Cass. civ., sez. I, sentenza 30/07/1999, n. 8260
CASS
Sentenza 30 luglio 1999

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In tema di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio della funzione giudiziaria, posto che rientra nella fase di delibazione sull'ammissibilità della relativa domanda, ex art. 5 della legge n. 117 del 1988, anche l'indagine sul carattere non interpretativo della lamentata violazione di legge da parte del magistrato del quale si richiede l'affermazione di responsabilità, tale non può considerarsi il dissenso dello stesso dall'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione, ove motivato in diritto, pur in assenza dell'opportuno richiamo alle pronunzie disattese, in quanto esso è comunque espressione dell'attività di interpretazione delle norme riservata al magistrato. A più forte ragione è da escludere tale responsabilità quando dal predetto indirizzo si siano altresì discostate pronunce di sezioni semplici della stessa Corte (Fattispecie in tema di disposta perquisizione presso lo studio legale del difensore di un soggetto indagato, a sua volta sottoposto ad indagini nello stesso procedimento , senza previo avviso al Consiglio dell'Ordine forense e personale partecipazione all'incombente, previsti dall'art. 103 cod. proc. pen.)

In tema di azione risarcitoria diretta a far valere la responsabilità civile del magistrato, l'art. 4, secondo comma, della legge n. 117 del 1988 prevede un termine decadenziale di due anni, la cui decorrenza varia a seconda che siano o meno previsti rimedi avverso l'atto processuale assunto a fonte del danno, nel primo caso dovendosi attendere, per il promovimento dell'azione risarcitoria, che il rimedio previsto venga esperito, o che non sia più esperibile, nel secondo essendo la decorrenza del termine condizionata alla conclusione del grado del procedimento nel cui ambito è stato emesso l'atto in questione, intendendosi il termine "grado" nel senso più lato possibile. Pertanto, nella ipotesi in cui sia stata disposta una perquisizione ai sensi degli artt. 250 e 251 cod. proc. pen., non prevedendo l'ordinamento, in relazione al carattere strumentale di tale misura, alcun rimedio nei confronti della stessa, ne' in favore dell'indagato, ne' del terzo titolare del locale sottoposto a perquisizione, deve applicarsi la seconda ipotesi della citata previsione normativa, con la conseguenza che, nel caso di perquisizione disposta dal pubblico ministero nello studio legale del difensore dell'indagato, in violazione dell'art. 103 cod. proc. civ., il termine decadenziale per la proposizione dell'azione risarcitoria di cui alla legge n. 117 del 1988 decorrere dalla data dell'archiviazione, da parte del g.i.p., del procedimento nel cui ambito la perquisizione era stata disposta.

In tema di azione diretta a far valere la responsabilità civile del magistrato, il ricorso per cassazione avverso il decreto di inammissibilità della domanda emesso dalla corte d'appello è disciplinato - nei casi in cui tale inammissibilità sia pronunciata per carenza, nella domanda, dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 117 del 1988 (responsabilità per dolo o colpa grave, diniego di giustizia, previo esaurimento dei rimedi ordinari), o per manifesta infondatezza della stessa - dalla procedura di cui all'art. 5, comma quarto, della stessa legge, che comporta, per soddisfare la esigenza prevalente di una rapida definizione della fase preliminare, una palese deroga al disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ. Ed infatti, in dette ipotesi, al pari del ricorso, anche il controricorso ed il ricorso incidentale sono assoggettati alla regola della esclusione del deposito presso la Corte di legittimità, dovendo, invece, essere depositati, nel termine breve di dieci giorni (che, per il ricorso, decorre dalla sua notificazione, da effettuarsi entro trenta giorni dalla notifica del decreto, e, per il controricorso e ricorso incidentale, dalla notifica del ricorso), presso la cancelleria del giudice " a quo", a pena di inammissibilità, dichiarabile dalla stessa Corte.

In tema di controllo di legittimità del decreto di inammissibilità dell'azione risarcitoria in dipendenza di responsabilità civile del magistrato, l'art. 5 della legge n. 117 del 1988 attribuisce alla Corte di Cassazione tanto il giudizio rescindente, quanto quello rescissorio, come emerge dalla espressa previsione di una diretta pronuncia di inammissibilità, conseguente all'annullamento del decreto di inammissibilità, nonché dalla correlata, immediata remissione al tribunale per la prosecuzione nel merito. Ne consegue l'assegnazione alla Corte di legittimità, in tale ipotesi, anche del necessario potere di effettuare le valutazioni di merito, sia pure generali ed astratte, proprie della fase di ammissibilità, e del correlato potere di lettura degli atti processuali, in quanto momenti indispensabili perché la Corte possa dichiarare ammissibile la domanda.

Il procedimento sull'ammissibilità dell'azione risarcitoria in dipendenza di responsabilità civile del magistrato, di cui all'art. 5 della legge n. 117 del 1988, mentre ha carattere pieno e definitivo in ordine alla configurabilità, nei fatti contestati, dei requisiti e delle condizioni cui la legge subordina detta responsabilità, ha necessariamente natura delibativa quanto al riscontro della sussistenza degli elementi addotti a sostegno della contestazione, sicché la relativa indagine può essere condotta, in tale fase, esclusivamente "ex actis", cioè alla stregua degli atti del procedimento, rimanendo devoluta al successivo giudizio di merito l'approfondita valutazione della fondatezza dell'azione. Ne consegue che non può essere dichiarata inammissibile un'azione fondata su di una grave violazione di legge indotta da negligenza inescusabile, ex art.2,terzo comma, lett. a),della legge n. 117 del 1988, ove non risulti "ex actis" la ricollegabilità della violazione stessa a specifiche ragioni che la rendano comunque comprensibile.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 30/07/1999, n. 8260
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8260
Data del deposito : 30 luglio 1999

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