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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 16/02/2026, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1083/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPONE SILVIA, Presidente
DRAGO TIZIANA, Relatore
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6012/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_Ricorrente2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Alina Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Calabria 3 - Sede Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MTR220013147U GIOCHI-LOTTERIE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 498/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Reggio Calabria Ricorrente_1
, titolare del CTD quale obbligato principale, e Ricorrente_2 hanno impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe indicato emesso per imposta unica sulle scommesse anno 2022.
A sostegno del ricordo hanno formulato i seguenti motivi: 1) illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della legge n. 208/2015 in quanto l'imposta unica dal 2016 è un'imposta diretta calcolabile esclusivamente sui ricavi dell'attività economica e sarebbe ad esclusivo carico del bookmaker con totale esonero del CTD;
2) illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della legge n. 220/2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata dall'art. 1 comma 64 atteso che la posizione della società Ricorrente_2 Ltd sarebbe quella di soggetto sanato dalla giurisprudenza e, quindi, equiparata, ad ogni effetto di legge, a quella dei soggetti concessionari e regolarizzati;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 56 ss del TFUE nonché dei principi eurocomunitari di parità di trattamento e di non discriminazione;
4) illegittimita' dell'avviso di accertamento per erronea valutazione della documentazione contabile prodotta dal contribuente e illegittima quantificazione della base imponibile d'imposta; 5) violazione degli artt. 8 del d.lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, l. 472/1997
e 10, comma 3 l. 212/2000, inerente all'applicazione dell'esimente dell'obbiettiva condizione di incertezza.
Si è costituita ADM che ha resistito al ricorso chiedendone il rigetto.
All'udienza del 10.02.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si ritiene di non sollevare questione di legittimità costituzionale, non aderendo alla richiesta delle parti ricorrenti di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale ed alla Corte di Giustizia Europea, per incompatibilità con il TFUE, anche in ragione delle osservazioni che saranno di seguito esposte, affrontando il tema principale della presente controversia, rappresentato dalla presunta, evocata discriminazione fra i soggetti "regolarizzati e i soggetti "non regolarizzati" o ancora, quelli definiti dai ricorrenti come soggetti che eserciterebbero attività lecita, perché "sanati dalla giurisprudenza".
Si affrontano, quindi, in continuità le questioni relative alla liceità dell'attività svolta, all'asserita discriminazione praticata ai danni dell'esponente, alla determinazione della base imponibile, alla successione delle leggi nel tempo, e alla sproporzione delle sanzioni applicate, come già sopra analiticamente riassunto. La prima questione concerne l'applicazione della normativa introdotta dalla Legge 28/12/15 n. 208 art. 1 comma 945 per la quale " A decorrere dal 1/1/2016, alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23/12/98 n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nella misura del 18%, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22%, se la raccolta avviene a distanza ".
Tale questione rileva in quanto l'Agenzia delle Dogane ha, invece, continuato ad applicare, relativamente alla annualità 2016 e 2017 la precedente normativa sull'imposta unica dettata dalla Legge 190/2014 art. 1 comma 644 per la quale ai soggetti che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma, trovano applicazione, per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonché di tutela dei minori di età e delle fasce sociali più deboli, tra gli altri i seguenti obblighi e divieti: c) è vietata la raccolta di scommesse che consentono vincite superiori a € 10.000,00; e) omissis;
chiunque esercita un punto di raccolta di scommesse, ai sensi del presente comma, deve essere in possesso dei requisiti soggettivi corrispondenti a quelli richiesti per il rilascio del titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto
18/6/31 n. 773, e successive modificazioni. Ove ne accerti l'insussistenza, il Questore dispone la chiusura immediata dell'esercizio o del punto raccolta. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza dispongono delle facoltà previste dall'art. 16 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931; g) l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23/12/98 n. 504 è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Luogo collegato telematicamente.
L'imposta si applica su un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'art. 4 comma 1 lett. b numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998.
Per i periodi d'imposta decorrenti dal 1/1/2016 non si applica conseguentemente la disposizione di cui all'art. 24 comma 10 del D.L 98 del 6/7/11, convertito, con modificazioni, dalla legge 15/7/11 n. 111 (che prevedeva, invece, un sistema deduttivo dell'imponibile basato su ogni elemento utile ovvero se non fosse possibile reperire dati, attraverso un sistema deduttivo basato sulla raccolta media della provincia di sede del punto raccolta delle scommesse). Il thema decidendum, pertanto, attiene alla questione se la nuova normativa dettata per i CTD regolarizzati (ab origine ovvero per effetto delle varie sanatorie disposte) sia applicabile ai soggetti non regolarizzati perché non collegati al totalizzatore nazionale (quali pacificamente il ricorrente) ovviamente a far tempo dal 2016.
Al fine di dare risposta al quesito, occorre innanzitutto osservare che i due testi normativi in discussione hanno lo stesso ambito temporale di applicazione. Infatti, sia le norme della nuova disciplina che quelle applicate nella specie riguardano le annualità successive al 2016, tanto che la disciplina dell'art. 1 comma
644 L. 190/2014 si preoccupa specificamente di affermare che cessano di avere applicazione dall'esercizio
2016 le diverse modalità di calcolo dell'imponibile previste in precedenza. Si tratta, com'è evidente, di un argomento fondamentale per escludere l'implicita abrogazione della norma per ultima richiamata da parte di quella successiva poiché l'espressa applicabilità della disciplina, anche ad un periodo successivo a quello della vigenza della nuova, costituisce chiaramente indice della volontà del Legislatore di far convivere le due discipline verificandosi i diversi presupposti di applicazione previsti per gli operatori chiaramente individuati dalla norma nella regolarizzazione o meno dell'attività degli operatori, in ragione della diversa controllabilità dei soggetti regolarizzati rispetto a quelli non regolarizzati. Quanto detto non è soltanto diretto a reprimere comportamenti illeciti sotto il profilo penale, ma è finalizzato alla tutela di finalità pubbliche quali la lotta alla ludopatia ed ai comportamenti devianti, nonché al controllo dei punti di accettazione di scommesse che possono rappresentare centri collegati con le scommesse clandestine.
Tali finalità vengono espresse a chiare lettere nel comma 644 (e trovano in qualche misura fondamento nelle pronunce della Corte di Giustizia Europea) e, quindi, l'eventuale assenza di profili penali nell'attività svolta dagli operatori non regolarizzati non fa venir meno l'esigenza che tali soggetti siano sottoposti ad un regime diverso, meno favorevole rispetto agli operatori regolarizzati, indirizzando verso obiettivi di pubblica utilità
o addirittura sociali la normativa fiscale specie in dette delicate materie.
Quindi, la pretesa avanzata dalla ricorrente di essere trattata alla stessa stregua degli allibratori regolari o sanati non può prescindere dalla preventiva adesione alle regole di comportamento che la Legge impone ai bookmakers delle scommesse soprattutto quando (esattamente come nella specie) si ipotizza una via d'uscita dall'area grigia del "non vietato, non autorizzato" che aveva caratterizzato il settore.
Questo principio è stato espressamente fatto proprio dalla Cassazione nella sentenza 25 settembre 2023
n. 27260. In detta sentenza si evidenzia che la tassazione, così come è strutturata, non è diretta a sanzionare penalmente comportamenti di chicchessia, ma solo a sottoporre a tassazione soggetti che operano legalmente nel territorio dello Stato, come si evince dalle modalità di calcolo dell'imposta unica e come viene esposto dall'esame dei lavori preparatori, laddove ben si coglie la ratio dell'intervento normativo in esame: "
La logica della forfetizzazione della base imponibile è particolarmente adatta a situazioni del genere, tenuto conto della difficoltà di omogeneizzare le situazioni passive del rapporto tributario con quelle dei concessionari di Stato, considerato anche il fatto che il paniere di offerta di un operatore della rete parallela è estremamente più ampio e variegato, giacché sganciato da regole..".
Prosegue la Corte di Cassazione ricordando che "in tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di bookmakers esteri privi di concessione poiché, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, e occupandosi della trasmissione all'allibratore dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate nonché, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento delle vincite. Pertanto, questo Collegio non può che ribadire, aderendo a quanto la Corte di Cassazione ha ulteriormente specificato che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti sicché, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, nonché un pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi, il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quale suo intermediario allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali "concessionati", è soggetto passivo d'imposta, godendo altrimenti di un'irragionevole esenzione - contrastante col principio di lealtà fiscale - per il solo fatto di porsi al di fuori del sistema concessorio, funzionale a prevenire infiltrazioni criminali nel settore del gioco".
Dunque, la pretesa della ricorrente di svolgere attività al pari dei soggetti registrati al fine di invocare l'applicazione della disciplina fiscale ad essi riservata non è sostenibile, atteso che la diversità di trattamento
è collegata alla diversità di posizione giuridica.
Alla luce delle osservazioni che precedono, non vi sono ragioni per ritenere che la normativa più recente possa essere applicata agli operatori non regolarizzati quale l'attuale ricorrente, in quanto la distinzione tra regolarizzati e non regolarizzati costituisce l'elemento su cui poggiare la persistente applicazione della precedente normativa basata su parametri diversi. In sostanza l'art. unico, comma 644, lett. g), legge n. 190 del 2014, si inserisce in un contesto nell'ambito del quale il legislatore nazionale ha consentito ai CTD di poter regolarizzare la propria posizione, inserendosi tra l'altro nel sistema del totalizzatore nazionale e corrispondendo di conseguenza l'imposta sulla base di elementi certi e verificabili nell'ambito di tale sistema,
e, quindi, coloro, come l'appellante, che continuano a svolgere attività per un volume sensibilmente maggiore a quanto avviene nel circuito del totalizzatore nazionale, devono corrispondere l'imposta in una misura stabilita per legge (triplo della media provinciale dell'anno precedente), con valore di presunzione legale del volume di scommesse trattate;
ciò deriva dal fatto che il CTD nazionale e l'operatore di scommesse estero non hanno partecipato al sistema del totalizzatore nazionale. Si osserva, ancora, che la legge di stabilità 2015 n. 190/2014 prevede la possibilità per gli operatori di gioco, privi di titoli autorizzatori, di regolarizzare la propria posizione attraverso un procedimento amministrativo costituente titolo per il rilascio della concessione per la raccolta delle scommesse su rete fisica e della licenza di pubblica sicurezza.
La successiva legge di stabilità 2016, 28.12.2015 n. 208, art. 1 comma 926 ha riaperto i termini di cui all'art. 1 comma 643 della legge 28.12.2014 n.190, per la regolarizzazione fiscale per emersione dei soggetti che offrono scommesse con vincite di denaro per conto proprio o di terzi, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia. In particolare, si consente l'adesione alla procedura di regolarizzazione anche da parte di quei soggetti che abbiano avviato la raccolta successivamente all'ottobre 2014 e anche successivamente all'entrata in vigore della legge di Stabilità per il 2015, come nel caso dell'odierna ricorrente, per cui la dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione doveva essere presentata entro il 31 gennaio 2016, ai sensi dell'art. 643 lettera a) della legge n. 190/2014 (modificata dall'art. 1 comma
926 lettera a) della legge 208/2015) e doveva essere accompagnato dal contestuale versamento della somma di € 10.000,00 per ciascun punto scommesse che si intendeva regolarizzare.
In mancanza di adesione al predetto sistema di regolarizzazione il comma 644 dell'art. 1 della legge 190/2014 prevede alla lettera g) che "l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente. L'imposta si applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998. Per i periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2016 non si applica conseguentemente la disposizione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111".
Dall'esame delle predette norme, quindi, e dalla loro successione temporale ne consegue, che la legge n.
208/2015, ha disciplinato, in primo luogo le modalità di calcolo dell'Imposta Unica confermando che nei confronti di quei soggetti che operano senza essere collegati al totalizzatore nazionale, si applica l'art. 24 comma 10 del D.L. 98/2011 e l'art. 1 commi 643 e 644 della Legge 190/2014, a seconda che potessero o non potessero regolarizzarsi.
Da detta esposizione consegue l'ulteriore e definitiva deduzione secondo cui la legge 208/2015, disciplinando, invece, al comma 945 dell'articolo 1, le modalità e la tempistica di determinazione e applicazione dell'Imposta Unica ai soggetti collegati al Totalizzatore Nazionale e prevedendo che a decorrere dal 01.01.2016 essa sia calcolata sulla differenza fra le somme giocate e le vincite corrisposte, con aliquota del 18 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica e del 22 per cento se avviene a distanza, non ha abrogato la disciplina previgente e non ha escluso i ricevitori dalla soggettività passiva come si evince dal rinvio all'art. 1 commi 643 e 644 lettera g) della legge n. 190/2014, operato dall'art. 1 comma 926 della legge n. 208/2015.
Ad avviso del Collegio, inoltre, sono assenti i presupposti per ritenere manifestamente fondata la questione di legittimità costituzionale e per disporre il rinvio degli atti alla Corte di Giustizia Europea, per incompatibilità con il TFUE, così come richiesto dalla parte ricorrente, sia per le ragioni già esposte in precedenza sulla legittimità del differente trattamento riservato ai regolarizzati, rispetto ai non regolarizzati e sia per le medesime ragioni richiamate al riguardo dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. V, 5 novembre
2021, n. 31910 , 17 maggio 2022, n. 15658, laddove si legge che "la Corte di Giustizia UE, con la già citata sentenza del 26 febbraio 2020, causa C-788118, ha preso diretta e specifica cognizione proprio delle medesime questioni sollevate con il ricorso ed ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, sicché la normativa italiana non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società nella Stato membro interessato" .
E ancora si sottolinea come secondo Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 8757 del 3013/2021, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: per conseguenza, in assenza di un'armonizzazione della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (nello stesso senso, più di recente Cass. n. 1111/2025).
Il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nella L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 64, i propri obiettivi, tra i quali si colloca "...l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore".
La prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale.
Deve rilevarsi che la giurisprudenza penale della Suprema Corte (Cass. pen. 25439 del 10/09/2020) ha esaminato la questione relativa alla realizzazione del reato di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, comma 4 bis, ritenendo di dovere escludere la sussistenza del reato de quo in base alla considerazione che la ricorrente era stata “illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi delle concessioni (…) e la successiva trasmissione di dette scommesse all'allibratore non possono essere punite ai sensi della L. n.
401 del 1989, art. 4, comma 4 bis, dovendosi disapplicare la disciplina penale nazionale per contrasto con la normativa dell'Unione Europea”.
Tuttavia, come chiarito da Cass. n. 5163/2022, il riconoscimento della natura non illecita dell'attività svolta dalla Ricorrente_2 non implica la sottrazione della stessa dall'ambito della disciplina dell'imposta unica, anzi, postula proprio la realizzazione del presupposto di imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nella L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, che ha, come visto, disposto che: “Ferma restando l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) il D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 1 si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) il D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 3 si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni”.
L'applicabilità della previsione normativa in esame esclude, altresì, che possa porsi una questione di violazione del principio di non discriminazione o di libertà di stabilimento, secondo quanto ulteriormente esposto in memoria, basata sulla considerazione della natura lecita dell'attività svolta, ovvero ancora che possa ritenersi che la Corte di Giustizia, con la pronuncia in causa C-788/18 non abbia preso in considerazione la “specifica situazione” nella quale Ricorrente_2 ha dovuto operare. A parte il rilievo che il pregiudizio subito risulta solo affermato, ma non concretamente precisato e specificato, quel che rileva, come detto, è il fatto che la ricorrente, per il fatto di avere realizzato in Italia l'attività di gestione della raccolta delle scommesse per il tramite di propri centri di trasmissione dati, ha realizzato il presupposto dell'imposta e, dunque, è da considerarsi soggetto passivo del tributo e, sotto tale profilo, va fatto richiamo alla pronuncia della Corte di giustizia che, sul punto, ha escluso ogni violazione dei principi unionali citati.
Quanto all'asserita violazione del principio dell'affidamento, prospettata in relazione alla portata innovativa della disposizione interpretativa della legge del 2010 che avrebbe introdotto, “improvvisamente e imprevedibilmente” la responsabilità delle ricevitorie dei bookmaker privi di concessione, va rilevato, quanto alla posizione del bookmaker estero, che la stessa Corte costituzionale non ha posto in discussione il fatto che costui, anche privo di concessione, doveva essere considerato soggetto passivo dell'imposta unica anche prima della entrata in vigore della disposizione interpretativa, sicché non può porsi alcuna violazione del principio del legittimo affidamento.
Ne', a maggior ragione, si pone un profilo di limitazione dell'efficacia della sentenza della Corte di giustizia a partire dalla pubblicazione della sentenza. Non si ravvisa, pertanto, la necessità alcuna di promuovere un nuovo rinvio dinanzi alla Corte di giustizia, neppure ponendosi una questione di interpretazione della precedente statuizione della Corte, esaustiva e completa.
Le deduzioni di Ricorrente_2, infatti, si risolvono, da un lato, in una mera critica della sentenza resa nella causa C-788/18, che si rivela sterile per le ragioni esplicate;
dall'altro, sembrano postulare che la Corte di giustizia abbia riconosciuto nella propria giurisprudenza precedente la legittimità della gestione delle attività connesse a giochi d'azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei centri di trasmissione dati, mentre la stessa Corte, “pur avendo constatato l'incompatibilità con il diritto dell'Unione di alcune disposizioni delle gare avviate per l'attribuzione di contratti di concessione di servizi connessi ai giochi d'azzardo, non si è pronunciata sulla legittimità della gestione delle attività connesse a giochi d'azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei CTD in quanto tale” (CGUE in causa C375/17, punto 67).
Si evidenzia ancora che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018 la richiesta di sospensione del procedimento per sollevare questione di illegittimità delle norme applicate si presenta manifestamente infondata. La norma, infatti, si inquadra nel contesto normativo definito e ritenuto conforme alla disciplina ed ai principi europei e costituzionali dalla Corte di Cassazione Sez. V, 26 maggio 2022, n.
17005, che pure ha sempre richiamato l'art. 1, comma 644, lett. g), Legge 190/2014, senza formulare al riguardo alcuna censura, ma ritenendo che la mancata partecipazione al totalizzatore nazionale del contribuente costituisce la condizione di applicabilità della determinazione legale dell'imponibile, quale disposta dalla lett. g).
Evidenzia la Corte che la mancata trasmissione di dati e l'esistenza di un sistema idoneo di controllo sui dati stessi rende inapplicabile il sistema previsto per gli operatori regolarizzati di calcolo della base imponibile, basato sulla differenza tra incassi e poste pagate. La scelta del legislatore è stata quella di mantenere su piani distinti la medesima attività (gestione di scommesse sportive ) svolta da soggetti in possesso di concessione amministrativa, autorizzazione di polizia e collegamento al totalizzatore nazionale da quelli privi di detti requisiti che considera evidentemente imprescindibili per l'esercizio legale di detta attività per ragioni che si riferiscono non solo alle esigenze di lealtà fiscale e tutela della concorrenza, ma anche ad esigenze di sicurezza, di ordine pubblico e di tutela dei minori per le cui finalità è necessario un controllo totale di detta attività . Il collegamento al totalizzatore nazionale è il solo che può assicurare detto controllo perché avviene in tempo reale e in maniera automatizzata su ogni singola giocata ed eventuale vincita. Il mancato collegamento al totalizzatore nazionale non permette allo Stato alcun controllo sul volume della raccolta, delle vincite e sul tipo di scommesse consentite dal gestore non regolarizzato che potrebbero essere anche diverse da quelle consentite dallo Stato.
L'accertamento induttivo, nel caso di specie, è legittimo perché espressamente previsto dalla normativa ed ha reso necessario il calcolo della base imponibile sulla base della media provinciale delle giocate dell'anno precedente risultante dal totalizzatore nazionale.
Privo di pregio è poi il motivo fondato sulla illegittima quantificazione della base imponibile per erronea valutazione della documentazione prodotta dal contribuente.
Al riguardo basta osservare che la parte non ha esibito la rendicontazione delle scommesse (raccolta/vincite/ provvigioni) nei confronti del mandante bookmaker estero, pur essendovi contrattualmente obbligata, con conseguente impossibilità di determinare la base imponibile secondo il metodo analitico.
Quanto, infine, alle richieste avanzate dalla parte ricorrente relativamente alle sanzioni, non si può non sottolineare come il contenzioso con la Società Stanleybet sia oramai annoso e ripetitivo con assunzione, da parte dell'appellata di argomentazioni e conclusioni sempre smentite dalla giurisprudenza di merito e poi di legittimità. E quand'anche mancasse, come affermato dalla società, una pronuncia della Cassazione in relazione alla nuova modalità di tassazione applicata nell'atto impugnato, ma la recente decisione n.
27260/2023, prima richiamata, rappresenta un precedente di grande rilievo, si deve constatare che la fattispecie sanzionata Banca_1 un'evasione con grave sottrazione di imponibile alla tassazione, che comporta l'irrogazione della pena pecuniaria, tributaria, edittale, variabile dal 120% al 140% dell'imposta evasa, in concreto applicata al minimo del 120%.
Stante l'esistenza di pronunce di segno contrario all'orientamento qui fatto proprio in ordine alla inapplicabilità della legge n. 208/15 ai soggetti irregolari, si ravvisano giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese. Reggio Calabria,
10.02.2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPONE SILVIA, Presidente
DRAGO TIZIANA, Relatore
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6012/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_Ricorrente2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Alina Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Calabria 3 - Sede Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MTR220013147U GIOCHI-LOTTERIE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 498/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Reggio Calabria Ricorrente_1
, titolare del CTD quale obbligato principale, e Ricorrente_2 hanno impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe indicato emesso per imposta unica sulle scommesse anno 2022.
A sostegno del ricordo hanno formulato i seguenti motivi: 1) illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della legge n. 208/2015 in quanto l'imposta unica dal 2016 è un'imposta diretta calcolabile esclusivamente sui ricavi dell'attività economica e sarebbe ad esclusivo carico del bookmaker con totale esonero del CTD;
2) illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della legge n. 220/2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata dall'art. 1 comma 64 atteso che la posizione della società Ricorrente_2 Ltd sarebbe quella di soggetto sanato dalla giurisprudenza e, quindi, equiparata, ad ogni effetto di legge, a quella dei soggetti concessionari e regolarizzati;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 56 ss del TFUE nonché dei principi eurocomunitari di parità di trattamento e di non discriminazione;
4) illegittimita' dell'avviso di accertamento per erronea valutazione della documentazione contabile prodotta dal contribuente e illegittima quantificazione della base imponibile d'imposta; 5) violazione degli artt. 8 del d.lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, l. 472/1997
e 10, comma 3 l. 212/2000, inerente all'applicazione dell'esimente dell'obbiettiva condizione di incertezza.
Si è costituita ADM che ha resistito al ricorso chiedendone il rigetto.
All'udienza del 10.02.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si ritiene di non sollevare questione di legittimità costituzionale, non aderendo alla richiesta delle parti ricorrenti di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale ed alla Corte di Giustizia Europea, per incompatibilità con il TFUE, anche in ragione delle osservazioni che saranno di seguito esposte, affrontando il tema principale della presente controversia, rappresentato dalla presunta, evocata discriminazione fra i soggetti "regolarizzati e i soggetti "non regolarizzati" o ancora, quelli definiti dai ricorrenti come soggetti che eserciterebbero attività lecita, perché "sanati dalla giurisprudenza".
Si affrontano, quindi, in continuità le questioni relative alla liceità dell'attività svolta, all'asserita discriminazione praticata ai danni dell'esponente, alla determinazione della base imponibile, alla successione delle leggi nel tempo, e alla sproporzione delle sanzioni applicate, come già sopra analiticamente riassunto. La prima questione concerne l'applicazione della normativa introdotta dalla Legge 28/12/15 n. 208 art. 1 comma 945 per la quale " A decorrere dal 1/1/2016, alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23/12/98 n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nella misura del 18%, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22%, se la raccolta avviene a distanza ".
Tale questione rileva in quanto l'Agenzia delle Dogane ha, invece, continuato ad applicare, relativamente alla annualità 2016 e 2017 la precedente normativa sull'imposta unica dettata dalla Legge 190/2014 art. 1 comma 644 per la quale ai soggetti che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma, trovano applicazione, per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonché di tutela dei minori di età e delle fasce sociali più deboli, tra gli altri i seguenti obblighi e divieti: c) è vietata la raccolta di scommesse che consentono vincite superiori a € 10.000,00; e) omissis;
chiunque esercita un punto di raccolta di scommesse, ai sensi del presente comma, deve essere in possesso dei requisiti soggettivi corrispondenti a quelli richiesti per il rilascio del titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto
18/6/31 n. 773, e successive modificazioni. Ove ne accerti l'insussistenza, il Questore dispone la chiusura immediata dell'esercizio o del punto raccolta. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza dispongono delle facoltà previste dall'art. 16 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931; g) l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23/12/98 n. 504 è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Luogo collegato telematicamente.
L'imposta si applica su un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'art. 4 comma 1 lett. b numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998.
Per i periodi d'imposta decorrenti dal 1/1/2016 non si applica conseguentemente la disposizione di cui all'art. 24 comma 10 del D.L 98 del 6/7/11, convertito, con modificazioni, dalla legge 15/7/11 n. 111 (che prevedeva, invece, un sistema deduttivo dell'imponibile basato su ogni elemento utile ovvero se non fosse possibile reperire dati, attraverso un sistema deduttivo basato sulla raccolta media della provincia di sede del punto raccolta delle scommesse). Il thema decidendum, pertanto, attiene alla questione se la nuova normativa dettata per i CTD regolarizzati (ab origine ovvero per effetto delle varie sanatorie disposte) sia applicabile ai soggetti non regolarizzati perché non collegati al totalizzatore nazionale (quali pacificamente il ricorrente) ovviamente a far tempo dal 2016.
Al fine di dare risposta al quesito, occorre innanzitutto osservare che i due testi normativi in discussione hanno lo stesso ambito temporale di applicazione. Infatti, sia le norme della nuova disciplina che quelle applicate nella specie riguardano le annualità successive al 2016, tanto che la disciplina dell'art. 1 comma
644 L. 190/2014 si preoccupa specificamente di affermare che cessano di avere applicazione dall'esercizio
2016 le diverse modalità di calcolo dell'imponibile previste in precedenza. Si tratta, com'è evidente, di un argomento fondamentale per escludere l'implicita abrogazione della norma per ultima richiamata da parte di quella successiva poiché l'espressa applicabilità della disciplina, anche ad un periodo successivo a quello della vigenza della nuova, costituisce chiaramente indice della volontà del Legislatore di far convivere le due discipline verificandosi i diversi presupposti di applicazione previsti per gli operatori chiaramente individuati dalla norma nella regolarizzazione o meno dell'attività degli operatori, in ragione della diversa controllabilità dei soggetti regolarizzati rispetto a quelli non regolarizzati. Quanto detto non è soltanto diretto a reprimere comportamenti illeciti sotto il profilo penale, ma è finalizzato alla tutela di finalità pubbliche quali la lotta alla ludopatia ed ai comportamenti devianti, nonché al controllo dei punti di accettazione di scommesse che possono rappresentare centri collegati con le scommesse clandestine.
Tali finalità vengono espresse a chiare lettere nel comma 644 (e trovano in qualche misura fondamento nelle pronunce della Corte di Giustizia Europea) e, quindi, l'eventuale assenza di profili penali nell'attività svolta dagli operatori non regolarizzati non fa venir meno l'esigenza che tali soggetti siano sottoposti ad un regime diverso, meno favorevole rispetto agli operatori regolarizzati, indirizzando verso obiettivi di pubblica utilità
o addirittura sociali la normativa fiscale specie in dette delicate materie.
Quindi, la pretesa avanzata dalla ricorrente di essere trattata alla stessa stregua degli allibratori regolari o sanati non può prescindere dalla preventiva adesione alle regole di comportamento che la Legge impone ai bookmakers delle scommesse soprattutto quando (esattamente come nella specie) si ipotizza una via d'uscita dall'area grigia del "non vietato, non autorizzato" che aveva caratterizzato il settore.
Questo principio è stato espressamente fatto proprio dalla Cassazione nella sentenza 25 settembre 2023
n. 27260. In detta sentenza si evidenzia che la tassazione, così come è strutturata, non è diretta a sanzionare penalmente comportamenti di chicchessia, ma solo a sottoporre a tassazione soggetti che operano legalmente nel territorio dello Stato, come si evince dalle modalità di calcolo dell'imposta unica e come viene esposto dall'esame dei lavori preparatori, laddove ben si coglie la ratio dell'intervento normativo in esame: "
La logica della forfetizzazione della base imponibile è particolarmente adatta a situazioni del genere, tenuto conto della difficoltà di omogeneizzare le situazioni passive del rapporto tributario con quelle dei concessionari di Stato, considerato anche il fatto che il paniere di offerta di un operatore della rete parallela è estremamente più ampio e variegato, giacché sganciato da regole..".
Prosegue la Corte di Cassazione ricordando che "in tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di bookmakers esteri privi di concessione poiché, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, e occupandosi della trasmissione all'allibratore dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate nonché, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento delle vincite. Pertanto, questo Collegio non può che ribadire, aderendo a quanto la Corte di Cassazione ha ulteriormente specificato che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti sicché, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, nonché un pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi, il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quale suo intermediario allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali "concessionati", è soggetto passivo d'imposta, godendo altrimenti di un'irragionevole esenzione - contrastante col principio di lealtà fiscale - per il solo fatto di porsi al di fuori del sistema concessorio, funzionale a prevenire infiltrazioni criminali nel settore del gioco".
Dunque, la pretesa della ricorrente di svolgere attività al pari dei soggetti registrati al fine di invocare l'applicazione della disciplina fiscale ad essi riservata non è sostenibile, atteso che la diversità di trattamento
è collegata alla diversità di posizione giuridica.
Alla luce delle osservazioni che precedono, non vi sono ragioni per ritenere che la normativa più recente possa essere applicata agli operatori non regolarizzati quale l'attuale ricorrente, in quanto la distinzione tra regolarizzati e non regolarizzati costituisce l'elemento su cui poggiare la persistente applicazione della precedente normativa basata su parametri diversi. In sostanza l'art. unico, comma 644, lett. g), legge n. 190 del 2014, si inserisce in un contesto nell'ambito del quale il legislatore nazionale ha consentito ai CTD di poter regolarizzare la propria posizione, inserendosi tra l'altro nel sistema del totalizzatore nazionale e corrispondendo di conseguenza l'imposta sulla base di elementi certi e verificabili nell'ambito di tale sistema,
e, quindi, coloro, come l'appellante, che continuano a svolgere attività per un volume sensibilmente maggiore a quanto avviene nel circuito del totalizzatore nazionale, devono corrispondere l'imposta in una misura stabilita per legge (triplo della media provinciale dell'anno precedente), con valore di presunzione legale del volume di scommesse trattate;
ciò deriva dal fatto che il CTD nazionale e l'operatore di scommesse estero non hanno partecipato al sistema del totalizzatore nazionale. Si osserva, ancora, che la legge di stabilità 2015 n. 190/2014 prevede la possibilità per gli operatori di gioco, privi di titoli autorizzatori, di regolarizzare la propria posizione attraverso un procedimento amministrativo costituente titolo per il rilascio della concessione per la raccolta delle scommesse su rete fisica e della licenza di pubblica sicurezza.
La successiva legge di stabilità 2016, 28.12.2015 n. 208, art. 1 comma 926 ha riaperto i termini di cui all'art. 1 comma 643 della legge 28.12.2014 n.190, per la regolarizzazione fiscale per emersione dei soggetti che offrono scommesse con vincite di denaro per conto proprio o di terzi, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia. In particolare, si consente l'adesione alla procedura di regolarizzazione anche da parte di quei soggetti che abbiano avviato la raccolta successivamente all'ottobre 2014 e anche successivamente all'entrata in vigore della legge di Stabilità per il 2015, come nel caso dell'odierna ricorrente, per cui la dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione doveva essere presentata entro il 31 gennaio 2016, ai sensi dell'art. 643 lettera a) della legge n. 190/2014 (modificata dall'art. 1 comma
926 lettera a) della legge 208/2015) e doveva essere accompagnato dal contestuale versamento della somma di € 10.000,00 per ciascun punto scommesse che si intendeva regolarizzare.
In mancanza di adesione al predetto sistema di regolarizzazione il comma 644 dell'art. 1 della legge 190/2014 prevede alla lettera g) che "l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente. L'imposta si applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998. Per i periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2016 non si applica conseguentemente la disposizione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111".
Dall'esame delle predette norme, quindi, e dalla loro successione temporale ne consegue, che la legge n.
208/2015, ha disciplinato, in primo luogo le modalità di calcolo dell'Imposta Unica confermando che nei confronti di quei soggetti che operano senza essere collegati al totalizzatore nazionale, si applica l'art. 24 comma 10 del D.L. 98/2011 e l'art. 1 commi 643 e 644 della Legge 190/2014, a seconda che potessero o non potessero regolarizzarsi.
Da detta esposizione consegue l'ulteriore e definitiva deduzione secondo cui la legge 208/2015, disciplinando, invece, al comma 945 dell'articolo 1, le modalità e la tempistica di determinazione e applicazione dell'Imposta Unica ai soggetti collegati al Totalizzatore Nazionale e prevedendo che a decorrere dal 01.01.2016 essa sia calcolata sulla differenza fra le somme giocate e le vincite corrisposte, con aliquota del 18 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica e del 22 per cento se avviene a distanza, non ha abrogato la disciplina previgente e non ha escluso i ricevitori dalla soggettività passiva come si evince dal rinvio all'art. 1 commi 643 e 644 lettera g) della legge n. 190/2014, operato dall'art. 1 comma 926 della legge n. 208/2015.
Ad avviso del Collegio, inoltre, sono assenti i presupposti per ritenere manifestamente fondata la questione di legittimità costituzionale e per disporre il rinvio degli atti alla Corte di Giustizia Europea, per incompatibilità con il TFUE, così come richiesto dalla parte ricorrente, sia per le ragioni già esposte in precedenza sulla legittimità del differente trattamento riservato ai regolarizzati, rispetto ai non regolarizzati e sia per le medesime ragioni richiamate al riguardo dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. V, 5 novembre
2021, n. 31910 , 17 maggio 2022, n. 15658, laddove si legge che "la Corte di Giustizia UE, con la già citata sentenza del 26 febbraio 2020, causa C-788118, ha preso diretta e specifica cognizione proprio delle medesime questioni sollevate con il ricorso ed ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, sicché la normativa italiana non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società nella Stato membro interessato" .
E ancora si sottolinea come secondo Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 8757 del 3013/2021, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: per conseguenza, in assenza di un'armonizzazione della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (nello stesso senso, più di recente Cass. n. 1111/2025).
Il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nella L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 64, i propri obiettivi, tra i quali si colloca "...l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore".
La prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale.
Deve rilevarsi che la giurisprudenza penale della Suprema Corte (Cass. pen. 25439 del 10/09/2020) ha esaminato la questione relativa alla realizzazione del reato di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, comma 4 bis, ritenendo di dovere escludere la sussistenza del reato de quo in base alla considerazione che la ricorrente era stata “illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi delle concessioni (…) e la successiva trasmissione di dette scommesse all'allibratore non possono essere punite ai sensi della L. n.
401 del 1989, art. 4, comma 4 bis, dovendosi disapplicare la disciplina penale nazionale per contrasto con la normativa dell'Unione Europea”.
Tuttavia, come chiarito da Cass. n. 5163/2022, il riconoscimento della natura non illecita dell'attività svolta dalla Ricorrente_2 non implica la sottrazione della stessa dall'ambito della disciplina dell'imposta unica, anzi, postula proprio la realizzazione del presupposto di imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nella L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, che ha, come visto, disposto che: “Ferma restando l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) il D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 1 si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) il D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 3 si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni”.
L'applicabilità della previsione normativa in esame esclude, altresì, che possa porsi una questione di violazione del principio di non discriminazione o di libertà di stabilimento, secondo quanto ulteriormente esposto in memoria, basata sulla considerazione della natura lecita dell'attività svolta, ovvero ancora che possa ritenersi che la Corte di Giustizia, con la pronuncia in causa C-788/18 non abbia preso in considerazione la “specifica situazione” nella quale Ricorrente_2 ha dovuto operare. A parte il rilievo che il pregiudizio subito risulta solo affermato, ma non concretamente precisato e specificato, quel che rileva, come detto, è il fatto che la ricorrente, per il fatto di avere realizzato in Italia l'attività di gestione della raccolta delle scommesse per il tramite di propri centri di trasmissione dati, ha realizzato il presupposto dell'imposta e, dunque, è da considerarsi soggetto passivo del tributo e, sotto tale profilo, va fatto richiamo alla pronuncia della Corte di giustizia che, sul punto, ha escluso ogni violazione dei principi unionali citati.
Quanto all'asserita violazione del principio dell'affidamento, prospettata in relazione alla portata innovativa della disposizione interpretativa della legge del 2010 che avrebbe introdotto, “improvvisamente e imprevedibilmente” la responsabilità delle ricevitorie dei bookmaker privi di concessione, va rilevato, quanto alla posizione del bookmaker estero, che la stessa Corte costituzionale non ha posto in discussione il fatto che costui, anche privo di concessione, doveva essere considerato soggetto passivo dell'imposta unica anche prima della entrata in vigore della disposizione interpretativa, sicché non può porsi alcuna violazione del principio del legittimo affidamento.
Ne', a maggior ragione, si pone un profilo di limitazione dell'efficacia della sentenza della Corte di giustizia a partire dalla pubblicazione della sentenza. Non si ravvisa, pertanto, la necessità alcuna di promuovere un nuovo rinvio dinanzi alla Corte di giustizia, neppure ponendosi una questione di interpretazione della precedente statuizione della Corte, esaustiva e completa.
Le deduzioni di Ricorrente_2, infatti, si risolvono, da un lato, in una mera critica della sentenza resa nella causa C-788/18, che si rivela sterile per le ragioni esplicate;
dall'altro, sembrano postulare che la Corte di giustizia abbia riconosciuto nella propria giurisprudenza precedente la legittimità della gestione delle attività connesse a giochi d'azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei centri di trasmissione dati, mentre la stessa Corte, “pur avendo constatato l'incompatibilità con il diritto dell'Unione di alcune disposizioni delle gare avviate per l'attribuzione di contratti di concessione di servizi connessi ai giochi d'azzardo, non si è pronunciata sulla legittimità della gestione delle attività connesse a giochi d'azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei CTD in quanto tale” (CGUE in causa C375/17, punto 67).
Si evidenzia ancora che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018 la richiesta di sospensione del procedimento per sollevare questione di illegittimità delle norme applicate si presenta manifestamente infondata. La norma, infatti, si inquadra nel contesto normativo definito e ritenuto conforme alla disciplina ed ai principi europei e costituzionali dalla Corte di Cassazione Sez. V, 26 maggio 2022, n.
17005, che pure ha sempre richiamato l'art. 1, comma 644, lett. g), Legge 190/2014, senza formulare al riguardo alcuna censura, ma ritenendo che la mancata partecipazione al totalizzatore nazionale del contribuente costituisce la condizione di applicabilità della determinazione legale dell'imponibile, quale disposta dalla lett. g).
Evidenzia la Corte che la mancata trasmissione di dati e l'esistenza di un sistema idoneo di controllo sui dati stessi rende inapplicabile il sistema previsto per gli operatori regolarizzati di calcolo della base imponibile, basato sulla differenza tra incassi e poste pagate. La scelta del legislatore è stata quella di mantenere su piani distinti la medesima attività (gestione di scommesse sportive ) svolta da soggetti in possesso di concessione amministrativa, autorizzazione di polizia e collegamento al totalizzatore nazionale da quelli privi di detti requisiti che considera evidentemente imprescindibili per l'esercizio legale di detta attività per ragioni che si riferiscono non solo alle esigenze di lealtà fiscale e tutela della concorrenza, ma anche ad esigenze di sicurezza, di ordine pubblico e di tutela dei minori per le cui finalità è necessario un controllo totale di detta attività . Il collegamento al totalizzatore nazionale è il solo che può assicurare detto controllo perché avviene in tempo reale e in maniera automatizzata su ogni singola giocata ed eventuale vincita. Il mancato collegamento al totalizzatore nazionale non permette allo Stato alcun controllo sul volume della raccolta, delle vincite e sul tipo di scommesse consentite dal gestore non regolarizzato che potrebbero essere anche diverse da quelle consentite dallo Stato.
L'accertamento induttivo, nel caso di specie, è legittimo perché espressamente previsto dalla normativa ed ha reso necessario il calcolo della base imponibile sulla base della media provinciale delle giocate dell'anno precedente risultante dal totalizzatore nazionale.
Privo di pregio è poi il motivo fondato sulla illegittima quantificazione della base imponibile per erronea valutazione della documentazione prodotta dal contribuente.
Al riguardo basta osservare che la parte non ha esibito la rendicontazione delle scommesse (raccolta/vincite/ provvigioni) nei confronti del mandante bookmaker estero, pur essendovi contrattualmente obbligata, con conseguente impossibilità di determinare la base imponibile secondo il metodo analitico.
Quanto, infine, alle richieste avanzate dalla parte ricorrente relativamente alle sanzioni, non si può non sottolineare come il contenzioso con la Società Stanleybet sia oramai annoso e ripetitivo con assunzione, da parte dell'appellata di argomentazioni e conclusioni sempre smentite dalla giurisprudenza di merito e poi di legittimità. E quand'anche mancasse, come affermato dalla società, una pronuncia della Cassazione in relazione alla nuova modalità di tassazione applicata nell'atto impugnato, ma la recente decisione n.
27260/2023, prima richiamata, rappresenta un precedente di grande rilievo, si deve constatare che la fattispecie sanzionata Banca_1 un'evasione con grave sottrazione di imponibile alla tassazione, che comporta l'irrogazione della pena pecuniaria, tributaria, edittale, variabile dal 120% al 140% dell'imposta evasa, in concreto applicata al minimo del 120%.
Stante l'esistenza di pronunce di segno contrario all'orientamento qui fatto proprio in ordine alla inapplicabilità della legge n. 208/15 ai soggetti irregolari, si ravvisano giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese. Reggio Calabria,
10.02.2026