Articolo 1 della Legge 1 agosto 1962, n. 1206
Articolo 2
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5 settembre 1962
Art. 1. Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri

Il ruolo dell'Ufficio traduzioni dell'Amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia e' costituito come alla tabella A.
Detto Ufficio, alle dirette dipendenze del Gabinetto del Ministro per la grazia e giustizia, assume la denominazione di Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri.
Alla direzione di esso e' preposto un direttore.
Entrata in vigore il 5 settembre 1962
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