Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 51
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1 della L. n° 212/2000 relativamente all'obbligo della motivazione degli atti impositivi

    L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato, contenendo tutti gli elementi previsti dalla legge, inclusi i riferimenti catastali dell'immobile, l'aliquota applicata, la delibera della Giunta Comunale e la delibera del Consiglio Comunale che fissano la misura dell'aliquota e della detrazione per abitazione principale, nonché un riepilogo degli oggetti accertati con la suddivisione di tutti gli immobili con relativa percentuale di possesso, periodo dell'anno di possesso, rendita, base imponibile, aliquota applicata con ragione di tale percentuale, eventuali agevolazioni e il dovuto.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 Codice civile per mancata osservanza da parte dell'Ente creditore dell'onere probatorio su di essa gravante

    Il Comune ha semplicemente applicato la norma vigente dal 1° gennaio 2020 a proposito dell'assegnazione degli immobili in sede di separazione. La norma citata dal ricorrente prevede che “L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato.”, e non in sede di emissione dell'atto.

  • Accolto
    Immobile da considerarsi abitazione principale del coniuge separato, pertanto esente dall'imposta

    Il giudice ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento. Le questioni interpretative emerse all'indomani dell'entrata in vigore della legge di modifica dei requisiti per l'esenzione Imu della casa familiare per il genitore proprietario, con inversione dell'onere sul genitore assegnatario, in virtù di un diritto di abitazione in capo a quest'ultimo, sono state oggetto di chiarimento da parte del Dipartimento Finanze del Mef con la circolare n. 1/DF del 18.03.2020. In essa si precisa che la diversa formulazione della norma rispetto alla precedente è dovuta al mero intento di allargare la platea dei beneficiari anche ai casi in cui il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare venisse emesso in assenza di un precedente rapporto coniugale. In altri termini, si è voluto allargare la disciplina anche al caso delle convivenze di fatto. Pertanto, il Mef ha sottolineato come la precedente disposizione legislativa non fosse superata dalla Legge n. 160/2019, bensì integrata per il riconoscimento anche alle coppie di fatto. Il requisito che viene richiesto, pertanto, è la residenza e la dimora del genitore assegnatario nella casa coniugale unitamente al figlio, minorenne o maggiorenne (Ordinanza Cassazione n. 4303 del 19.02.2025). Il legislatore di fatto ha riconosciuto l'esenzione Imu al genitore affidatario, ribaltandola su quello assegnatario. La sentenza della Cassazione Civile, sez, trib., 03.03.2023 n. 6545, quindi già in vigenza delle Legge n. 160/2019, riconosce le agevolazioni inerenti all'abitazione principale e alle relative pertinenze in capo al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare di diritto d'abitazione, liberando conseguentemente dal pagamento del tributo locale il coniuge non assegnatario, ancorché proprietario dell'immobile stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 51
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
    Numero : 51
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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