Sentenza 30 luglio 1999
Massime • 5
In tema di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio della funzione giudiziaria, posto che rientra nella fase di delibazione sull'ammissibilità della relativa domanda, ex art. 5 della legge n. 117 del 1988, anche l'indagine sul carattere non interpretativo della lamentata violazione di legge da parte del magistrato del quale si richiede l'affermazione di responsabilità, tale non può considerarsi il dissenso dello stesso dall'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione, ove motivato in diritto, pur in assenza dell'opportuno richiamo alle pronunzie disattese, in quanto esso è comunque espressione dell'attività di interpretazione delle norme riservata al magistrato. A più forte ragione è da escludere tale responsabilità quando dal predetto indirizzo si siano altresì discostate pronunce di sezioni semplici della stessa Corte (Fattispecie in tema di disposta perquisizione presso lo studio legale del difensore di un soggetto indagato, a sua volta sottoposto ad indagini nello stesso procedimento , senza previo avviso al Consiglio dell'Ordine forense e personale partecipazione all'incombente, previsti dall'art. 103 cod. proc. pen.)
In tema di azione risarcitoria diretta a far valere la responsabilità civile del magistrato, l'art. 4, secondo comma, della legge n. 117 del 1988 prevede un termine decadenziale di due anni, la cui decorrenza varia a seconda che siano o meno previsti rimedi avverso l'atto processuale assunto a fonte del danno, nel primo caso dovendosi attendere, per il promovimento dell'azione risarcitoria, che il rimedio previsto venga esperito, o che non sia più esperibile, nel secondo essendo la decorrenza del termine condizionata alla conclusione del grado del procedimento nel cui ambito è stato emesso l'atto in questione, intendendosi il termine "grado" nel senso più lato possibile. Pertanto, nella ipotesi in cui sia stata disposta una perquisizione ai sensi degli artt. 250 e 251 cod. proc. pen., non prevedendo l'ordinamento, in relazione al carattere strumentale di tale misura, alcun rimedio nei confronti della stessa, ne' in favore dell'indagato, ne' del terzo titolare del locale sottoposto a perquisizione, deve applicarsi la seconda ipotesi della citata previsione normativa, con la conseguenza che, nel caso di perquisizione disposta dal pubblico ministero nello studio legale del difensore dell'indagato, in violazione dell'art. 103 cod. proc. civ., il termine decadenziale per la proposizione dell'azione risarcitoria di cui alla legge n. 117 del 1988 decorrere dalla data dell'archiviazione, da parte del g.i.p., del procedimento nel cui ambito la perquisizione era stata disposta.
In tema di azione diretta a far valere la responsabilità civile del magistrato, il ricorso per cassazione avverso il decreto di inammissibilità della domanda emesso dalla corte d'appello è disciplinato - nei casi in cui tale inammissibilità sia pronunciata per carenza, nella domanda, dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 117 del 1988 (responsabilità per dolo o colpa grave, diniego di giustizia, previo esaurimento dei rimedi ordinari), o per manifesta infondatezza della stessa - dalla procedura di cui all'art. 5, comma quarto, della stessa legge, che comporta, per soddisfare la esigenza prevalente di una rapida definizione della fase preliminare, una palese deroga al disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ. Ed infatti, in dette ipotesi, al pari del ricorso, anche il controricorso ed il ricorso incidentale sono assoggettati alla regola della esclusione del deposito presso la Corte di legittimità, dovendo, invece, essere depositati, nel termine breve di dieci giorni (che, per il ricorso, decorre dalla sua notificazione, da effettuarsi entro trenta giorni dalla notifica del decreto, e, per il controricorso e ricorso incidentale, dalla notifica del ricorso), presso la cancelleria del giudice " a quo", a pena di inammissibilità, dichiarabile dalla stessa Corte.
In tema di controllo di legittimità del decreto di inammissibilità dell'azione risarcitoria in dipendenza di responsabilità civile del magistrato, l'art. 5 della legge n. 117 del 1988 attribuisce alla Corte di Cassazione tanto il giudizio rescindente, quanto quello rescissorio, come emerge dalla espressa previsione di una diretta pronuncia di inammissibilità, conseguente all'annullamento del decreto di inammissibilità, nonché dalla correlata, immediata remissione al tribunale per la prosecuzione nel merito. Ne consegue l'assegnazione alla Corte di legittimità, in tale ipotesi, anche del necessario potere di effettuare le valutazioni di merito, sia pure generali ed astratte, proprie della fase di ammissibilità, e del correlato potere di lettura degli atti processuali, in quanto momenti indispensabili perché la Corte possa dichiarare ammissibile la domanda.
Il procedimento sull'ammissibilità dell'azione risarcitoria in dipendenza di responsabilità civile del magistrato, di cui all'art. 5 della legge n. 117 del 1988, mentre ha carattere pieno e definitivo in ordine alla configurabilità, nei fatti contestati, dei requisiti e delle condizioni cui la legge subordina detta responsabilità, ha necessariamente natura delibativa quanto al riscontro della sussistenza degli elementi addotti a sostegno della contestazione, sicché la relativa indagine può essere condotta, in tale fase, esclusivamente "ex actis", cioè alla stregua degli atti del procedimento, rimanendo devoluta al successivo giudizio di merito l'approfondita valutazione della fondatezza dell'azione. Ne consegue che non può essere dichiarata inammissibile un'azione fondata su di una grave violazione di legge indotta da negligenza inescusabile, ex art.2,terzo comma, lett. a),della legge n. 117 del 1988, ove non risulti "ex actis" la ricollegabilità della violazione stessa a specifiche ragioni che la rendano comunque comprensibile.
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di Franco De Stefano [ [sul ruolo della Corte di Cassazione v.su questa Rivista, A. Scarpa, Nomofilachia codificata e supremazia dei precedenti, 23 febbraio 2021 e R. Conti, Nomofilachia integrata e diritto sovranazionale. I "volti" delle Corte di Cassazione a confronto, in questa Rivista, 4 marzo 2021] Sommario: 1. Prologo – 2. Giurisprudenza e sistema delle fonti – 3. Il ruolo del precedente e la certezza del diritto – 4. La certezza del diritto in tensione dialettica con le esigenze del cambiamento – 5. Il ruolo del precedente nella disciplina processuale – 6. La forza indiretta del precedente – 7. Una nomofilachia consapevole e responsabile – 8. I progetti tematici – 9. La rilevanza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/07/1999, n. 8260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8260 |
| Data del deposito : | 30 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI Presidente
Dott. Vincenzo PROTO Consigliere
Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere
Dott. Luigi MACIOCE Cons. relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MOLINARO L. Bruno - DI IO CA - BU GI in proprio e n.q. di legali rapp.ti dello studio associato omonimo, con sede in Barano d'Ischia P.zza San Rocco 26, elettivamente domiciliati in Roma, via Aquileia 12, presso l'avv. Andrea Morsillo, rappresentati e difesi giusta procura speciale a margine degli avv.ti L. Bruno LI e M. Zarrelli
- ricorrenti -
contro
PRESIDENTE del CONSIGLIO dei MINISTRI, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge (unitamente all'Avvocatura Distrettuale di Salerno domiciliata in Salerno P.zza XXIV Maggio 26) - controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Salerno con il n. 251 in data 1.6.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.7.99 dal relatore Cons. Dott. Luigi Macioce.
Udito l'avv. L.B. LI per i ricorrenti e l'Avv. dello Stato La Porta per il controricorrente PdCdM.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di rapporto 3.1.93 dei CC di Barano d'Ischia - che evidenziava l'anomala ripetizione di notifiche di ordinanze di demolizione di manufatti abusivi, seguite da ricorsi al TAR tutti predisposti dall'avv. L. Bruno LI - e sull'assunto che fosse configurabile un accordo criminoso tra amministratori, tecnici comunali ed il suddetto legale (tutti appartenenti alla stessa arca politica), il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PO dr. Alfonso D'Avino apriva il proc. n. 321/93 indagando, tra gli altri, sul predetto avv. Lorenzo Bruno LI. In data 10.11.1994 l'indagato era sottoposto ad interrogatorio ed in data 30.1.95 il P.M. adottava decreto di sequestro dei fascicoli relativi a 12 ordinanze di demolizione e decreto di perquisizione dello studio del predetto professionista. In entrambi i decreti il P.M. precisava doversi escludersi l'applicabilità delle garanzie di cui all'art. 103 c.p.p., queste essendo limitate al caso in cui nel procedimento in corso il legale svolgesse attività di difensore e non quando fosse, come nella specie, indagato.
Con ordinanza 3.3.95 il Tribunale del Riesame di PO annullava i due provvedimenti per violazione dell'art. 103 c.p.p., da un canto richiamando l'affermazione delle S.U. 25/94, secondo cui i divieti sarebbero imposti a favore di qualsivoglia soggetto esercente la professione forense e, dall'altro canto, sottolineando che l'indagato avv. L. Bruno LI era difeso, nel procedimento nel quale erano state emesse le impugnate misure, dall'avv. CA Di IO, associato, con il LI, nello stesso studio di Barano d'Ischia P.zza San Rocco 26, ove le misure erano state eseguite. Con successiva istanza 6.4.95 lo stesso P.M., premessa ampia ricostruzione dell'ipotesi accusatoria formulata a carico dell'avv. LI, richiedeva l'archiviazione degli atti per carenza di utili elementi probatori, archiviazione che il GIP disponeva con decreto 21.4.95. Con citazione del 7.2.97 l'avv. Lorenzo Bruno LI conveniva innanzi al Tribunale Salerno il Presidente del Consiglio dei Ministri (d'ora innanzi PdCdM) per ottenere, previa declaratoria di ammissibilità dell'azione ex art. 5 della L. 117/88, la condanna dello Stato al risarcimento dei danni patiti per effetto dello scorretto esercizio delle sue funzioni da parte del P.M. napoletano, esercizio segnato da MA (palesato sin da colloqui avuti nell'ambito di procedimento che lo aveva visto difensore di CA LA) e realizzato in vari episodi (dall'illegittima, perquisizione 30.1.95 alla mancata restituzione immediata dei fascicoli, effettuata solo dopo l'annullamento da parte del Tribunale del riesame;
dall'omissione di indagine sui veri responsabili delle notificazioni reiterate, all'uso di ininfluenti ed offensive espressioni nella richiesta di archiviazione).
Si costituiva lo Stato, attraverso la PdCdM, eccependo l'inammissibilità della domanda, ed in data 17.4.97 intervenivano gli avv.ti CA DI IO e GI BU dispiegando autonoma domanda di risarcimento con riguardo alla perquisizione 30.1.95, condotta, con grave ed inescusabile violazione dell'art 103 c.p.p., nel loro studio di Barano D'Ischia p.zza San Rocco 26 e nonostante il LI avesse sin dal 10.11.94 conferito al Di IO la difesa nel proc. n. 321/93 RG nonché con riguardo agli altri abusi commessi dallo stesso P.M.
Interveniva altresì in giudizio l'Ordine professionale di PO. L'adito Tribunale, con decreto 26.5.97, dichiarava: inammissibile la domanda proposta da L.B. LI, per ragioni di merito, inammissibile l'intervento volontario dei due professionisti, per decadenza biennale, inammissibile, per carenza di interesse, l'intervento del Consiglio e dell'Ordine Forense.
Il provvedimento era sottoposto a reclamo dai tre legali, in proprio e quali rappresentanti dello studio associato, con la formulazione di sei motivi di doglianza.
Si costituiva il PdCdM e la Corte di Salerno, dopo aver disposto l'integrazione nei confronti del non intimato Ordine professionale di PO (che non si costituiva), con sentenza 1.6.98, accoglieva il reclamo per la sola parte afferente il carico delle spese - che interamente compensava - e rigettava le altre ragioni di censura. Affermava motivazione la Corte salernitana quanto appresso.
1. Rammentata la funzione della fase di ammissibilità dell'azione risarcitoria, andava premesso che il riscontro sui presupposti e sui termini dell'azione coinvolgeva, ex art. 2 della L. 117/88, i profili della "non interpretatività" dell'errore di diritto e della "non valutatività" dell'errore di fatto, oltre che, la sussistenza dell'ipotesi di colpa grave di cui al comma 3^ dello stesso articolo.
2. Nessun profilo di violazione era ravvisabile nella conduzione dell'indagine su denuncia di LA CA, difesa dal LI, neanche emergendo da esso il preteso MA del P.M. quale denunziato dall'attore.
3. Quanto alla complessa vicenda dell'indagine sul LI, scaturita dal rapporto di P.G. afferente le numerose ordinanze di demolizione, la conduzione di essa da parte del P.M., se pur evidenziava profili di perplessità non conduceva a ravvisare, alcuna ipotesi di dolo nel comportamento del magistrato che, valutata la scarsità probatoria, ben aveva richiesto l'archiviazione.
4. Del tutto estranee dallo schema processuale dell'atto - e pertanto esulanti dall'ambito della responsabilità sottoposta - erano poi le. inopportune espressioni, lesive della personalità dell'indagato, contenuto nella menzionata richiesta di archiviazione.
5. Quanto alla delicata questione afferente i decreti di perquisizione e sequestro adottati in violazione dell'art. 103 c.p.p. ed annullati il 31.3.95 dal Tribunale-sezione del riesame, doveva riportarsi la loro adozione nell'ambito della interpretazione della legge (attività dalla quale esulava ogni ipotesi di colpa grave) posto che, se pur le S.U. 25/94 avevano inaugurato un indirizzo, per il quale la perquisizione a carico del difensore sarebbe sempre sottoposta alle garanzie di legge, a tal pronunziato si era contrapposta successiva difforme sentenza della stessa Corte di Cassazione.
6. Quanto al profilo per il quale l'esimente in parola non si sarebbe potuta invocare - e cioè la violazione commessa ai danni dell'avv. Di IO, collega, con l'avv. G. NO, dello studio associato - essa non evidenziava negligenza inescusabile (nel non aver percepito l'identità del domicilio dell'indagato e del suo difensore) alla luce della particolarità della vicenda occorsa.
7. Nessun profilo di illecito era poi ravvisabile nell'aver atteso sino al.
6.3.95 per la restituzione dei fascicoli (nonostante dal loro esame emergesse la totale irrilevanza ai fini dell'indagine in atto); ne' le pretese intemperanze minacciose del P.M. in un colloquio extraprocessuale potevano - se pur fossero state provate - condurre ad alcuna reponsabilità ai sensi della legge 117/88. 8. Le conclusioni raggiunte in punto decreti di perquisizione e sequestro rendevano poi superfluo l'esame del gravame afferente l'ammissibilità, degli interventi degli avv.ti Di IO e NO. Per la cassazione di tale sentenza, notificata al difensore dell'attore, e degli intervenuti il 9.6.98, hanno proposto ricorso gli avv.ti L.B. LI. G. Di IO e G. NO, in proprio e n.q., notificando tempestivamente l'atto il 9.7.98 e depositandolo presso la cancelleria della Corte di Salerno il 17.7.98. Il PdCdM ha depositato presso lo stesso Giudice "a quo" memoria, contenente ricorso incidentale, in data 29.7.98.
Alla fissata udienza del 14.7.99 l'avv., LI, difensore in proprio e dei ricorrenti, e l'avvocato dello Stato hanno discusso oralmente la causa e, udite le richieste del P.G., il Collegio la ha trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere, alla trattazione delle complesse questioni specifiche di ammissibilità dell'azione e dell'intervento, alcuni rilievi pregiudiziali ed alcune puntualizzazioni generali. A) Va rammentato in primo luogo che ai sensi dell'art. 5 comma 4^ della L. 117/88 l'impugnazione in sede di legittimità avverso il decreto della Corte di merito che abbia dichiarato l'inammissibilità della domanda (decisione che nella specie la Corte salernitana ha ritenuto di adottare con sentenza) si propone notificando il ricorso nel termine breve di gg. 30 e depositandolo presso la cancelleria del Giudice "a quo" entro i 10 giorni successivi (adempimenti questi puntualmente osservati dai ricorrenti). La controparte (nel caso che occupa la PdCdM) deve costituirsi nei 10 giorni successivi depositando memoria e fascicolo presso la stessa cancelleria, sol adempiutosi a tali incombenti spettando alla Corte "a qua" trasmettere gli atti - per la sollecita decisione - a questa Corte, di legittimità.
La specificità della procedura (attagliantesi ai soli casi di impugnazione avverso decreti di inammissibilità adottati ai sensi degli artt. 2-3-4 L. 117/88: cfr. Cass. 6900/96) - improntata anche in sede di legittimità all'esigenza di pervenire ad una celere e compiuta definizione della fase preliminare o "di filtro" - importa, all'evidenza, una palese deroga al disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., essendo con il previsto tempestivo deposito della memoria assolto ogni onere del convenuto-controricorrente ed essendo tale atto la sede per la rituale proposizione dell'impugnazione incidentale.
Da tanto consegue che, se pur il PdCdM correttamente ha ritenuto di proporre il proprio ricorso incidentale con la memoria di costituzione, non notificata, e se l'impugnazione incidentale esattamente non è stata iscritta a ruolo, cionondimeno essa è del tutto inammissibile non essendo stato osservato dal PdCdM il termine perentorio (cfr. cass. 6255/94) di 4 10 giorni per la sua costituzione, essendo stati depositati, il ricorso, il 17.7.98 e la memoria il 29.7.98 (ed essendo un lunedì il giorno 27 luglio 1998).E tal inammissibilità va pertanto dichiarata.
B) Va anche, ed in secondo luogo, osservato che i ricorrenti hanno assolto al loro onere, di integrare il contraddittorio in questa fase con la sola rituale intimazione del PdCdM. Ed infatti:
b1) il Presidente del Consiglio Forense napoletano, intervenuto innanzi al Tribunale, venne estromesso con il decreto 26.5.97 di primo grado per la ritenuta inammissibilità di alcun intervento autonomo di tale organo;
avendo la Corte salernitana con ord.
3.7.97 esattamente disposto l'integrazione del contraddittorio nei riguardi dell'Organo professionale e non essendosi questo costituito, non sussiste più alcuna condizione di litisconsorzio processuale che possa far ritenere obbligata la "vocatio" di tale organo in questa sede;
b2) Il riferimento attoreo ad un preteso intervento in prime cure, ed ai sensi dell'art. 6 della L. 117/88, del P.M. dr. D'Avino appare smentito dalla lettura dei verbali della fase svoltasi innanzi al Tribunale e del decreto di tal Giudice e - come emerso dalle dichiarazioni rese dai difensori delle parti in discussione orale -è da ritenersi di mero frutto fraintendimento con la esibizione in primo grado, da parte dell'Avvocatura Distrettuale e come atto Proprio, di "memoria istruttoria" del magistrato.
C) Vanno in terzo luogo ricordate le peculiari regole del controllo di legittimità del decreto di inammissibilità emesso dal Giudice di merito, regole espresse ed implicite nello scarno disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 5 della legge del 1988.
Dalla espressa previsione di una diretta pronunzia di ammissibilità conseguente all'annullamento del decreto di inammissibilità e della correlata immediata remissione al Tribunale per la prosecuzione (nel merito), discende infatti l'indiscutibile assegnazione alla Corte di Cassazione tanto del giudizio rescissorio di ammissibilità quanto del necessario potere di effettuare le valutazioni di merito, se pur generali ed astratte, proprie della fase di ammissibilità, quanto, ancora, del correlato potere di lettura degli atti del processo, l'uno e l'altro essendo momenti indispensabili perché la Corte di legittimità possa, in dissenso dal Giudice del merito, dichiarare "... ammissibile la domanda" (art. 5 comma 4).
D) Vanno, infine, puntualizzate, quale premessa necessaria per la disamina dei profili di ammissibilità delle domande risarcitorie proposte dall'attore e dagli intervenuti, la natura, l'estensione ed i limiti della valutazione di ammissibilità insita nella relativa fase.
Orbene, il controllo di cui trattasi - la cui estensione è segnata dal comma 3 dell'art. 5 della legge (termini e presupposti di cui agli artt. 2,3,4 e "fumus" di fondatezza) - sarà, per definizione, puntuale e fattuale per ciò che concerne l'osservanza delle condizioni tutte di cui all'art. 4 e generale ed astratto per quel che riguarda i presupposti di cui agli artt. 2 e 3.
Ed al proposito va precisato che è proprio dalla natura della fase in discorso, diretta ad ostacolare la proposizione di azioni pretestuose e manifestamente infondate che deriva tanto l'esigenza di una valutazione meramente prognostica del controllo sui requisiti - una valutazione che non anticipi, indebitamente, alla fase del "filtro", indagini proprie della sede della piena cognizione - quanto l'estensione di siffatta verifica prognostica a tutti i requisiti sostanziali dell'azione, tra i quali, ex. art. 2 comma 2^, la "non interpretatività" dell'errore di diritto e la "non valutatività" dell'errore di fatto, come da questa Corte affermato nelle sentenze 2201/99 e 9511/95. Fatte, dunque, tali premesse, può venirsi all'esame della complessa censura dei ricorrenti con la quale si denunziala violazione degli art. 2 e 5 della L. 117/88 e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito:
1) anziché operare una valutazione astratta dei requisiti e delle condizioni dell'azione, formulato il giudizio di merito sulle pretese violazioni di legge riservato alle successiva, fase, pertanto debordando dai limiti propri della fase di ammissibilità; 2) equivocato sull'episodio della difesa di LA CA, omettendo di scorgere nei comportamenti in esso tenuti dal P.M. i certi indizi di MA, e prevenzione costituenti premessa dell'indagine promossa a carico del LI, 3) del tutto svalutato in ordine alla indubbia violazione dell'art. 103 c.p.p. perpetrata dal P.M. la negligenza inescusabile costituita dal non avere il magistrato motivatamente dissentito dall'indirizzo delle S.U. e comunque nell'avere egli ignorato la imponente documentazione che rendeva evidente che la perquisizione andava a coinvolgere anche le posizioni degli avv.ti Di IO (difensore del LI) e NO, per i quali in nessun modo sarebbe stata applicabile la interpretazione riduttiva dell'art. 103 c.p.p. dallo stesso P.M. richiamata. Ad avviso del Collegio delle censure sopra sintetizzate appaiono fondate solo quelle proposte - con riguardo alle personali posizioni di "difensori" sottoposti a perquisizione nel loro ufficio in violazione dei commi 3 e 4 dell'art. 103 c.p.p. - dagli interventori ed odierni ricorrenti, avv.ti G. Di IO e G. NO, del tutto condivisibili essendo, di contro, le argomentazioni con le quali la Corte di Salerno ha ritenuto inammissibile la domanda risarcitoria proposta in via di azione dall'avv. L.B. LI.
1. In ordine al primo profilo del motivo sono del tutto errate le affermazioni per le quali la delibazione dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 2 comma 2 sarebbe dovuta appartenere interamente alla fase, di cognizione piena o, comunque, avrebbe dovuto assumere carattere esteriore e sommario e non mai pieno e definitivo. Ed infatti, se, per quel che riguarda la "latitudine" del controllo di ammissibilità (estesa anche alle condizioni di cui agli artt. 2 e, 3, e quindi anche ai parametri di cui al comma 2 dell'art. 2), non vi è che da richiamare quanto precisato in premessa sub D) e già affermato da cass. 2201/99 e 9511/95, per quanto attiene alla necessità che la delibazione abbia una intensità di controllo di tipo esteriore e sommario, appare evidente l'equivoco nel quale il ricorrente è incorso. La delibazione della sussistenza dei requisiti e delle condizioni deve, infatti, essere, condotta nella fase in questione esclusivamente "ex actis", raffrontando cioè la condotta ascritta con quanto emergente dalla documentazione prodotta ed alla luce dei menzionati parametri normativi (solo in tal senso potendosi parlare di controllo prognostico, di infondatezza o generale ed astratto di assenza dei requisiti): ma che dal controllo di tal latitudine e di siffatta intensità scaturisca, magari con sostegno argomentativo (come nella specie) particolarmente ampio, una conclusione di insussistenza dei requisiti posta in termini di certezza e necessariamente definitiva, è dato che in alcun modo contrasta con i limiti istituzionali del controllo in parola. Ed in tali limiti si è infatti contenuta la delibazione della Corte territoriale.
2. La Corte di Salerno, dopo ampia delimitazione del contenuto della fase, in questione, ha esaminato scrupolosamente tutte le ipotesi accusatorie articolate dall'avv. LI in citazione, affermando esattamente: a) la relazione alla denunzia proposta dalla cliente LA CA, che non solo non sussisteva alcuna violazione di legge negli atti del P.M. ma anche, e come non percepito dal ricorrente, che mancava alcuna prova del preteso "MA" che non fosse la legittima richiesta (accolta dal G.I.P.) di archiviazione della denunzia della CA. b) Con riguardo alla indagine iniziata a carico dello stesso avv. LI su rapporto 3.1.93, che la complessa "notitia criminis" autorizzava il P.M. ad ipotizzare come non inverosimile il sodalizio criminale delineato, con la conseguente iscrizione a registro degli indagati e con la adozione delle misure di sequestro e perquisizione, e che se pur lasciava perplessi, tra, l'altro, la mancanza di analoga iniziativa a carico del messo notificatore, nella iniziativa del P.M. non era, lecito scorgere alcun dolo (avendo pervero lo stesso P.M. chiesto, ed ottenuto, l'archiviazione del procedimento). C) Le inessenziali ed offensive considerazioni sul LI contenute nella testè richiamata richiesta di archiviazione, proprio perché estranee dallo schema tipico dell'atto processuale produttivo di danno non avevano rilevanza alcuna. d) Nessun illecito era poi configurabile nel fatto che, ricevuti i 12 fascicoli in data 5.2.95 (in esecuzione del sequestro 30.1.95) il P.M. avrebbe atteso - come era suo dovere, in pendenza del reclamo - sino al 6.3.95 per ordinarne la restituzione (all'indomani dell'annullamento 3.3.95 disposto dal Tribunale del riesame) senza procedere ad un immediata riconsegna sulla base della pretesa inconferenza dei fascicoli ai fini dell'indagine. e) Con riguardo alle pretese espressioni intemperanti e minacciose del P.M. dr. D'Avino in occasione di un colloquio extra processuale, ne doveva essere considerata in totale estraneità dall'ipotesi di illecito sanzionato dalla legge 117/88, afferente danno cagionato dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali.
3. Neanche fondate sono le doglianze che il LI ha inteso muovere alla statuizione della Corte di merito sulla inammissibilità della azione indennitaria per la adozione ai suoi danni dei decreti 30.1.95, decreti palesemente, illegittimi e, come tali annullati dall'ord.
3.3.95 del Tribunale di PO. La Corte, infatti, ha escluso che dalla indubitabile violazione dell'art. 103 c.p.p. (consistita nell'avere il P.M. disposto la perquisizione dello studio dell'avv. LI senza avere previamente avvisato il consiglio dell'ordine forense ed omettendo di personalmente procedere all'incombente) - la cui applicazione anche alla vicenda di indagine a carico del difensore, titolare dello studio nel quale andava ad operarsi, era stata autorevolmente statuita dalle S.U. 26/94 - discendesse responsabilità del P.M. Ciò con riguardo alla esimente di cui all'art. 2 comma 2, ricorrente nel fatto che nei contestati decreti lo stesso P.M. aveva avuto cura di interpretare l'art. 103 c.p.p. in modo restrittivo, in implicito quanto consentito dissenso dalle cit. SS.W, nel senso che tale norma sarebbe "...stabilita a tutela dell'attività professionale del difensore, mentre nel caso di specie la perquisizione ... mira a colpire oggetti detenuti dall'avv. LI Lorenzo Bruno non nella qualità di difensore bensì di indagato nei reati di..." (decreto 30.1.95). Orbene, se, è, di tutta evidenza che il dissenso dall'indirizzo delle S.U. di questa Corte, ove - come nella specie - motivato in diritto pur senza l'opportuno richiamo alle pronunzie disattese, è comunque espressione dell'attività di interpretazione delle norme riservate al magistrato, ancor meno configurabile potrebbe ritenersi una responsabilità da "dissenso" quando dallo stesso cennato indirizzo si sono discostati pronunziati a sezioni semplici di questa Corte Suprema. Ed infatti, non solo la sentenza 1906/95 (richiamata dalla Corte di Salerno) ma anche la recente n. 6766/98 hanno espresso contrario avviso affermando che i divieti di cui all'art. 103 c.p.p. si riferiscono esclusivamente alle garanzie del professionista che assiste la parte privata nel procedimento nel quale sono adottate le misure in discorso e non ad altri. È pertanto di tutta evidenza l'ineccepibilità del giudizio di inammissibilità formulato dalla Corte di merito con riguardo alla domanda risarcitoria del LI, giudizio che questa Corte non può, pertanto, che pienamente confermare.
4. Ma a ben diverse conclusioni devesi pervenire per quanto attiene alla posizione degli avv.ti G. Di IO e G. NO, la cui peculiarità è stata sottolineata dallo stesso provvedimento demolitorio 3.3.95 del Tribunale del riesame e percepita pienamente dalla Corte di Salerno (pag. 29) se pur non deducendone - come ben possibile ed addirittura doveroso per quel che riguarda l'avv. Di IO - la indiscutibile ammissibilità della domanda risarcitoria proposta dagli intervenuti. Ed infatti, alla stregua dello stesso indirizzo che il P.M. ritenne di seguire, esplicitandone la ragione nella sintetica motivazione dei decreti 30.1.95, l'adozione dei decreti in discorso si sarebbe dovuta effettuare con il pieno rispetto delle garanzie che l'art. 103 c.p.p. riserva alla sede dell'attività professionale: una volta dichiarato, infatti, di voler interpretare la norma come fonte di garanzie solo per colui che, in concreto, sia "difensore" e non per quegli che, come nella specie, sia stato, direttamente indagato per il reato in ordine al quale la misura era disposta, si dava per indiscutibilmente dovuta la garanzia stessa tanto a beneficio dell'avv. CA Di IO, che era il difensore dell'indagato avv. LI, quanto a beneficio dell'avv. GI NO che, se pur non officiato dal LI, era contitolare dello studio fatto segno all'indebito accesso ed era del tutto estraneo all'indagine a carico del collega. Orbene, la Corte di Salerno, che pur come dianzi detto, ha ritenuto commessa al proposito una grave violazione di legge, ha fondato la sua decisione di inammissibilità dell'azione dei due legali intervenuti (la cognizione del cui quinto motivo di reclamo, afferente l'inammissibilità per tardività dell'intervento, ha dichiarato assorbita) sulla negazione in concreto della negligenza inescusabile imposta dall'art. 2 comma 3 lett. a) della legge, perché il contegno disattento del P.M. sarebbe stato comunque improntato ad una "minima diligenza", "...considerato altresì la particolarità della vicenda...". Orbene, rilevata la totale assenza di motivazione insita in siffatta valutazione, e dovendo il Collegio, alla luce, di quanto premesso (sopra, al capo C), formulare la propria valutazione sostitutiva nei necessari termini generali ed astratti di ricorrenza "ex actis" dell'ipotesi di cui all'art. 2 comma 3 lett. a), si deve rammentare che l'inescusabilità della negligenza è stata esattamente da questa Corte ravvisata nelle ipotesi in cui essa appaia, con riguardo alla vicenda processuale, affatto inspiegabile (cass. 6950/94) sì che non potrà essere dichiarata inammissibile una azione fondata su grave violazione indotta da comprovata negligenza se non risulti "ex actis" la ricollegabilità della violazione stessa a specifiche ragioni che la rendano comunque comprensibile. E per quel che riguarda la violazione commessa dal P.M. nell'aver disposto la perquisizione nello studio degli avv.ti Di IO e NO, gli atti indicano che, se per il secondo non vi è "prima facie", alcuna spiegazione per il mancato rispetto dell'art.103 c.p.p., emergendo dagli all.ti 55-56-57 la presenza dell'avv.
NO, come contitolare associato, nello studio di P.zza San Rocco, 26 di Barano, per quel che attiene al primo la nomina dell'avv. CA Di IO come suo difensore e domiciliato nel testè cennato studio, nomina effettuata dal LI nel verbale 10.11.94 dell'interrogatorio reso al P.M. D'Avino, induce ad affermare che una spiegazione della violazione di legge sia - sin dalla sede del giudizio di ammissibilità - "ex actis", esclusa (ferma restando la possibilità che, per l'uno come per l'altro, la valutazione del Giudice del merito, assunta all'esito della piena cognizione ed in base ad ulteriori elementi probatorii, conduca ad individuare nel concreto ragioni di spiegabilità della violazione commessa). Ditalché, esattamente statuita dai Giudici del merito l'ammissibilità degli interventi volontari 17.4.97 sotto il profilo del rapporto con il titolo e l'oggetto del giudizio instaurato dal LI, e qui affermata, in dissenso dalla valutazione espressa dalla Corte salernitana, l'ammissibilità degli interventi stessi sotto il profilo dei requisiti di cui all'art. 2 della L. 117/88, vi è ancora da chiedersi se l'ammissibilità sia sostenibile anche con riguardo alla tempestività della loro azione ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge. E di ciò appresso.
5. Occorre rammentare che, all'indomani dell'intervento 17.4.97 (infrabiennale sol con riguardo alla data del decreto 21.4.95 di archiviazione dell'indagine sull'avv. LI), la PdCdM eccepì la decadenza ai sensi del cit. art. 4 comma 2, assumendo come "dies a quo" tanto quello del fatto produttivo di danno (30.1.95) quanto quello dell'irrevocabilità del provvedimento demolitorio del Tribunale, del riesame di PO (3.3.95). Ed il Tribunale di Salerno nel decreto 26.5.97 ebbe ad accedere a tal rilievo, ritenendo che il termine biennale nella specie avesse avuto corso, e quindi completamento, sin dalla data nella quale sarebbe stato compiuto l'atto (o quantomeno da quella nella quale il difensore, proponendo ricorso al Tribunale, ne avrebbe dimostrato contezza). Avverso tale decadenza gli odierni ricorrenti Di IO e NO interposero reclamo (con il quinto motivo), ma la Corte di Salerno ritenne che tal censura sarebbe stata assorbita dall'affermazione generale della inammissibilità dell'intervento sotto il profilo (dianzi rammentato e discusso) della scusabilità della negligenza. Ed avverso tale statuizione di assorbimento - censurata dall'inammissibile ricorso incidentale della PdCdM - i ricorrenti Di IO e NO non hanno, esattamente, proposto censura di sorta: il loro interesse impugnatorio si appuntava solo sulle statuizioni della Corte di merito ad essi sfavorevoli e, non applicandosi al giudizio di cassazione l'art. 346 c.p.c., neanche era configurabile l'onere di mera riproposizione della doglianza posta con il quinto motivo di reclamo. Sol che nel caso sottoposto la questione da essi posta in sede di reclamo - ed appunto dalla Corte territoriale dichiarata assorbita dall'accoglimento per altra ragione della eccepita inammissibilità - neanche potrebbe essere rimessa alla cognizione del Giudice del rinvio a seguito della cassazione della pronunzia per le ragioni dianzi esposte (cass. 12665/98 - 12166/95), considerato che, come in premessa rammentato (sub.C), la legge assegna alla Corte di Cassazione tanto il giudizio rescindente quanto il giudizio rescissorio in materia di ammissibilità dell'azione. Ed alla valutazione di tempestività dell'intervento ai sensi dell'art. 4 comma 2 , pertanto, è necessario procedere in questa sede.
6. Come questa Corte ha già avuto modo di precisare, analizzando la testè menzionata disposizione (cass. 13003/97), essa prevede due ipotesi a seconda che siano o meno previsti rimedi avverso l'atto processuale assunto a fonte del danno, nel primo caso dovendosi attendere per il promovimento dell'azione a che il rimedio sia stato esperito (o che comunque l'atto non sia revocabile o modificabile neanche ex officio), nel secondo caso essendo l'esperibilità in discorso, e pertanto la decorrenza del termine biennale di decadenza, condizionata alla conclusione del grado del procedimento nel cui ambito è stato prodotto il fatto dannoso. E se, nel primo caso, l'intento del legislatore è quello di dare la prevalenza, la più immediata possibile, alla rimozione degli effetti dannosi dell'atto (cass. 13003/97 cit. e 2186/96), nel secondo caso - ove la rimozione ad iniziativa di parte o ad impulso di ufficio non sia prevista - la scelta di condizionare l'azione all'esaurimento del grado attesta la volontà di pervenire ad una statuizione potenzialmente definitiva, idonea a qualificare "ex tunc" anche l'atto processuale ritenuto dannoso. Tanto premesso può esaminarsi la posizione degli intervenuti.
7. Contrariamente alla opinione espressa dai primi Giudici, non esiste alcuna ragione di "estraneazione" o "terzietà" per la quale l'esperibilità dell'azione, ed il correlato corso del termine decadenziale, debba essere correlata a fatti (quali la conoscenza diretta della perquisizione operata nel loro studio) estranei alla testè esaminata previsione di legge. Se il terzo proprietario della cosa sequestrata è indiscutibilmente abilitato alla richiesta di riesame ex artt. 257-324 c.p.p. non sarà certo la sua estraneità all'indagine nella quale è stato adottato il decreto a sollevarlo dall'onere di proporre il riesame, prima di agire in risarcimento ai sensi della legge 117/88, alla sua azione certamente dovendosi applicare il più volte richiamato art. 4 comma 2. E, di converso, nè all'indagato ne' al terzo titolare del locale sottoposto a perquisizione sarà dato alcun reclamo avverso il decreto adottato ai sensi degli artt. 250 e 251 c.p.p., nessun rimedio essendo in tal caso dalle norme previste in relazione, al carattere strumentale della misura in discorso. Ed in entrambi i casi, nessun rimedio essendo avverso tal perquisizione previsto, sarà indubbia l'applicabilità della seconda ipotesi della previsione normativa (della quale al capo 6 che precede), quella per la quale l'esperibilità è correlata all'esaurimento del grado nel quale l'atto è stato adottato e quindi all'adozione della statuizione conclusiva di tal grado o fase. E rilevato che il termine "grado" del procedimento è stato utilizzato dal legislatore nel senso più lato possibile, dovendosi la previsione adattare agli atti adottati dalle "...magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciale..." (art. 1 comma 1 L. 117/88), ne consegue, per quel che riguarda il caso che occupa, che l'esperibilità dell'azione proposta dagli intervenuti con la comparsa 17.4.97 andava correlata al decreto del G.I.P. presso il Tribunale di PO che, il 21.4.95, archiviò il procedimento 1750/95 R.GIP (321/93 RG P.M.), in tal modo dovendosi ritenere certamente tempestiva.
8. Annullata, nei sensi di cui sopra, la pronunzia di inammissibilità per quel che concerne la sola azione degli intervenuti Di IO e NO, deve questa Corte rimettere per la prosecuzione del processo - sulla loro domanda risarcitoria, qui dichiarata, ammissibile - ai sensi dell'art. 5 comma 5 della legge, all'uopo designando altra sezione civile del Tribunale di Salerno.
9. Per quel che riguarda le spese di lite, se appare conforme a giustizia disporre la compensazione di quelle del giudizio di legittimità tra l'avv. LI e la PdCdM, devono essere regolate secondo il criterio della soccombenza quelle sostenute - nell'intero corso della fase di ammissibilità e, per la sua definitiva conclusione, da, regolare in questa sede - dai due intervenuti avv.ti Di IO e NO, pertanto provvedendosi, nella misura indicata in dispositivo, a gravare del loro carico la soccombente Presidenza.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso incidentale,
rigetta il ricorso dell'avv. L. Bruno LI;
annulla la sentenza impugnata - nei sensi di cui in motivazione - limitatamente alla azione proposta dagli avv.ti CA Di IO e GI NO, azione che dichiara ammissibile;
rimette gli atti per la prosecuzione, ad altra sezione civile del Tribunale di Salerno;
condanna il PdCdM a pagare agli avv.ti Di IO e NO, congiuntamente, per spese di lite:
- lire 3.700.000 per la fase innanzi al Tribunale (di cui lire 200.000 per esborsi, lire 1.500.000 per diritti e lire 2.000.000 per onorari);
- lire 4.600.000 per la fase innanzi alla Corte d'Appello (di cui lire 200.000 per spese, lire 1.400.000 per diritti e lire 3.000.000 per onorari);
- lire 4.200.000 per il giudizio innanzi alla Cassazione, di cui lire 4.000.000 per onorari di avvocato.
Compensa le spese tra l'avv. L.B. LI ed il PdCdM. Così deciso in Roma, il 14 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 1999