CASS
Sentenza 14 giugno 2023
Sentenza 14 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2023, n. 25600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25600 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UA TT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIERGIORGIO MOROSINI che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al primo motivo del ricorso, rigetto nel resto udito il difensore L'avvocato GULLINO ALBERTO conclude chiedendo in accoglimento del ricorso l'annullamento senza rinvio e deposita,memoria d'udienza.. o / [f Penale Sent. Sez. 1 Num. 25600 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 03/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza pronunciata in data 21 febbraio 2019 la Corte di appello di Messina riformava parzialmente quella del Tribunale della stessa città del 29 giugno 2017, che aveva condannato OR TA, AN FE e VA CI — oltre a SA ES, deceduto nelle more del giudizio di appello — per i reati loro rispettivamente ascritti (associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta distrattiva, riciclaggio, reimpiego e favoreggiamento). 1.1.Le fattispecie loro addebitate riguardavano la società Margan s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Messina il 16 gennaio 2008, società di cui era 'dominus' di fatto SA ES e che — secondo le sentenze di merito — era stata il centro di attività distrattive anche a favore di altre società di comodo (Alex s.r.I., Idra s.r.I., Gilda s.r.I., Marlene s.r.l. e Liz s.r.I.), tutte comunque riconducibili al ES, il quale si era in vario modo servito delle predette entità, oltre che di soggetti a lui vicini (TA era il cognato e la FE era stata a lui legata da una relazione sentimentale), per porre in essere le suddette attività illecite. 1.2. La citata sentenza della Corte di appello di Messina aveva dichiarato non doversi procedere per morte dell'imputato quanto a SA ES, aveva rideterminato, mediante riduzione, il trattamento sanzionatorio per i predetti imputati ed aveva parzialmente revocato le confische disposte in primo grado, confermando, per il resto, la decisione di primo grado. 1.3. La decisione della Corte territoriale veniva impugnata, per quanto qui di interesse, con ricorso per cassazione anche da OR TA, che affidava la propria impugnazione a sei motivi. 1.4. Questa Corte di cassazione con sentenza n.1204 del 2021 (pronunciata dalla Quinta Sezione) annullava senza rinvio la decisione della Corte di appello di Messina in relazione ai reati di cui ai capi A), E) ed I) perché estinti per prescrizione e disponeva l'annullamento con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Reggio Calabria in relazione ai capi B), D), F) e G) ascritti al TA. 1.5. In particolare, veniva esclusa la fondatezza del primo motivo di ricorso, che aveva prospettato l'illegittimità dell'utilizzazione, per la decisione, della documentazione estratta dalla 'pen drive' sequestrata a SA ES. Il secondo motivo di ricorso — che aveva investito la conferma della penale responsabilità di OR TA per il reato associativo — era ritenuto fondato, di talché si imponeva di prendere atto che, successivamente alla sentenza impugnata, era maturata la prescrizione anche per questa posizione. Veniva, altresì, disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata anche quanto alla bancarotta fraudolenta distrattiva di cui al capo D), relativa agli 2 immobili dì Catania oggetto di leasing;
anche in questo caso il ricorrente aveva denunziato i vizi relativi al reato sub B), in quanto la matrice distrattivo- fraudolenta dell'operazione era stata individuata dalla Corte territoriale nella natura soggettivamente dissimulatoria e nella circostanza che il denaro dato in pagamento era stato fornito dal ES. La doglianza era considerata fondata giacché, a dispetto di un'ampia ricostruzione che si leggeva nei motivi di appello rispetto alla dinamica dell'operazione, la Corte di merito era incorsa nei medesimi errori riscontrati quanto al reato di cui al capo B). Inoltre, quanto ai reati sub F) e G), veniva osservato che la sentenza impugnata aveva individuato, come reati presupposto dei due addebiti di riciclaggio, le evasioni fiscali, ma proprio su quest'ultimo profilo veniva rilevata un'insuperabile lacuna motivazionale che imponeva l'accoglimento del ricorso. L'indicazione, infatti, era considerata marcatamente generica ed approssimativa e nessuno spunto si evinceva dalla sentenza di primo grado per comprendere quale fosse stata esattamente la violazione tributaria da cui sarebbero derivate le somme riciclate. Veniva quindi annullata con rinvio la sentenza impugnata anche rispetto a dette fattispecie 1.6. Con riferimento al quinto motivo di ricorso (concernente la confisca per equivalente disposta ex art. 648-quater cod. pen.) la Corte di legittimità osservava che l'annullamento con rinvio in ordine alle fattispecie di reato cui essa sarebbe stata ancorata travolgeva anche detto capo della sentenza impugnata, sicché il motivo era assorbito. Infine, il sesto motivo di ricorso che involgeva l'immotivata conferma del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall., la reiezione delle circostanze attenuanti generiche e la mitigazione del trattamento sanzionatorio, era ritenuto assorbito dall'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per le ragioni sopra esposte. 2. La Corte di appello di Reggio Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe e giudicando in sede di rinvio, ha assolto OR TA dai reati a lui ascritti sub D) ed F) perché il fatto non sussiste ed ha confermato, nel resto, la impugnata sentenza del Tribunale di Messina, rideterminando quindi la pena per i reati sub B) e G) - bancarotta per distrazione e riciclaggio - in anni tre e mesi due di reclusione (con riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti rispetto alle contestate aggravanti), ha applicato l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque ed ha revocato le statuizioni di confisca. 2.1. Quanto al reato di bancarotta per distrazione (capo B della rubrica) la Corte del rinvio lo ha ritenuto sussistente rispetto al debito tributario per il pagamento dell'I.V.A. relativo all'atto di vendita dell'immobile sito in Messina via 3 Maddalena n.57 da parte della Marga s.r.l. alla Immobil-Lara s.r.I., con atto stipulato il giorno 30 ottobre 2003 mediante scrittura privata autenticata dal notaio RO CI. Infatti, l'accollo dei mutui gravanti sugli immobili da parte della società cessionaria era avvenuto senza la liberazione della cedente (poi fallita). Dagli atti di vendita emergeva che il prezzo finale di vendita per complessivi euro 504.000,00 era stato fissato al lordo dell'I.V.A. e che l'intero importo, come detto, era stato coperto dall'accollo dei mutui;
pertanto, la società fallita non aveva incamerato il corrispettivo necessario per il versamento dell'I.V.A. (pari ad 84.000,00 euro) dovuta, proprio perché l'importo di tale tributo era stato compreso nel prezzo che era stato versato mediante l' accollo del mutuo. 2.2. Con riguardo al reato di riciclaggio (capo G della rubrica), la Corte di appello ha osservato che - dalle intercettazioni delle conversazioni intercorse in carcere tra la sorella dell'imputato e SA ES, nonché dal materiale estratto dalla 'pen drive' sequestrata - era stato accertato che il TA aveva ricevuto circa 400.000,00 euro da SA ES (suo cognato); tali somme, secondo la Corte territoriale, dovevano ricondursi alle distrazioni poste in essere ai danni della Margan s.r.I., oppure dalle evasioni fiscali realizzate dal cognato dell'imputato per mezzo delle altre società a lui riconducibili, fattispecie che si collocavano in tempi del tutto congruenti riguardando gli anni di imposta 2007-2008, 2009 e 2010. La destinazione di tale somme al TA configurava, quindi, il reato contestato considerato che egli era a conoscenza della loro illecita provenienza, anche per essersi prestato alle altre operazioni di carattere illecito. 3. Avverso la predetta sentenza OR TA, per mezzo dell'avv. Alberto Gullino, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riguardo agli artt.110 cod. pen. 216, commi 1 e 2 n.1, 223, comma 1 e 2 n.2, R.d. 267/1942 ed il relativo vizio di motivazione mancante, illogica e contraddittoria;
al riguardo il ricorrente osserva che la Corte territoriale ha individuato la condotta distrattiva unicamente nel mancato versamento alla società fallita, da parte di quella acquirente, della somma corrispondente al debito tributario riguardante il pagamento dell'I.V.A. Tale ragionamento, però, secondo il ricorrente sarebbe contraddittorio ed illogico poiché una volta stabilita la congruità del prezzo di vendita e che il pagamento del tributo in questione era avvenuto mediante l'accollo del mutuo da parte della cessionaria, non poteva pretendersi dalla stessa nuovamente il 4 ./. pagamento dell'I.V.A. Egli poi deduce che i mutui oggetto dell'accollo sono stati tutti estinti da parte della società acquirente prima del fallimento, di talché nella stessa sentenza si conclude che si tratterebbe di una ipotesi di bancarotta c.d. 'riparata'. Inoltre, mancherebbe l'elemento psicologico del reato poiché la dichiarazione dell'amministratore in sede di vendita di avere già riscosso dalla società acquirente l'imposta I.V.A. e di impegnarsi a regolarla con il competente ufficio nei modi e nei termini di legge, non sarebbe falsa in considerazione dell'avvenuto accollo e, comunque, mancando la prova della sua volontà di depauperare la fallita. L'imputato, inoltre, evidenzia che la Corte del rinvio avrebbe comunque violato l'art.627 cod. proc. pen. perché non ha dato spiegazione rispetto all'avvenuto passaggio di denaro, sia pure con provvista proveniente da SA ES, attribuendo valenza negativa all'accollo sebbene fosse liberatorio ed avendo dato per scontato il mancato incasso della somma sulla base della sola asserita permanenza in capo alla Margan s.r.l. dell'obbligazione tributaria, senza indicare alcun elemento a dimostrazione del mancato passaggio di denaro ed omettendo di prendere in esame il tema - sottopostole con la sentenza rescindente - relativo al fatto se l'imposta I.V.A. fosse stata pagata dalla Margan oppure da altri. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione del'art.648- bis cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione mancante, illogica e contraddittoria rispetto alla configurabilità del reato di riciclaggio contestato sub G). Egli deduce che la Corte territoriale non si sarebbe attenuta a quanto disposto con la sentenza di annullamento rispetto all'accertamento del reato in questione, ma al contrario lo avrebbe desunto in modo apodittico ed erroneo dalla circostanza che le somme in possesso del TA dovevano ricondursi alle distrazioni poste in essere dal ES e delle quali il ricorrente era a conoscenza. 3.3. Infine, con il terzo motivo OR TA deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riguardo agli artt. 216 e 219, comma 1, R.d. 267/1942 e 133 cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante prevista dal citato art.219 rispetto al reato sub B). La Corte territoriale, infatti, non avrebbe motivato rispetto al danno di rilevante gravità causato alla società fallita considerato che la compravendita dell' immobile era avvenuta (secondo la stessa Corte di appello) ad un prezzo ritenuto congruo. Conseguentemente, la pena avrebbe dovuto essere determinata in misura inferiore e con la revoca della interdizione dei pubblici uffici. 4. Infine, nel corso della discussione, le parti hanno concluso nei termini sopra indicati ed il difensore del ricorrente ha depositato memoria di udienza. 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per le ragioni appresso indicate. 2. Anzitutto deve essere accolto il primo motivo con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta (con conseguente assorbimento del terzo motivo) non essendosi la Corte territoriale attenuta a quanto fissato con la sentenza rescindente, proprio con riferimento all'accertamento della sussistenza della bancarotta per distrazione di cui al capo B) della rubrica. 2.1. Invero, con la sentenza rescindente sopra indicata, era stato precisato che, effettivamente, la Corte di appello di Messina era incorsa nello stravolgimento della logica adoperata dal Tribunale, che era conforme a quanto riportato nel capo di imputazione sub B), che descrive un'operazione dalla natura francamente distrattiva, con la compravendita della proprietà immobiliare, senza una reale contropartita, stante l'incasso di una somma estremamente ridotta rispetto al valore del bene e la natura non liberatoria dell'accollo del mutuo residuo da parte della società compratrice. Di contro, la Corte territoriale aveva confermato la condanna di TA reputando sostanzialmente congruo il prezzo di vendita e liberatorio l'accolto del mutuo, ma aveva rimarcato la natura soggettivamente simulata della compravendita, lo scopo perseguito dal ES — di far fuoriuscire l'immobile dal patrimonio della Margan per traghettarlo, dopo l'iniziale coinvolgimento della Lara, in quello di una società della sua galassia — nonché la deprivazione del patrimonio sociale derivante dalla sostituzione di un bene immobile con denaro. La Corte di merito, in tal modo, aveva sovvertito la ricostruzione in fatto che emergeva dal capo di imputazione e dalla sentenza di primo grado, vieppiù rendendo una motivazione equivoca circa le ragioni per cui l'operazione era stata ritenuta distrattiva. 2.2. Proprio con riferimento a tale aspetto, questa Corte di legittimità aveva evidenziato, tra l'altro, che il passaggio di denaro relativo alla vendita dell'immobile in Messina restava un punto oscuro della sentenza impugnata, laddove la Corte di merito sembrava negarlo solo perché la provvista economica era stata fornita da ES ed il pagamento del prezzo era avvenuto con accolto (liberatorio) del mutuo, individuando l'unico momento di vero depauperamento economico nel mancato pagamento dell'I.V.A. pari a 84.000 euro, che la società compratrice si era impegnata a corrispondere alla venditrice. 6 Questa argomentazione era considerata però viziata nella misura in cui, da una parte, identificava la valenza depauperativa dell'operazione nella provenienza del denaro adoperato lasciando intendere che comunque passaggio di denaro vi era stato;
dall'altra valorizzava negativamente la portata dell'accollo del mutuo ancorché liberatorio;
dall'altra ancora, faceva riferimento al mancato pagamento della somma che sarebbe stata destinata dalla società venditrice al pagamento dell'I.V.A., somma che però non si comprendeva se fosse mai entrata nel patrimonio della Margan e se quest'ultima non avesse pagato l'imposta o, al contrario, non fosse mai confluita nelle casse della fallita, lasciandola debitrice verso il Fisco. Per tale ragione la sentenza della Corte di appello di Messina era stata annullata con rinvio, affinché nel giudizio rescissorio si riesaminasse la questione e si desse puntualmente conto - una volta precisati i risvolti concreti dell'operazione come emersi dall'istruttoria dibattimentale - di quali fossero le ragioni della classificazione dell'operazione come distrattiva, evitando tuttavia di incorrere nei vizi sopra precisati (pagg.16 e ss. della sentenza di annullamento). 2.3. Orbene, la Corte di appello di Reggio Calabria nel confermare la responsabilità del ricorrente per il reato sub B) è, però, incorsa nel medesimo errore sopra stigmatizzato, avendo ritenuto sussistente la distrazione unicamente sulla base del mancato pagamento dell' I.V.A., senza però chiarire se tale importo fosse mai entrato nel patrimonio della fallita o se sia mai stato pagato dalla fallita oppure da altri. Inoltre, la stessa sentenza ha considerato congruo il prezzo fissato per la vendita (comprensivo del valore del bene oggetto del contratto e dell' importo dell' I.V.A.) pagato mediante l'accollo liberatorio dei mutui gravanti sull'immobile sito in Messina, che risultano essere stati estinti mediante integrale pagamento prima della sentenza di fallimento. Sulla base di tali elementi deve, quindi, ritenersi dimostrato che l'acquirente ha adempiuto alle obbligazioni contratte con sgravio della società venditrice (poi fallita) dall'onere dei mutui contratti con istituti di credito, che erano stati soddisfatti e che, pur non avendo incassato l'importo dovuto a titolo di IVA, la stessa non aveva causato un depauperamento patrinnoniale ,‘ avendo conseguito il corrispondente vantaggio della liberazione dai mutui. D'altronde non risulta verificato in punto di fatto se l'amministratore della fallita avesse poi adempiuto al versamento dell'IVA, come si era impegnato a fare con clausola inserita nel contratto. Di conseguenza deve escludersi l'esistenza della contestata distrazione in cui sarebbe consistita la vendita del 30 ottobre 2003; per queste ragioni si impone, quindi, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato sub B). 7 3. Con riferimento al secondo motivo del ricorso (relativo al reato di riciclaggio) la sentenza impugnata deve, invece, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. Come noto, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di trasformazione della stessa per impedire l'identificazione della sua origine delittuosa (Sez. 2, Sentenza n. 27867 del 17/06/2019, Rv. 276666 - 01). 3.1. La sentenza rescindente, rispetto a tale reato, aveva annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello di Messina ed aveva censurato la genericità dell'indicazione rispetto al reato presupposto della fattispecie di riciclaggio in esame, dando rilievo al fatto che nella sentenza impugnata non erano state precisate le violazioni tributarie dalle quali sarebbe derivata la condotta ex art.648-bis cod.pen. 3.2. Orbene, la Corte di appello di Reggio Calabria è incorsa nel medesimo errore avendo affermato - in modo apodittico - che la ingente somma di denaro (circa 400.000,00 euro) detenuta dall'odierno ricorrente e consegnatagli da SA ES, era frutto delle operazioni distrattive poste in essere dal ES ai danni della Idra s.r.I., Marlene s.r.I., LIZ s.r.I., Gilda s.r.l. ed Alex s.r.I., strumenti attraverso i quali erano state effettuate le frodi fiscali per gli anni di imposta 2007, 2008, 2009 e 2010, nonché le operazioni di bancarotta fraudolenta effettuate dallo stesso ES rispetto alla Margan s.r.l. In particolare, nella sentenza impugnata, non viene ancora una volta spiegato in cosa sarebbero consistite le frodi fiscali, quando sarebbero state commesse e, inoltre, da quali elementi è stata desunta la prova che il TA fosse a conoscenza che la somma sopra indicata fosse il frutto di tali reati di natura fiscale. Il giudice del rinvio, inoltre, ha tralasciato di considerare che, sulla scorta delle stesse valutazioni esposte nella sentenza impugnata, la condotta distrattiva di cui al capo B) non si era tradotta nell'incameramento di denaro, che potesse essere oggetto di successive operazioni di reinvestimento. 4. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato sub B) perché il fatto non sussiste, mentre va annullata con rinvio - ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria - per nuovo giudizio, alla luce dei rilievi di cui sopra ed in piena autonomia decisionale, rispetto al delitto di riciclaggio di cui alla lettera G) della rubrica . 8
P. Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di concorso in bancarotta fraudolenta di cui al capo B) perché il fatto non sussiste. Annulla la sentenza impugnata in ordine al delitto di riciclaggio di cui al capo G) con rinvio per nuovo giudizio sul capo ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Così deciso il 3 marzo 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIERGIORGIO MOROSINI che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al primo motivo del ricorso, rigetto nel resto udito il difensore L'avvocato GULLINO ALBERTO conclude chiedendo in accoglimento del ricorso l'annullamento senza rinvio e deposita,memoria d'udienza.. o / [f Penale Sent. Sez. 1 Num. 25600 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 03/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza pronunciata in data 21 febbraio 2019 la Corte di appello di Messina riformava parzialmente quella del Tribunale della stessa città del 29 giugno 2017, che aveva condannato OR TA, AN FE e VA CI — oltre a SA ES, deceduto nelle more del giudizio di appello — per i reati loro rispettivamente ascritti (associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta distrattiva, riciclaggio, reimpiego e favoreggiamento). 1.1.Le fattispecie loro addebitate riguardavano la società Margan s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Messina il 16 gennaio 2008, società di cui era 'dominus' di fatto SA ES e che — secondo le sentenze di merito — era stata il centro di attività distrattive anche a favore di altre società di comodo (Alex s.r.I., Idra s.r.I., Gilda s.r.I., Marlene s.r.l. e Liz s.r.I.), tutte comunque riconducibili al ES, il quale si era in vario modo servito delle predette entità, oltre che di soggetti a lui vicini (TA era il cognato e la FE era stata a lui legata da una relazione sentimentale), per porre in essere le suddette attività illecite. 1.2. La citata sentenza della Corte di appello di Messina aveva dichiarato non doversi procedere per morte dell'imputato quanto a SA ES, aveva rideterminato, mediante riduzione, il trattamento sanzionatorio per i predetti imputati ed aveva parzialmente revocato le confische disposte in primo grado, confermando, per il resto, la decisione di primo grado. 1.3. La decisione della Corte territoriale veniva impugnata, per quanto qui di interesse, con ricorso per cassazione anche da OR TA, che affidava la propria impugnazione a sei motivi. 1.4. Questa Corte di cassazione con sentenza n.1204 del 2021 (pronunciata dalla Quinta Sezione) annullava senza rinvio la decisione della Corte di appello di Messina in relazione ai reati di cui ai capi A), E) ed I) perché estinti per prescrizione e disponeva l'annullamento con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Reggio Calabria in relazione ai capi B), D), F) e G) ascritti al TA. 1.5. In particolare, veniva esclusa la fondatezza del primo motivo di ricorso, che aveva prospettato l'illegittimità dell'utilizzazione, per la decisione, della documentazione estratta dalla 'pen drive' sequestrata a SA ES. Il secondo motivo di ricorso — che aveva investito la conferma della penale responsabilità di OR TA per il reato associativo — era ritenuto fondato, di talché si imponeva di prendere atto che, successivamente alla sentenza impugnata, era maturata la prescrizione anche per questa posizione. Veniva, altresì, disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata anche quanto alla bancarotta fraudolenta distrattiva di cui al capo D), relativa agli 2 immobili dì Catania oggetto di leasing;
anche in questo caso il ricorrente aveva denunziato i vizi relativi al reato sub B), in quanto la matrice distrattivo- fraudolenta dell'operazione era stata individuata dalla Corte territoriale nella natura soggettivamente dissimulatoria e nella circostanza che il denaro dato in pagamento era stato fornito dal ES. La doglianza era considerata fondata giacché, a dispetto di un'ampia ricostruzione che si leggeva nei motivi di appello rispetto alla dinamica dell'operazione, la Corte di merito era incorsa nei medesimi errori riscontrati quanto al reato di cui al capo B). Inoltre, quanto ai reati sub F) e G), veniva osservato che la sentenza impugnata aveva individuato, come reati presupposto dei due addebiti di riciclaggio, le evasioni fiscali, ma proprio su quest'ultimo profilo veniva rilevata un'insuperabile lacuna motivazionale che imponeva l'accoglimento del ricorso. L'indicazione, infatti, era considerata marcatamente generica ed approssimativa e nessuno spunto si evinceva dalla sentenza di primo grado per comprendere quale fosse stata esattamente la violazione tributaria da cui sarebbero derivate le somme riciclate. Veniva quindi annullata con rinvio la sentenza impugnata anche rispetto a dette fattispecie 1.6. Con riferimento al quinto motivo di ricorso (concernente la confisca per equivalente disposta ex art. 648-quater cod. pen.) la Corte di legittimità osservava che l'annullamento con rinvio in ordine alle fattispecie di reato cui essa sarebbe stata ancorata travolgeva anche detto capo della sentenza impugnata, sicché il motivo era assorbito. Infine, il sesto motivo di ricorso che involgeva l'immotivata conferma del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall., la reiezione delle circostanze attenuanti generiche e la mitigazione del trattamento sanzionatorio, era ritenuto assorbito dall'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per le ragioni sopra esposte. 2. La Corte di appello di Reggio Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe e giudicando in sede di rinvio, ha assolto OR TA dai reati a lui ascritti sub D) ed F) perché il fatto non sussiste ed ha confermato, nel resto, la impugnata sentenza del Tribunale di Messina, rideterminando quindi la pena per i reati sub B) e G) - bancarotta per distrazione e riciclaggio - in anni tre e mesi due di reclusione (con riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti rispetto alle contestate aggravanti), ha applicato l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque ed ha revocato le statuizioni di confisca. 2.1. Quanto al reato di bancarotta per distrazione (capo B della rubrica) la Corte del rinvio lo ha ritenuto sussistente rispetto al debito tributario per il pagamento dell'I.V.A. relativo all'atto di vendita dell'immobile sito in Messina via 3 Maddalena n.57 da parte della Marga s.r.l. alla Immobil-Lara s.r.I., con atto stipulato il giorno 30 ottobre 2003 mediante scrittura privata autenticata dal notaio RO CI. Infatti, l'accollo dei mutui gravanti sugli immobili da parte della società cessionaria era avvenuto senza la liberazione della cedente (poi fallita). Dagli atti di vendita emergeva che il prezzo finale di vendita per complessivi euro 504.000,00 era stato fissato al lordo dell'I.V.A. e che l'intero importo, come detto, era stato coperto dall'accollo dei mutui;
pertanto, la società fallita non aveva incamerato il corrispettivo necessario per il versamento dell'I.V.A. (pari ad 84.000,00 euro) dovuta, proprio perché l'importo di tale tributo era stato compreso nel prezzo che era stato versato mediante l' accollo del mutuo. 2.2. Con riguardo al reato di riciclaggio (capo G della rubrica), la Corte di appello ha osservato che - dalle intercettazioni delle conversazioni intercorse in carcere tra la sorella dell'imputato e SA ES, nonché dal materiale estratto dalla 'pen drive' sequestrata - era stato accertato che il TA aveva ricevuto circa 400.000,00 euro da SA ES (suo cognato); tali somme, secondo la Corte territoriale, dovevano ricondursi alle distrazioni poste in essere ai danni della Margan s.r.I., oppure dalle evasioni fiscali realizzate dal cognato dell'imputato per mezzo delle altre società a lui riconducibili, fattispecie che si collocavano in tempi del tutto congruenti riguardando gli anni di imposta 2007-2008, 2009 e 2010. La destinazione di tale somme al TA configurava, quindi, il reato contestato considerato che egli era a conoscenza della loro illecita provenienza, anche per essersi prestato alle altre operazioni di carattere illecito. 3. Avverso la predetta sentenza OR TA, per mezzo dell'avv. Alberto Gullino, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riguardo agli artt.110 cod. pen. 216, commi 1 e 2 n.1, 223, comma 1 e 2 n.2, R.d. 267/1942 ed il relativo vizio di motivazione mancante, illogica e contraddittoria;
al riguardo il ricorrente osserva che la Corte territoriale ha individuato la condotta distrattiva unicamente nel mancato versamento alla società fallita, da parte di quella acquirente, della somma corrispondente al debito tributario riguardante il pagamento dell'I.V.A. Tale ragionamento, però, secondo il ricorrente sarebbe contraddittorio ed illogico poiché una volta stabilita la congruità del prezzo di vendita e che il pagamento del tributo in questione era avvenuto mediante l'accollo del mutuo da parte della cessionaria, non poteva pretendersi dalla stessa nuovamente il 4 ./. pagamento dell'I.V.A. Egli poi deduce che i mutui oggetto dell'accollo sono stati tutti estinti da parte della società acquirente prima del fallimento, di talché nella stessa sentenza si conclude che si tratterebbe di una ipotesi di bancarotta c.d. 'riparata'. Inoltre, mancherebbe l'elemento psicologico del reato poiché la dichiarazione dell'amministratore in sede di vendita di avere già riscosso dalla società acquirente l'imposta I.V.A. e di impegnarsi a regolarla con il competente ufficio nei modi e nei termini di legge, non sarebbe falsa in considerazione dell'avvenuto accollo e, comunque, mancando la prova della sua volontà di depauperare la fallita. L'imputato, inoltre, evidenzia che la Corte del rinvio avrebbe comunque violato l'art.627 cod. proc. pen. perché non ha dato spiegazione rispetto all'avvenuto passaggio di denaro, sia pure con provvista proveniente da SA ES, attribuendo valenza negativa all'accollo sebbene fosse liberatorio ed avendo dato per scontato il mancato incasso della somma sulla base della sola asserita permanenza in capo alla Margan s.r.l. dell'obbligazione tributaria, senza indicare alcun elemento a dimostrazione del mancato passaggio di denaro ed omettendo di prendere in esame il tema - sottopostole con la sentenza rescindente - relativo al fatto se l'imposta I.V.A. fosse stata pagata dalla Margan oppure da altri. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione del'art.648- bis cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione mancante, illogica e contraddittoria rispetto alla configurabilità del reato di riciclaggio contestato sub G). Egli deduce che la Corte territoriale non si sarebbe attenuta a quanto disposto con la sentenza di annullamento rispetto all'accertamento del reato in questione, ma al contrario lo avrebbe desunto in modo apodittico ed erroneo dalla circostanza che le somme in possesso del TA dovevano ricondursi alle distrazioni poste in essere dal ES e delle quali il ricorrente era a conoscenza. 3.3. Infine, con il terzo motivo OR TA deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riguardo agli artt. 216 e 219, comma 1, R.d. 267/1942 e 133 cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante prevista dal citato art.219 rispetto al reato sub B). La Corte territoriale, infatti, non avrebbe motivato rispetto al danno di rilevante gravità causato alla società fallita considerato che la compravendita dell' immobile era avvenuta (secondo la stessa Corte di appello) ad un prezzo ritenuto congruo. Conseguentemente, la pena avrebbe dovuto essere determinata in misura inferiore e con la revoca della interdizione dei pubblici uffici. 4. Infine, nel corso della discussione, le parti hanno concluso nei termini sopra indicati ed il difensore del ricorrente ha depositato memoria di udienza. 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per le ragioni appresso indicate. 2. Anzitutto deve essere accolto il primo motivo con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta (con conseguente assorbimento del terzo motivo) non essendosi la Corte territoriale attenuta a quanto fissato con la sentenza rescindente, proprio con riferimento all'accertamento della sussistenza della bancarotta per distrazione di cui al capo B) della rubrica. 2.1. Invero, con la sentenza rescindente sopra indicata, era stato precisato che, effettivamente, la Corte di appello di Messina era incorsa nello stravolgimento della logica adoperata dal Tribunale, che era conforme a quanto riportato nel capo di imputazione sub B), che descrive un'operazione dalla natura francamente distrattiva, con la compravendita della proprietà immobiliare, senza una reale contropartita, stante l'incasso di una somma estremamente ridotta rispetto al valore del bene e la natura non liberatoria dell'accollo del mutuo residuo da parte della società compratrice. Di contro, la Corte territoriale aveva confermato la condanna di TA reputando sostanzialmente congruo il prezzo di vendita e liberatorio l'accolto del mutuo, ma aveva rimarcato la natura soggettivamente simulata della compravendita, lo scopo perseguito dal ES — di far fuoriuscire l'immobile dal patrimonio della Margan per traghettarlo, dopo l'iniziale coinvolgimento della Lara, in quello di una società della sua galassia — nonché la deprivazione del patrimonio sociale derivante dalla sostituzione di un bene immobile con denaro. La Corte di merito, in tal modo, aveva sovvertito la ricostruzione in fatto che emergeva dal capo di imputazione e dalla sentenza di primo grado, vieppiù rendendo una motivazione equivoca circa le ragioni per cui l'operazione era stata ritenuta distrattiva. 2.2. Proprio con riferimento a tale aspetto, questa Corte di legittimità aveva evidenziato, tra l'altro, che il passaggio di denaro relativo alla vendita dell'immobile in Messina restava un punto oscuro della sentenza impugnata, laddove la Corte di merito sembrava negarlo solo perché la provvista economica era stata fornita da ES ed il pagamento del prezzo era avvenuto con accolto (liberatorio) del mutuo, individuando l'unico momento di vero depauperamento economico nel mancato pagamento dell'I.V.A. pari a 84.000 euro, che la società compratrice si era impegnata a corrispondere alla venditrice. 6 Questa argomentazione era considerata però viziata nella misura in cui, da una parte, identificava la valenza depauperativa dell'operazione nella provenienza del denaro adoperato lasciando intendere che comunque passaggio di denaro vi era stato;
dall'altra valorizzava negativamente la portata dell'accollo del mutuo ancorché liberatorio;
dall'altra ancora, faceva riferimento al mancato pagamento della somma che sarebbe stata destinata dalla società venditrice al pagamento dell'I.V.A., somma che però non si comprendeva se fosse mai entrata nel patrimonio della Margan e se quest'ultima non avesse pagato l'imposta o, al contrario, non fosse mai confluita nelle casse della fallita, lasciandola debitrice verso il Fisco. Per tale ragione la sentenza della Corte di appello di Messina era stata annullata con rinvio, affinché nel giudizio rescissorio si riesaminasse la questione e si desse puntualmente conto - una volta precisati i risvolti concreti dell'operazione come emersi dall'istruttoria dibattimentale - di quali fossero le ragioni della classificazione dell'operazione come distrattiva, evitando tuttavia di incorrere nei vizi sopra precisati (pagg.16 e ss. della sentenza di annullamento). 2.3. Orbene, la Corte di appello di Reggio Calabria nel confermare la responsabilità del ricorrente per il reato sub B) è, però, incorsa nel medesimo errore sopra stigmatizzato, avendo ritenuto sussistente la distrazione unicamente sulla base del mancato pagamento dell' I.V.A., senza però chiarire se tale importo fosse mai entrato nel patrimonio della fallita o se sia mai stato pagato dalla fallita oppure da altri. Inoltre, la stessa sentenza ha considerato congruo il prezzo fissato per la vendita (comprensivo del valore del bene oggetto del contratto e dell' importo dell' I.V.A.) pagato mediante l'accollo liberatorio dei mutui gravanti sull'immobile sito in Messina, che risultano essere stati estinti mediante integrale pagamento prima della sentenza di fallimento. Sulla base di tali elementi deve, quindi, ritenersi dimostrato che l'acquirente ha adempiuto alle obbligazioni contratte con sgravio della società venditrice (poi fallita) dall'onere dei mutui contratti con istituti di credito, che erano stati soddisfatti e che, pur non avendo incassato l'importo dovuto a titolo di IVA, la stessa non aveva causato un depauperamento patrinnoniale ,‘ avendo conseguito il corrispondente vantaggio della liberazione dai mutui. D'altronde non risulta verificato in punto di fatto se l'amministratore della fallita avesse poi adempiuto al versamento dell'IVA, come si era impegnato a fare con clausola inserita nel contratto. Di conseguenza deve escludersi l'esistenza della contestata distrazione in cui sarebbe consistita la vendita del 30 ottobre 2003; per queste ragioni si impone, quindi, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato sub B). 7 3. Con riferimento al secondo motivo del ricorso (relativo al reato di riciclaggio) la sentenza impugnata deve, invece, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. Come noto, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di trasformazione della stessa per impedire l'identificazione della sua origine delittuosa (Sez. 2, Sentenza n. 27867 del 17/06/2019, Rv. 276666 - 01). 3.1. La sentenza rescindente, rispetto a tale reato, aveva annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello di Messina ed aveva censurato la genericità dell'indicazione rispetto al reato presupposto della fattispecie di riciclaggio in esame, dando rilievo al fatto che nella sentenza impugnata non erano state precisate le violazioni tributarie dalle quali sarebbe derivata la condotta ex art.648-bis cod.pen. 3.2. Orbene, la Corte di appello di Reggio Calabria è incorsa nel medesimo errore avendo affermato - in modo apodittico - che la ingente somma di denaro (circa 400.000,00 euro) detenuta dall'odierno ricorrente e consegnatagli da SA ES, era frutto delle operazioni distrattive poste in essere dal ES ai danni della Idra s.r.I., Marlene s.r.I., LIZ s.r.I., Gilda s.r.l. ed Alex s.r.I., strumenti attraverso i quali erano state effettuate le frodi fiscali per gli anni di imposta 2007, 2008, 2009 e 2010, nonché le operazioni di bancarotta fraudolenta effettuate dallo stesso ES rispetto alla Margan s.r.l. In particolare, nella sentenza impugnata, non viene ancora una volta spiegato in cosa sarebbero consistite le frodi fiscali, quando sarebbero state commesse e, inoltre, da quali elementi è stata desunta la prova che il TA fosse a conoscenza che la somma sopra indicata fosse il frutto di tali reati di natura fiscale. Il giudice del rinvio, inoltre, ha tralasciato di considerare che, sulla scorta delle stesse valutazioni esposte nella sentenza impugnata, la condotta distrattiva di cui al capo B) non si era tradotta nell'incameramento di denaro, che potesse essere oggetto di successive operazioni di reinvestimento. 4. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato sub B) perché il fatto non sussiste, mentre va annullata con rinvio - ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria - per nuovo giudizio, alla luce dei rilievi di cui sopra ed in piena autonomia decisionale, rispetto al delitto di riciclaggio di cui alla lettera G) della rubrica . 8
P. Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di concorso in bancarotta fraudolenta di cui al capo B) perché il fatto non sussiste. Annulla la sentenza impugnata in ordine al delitto di riciclaggio di cui al capo G) con rinvio per nuovo giudizio sul capo ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Così deciso il 3 marzo 2023.