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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 991/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Genova - Via Garibaldi 9 16124 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 69092/2020 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento ricorso.
Resistente: rigetto ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 03 giugno 2025 è stato notificato al Signor Ricorrente_1, l'avviso di accertamento esecutivo dell'imposta municipale propria (IMU) anno 2020 – numero 69092 del 05 maggio 2025; - con tale avviso il Comune di
Genova liquidava una maggiore imposta IMU per € 1.046,00, oltre sanzioni per € 313,80, interessi per
€ 147,53 e spese di notifica per € 7,83, e, quindi, complessivamente € 1.515,00. Avverso detto atto il ricorrente ha presentato tempestivo ricorso eccependo: Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1 della L.
n° 212/2000 relativamente all'obbligo della motivazione degli atti impositivi;
Violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 Codice civile per mancata osservanza da parte dell'Ente creditore dell'onere probatorio su di essa gravante;
per quanto riguarda il merito evidenzia che l'immobile assoggettato a IMU dal Comune
è da considerarsi nella piena disponibilità del coniuge separato, che vi risiedeva e dimorava, per cui abitazione principale della stessa, pertanto esente dall'imposta, e per il Sig. Ricorrente_1 la perdita della detenzione dell'immobile, comporta l'esenzione dall'IMU.
Si è costituito il Comune di Genova, il quale ritiene l'atto sufficientemente motivato, sull'onere probatorio, fa presente di aver semplicemente applicato la norma vigente dal 1° gennaio 2020 a proposito dell'assegnazione degli immobili in sede di separazione. E comunque, la norma citata dalla parte stessa prevede che
“L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato.”, e non in sede di emissione dell'atto. Infine per quanto riguarda il merito ritiene che la modifica legislativa apportata dalla L.160/2019 all'art. 1, comma 741, lettera c) punto 4), sostituendo il termine “coniuge assegnatario” con “genitore affidatario”, non consente al contribuente di beneficiare dell'esenzione dall'IMU come fatto in precedenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sono da respingere i motivi di diritto eccepiti dalla parte. L'avviso di accertamento a parere del giudice è sufficientemente motivato, infatti, contiene tutti gli elementi previsti dalla legge. Come previsto dall'art. 1 comma 162 della Legge 296/2006 “gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle regioni giuridiche che li hanno determinati.” L'avviso di accertamento impugnato scaturisce da una non corrispondenza tra quanto accertato e quanto effettivamente versato (differenza d'imposta A indicata nel prospetto dell'avviso di accertamento). Ciò premesso, risulta evidente che – nel caso di specie – il Comune risulta aver assolto ampiamente a tale onere, avendo indicato nell'allegato dell'avviso di accertamento impugnato (RIEPILOGO DEGLI OGGETTI ACCERTATI) tutti gli elementi necessari e sufficienti per consentire al ricorrente di reagire opportunamente e congruamente nelle sedi giurisdizionali competenti e, cioè, i riferimenti catastali dell'immobile e l'aliquota applicata, richiamando, a tal fine, anche la delibera della Giunta Comunale e la delibera del Consiglio Comunale che fissano la misura dell'aliquota e della detrazione per abitazione principale, relativamente all'anno in contestazione. Infine l'atto comprende il riepilogo oggetti con la suddivisione di tutti gli immobili con relativa percentuale di possesso, periodo dell'anno di possesso, rendita, base imponibile, aliquota applicata con ragione di tale percentuale, eventuali agevolazioni e il dovuto. Sull'onere probatorio il Comune ha semplicemente applicato la norma vigente dal 1° gennaio 2020 a proposito dell'assegnazione degli immobili in sede di separazione. E comunque, la norma citata dal ricorrente prevede che “L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato.”, e non in sede di emissione dell'atto
Per quanto riguarda il merito, il giudice esaminati gli atti di causa, ritiene il ricorso fondato e in quanto tale meritevole di accoglimento. Le questioni interpretative emerse all'indomani dell'entrata in vigore della legge di modifica dei requisiti per l'esenzione Imu della casa familiare per il genitore proprietario, con inversione dell'onere sul genitore assegnatario, in virtù di un diritto di abitazione in capo a quest'ultimo, sono state oggetto di chiarimento da parte del Dipartimento Finanze del Mef con la circolare n. 1/DF del 18.03.2020.
In esso si precisa che la diversa formulazione della norma rispetto alla precedente è dovuta al mero intento di allargare la platea dei beneficiari anche ai casi in cui il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare venisse emesso in assenza di un precedente rapporto coniugale. In altri termini, si è voluto allargare la disciplina anche al caso delle convivenze di fatto. Pertanto, il Mef ha sottolineato come la precedente disposizione legislativa non fosse superata dalla Legge n. 160/2019, bensì integrata per il riconoscimento anche alle coppie di fatto. Il requisito che viene richiesto, pertanto, è la residenza e la dimora del genitore assegnatario nella casa coniugale unitamente al figlio, minorenne o maggiorenne (Ordinanza
Cassazione n. 4303 del 19.02.2025). Il legislatore di fatto ha riconosciuto l'esenzione Imu al genitore affidatario, ribaltandola su quello assegnatario. La sentenza della Cassazione Civile, sez, trib., 03.03.2023
n. 6545, quindi già in vigenza delle Legge n. 160/2019, riconosce le agevolazioni inerenti all'abitazione principale e alle relative pertinenze in capo al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare di diritto d'abitazione, liberando conseguentemente dal pagamento del tributo locale il coniuge non assegnatario, ancorché proprietario dell'immobile stesso.
La novità della materia, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 991/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Genova - Via Garibaldi 9 16124 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 69092/2020 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento ricorso.
Resistente: rigetto ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 03 giugno 2025 è stato notificato al Signor Ricorrente_1, l'avviso di accertamento esecutivo dell'imposta municipale propria (IMU) anno 2020 – numero 69092 del 05 maggio 2025; - con tale avviso il Comune di
Genova liquidava una maggiore imposta IMU per € 1.046,00, oltre sanzioni per € 313,80, interessi per
€ 147,53 e spese di notifica per € 7,83, e, quindi, complessivamente € 1.515,00. Avverso detto atto il ricorrente ha presentato tempestivo ricorso eccependo: Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1 della L.
n° 212/2000 relativamente all'obbligo della motivazione degli atti impositivi;
Violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 Codice civile per mancata osservanza da parte dell'Ente creditore dell'onere probatorio su di essa gravante;
per quanto riguarda il merito evidenzia che l'immobile assoggettato a IMU dal Comune
è da considerarsi nella piena disponibilità del coniuge separato, che vi risiedeva e dimorava, per cui abitazione principale della stessa, pertanto esente dall'imposta, e per il Sig. Ricorrente_1 la perdita della detenzione dell'immobile, comporta l'esenzione dall'IMU.
Si è costituito il Comune di Genova, il quale ritiene l'atto sufficientemente motivato, sull'onere probatorio, fa presente di aver semplicemente applicato la norma vigente dal 1° gennaio 2020 a proposito dell'assegnazione degli immobili in sede di separazione. E comunque, la norma citata dalla parte stessa prevede che
“L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato.”, e non in sede di emissione dell'atto. Infine per quanto riguarda il merito ritiene che la modifica legislativa apportata dalla L.160/2019 all'art. 1, comma 741, lettera c) punto 4), sostituendo il termine “coniuge assegnatario” con “genitore affidatario”, non consente al contribuente di beneficiare dell'esenzione dall'IMU come fatto in precedenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sono da respingere i motivi di diritto eccepiti dalla parte. L'avviso di accertamento a parere del giudice è sufficientemente motivato, infatti, contiene tutti gli elementi previsti dalla legge. Come previsto dall'art. 1 comma 162 della Legge 296/2006 “gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle regioni giuridiche che li hanno determinati.” L'avviso di accertamento impugnato scaturisce da una non corrispondenza tra quanto accertato e quanto effettivamente versato (differenza d'imposta A indicata nel prospetto dell'avviso di accertamento). Ciò premesso, risulta evidente che – nel caso di specie – il Comune risulta aver assolto ampiamente a tale onere, avendo indicato nell'allegato dell'avviso di accertamento impugnato (RIEPILOGO DEGLI OGGETTI ACCERTATI) tutti gli elementi necessari e sufficienti per consentire al ricorrente di reagire opportunamente e congruamente nelle sedi giurisdizionali competenti e, cioè, i riferimenti catastali dell'immobile e l'aliquota applicata, richiamando, a tal fine, anche la delibera della Giunta Comunale e la delibera del Consiglio Comunale che fissano la misura dell'aliquota e della detrazione per abitazione principale, relativamente all'anno in contestazione. Infine l'atto comprende il riepilogo oggetti con la suddivisione di tutti gli immobili con relativa percentuale di possesso, periodo dell'anno di possesso, rendita, base imponibile, aliquota applicata con ragione di tale percentuale, eventuali agevolazioni e il dovuto. Sull'onere probatorio il Comune ha semplicemente applicato la norma vigente dal 1° gennaio 2020 a proposito dell'assegnazione degli immobili in sede di separazione. E comunque, la norma citata dal ricorrente prevede che “L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato.”, e non in sede di emissione dell'atto
Per quanto riguarda il merito, il giudice esaminati gli atti di causa, ritiene il ricorso fondato e in quanto tale meritevole di accoglimento. Le questioni interpretative emerse all'indomani dell'entrata in vigore della legge di modifica dei requisiti per l'esenzione Imu della casa familiare per il genitore proprietario, con inversione dell'onere sul genitore assegnatario, in virtù di un diritto di abitazione in capo a quest'ultimo, sono state oggetto di chiarimento da parte del Dipartimento Finanze del Mef con la circolare n. 1/DF del 18.03.2020.
In esso si precisa che la diversa formulazione della norma rispetto alla precedente è dovuta al mero intento di allargare la platea dei beneficiari anche ai casi in cui il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare venisse emesso in assenza di un precedente rapporto coniugale. In altri termini, si è voluto allargare la disciplina anche al caso delle convivenze di fatto. Pertanto, il Mef ha sottolineato come la precedente disposizione legislativa non fosse superata dalla Legge n. 160/2019, bensì integrata per il riconoscimento anche alle coppie di fatto. Il requisito che viene richiesto, pertanto, è la residenza e la dimora del genitore assegnatario nella casa coniugale unitamente al figlio, minorenne o maggiorenne (Ordinanza
Cassazione n. 4303 del 19.02.2025). Il legislatore di fatto ha riconosciuto l'esenzione Imu al genitore affidatario, ribaltandola su quello assegnatario. La sentenza della Cassazione Civile, sez, trib., 03.03.2023
n. 6545, quindi già in vigenza delle Legge n. 160/2019, riconosce le agevolazioni inerenti all'abitazione principale e alle relative pertinenze in capo al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare di diritto d'abitazione, liberando conseguentemente dal pagamento del tributo locale il coniuge non assegnatario, ancorché proprietario dell'immobile stesso.
La novità della materia, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.