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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/12/2025, n. 5794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5794 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 16543/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE UDIENZA DI DISCUSSIONE
All'udienza del 1 dicembre 2025, alle ore 12:15, innanzi al giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, sono comparsi: per parte attrice, l'Avv. Giovanni Strazzeri, in sost. dell'Avv. MUNAFO' ANGELA, la quale discute la causa dando atto che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo depositato agli atti;
per parte convenuta, l'Avv. OLIVERI BARBARA, la quale discute la causa confermando che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo depositato agli atti;
dà atto che le parti hanno raggiunto l'accordo anche in ordine alla compensazione delle spese di lite del presente giudizio, con spese di CTU a carico dell'attore; le parti chiedono tuttavia un rinvio atteso che le parti stanno avviando dei lavori e le relative pratiche amministrative per eseguire l'accordo tra le medesime raggiunto;
Il Giudice, preso atto dell'accordo transattivo raggiunto dalle parti e depositato agli atti dal CTU;
visto quanto già rilevato all'udienza del 24.10.2025; rilevato che l'udienza odierna è stata fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale;
rilevato che non può essere concesso il rinvio richiesto dalle parti per consentire “l'esecuzione dell'accordo transattivo” già raggiunto dalle parti, avuto riguardo al contenuto dell'accordo sottoscritto dalle parti che sostanzialmente determina la cessazione della materia del contendere, prevedendo la rinuncia alle pretese ivi avanzate e regolando anche il riparto delle spese di lite e di CTU tra le parti, si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 1 di 3 N.R.G. 16543/2019
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, nella causa civile iscritta al r.g.
n. 16543/2019 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. MUNAFO' ANGELA in VIA F. TURATI 91 AUGUSTA che la rappresenta e difende per procura in calce alla citazione
CONTRO
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA, 3 PATERNO', presso lo studio dell'Avv. OLIVERI
BARBARA, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa;
A seguito della discussione orale all'udienza odierna, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
All'odierna udienza di discussione, le parti hanno dato atto di avere sottoscritto un accordo transattivo con il quale hanno assunto reciproci impegni per porre in essere tutta una serie di opere murarie e pratiche di regolarizzazione catastale e urbanistica al fine di potere procedere ad una divisione in natura dell'unico bene, con individuazione di due autonome porzioni del bene comune, allo stato, come già rilevato, indiviso, rinunciando alle reciproche domande ivi avanzate, con spese di lite compensate e spese di CTU a carico dell'attore.
L'accordo suddetto risulta equiparabile ad una transazione stragiudiziale della lite posto che, anche tenuto conto dello specifico oggetto dell'accordo, le stesse si sono impegnate ad eseguire tutta una serie di opere murarie, con presentazione di tutte le pratiche urbanistiche e catastali necessarie per addivenire ad una divisione in natura, secondo quanto dalle stesse parti concordato e proposto dal CTU.
pagina 2 di 3 Rilevato in particolare che, alla precedente udienza del 6.10.2025, era stato disposto il richiamo del
CTU, per provvedere alla stima del bene comune, rilevata la non comoda divisibilità del bene in natura, per la mancanza di un progetto di divisione in natura suscettibile di essere dichiarato esecutivo con sentenza o con ordinanza non impugnabile, stante la mancanza di autonoma individuazione catastale e materiale di due porzioni in natura suscettibili di essere divise e assegnate ai due condividenti per la preliminare necessità di operare frazionamenti e variazioni catastali ed eseguire anche opere murarie materiali.
Ritenuto, tuttavia, che, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, viene meno l'interesse alla pronuncia giudiziale avendo già le parti concordato le modalità in cui dovrà avvenire tra loro la divisione del bene, previa esecuzione a loro cura e spese di tutto quanto necessario a tal fine, secondo i loro reciproci accordi.
Ritenuto, conseguentemente, sulla scorta dell'accordo transattivo sottoscritto dalle parti, che va dato atto della intervenuta cessazione della materia del contendere.
Preso atto che le parti hanno altresì tra loro concordato la regolazione delle spese di lite chiedendo la compensazione con spese di CTU a carico dell'attore.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, sulla scorta dell'accordo delle parti. Pone le spese di
CTU, liquidate con separato decreto, a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite;
pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico della parte attrice. Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 01/12/2025.
Il Giudice Dott.ssa Raffaella Finocchiaro pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE UDIENZA DI DISCUSSIONE
All'udienza del 1 dicembre 2025, alle ore 12:15, innanzi al giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, sono comparsi: per parte attrice, l'Avv. Giovanni Strazzeri, in sost. dell'Avv. MUNAFO' ANGELA, la quale discute la causa dando atto che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo depositato agli atti;
per parte convenuta, l'Avv. OLIVERI BARBARA, la quale discute la causa confermando che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo depositato agli atti;
dà atto che le parti hanno raggiunto l'accordo anche in ordine alla compensazione delle spese di lite del presente giudizio, con spese di CTU a carico dell'attore; le parti chiedono tuttavia un rinvio atteso che le parti stanno avviando dei lavori e le relative pratiche amministrative per eseguire l'accordo tra le medesime raggiunto;
Il Giudice, preso atto dell'accordo transattivo raggiunto dalle parti e depositato agli atti dal CTU;
visto quanto già rilevato all'udienza del 24.10.2025; rilevato che l'udienza odierna è stata fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale;
rilevato che non può essere concesso il rinvio richiesto dalle parti per consentire “l'esecuzione dell'accordo transattivo” già raggiunto dalle parti, avuto riguardo al contenuto dell'accordo sottoscritto dalle parti che sostanzialmente determina la cessazione della materia del contendere, prevedendo la rinuncia alle pretese ivi avanzate e regolando anche il riparto delle spese di lite e di CTU tra le parti, si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 1 di 3 N.R.G. 16543/2019
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, nella causa civile iscritta al r.g.
n. 16543/2019 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. MUNAFO' ANGELA in VIA F. TURATI 91 AUGUSTA che la rappresenta e difende per procura in calce alla citazione
CONTRO
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA, 3 PATERNO', presso lo studio dell'Avv. OLIVERI
BARBARA, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa;
A seguito della discussione orale all'udienza odierna, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
All'odierna udienza di discussione, le parti hanno dato atto di avere sottoscritto un accordo transattivo con il quale hanno assunto reciproci impegni per porre in essere tutta una serie di opere murarie e pratiche di regolarizzazione catastale e urbanistica al fine di potere procedere ad una divisione in natura dell'unico bene, con individuazione di due autonome porzioni del bene comune, allo stato, come già rilevato, indiviso, rinunciando alle reciproche domande ivi avanzate, con spese di lite compensate e spese di CTU a carico dell'attore.
L'accordo suddetto risulta equiparabile ad una transazione stragiudiziale della lite posto che, anche tenuto conto dello specifico oggetto dell'accordo, le stesse si sono impegnate ad eseguire tutta una serie di opere murarie, con presentazione di tutte le pratiche urbanistiche e catastali necessarie per addivenire ad una divisione in natura, secondo quanto dalle stesse parti concordato e proposto dal CTU.
pagina 2 di 3 Rilevato in particolare che, alla precedente udienza del 6.10.2025, era stato disposto il richiamo del
CTU, per provvedere alla stima del bene comune, rilevata la non comoda divisibilità del bene in natura, per la mancanza di un progetto di divisione in natura suscettibile di essere dichiarato esecutivo con sentenza o con ordinanza non impugnabile, stante la mancanza di autonoma individuazione catastale e materiale di due porzioni in natura suscettibili di essere divise e assegnate ai due condividenti per la preliminare necessità di operare frazionamenti e variazioni catastali ed eseguire anche opere murarie materiali.
Ritenuto, tuttavia, che, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, viene meno l'interesse alla pronuncia giudiziale avendo già le parti concordato le modalità in cui dovrà avvenire tra loro la divisione del bene, previa esecuzione a loro cura e spese di tutto quanto necessario a tal fine, secondo i loro reciproci accordi.
Ritenuto, conseguentemente, sulla scorta dell'accordo transattivo sottoscritto dalle parti, che va dato atto della intervenuta cessazione della materia del contendere.
Preso atto che le parti hanno altresì tra loro concordato la regolazione delle spese di lite chiedendo la compensazione con spese di CTU a carico dell'attore.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, sulla scorta dell'accordo delle parti. Pone le spese di
CTU, liquidate con separato decreto, a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite;
pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico della parte attrice. Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 01/12/2025.
Il Giudice Dott.ssa Raffaella Finocchiaro pagina 3 di 3