Articolo 3 della Legge 16 ottobre 2003, n. 291
Articolo 2
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30 ottobre 2003
Art. 3. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Entrata in vigore il 30 ottobre 2003