatti, consistendo il reclamo “nella impugnazione di un atto della società, non può che essere indirizzato contro la stessa, che è l'unico soggetto a cui è riferibile e nella cui sfera giuridica la relativa sentenza è destinata
a produrre effetto” (Trib. Firenze, 24 ottobre 2024, n.7035).
Conseguentemente, non può essere accolta neppure l'eccezione di intervenuta decadenza dal potere di proporre reclamo al bilancio di liquidazione, avanzata dalla
10 liquidatrice In primo luogo, la necessità di instaurare il Parte_2 contraddittorio anche nei confronti della società rende il reclamo tempestivo. In secondo luogo, come correttamente rilevato da parte attrice, Cass. Sez. Un. Civili
22 aprile 2010 afferma che l'integrazione del contraddittorio “impedisce decadenze di tipo sostanziale nei confronti anche delle parti originariamente pretermesse”.
Nel merito
L'attore lamenta l'azzeramento del valore del bene immateriale rappresentato dal c.d. know how della società; in conseguenza di ciò, chiede la revoca della liquidatrice, sostenendo peraltro che quest'ultima avrebbe partecipato ad un
“disegno fraudolento” finalizzato a far sì che detto know how divenisse proprietà indivisa dei soci, di modo che solo i ricercatori potessero trarne vantaggio.
Il Collegio, tuttavia, non ritiene condivisibili tali deduzioni.
Nel corso del giudizio di merito, entrambe le convenute hanno ampiamente dimostrato di aver proceduto alla redazione del bilancio finale di liquidazione nel miglior interesse della società, realizzando anche diversi tentativi di vendita del know how. Infatti, dallo scambio di corrispondenza avvenuto tra la società convenuta e le società clienti (doc.8 si può facilmente evincere CP_1 che queste ultime necessitassero di eseguire specifici test sui vari supplementi forniti da Ciò corrobora la tesi delle convenute secondo cui la CP_1 commercializzazione dei prodotti è molto difficile, non essendo ancora stati pienamente sviluppati i c.d. “prodotti a catalogo”. Difatti, anche nelle varie comunicazioni inoltrate da ai soci sono sempre state comunicate CP_1 le crescenti difficoltà nello sviluppo dei prodotti (doc. 7 attore;
pag. 5 atto di citazione).
Dalla corrispondenza sub doc.8 si può pure evincere che i tentativi di vendita del know how alle diverse società clienti - che potevano essere le vere interessate all'acquisto- siano stati effettivamente esperiti, seppur vani.
Quanto appena argomentato rende pure possibile affermare che una vendita sotto forma di crowdfunding difficilmente potrebbe avere successo, non trattandosi
11 ancora di prodotti “finiti”, bensì di prodotti che necessiterebbero di ulteriori sviluppi.
Neppure può essere dirimente il fatto che a tentare la vendita sia stato un socio diverso dalla liquidatrice, essendo ciò giustificato dal fatto che tale socio era proprio colui che intratteneva i rapporti con i clienti.
Il fatto che la liquidatrice abbia affermato in una mail che il valore del know how è almeno pari a 100.000 euro non è ex se sufficiente a qualificare come scorretto l'azzeramento delle immobilizzazioni immateriali;
infatti, tale somma si riferisce al valore che in potenza il know how potrebbe avere, ma- come già argomentato- la difficoltà di commercializzazione ad una tale cifra è data dal fatto che i prodotti non possano ancora esser considerati come “finiti”.
Il Collegio nemmeno ravvisa atti di mala gestio da parte della liquidatrice, posto che la stessa ha provveduto a redigere il bilancio in conformità al principio contabile
OIC n.5, essendo già ben consapevole della difficoltà di commercializzazione. Non si può, perciò, affermare che vi sia una “giusta causa” tale da legittimarne la revoca e sostituzione.
Anche le argomentazioni di parte attrice secondo cui la liquidatrice avrebbe partecipato ad “disegno fraudolento” non possono essere tenute in considerazione perché generiche e sfornite di adeguato riscontro probatorio.
In definitiva, le domande di parte attrice non possono essere accolte.
Spese processuali
Vanno liquidate, comprese quelle della fase cautelare, in applicazione del principio della soccombenza, a carico di parte attrice e parte intervenuta, come da dispositivo;
valore indeterminabile di media complessità; parametri tra i minimi e medi, considerate le attività svolte e le questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
12 1. Rigetta le domande di e nei Parte_1 CP_3 confronti di e Controparte_1 Pt_2
[...]
2. Condanna e al pagamento Parte_1 CP_3 delle spese processuali in favore di Controparte_1
liquidate in euro 12.000 di compensi , di cui euro 4.000
[...] per il procedimento cautelare, oltre spese generali 15%, CP e IVA se dovuta
3. Condanna e al pagamento Parte_1 CP_3 delle spese processuali in favore di iquidare in euro 12.000 Parte_2 di compensi, di cui euro 4.000,00 per il procedimento cautelare, oltre spese generali 15%, CP e IVA se dovuta.
Bologna, 12/11/2025 Il Pres. rel. est. Dott. Michele Guernelli
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