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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 23/02/2026, n. 2786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2786 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2786/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BR PAOLO ANTONIO, Presidente
PIZZA STEFANO, Relatore
BELLELLI GIANCARLO ROBERTO, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 265/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio, 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434530 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434530 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434530 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434530 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434530 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434530 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8355/2025 depositato il
19/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 impugnava con ricorso, proposto
contro
Roma Capitale, un avviso di accertamento in materia di TARI e TEFA, notificato il 17.10.2024, in relazione a n. 10 immobili ubicati in Indirizzo_1
a Roma per gli anni dal 2018 al 2023, per una richiesta complessiva di € 178.732,00.
La parte ricorrente rappresentava che la pretesa di Roma Capitale era illegittima perché: 1) si chiedeva alla
Fondazione il versamento di imposte per immobili locati;
2) considerava come superficie assoggettabile alle imposte de quibus quella di mq 1.911,00 in luogo della misura dell'80% della superficie catastale, per come previsto dallo stesso regolamento TARI comunale al fine di individuare la superficie calpestabile da tassare;
applicava all'immobile identificato in catasto al Daticatastali_1 di categoria catastale C2 i coefficienti tariffari previsti per la categoria n. 11 (banche, istituti di credito e studi professionali), anziché quelli corretti – non essendo pacificamente la Ricorrente_1 una banca - previsti per la categoria n. 4, trattandosi di locale deposito.
La parte ricorrente chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale il 16.9.2025, comunicando l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento impugnato, con il quale si accoglievano in parte le doglianze del contribuente, con limitazione dell'addebito in riferimento all'immobile identificato in catasto al Daticatastali_1 ; obiettava che sulla base del provvedimento emesso in autotutela di annullamento parziale non era possibile riscontrare quanto dedotto da controparte circa la locazione di una parte degli immobili in quelle annualità; nulla diceva sulla superficie calcolata;
concludeva che pertanto il tributo dovesse essere pagato dalla
Fondazione nella misura minore rideterminata.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento del minor tributo rideterminato.
La parte ricorrente depositava memoria illustrativa in cui prendeva atto della mancata costituzione in giudizio di Roma Capitale in tempo e ribadiva di insistere per l'annullamento del provvedimento opposto.
All'odierna pubblica udienza la Corte decideva nel merito come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si deve prendere atto della tardiva costituzione di Roma Capitale atteso che la sua memoria
è stata depositata solo il 16.9.2025 rispetto all'odierna udienza del 18.9.2025, potendosi considerare le sue difese senza contare la documentazione prodotta tardivamente.
Deve essere dichiarata l'estinzione parziale del giudizio.
Infatti in pendenza di giudizio Roma Capitale ha emesso un provvedimento di annullamento parziale in riferimento all'immobile identificato in catasto al Daticatastali_1 con attribuzione della categoria n. 4 come richiesto dalla parte ricorrente.
Il ricorso è invece fondato per il resto.
La superficie calcolata ai fini dell'imposta di mq 1.911 è infatti errata posto che doveva calcolarsi nella misura dell'80% della superficie catastale, per come previsto dallo stesso regolamento TARI comunale al fine di individuare la superficie calpestabile da tassare. Nessuna difesa è stata dispiegata sul punto da Roma
Capitale nella sua (tardiva) memoria. La errata determinazione della superficie da assoggettare al tributo impone ex se l'annullamento dell'avviso.
Parimenti da accogliere è l'eccezione riguardante il difetto del presupposto impositivo in relazione agli immobili locati a terzi nel periodo considerato (cfr. pag. 5 e 6 del ricorso per l'individuazione dei relativi immobili). Anche tale motivo, inficiando il calcolo sotteso all'avviso, nella misura in cui sottrae alcuni immobili per alcune annualità, rende l'avviso egualmente illegittimo.
Donde consegue l'accoglimento del ricorso in parte qua.
Ogni altro motivo resta assorbito da quanto esposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara parzialmente estinto il giudizio per cessata maeria delcontendere, come in motivazione. Accoglie per il resto. Condanna Roma Capitale alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in € 4.000,00. IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Stefano Pizza Paolo AN UN
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BR PAOLO ANTONIO, Presidente
PIZZA STEFANO, Relatore
BELLELLI GIANCARLO ROBERTO, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 265/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio, 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434530 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434530 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434530 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434530 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434530 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434530 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8355/2025 depositato il
19/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 impugnava con ricorso, proposto
contro
Roma Capitale, un avviso di accertamento in materia di TARI e TEFA, notificato il 17.10.2024, in relazione a n. 10 immobili ubicati in Indirizzo_1
a Roma per gli anni dal 2018 al 2023, per una richiesta complessiva di € 178.732,00.
La parte ricorrente rappresentava che la pretesa di Roma Capitale era illegittima perché: 1) si chiedeva alla
Fondazione il versamento di imposte per immobili locati;
2) considerava come superficie assoggettabile alle imposte de quibus quella di mq 1.911,00 in luogo della misura dell'80% della superficie catastale, per come previsto dallo stesso regolamento TARI comunale al fine di individuare la superficie calpestabile da tassare;
applicava all'immobile identificato in catasto al Daticatastali_1 di categoria catastale C2 i coefficienti tariffari previsti per la categoria n. 11 (banche, istituti di credito e studi professionali), anziché quelli corretti – non essendo pacificamente la Ricorrente_1 una banca - previsti per la categoria n. 4, trattandosi di locale deposito.
La parte ricorrente chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale il 16.9.2025, comunicando l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento impugnato, con il quale si accoglievano in parte le doglianze del contribuente, con limitazione dell'addebito in riferimento all'immobile identificato in catasto al Daticatastali_1 ; obiettava che sulla base del provvedimento emesso in autotutela di annullamento parziale non era possibile riscontrare quanto dedotto da controparte circa la locazione di una parte degli immobili in quelle annualità; nulla diceva sulla superficie calcolata;
concludeva che pertanto il tributo dovesse essere pagato dalla
Fondazione nella misura minore rideterminata.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento del minor tributo rideterminato.
La parte ricorrente depositava memoria illustrativa in cui prendeva atto della mancata costituzione in giudizio di Roma Capitale in tempo e ribadiva di insistere per l'annullamento del provvedimento opposto.
All'odierna pubblica udienza la Corte decideva nel merito come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si deve prendere atto della tardiva costituzione di Roma Capitale atteso che la sua memoria
è stata depositata solo il 16.9.2025 rispetto all'odierna udienza del 18.9.2025, potendosi considerare le sue difese senza contare la documentazione prodotta tardivamente.
Deve essere dichiarata l'estinzione parziale del giudizio.
Infatti in pendenza di giudizio Roma Capitale ha emesso un provvedimento di annullamento parziale in riferimento all'immobile identificato in catasto al Daticatastali_1 con attribuzione della categoria n. 4 come richiesto dalla parte ricorrente.
Il ricorso è invece fondato per il resto.
La superficie calcolata ai fini dell'imposta di mq 1.911 è infatti errata posto che doveva calcolarsi nella misura dell'80% della superficie catastale, per come previsto dallo stesso regolamento TARI comunale al fine di individuare la superficie calpestabile da tassare. Nessuna difesa è stata dispiegata sul punto da Roma
Capitale nella sua (tardiva) memoria. La errata determinazione della superficie da assoggettare al tributo impone ex se l'annullamento dell'avviso.
Parimenti da accogliere è l'eccezione riguardante il difetto del presupposto impositivo in relazione agli immobili locati a terzi nel periodo considerato (cfr. pag. 5 e 6 del ricorso per l'individuazione dei relativi immobili). Anche tale motivo, inficiando il calcolo sotteso all'avviso, nella misura in cui sottrae alcuni immobili per alcune annualità, rende l'avviso egualmente illegittimo.
Donde consegue l'accoglimento del ricorso in parte qua.
Ogni altro motivo resta assorbito da quanto esposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara parzialmente estinto il giudizio per cessata maeria delcontendere, come in motivazione. Accoglie per il resto. Condanna Roma Capitale alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in € 4.000,00. IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Stefano Pizza Paolo AN UN