Sentenza 28 febbraio 2007
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento di irrogazione di una sanzione disciplinare a detenuto, adottato senza l'osservanza delle modalità e dei termini previsti dagli artt. 38 L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) e 81 del relativo regolamento di attuazione (d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230), a nulla rilevando la non perentorietà dei predetti termini.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2007, n. 14670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14670 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 28/02/2007
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 915
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 011163/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NA SI, N. IL 16/07/1970;
avverso ORDINANZA del 16/02/2006 GIUD. SORVEGLIANZA di VITERBO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. D'ANGELO G. che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 16 febbraio 2006 il magistrato di sorveglianza di Viterbo rigettava il reclamo proposto da TA IO avverso il provvedimento con il quale il Consiglio di disciplina gli aveva irrogato, in data 7 novembre 2005, la sanzione dell'esclusione dalle attività in comune per quindici giorni con riferimento a infrazioni disciplinari commesse il 17 agosto, il 6, 9 settembre e il 17 ottobre 2005.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione personalmente IO TA, il quale lamenta omesso rispetto del termine previsto dal D.P.R. n. 230 del 2000, art. 81 per lo svolgimento del giudizio disciplinare, illogicità della motivazione con riferimento all'omesso contraddittorio, al contenuto offensivo degli scritti, all'idoneità al regime di isolamento. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. La procedura finalizzata all'eventuale irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti della persona detenuta è disciplinata dalla L. 26 luglio 1975 n. 354, artt. 38, 39, 40, (cd. legge di ordinamento penitenziario) e dal D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, artt.78 e 81 (regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà). Le modalità e i termini per la contestazione dell'addebito all'interessato e per l'eventuale applicazione delle sanzioni tassativamente indicate dalla L. n. 354 del 1975, art. 39 sono ispirati al rispetto della dignità della persona e ai principio del contraddittorio e s'inquadrano in un più ampio contesto contraddistinto, da un lato, dalla necessità di mantenere l'ordine e la disciplina all'interno dell'istituto penitenziario (L. n. 354 del 1975, art. 1, comma 3) e, dall'altro, dall'esigenza di un trattamento rieducativo rigorosamente informato alla presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva (L. n. 354 del 1975, art.1, comma 5) e al reinserimento sociale del condannato (L. n. 354 del 1975, art. 1, comma 6).
Al direttore dell'istituto penitenziario e al consiglio di disciplina, quali autorità competenti, ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 40, a deliberare le sanzioni disciplinari all'esito della procedura delineata rispettivamente dalla L. n. 354 del 1975, art. 38 e D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 81 del spetta l'obbligo di osservare le leggi e i regolamenti nell'espletamento delle suddette attività d'istituto.
In questa prospettiva è da ritenere illegittimo il provvedimento di irrogazione di una sanzione disciplinare adottato senza l'osservanza delle modalità e dei termini previsti dal combinato disposto della L. n. 354 del 1975, art. 38 e D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, art. 38. Il mancato rispetto dei termini fissati dal D.P.R. n. 230 del 2000, art. 81, commi 2 e 4, non qualificabili come perentori alla luce del principio generale fissato dall'art. 173 c.p.p., comma 1, (v. in senso contrario Sez. 1^, 18 novembre 2003, n. 48848, ric. Corso. Rv. 226630), assume quindi rilevanza, in quanto espressione dell'assenza dei requisiti di legittimità di una procedura nell'espletamento della quale gli organi dotati di competenza ai fini dell'irrogazione della sanzione disciplinare hanno mancato di ottemperare a quanto disposto dalla L. n. 354 del 1975 e dal relativo regolamento attuativo con conseguenti riflessi sulla validità della decisione adottata (D.P.R. n. 230 del 2000).
2. Alla stregua di questi principi deve essere annullato il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Viterbo che, il 16 febbraio 2006, ha rigettato il reclamo proposto dal detenuto TA IO avverso la decisione con la quale il Consiglio di disciplina ha irrogato, il 7 novembre 2005, la sanzione dell'esclusione dalle attività in comune per quindici giorni con riferimento alle infrazioni disciplinari commesse il 17 agosto, il 6 e il 9 settembre, il 17 ottobre 2005 in base all'erroneo presupposto che dalla inosservanza dei termini previsti dal D.P.R. n. 230 del 2000, art. 81, commi 2 e 4, non discenda alcuna conseguenza giuridicamente rilevante in assenza di specifica previsione sanzionatoria.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e per l'effetto dichiara l'inefficacia della sanzione disciplinare irrogata. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 febbraio 2007. Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2007