Sentenza 18 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/05/2001, n. 6825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6825 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NO682 5/0 1 LA CORTĘ SUUR CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17470/98 Dott. Angelo GIULIANO Presidente Dott. Ugo FAVARA Rel. Consigliere 1514 Cron. Dott. Roberto PREDEN Consigliere 2507 PURCARO Consigliere Rep. Dott. Italo Ud.30/11/00 Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richlest a studio del Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 3000 per dirint IN & C SAS, in persona del suo legale #148 MOC 2LLIER IL CANCELLIERE rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 52, presso lo studio dell'avvocato MARULLO EGIDIO, difeso dall'avvocato PIRAINO VINCENZO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CANCELLERJAN CENTRAL NORD SRL;
intimato - avverso la sentenza n. 1889/97 della Corte d'Appello di 2000 FIRENZE Sez. Seconda Civile emessa il 25/11/1997, 1944 depositata il 22/12/97; RG.92/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/00 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 10.9.1986 la soc. Per- tichini conveniva dinanzi il Tribunale di Firenze SOC. Central Nord per sentirla condannare al risarci- mento dei danni verificatisi per avvallamento del SO- laio in un locale adibito a deposito merci, locale che era stato dato in locazione alla intimata dal 1980. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta assumendo che i pretesi danni non erano at- tribuibili ad essa soc. Central Nord. All'esito della fase istruttoria, il Tribunale di Firenze con sentenza del 24.5.1995 accoglieva la doman- da condannando la SOC. Central Nord al pagamento della somma rivalutata di lire 125.370.000, oltre interessi al 5%, comprensiva sia dell'importo necessario al rifa- cimento del solaio sia del lucro cessante. Avverso detta sentenza proponeva impugnazione la SOC. Central Nord alla quale resisteva la soc. Berti- chini. La Corte di Appello di Firenze con sentenza del 2 . - 22.12.97, in parziale riforma della decisione dei primi giudici, ritenuto il concorso di colpa, condannava la SOC. Central Nord al pagamento della somma di lire 41.790.000, oltre interessi dal 10.9.86. Provvedeva sulle spese di entrambi i gradi compensando i due/terzi delle stesse, ponendone un terzo a carico della Central Nord. Osservava, tra l'altro, la Corte che il locale era stato concesSO in locazione alla Central Nord per uso magazzino ed auto-corriere per cui legittimamente la locataria poteva usare carrelli elevatori per il carico о scarico delle merci senza ciò usare in modo ano- malo l'immobile locato. La Corte riteneva, altresì, che era stato accertato che il solaio in difformità della concessione edilizia era stato realizzato sul vuoto e non sul terrapieno il che aveva notevolmente indebolito la capacità di resistenza ai carichi della struttura. Andava, di ilpoi, valutato sovraccarico rispetto alla capacità di resistenza ai pesi in sede di capitolato (800 Kg/mq) ovvero in sede di collaudo (1000 Kg/mq) ed andava conseguentemente ridotto in difformità dal tri- bunale l'addebito per sovraccarico da muovere alla lo- cataria. I secondi giudici ritenevano, ancora, che la locatrice non avesse apposto alcun cartello indicante il carico massimo, sopportabile dal pavimento, né aveva 3 ... effettuato la Central Nord interventi al manifestarsi dei segni di avvallamento dei solaio onde limitare danni per cui era da considerarsi provato il concorso di colpa di entrambi ascrivibile, tuttavia, per un solo terzo alla locataria. Uguale criterio i giudici di appello seguivano per la liquidazione delle spese del doppio grado, compen- sandole per 2/3, ponendo 1/3 a carico della Central Nord. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione la soc. CH affidandolo a cinque motivi. Non ha svolto difese la soc. Central Nord. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo di impugnazione la SOC. Perti- chini, denunziata la violazione dell'art. 1227 C.C., nonché la insufficiente motivazione della sentenza su punto asserito decisivo con riferimento, rispettivamen- te, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente affermato il concorso di colpa di essa ricorrente mal valutando le risultanze istruttorie ed, in specie, le indagini tec- niche eseguite. In particolare, la SOC. CH si duole della affermazione fatta dai secondi giudici secondo i quali causa della diminuita resistenza del solaio ai carichi 4 fosse la costruzione dello stesso in difformità dalla concessione edilizia. Con il secondo mezzo di impugnazione la soc. Perti- chini censura la sentenza della corte distrettuale per avere male interpretato le conclusioni degli elaborati peritali, con conseguente erronea applicazione dell'art. 1227 C.C. ed insufficiente motivazione sul punto (censura prospettata ex art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5). I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono privi di fondamento. Si evince dalla sentenza impugnata che la Corte di Appello ha ricercato attraverso l'esame delle prove in atti la causa dell'evento dannoso lamentato. In concre- to, ha rilevato che il solaio era stato realizzato in difformità dalla concessione edilizia essendo previsto nel progetto un terrapieno. Ciò aveva cagionato un in- debolimento della capacità di resistenza di detto SO- laio ai carichi. Gli stessi giudici hanno, quindi, ri- tenuto che sulla base dei rilievi tecnici effettuati dovesse muoversi alla Central Nord un addebito per so- vraccarico minore di quello ritenuto dai primi giudici. In altri termini, con accertamento in fatto, congrua- mente motivato, la Corte di Appello di Firenze ha con- siderato che dell'evento dannoso dovesse rispondere a 5 -- . - titolo di concorso anche la locatrice. Ora, la ricor- rente propone una diversa lettura degli atti, il che non è consentito in questa sede trattandosi di giudizio di merito non viziato sul piano della logica o del di- ritto. Il ragionamento dei secondi giudici poggia, infat- ti su valutazioni di fatti da cui sono state tratte corrette conseguenze giuridiche e tanto basta per sot- trarre la denunziata sentenza alle censure della ricor- rente. Con il terzo mezzo di impugnazione la SOC. Perti- chini censura la sentenza impugnata per avere omesso di motivare su l'uso del carrello elevatore fatto dalla Central Nord, circostanza questa che doveva portare al- la affermazione di esclusiva responsabilità di quest'ultima (doglianza prospettata ex art. 360 n. 5 c.p.c.). Si osserva in contrario che nella motivazione della sentenza impugnata la Corte di Appello ha rilevato che 1'immobile venne locato per uso magazzino ed auto cor- riere, da ciò derivava che இத conduttrice legittimamen- te poteva fare uso dei muletti o carrelli elevatori per il carico-scarico delle merci, conformemente a ciò che normalmente viene praticato dalle imprese di trasporto merci. Pertanto, non era, in concreto, ipotizzabile un 6 uso anomalo dell'immobile locato. Tale valutazione, in quanto adeguatamente e logicamente motivata, sfugge ad ogni critica in questa sede. Con il quarto mezzo di annullamento la SOC. Perti- chini, denunziata la violazione del D. M. 12.2.82, dell'art. 1227 C.C. in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., lamenta che la Corte di Appello abbia erronea- mente ritenuto che 1'omessa collocazione dei cartelli indicanti i carichi massimi sopportabili dal solaio po- tesse costituire elemento di colpa a carico di essa SOC. CH. Tra l'altro, il predetto decreto era stato emanato in periodo successivo alla stipula del contratto. La doglianza non ha fondamento. Premesso che non sono deducibili ex art. 360 n. 3 c.p.c. violazioni di norme contenute in un decreto mi- nisteriale, va, comunque, evidenziato che la Corte di- strettuale ha ritenuto che la messa collocazione dei cartelli indicatori dei carichi massimi sopportabili dal solaio da parte della locatrice costituisse non un autonomo profilo di colpa, ma un sintomo di ulteriore responsabilità della soc. CH. Conclusivamente, le ragioni che hanno portato i giudici di appello alla attribuzione di responsabilità dell'evento dannoso ad entrambe le parti non possano essere censurate in questa sede, trattandosi di argo- mentazioni in fatto ampiamente е razionalmente motiva- te. Va, da ultimo, disatteso il quinto motivo di ricor- SO con il quale la soc. CH si duole della rego- lamentazione delle spese non essendo stato violato nel- la ipotesi in esame il principio che impone il rispetto hoooo del criterio della soccombenza e l'osservanza delle ta- 290000 riffe professionali e rientrando, come è noto, il rego- lamento delle spese di lite, per pacifica giurispruden- 1097 129.11 3,65 za di questa Corte, nei poteri discrezionali del giudi- 4567 12.00 8067 ce del merito. 15174 Va, quindi, disatteso anche il quinto mezzo e con esso l'intero ricorso. Nessun provvedimento sulle spese non avendo l'intimata svolto difese in questa sede. CORTE SUPREMA CASSAZIONE
P.Q.M.
Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 20.7.2011 La Corte rigetta il ricorso. serie 4 al n. 37155 versate € 161,77 apposta in calce alla copia autentica Nulla spese. (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) Così deciso in Roma il 30.11.2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE شاد is home Lavarg NE CT Giovanni Giambattista ELI IL CANC Depositata in Cancelleria 18 MAG. 2001 oggi, lì IL CANCELLIERE O Giovanni Giambattista 8