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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 01/12/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 152/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
PE SE ER - Presidente
NC CI - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 152/2024 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. Albanese Angela) Parte_1
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (Avv. Brucculeri Controparte_1
Carmelo)
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 11.11.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22/01/2024, , premettendo di avere Parte_1 contratto, in data 1.12.1982, matrimonio concordatario con , dalla Controparte_1 cui unione era nato un figlio, oramai maggiorenne, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi per il sopravvenuto difetto dell'affectio coniugalis causato da continui e insanabili contrasti con il coniuge.
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla Controparte_1 domanda di separazione.
All'udienza del 24.04.2024, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice, adottati i provvedimenti urgenti ex art 473 bis .21 c.p.c..
La causa, in assenza di attività istruttoria, veniva posta in decisione all'udienza dell'11.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, considerato il dichiarato proposito della stessa di non volersi riconciliare ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
Quanto alle statuizioni di carattere patrimoniale, nessun mantenimento va posto a carico di in favore del figlio tenuto conto che quest'ultimo, ormai CP_1 trentenne, non risulta impegnato in alcun percorso di studio o di formazione professionale e può ricercare una occupazione che gli consenta di provvedere autonomamente al suo mantenimento.
In ordine alla richiesta di mantenimento della ricorrente, deve tenersi conto della situazione reddituale delle parti in comparazione tra loro (il convenuto guadagna
1.600,00 euro al mese lavorando come muratore presso una ditta, mentre la ricorrente ha dichiarato di aver svolto lavori saltuari, di prendersi cura dell'anziano padre in cambio di qualche somma e ha inoltre svolto, per qualche mese, un servizio civico per il Comune). Se, da una parte, la ricorrente ha manifestato una certa capacità reddituale, dall'altro deve tenersi conto che tra i coniugi vi è comunque uno squilibrio economico
In ragione di ciò, confermando i provvedimenti urgenti, va posto a carico di l'obbligo di versare a per il suo mantenimento, Controparte_1 Parte_1
l'assegno di euro 300,00 rivalutabile Istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese.
Nessuna statuizione va adottata in ordine all'uso della casa coniugale che seguirà il regime civilistico della proprietà in base ai titoli vantati dalle parti.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i procuratori delle parti;
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi nata a Parte_1
ANGE MU (AG) il 03/12/1963 e , nato a [...] Controparte_1
MU (AG) il 03/01/1962 i quali hanno contratto matrimonio a ANGE
MU in data 1.12.1982, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ANGE MU al n. 7, parte II, serie A, anno 1982;
pone a carico di l'obbligo di versare a per il suo Controparte_1 Parte_1 mantenimento, l'assegno di euro 300,00 rivalutabile Istat, da pagarsi entro il giorno
10 di ogni mese.
compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Agrigento in data 1.12.2026
Il Giudice estensore Il Presidente
NC CI PE SE ER
(atto firmato digitalmente)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
PE SE ER - Presidente
NC CI - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 152/2024 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. Albanese Angela) Parte_1
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (Avv. Brucculeri Controparte_1
Carmelo)
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 11.11.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22/01/2024, , premettendo di avere Parte_1 contratto, in data 1.12.1982, matrimonio concordatario con , dalla Controparte_1 cui unione era nato un figlio, oramai maggiorenne, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi per il sopravvenuto difetto dell'affectio coniugalis causato da continui e insanabili contrasti con il coniuge.
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla Controparte_1 domanda di separazione.
All'udienza del 24.04.2024, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice, adottati i provvedimenti urgenti ex art 473 bis .21 c.p.c..
La causa, in assenza di attività istruttoria, veniva posta in decisione all'udienza dell'11.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, considerato il dichiarato proposito della stessa di non volersi riconciliare ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
Quanto alle statuizioni di carattere patrimoniale, nessun mantenimento va posto a carico di in favore del figlio tenuto conto che quest'ultimo, ormai CP_1 trentenne, non risulta impegnato in alcun percorso di studio o di formazione professionale e può ricercare una occupazione che gli consenta di provvedere autonomamente al suo mantenimento.
In ordine alla richiesta di mantenimento della ricorrente, deve tenersi conto della situazione reddituale delle parti in comparazione tra loro (il convenuto guadagna
1.600,00 euro al mese lavorando come muratore presso una ditta, mentre la ricorrente ha dichiarato di aver svolto lavori saltuari, di prendersi cura dell'anziano padre in cambio di qualche somma e ha inoltre svolto, per qualche mese, un servizio civico per il Comune). Se, da una parte, la ricorrente ha manifestato una certa capacità reddituale, dall'altro deve tenersi conto che tra i coniugi vi è comunque uno squilibrio economico
In ragione di ciò, confermando i provvedimenti urgenti, va posto a carico di l'obbligo di versare a per il suo mantenimento, Controparte_1 Parte_1
l'assegno di euro 300,00 rivalutabile Istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese.
Nessuna statuizione va adottata in ordine all'uso della casa coniugale che seguirà il regime civilistico della proprietà in base ai titoli vantati dalle parti.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i procuratori delle parti;
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi nata a Parte_1
ANGE MU (AG) il 03/12/1963 e , nato a [...] Controparte_1
MU (AG) il 03/01/1962 i quali hanno contratto matrimonio a ANGE
MU in data 1.12.1982, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ANGE MU al n. 7, parte II, serie A, anno 1982;
pone a carico di l'obbligo di versare a per il suo Controparte_1 Parte_1 mantenimento, l'assegno di euro 300,00 rivalutabile Istat, da pagarsi entro il giorno
10 di ogni mese.
compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Agrigento in data 1.12.2026
Il Giudice estensore Il Presidente
NC CI PE SE ER
(atto firmato digitalmente)