Sentenza 17 marzo 1999
Massime • 1
La procura speciale al difensore rilasciata in primo grado "per il presente giudizio" (o processo, causa, lite etc.) senza alcuna indicazione delimitativa esprime la volontà della parte di estendere il mandato all'appello, quale ulteriore grado in cui si articola il giudizio stesso, e, quindi, implica il superamento della presunzione di conferimento solo per detto primo grado, di cui all'art. 83, ultimo comma, cod. proc. civ. Tale norma, infatti, deve considerarsi operante solo quando vengano utilizzati termini assolutamente generici o quando la procura si limiti a conferire la rappresentanza processuale senza alcuna altra indicazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/1999, n. 2432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2432 |
| Data del deposito : | 17 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gentile RAPONE Presidente
Dott. Fernando LUPI Consigliere
Dott. Pietro CUOCO Consigliere
Dott. IO LAMORGESE Consigliere
Dott. Camillo FILADORO Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
F.lli GUAZZI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro- tempore. IA UA, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Trieste n.87, presso l'avv. Bruno Belli, che la rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente all'avv. prof. Luigi Angiello del Foro di Parma;
- ricorrente -
contro
NORWICH UNIONE ASSICURAZIONI s.p.a., (già UNION FIRE INSURANCE SOCIETY ltd.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, geom. Andrea Bocciarelli, elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini n.114/a, presso l'avv. Giorgio Fini, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
e
contro
:
TA IO, elettivamente domiciliato in Roma, via Alberico II n.33, presso l'avv. Paolo Boer, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente all'avv. Giacomo Voltattorni del Foro di Parma;
- controricorrente -
nonché:
INAIL, ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO - SEDE DI PARMA - in persona del direttore pro-tempore in carica, presso la sede INAIL di Parma, Via dell'abbeveratoia n, 71/a;
- intimato avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 227 del 1995, del 30 novembre-23 dicembre 1995. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2.12.1998 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Uditi gli avvocati Nicola Morgani per delega dell'avv. Bruno Belli, Giorgio Fini e Giuseppe Li Marzi per delega avv. Paolo Boer;
Udito il P.M. , in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 26 ottobre 1992 al Pretore di Parma, IO NO, conveniva in giudizio la società per azioni FR UA, esercente attività di lavorazione di metalli e carpenteria metallica (presso la quale aveva lavorato in qualità di apprendista) per sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti all'infortunio sul lavoro occorsogli il giorno 18 ottobre 1998, (danno biologico, morale ed alla capacità lavorativa specifica, al di fuori della tutela assicurativa dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro).
Il NO precisava che egli assunto da pochi mesi, all'età di sedici anni, era stato subito addetto ad una cesoia utilizzata per la tranciatura dei pezzi di lamiera, unitamente ad altro dipendente piu anziano.
Il giorno 18 ottobre 1988, mentre il collega di lavoro (RI) si allontanava, egli aveva effettuato da solo il taglio della lamiera. Tuttavia, ritenendo di non aver compiuto correttamente l'operazione, aveva tentato di recuperare il pezzo infilando la mano, coperta da un guanto da lavoro (ma senza usare l'apposita calamita) sotto la protezione della lama.
Nello stesso tempo, tuttavia, il ricorrente aveva inavvertitamente azionato con il pedale la cesoia, che gli aveva procurato l'amputazione traumatica delle falangi distali del secondo e terzo dito della mano destro. Il ricorrente denunciava la violazione della normativa antinfortunistica da parte della società. La s.p.a. FR UA, costituendosi in giudizio, negava ogni responsabilità in ordine alla causazione dell'infortunio, rilevava la risarcibilità del solo danno biologico. Chiedeva la chiamata in causa della LV Compagnia svizzera di assicurazioni s.p.a., con la quale aveva stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità da infortuni sul lavoro.
A sua volta, la Compagnia di assicurazioni, esponeva di essere coassicuratice con la RW UNe Fire Insurance OC ltd., rispettivamente al 60% ed al 40%, ottenendone la chiamata in causa. Entrambe le Compagnie di assicurazione chiedevano la declaratoria di inammissibilità o il rigetto della domanda proposta dalla società. Veniva disposta la chiamata in causa dell'INAIL, Istituto per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che spiegava azione di regresso nei confronti della s.p.a. FR UA, per ottenere il rimborso delle somme erogate. La domanda veniva dichiarata inammissibile, in quanto non accompagnata (quale domanda riconvenzionale) dalla prescritta richiesta di fissazione di nuova udienza di discussione. Con sentenza 18 marzo-15 aprile 1994, il Pretore di Parma, ravvisata la violazione degli obblighi di cui all'art.2087 codice civile da parte dell'imprenditore, condannava questi al risarcimento dei danni morale e biologico, quantificati in complessive lire 31.749.200, rilevando che i danni alla capacità lavorativa erano stati già integralmente risarciti dall'Istituto assicuratore. Le due Compagnie erano condannate a tenere indenne - nei limiti delle rispettive coperture - la s.p.a. FR UA in relazione a tale condanna, ed a versare direttamente al NO le rispettive quote.
Con sentenza 30 novembre-23 dicembre 1995, il Tribunale di Parma dichiarava inammissibile l'appello proposto dalla LV Compagnia svizzera di assicurazioni spa, per irregolarità della procura. I giudici di appello accoglievano invece l'appello proposto dall'altra Compagnia di assicurazioni, la RW UN Fire Insurance society- limited (ora RW UN assicurazioni s.p.a.), condannando la società FR UA a rimborsarle quanto già corrisposto al NO , a titolo di risarcimento del danno. Poneva a carico delle due compagnie di assicurazione le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate in primo grado. Rigettava l'appello incidentale proposto dalla società FR UA nei confronti del NO.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la società FR UA con cinque distinti motivi.
Resistono la RW UN SI ed il NO con controricorso.
L'INAIL non ha svolto difese in questa sede di legittimità. La società FR UA e la RW UN SI hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.83 codice di procedura civile (art.360 n.3 codice di procedura civile), ribadendo la inammissibilità
dell'appello proposto dalla RW UN SI, per nullità della procura rilasciata in primo grado, erroneamente esclusa dal Tribunale.
In particolare, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui si è ritenuto che l'elencazione degli atti, di cui all'art.83 secondo comma codice di procedura civile, non sia tassativa e che la procura speciale contenente la formula "per il presente giudizio" indichi la volontà di estendere il mandato anche all'appello.
Il motivo è infondato.
Come risulta dagli atti, la società RW UN SI ha proposto ricorso in appello utilizzando una delega apposta in calce alla copia dell'atto con cui la stessa era stata chiamata nel giudizio di primo grado (tale atto era costituito dalla copia del ricorso del NO, unitamente alla copia della memoria della FR UA e della LV SI e dell'ordinanza del Pretore che disponeva la chiamata in causa;
in calce a tale atto la società conferiva procura speciale all'avvocato Gaudenzio Volponi "affinché abbia a difenderla e rappresentarla nel giudizio cui si riferisce il presente atto").
I giudici di appello si sono uniformati all'orientamento giurisprudenziale prevalente (Cass. 3571 del 1977 5442 del 1994, 747 del 1992), affermando il carattere non tassativo dell'elencazione contenuta nel terzo comma dell'art.83 codice di procedura civile e , conseguentemente, la validita della procura rilasciata in primo grado al difensore della società di assicurazione e la sua estensibilità anche al giudizio di appello.
Tale conclusione non merita alcuna censura, dovendosi condividere quell'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "poiché le forme previste dall'art. 83 codice di procedura civile per il conferimento della procura alle liti tendono ad assicurare la certezza dell'esistenza e della tempestività della procura stessa, e, quindi, della riferibilità alla parte dell'attività del procuratore, la procura al difensore apposta su un atto diverso da quelli indicati in detto articolo deve ritenersi valida, e perciò idonea alla rituale instaurazione del rapporto processuale, ove risulti depositata al momento della costituzione in giudizio e la controparte non sollevi specifiche contestazioni circa la sua esistenza e tempestività" (Cass. 9730 del 29 settembre 1998). Quanto alla riferibilità della procura anche al giudizio di appello, il Tribunale, uniformandosi all'indirizzo giurisprudenziale espresso da questa Corte, a Sezioni Unite, ha correttamente concluso che la procura speciale, rilasciata in primo grado al difensore e contenente la formula "per il presente giudizio" o altre similari, senza specifiche indicazioni delimitative, permette l'estensione del mandato all'appello, in quanto articolazione ulteriore del medesimo giudizio, ed in tal senso va considerata manifestazione di volontà, atta a superare la presunzione di conferimento della procura per un singolo grado, stabilita dall'art.83, ultimo comma, codice di procedura civile, norma che deve considerarsi operante solo quando venga utilizzati termini assolutamente generici o quando la procura si limiti a conferire la rappresentanza processuale senza alcuna altra indicazione (Cass. Sezioni Unite, 17 maggio 1991 n. 5528, sez. lavoro, 25 marzo 1992, n. 3707). Con il secondo motivo, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e seguenti del codice civile, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art.60 nn.3 e 5 codice di procedura civile). La ricorrente censura la sentenza del Tribunale, nella parte in cui la stessa ha ritenuto che la garanzia assicurativa contenuta nella polizza stipulata tra la FR UA S. p. a. e la RW UN Fire Insurance OC ltd. non fosse operativa rispetto al risarcimento del danno biologico e del danno morale (condannando quindi la FR UA a rimborsare alla compagnia quanto dalla stessa già versato al NO a tali titoli).
La sentenza del Tribunale viene impugnata sotto il profilo della omessa e insufficiente pronuncia circa il richiamo negoziale agli articoli 10 ed 11 degli D.P.R. 1124 del 1965, contenuto nell'art,13 lettera b) delle condizioni generali di polizza.
Inoltre, viene denunciata la violazione delle regole ermeneutiche stabilite dal codice civile in materia di interpretazione dei contratti, precisandosi che all'epoca della stipulazione della polizza (febbraio 1988) e quindi anche prima dell'intervento della Corte Costituzionale con le due sentenze nn. 356 e 485 del 1991, l'imprenditore aveva la certezza che l'assicuratore avrebbe indennizzato, in caso di sua responsabilità, l'intero coacervo del danno subito dal lavoratore (comprensivo di danno patrimoniale, biologico e morale).
La ricorrente richiama il criterio della comune intenzione delle parti (art.1362), quello della buona fede (art.1366) e infine quello di cui agli articoli 1370 e 1371 codice civile. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli articoli 10 ed il D.P.R. n.1124 del 1965, in relazione alle sentenze nn. 356 e 485 del 1991 della Corte Costituzionale (art.360 n.3 codice di procedura civile). Anche prima delle decisioni della Corte Costituzionale, il datore di lavoro era tenuto al risarcimento del danno biologico sofferto dal dipendente, in parte a favore di quest'ultimo, in parte all'INAIL. Pertanto, in forza del richiamo agli articoli 10 ed 11 del D.P.R. 1124 del 1965, contenuto nella polizza conclusa tra le parti, in data
2 febbraio 1988, il danno biologico costituiva, al momento della stipulazione del contratto, oggetto dello stesso.
Il semplice mutamento del soggetto destinatario del risarcimento per danno biologico (prima in parte il lavoratore ed in parte l'INAIL, ora in toto il lavoratore) non costituisce aumento della responsabilità del datore di lavoro e conseguentemente non può costituire neppure aumento del rischio assicurato. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia violazione degli articoli 10 e 11 D.P.R. 1124 del 1965 in relazione alla sentenza 37 del 1994 della Corte Costituzionale (art.360 n. 3 codice di procedura civile). Al momento della stipulazione della polizza, anche il danno mora le rientrava per costante giurisprudenza, nelle somme corrisposte dall'INAIL.
Pertanto la volontà delle parti al momento della conclusione del contratto, era nel senso di ricomprendere il danno morale nella. garanzia assicurativa ed il Tribunale avrebbe dovuto ritenere la compagnia obbligata nei confronti della società ricorrente anche in ordine a quanto da quest'ultima eventualmente dovuto al lavoratore, per risarcimento del danno morale.
I tre motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi tra di loro, sono infondati.
Con essi infatti si censura la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha escluso che le somme erogate dal datore di lavoro al dipendente per danno biologico e morale rientrassero nella previsione della clausola del contratto, del seguente tenore letterale: "la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 per gli infortuni (escluse le malattie professionali)
sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti". Orbene, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'interpretazione del contratto, concretandosi nell'accertamento della volontà dei contraenti, si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice del merito e censurabile in sede di legittimità solo per il caso di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione o per violazione delle regole ermeneutiche.
Nel caso di specie, il Tribunale, con una motivazione adeguata e del tutto immune da vizi logici ed errori giuridici, ha dato compiuta ragione della decisione adottata, spiegando per quali ragioni il danno morale e quello biologico dovevano considerarsi esclusi dalla garanzia assicurativa.
Il Tribunale ha ricordato che deve ritenersi oramai definitivamente accolto, a seguito delle decisioni della corte Costituzionale e di questa stessa Corte, il principio secondo il quale le indennità economiche previste dal D.P.R. n. 1124 del 1965 sono collegate esclusivamente ai riflessi che l'infortunio ha sull'attitudine al lavoro dell'assicurato, mentre il danno morale e quello biologico restano al di fuori del sistema risarcitorio.
"Il richiamo esplicito agli articoli 10 e il citt. - osserva il Tribunale- comporta la necessità di fare riferimento al contenuto di dette norme, alle quali,oramai, sin dall'entrata in vigore del D.P.R. 1124 del 1965, non potrà attribuirsi che un'interpretazione, ed un contenuto, conformi alla Costituzione nel termini precisati dai Giudici delle leggi".
In difetto di una espressa manifestazione di volontà delle parti, intesa a ricomprendere anche tali rischi, il richiamo esplicito agli articoli 10 e 11 comporta la necessità per l'interprete di limitare il rischio assicurato esclusivamente alle prestazioni rientranti nell'ambito di operatività di detta norma, secondo la concorde interpretazione data dal giudice delle leggi e dal giudice di legittimità.
Il Tribunale ha ricordato poi che la copertura assicurativa non può essere variata nel corso del rapporto a seguito delle mutevoli interpretazioni giurisprudenziali o dottrinali (Cass. 3365 del 1979). L'interpretazione della clausola contrattuale operata dal Tribunale appare sorretta da adeguato e coerente ragionamento e non è pertanto suscettibile di alcuna censura sotto il profilo del vizio di motivazione.
Quanto alla lamentata violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, pure denunciata nel secondo motivo, e appena il caso di osservare che le censure si risolvono in un diverso apprezzamento delle circostanze di fatto valutate dal Tribunale (riguardanti il comune modo di intendere l'ambito di operatività degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 1124 del 1965, prima delle note sentenze della Corte Costituzionale), ricostruzione della volontà delle parti che è del tutto inammissibile in sede di legittimità.
Infine, con il quinto ed ultimo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.2087 del codice civile (art.360 n.3 codice di procedura civile), nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art.360 n.5 codice di procedura civile). I giudici di appello avrebbero errato nel ritenere la società FR UA responsabile dell'infortunio occorso al NO, sotto il profilo civile.
I titolari della società erano, infatti, stati assolti con formula piena in sede penale dalle imputazioni di violazione delle norme sulla prevenzione infortuni, mentre doveva escludersi qualsiasi violazione dell'art.2087 codice civile. La società aveva infatti adottato tutte le precauzioni possibili sulla macchina e previsto tutte le misure di sicurezza idonee a preservare l'incolumità del giovane lavoratore.
Il Tribunale aveva, erroneamente. respinto le prove testimoniali richieste dalla società (sia in primo che in secondo grado) senza neppure considerare l'eventualità di un concorso di colpa dell'infortunato nella causazione dell'evento lesivo, ai fini della diminuzione del risarcimento del danno (ex art.1227 codice civile). Anche tale ultimo motivo è infondato. con ampia motivazione, incensurabile in questa sede di legittimità, in quanto immune da vizi logici e giuridici, i giudici di appello hanno spiegato per quale ragione doveva ritenersi la responsabilità civile della società datrice di lavoro per le lesioni sofferte dal NO. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa suprema Corte che la norma di cui all'art.2087 codice civile obbliga l'imprenditore ad adottare ai fini della tutela delle condizioni di lavoro non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, nonché quelle generiche dettate dalla comune prudenza ma anche tutte le altre misure che, in concreto, si rendano necessarie per la tutela della sicurezza del lavoro, in base alla particolarità dell'attività lavorativa, all'esperienza ed alla tecnica (Cass. 29 marzo 1995 n. 3738,19 agosto 1996 n. 7636, 2 giugno 1998 n. 5409, la quale sottolinea che dalla disposizione di cui all'art.2087 codice civile, tuttavia, non può desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed innominata diretta ad evitare qualsiasi danno - con la conseguenza di ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato- occorrendo invece che l'evento sia riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica, ma concretamente individuati).
Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che la adozione di ulteriori misure di protezione e soprattutto la presenza dell'operaio RI avrebbero sicuramente potuto impedire il verificarsi dell'evento.
I giudici di appello hanno precisato che "d'altra parte, non poteva, certo, essere considerato imprevedibile il comportamento di colui il quale tenti di proseguire l'opera iniziata da un compagno di lavoro, allontanatosi senza che risulti abbia offerto precise indicazioni o divieti;
ne risulta che questi ultimi siano stati esplicitamente impartiti dagli Imprenditori. Al contrario può ben imputarsi al datore di lavoro la situazione di incertezza e pericolo cui venne esposto il NO, avendo omesso di vigilare sul rispetto delle misure necessarie per la tutela della integrità fisica dell'apprendista".
Il Tribunale non ha mancato di sottolineare l'inesperienza del lavoratore, da poco tempo adibito a questa nuova lavorazione, ed ha anche precisato che proprio la circostanza che egli prestasse la propria attività a turno presso diverse macchine poteva rendere prevedibile la possibilità di una manovra errata.
In considerazione di ciò, tenuto conto anche della giovane età dell'apprendista (16 anni), più puntuali e precise avrebbero dovuto essere le istruzioni da dare sull'uso della macchina e più attenti i controlli da parte del datore di lavoro.
Conclusivamente, hanno osservato i giudici di merito, con una valutazione che appare incensurabile in questa sede, se nel caso di specie vi fu una imprudenza da parte del lavoratore "non può certo ricondursi ad essa soltanto la causazione dell'evento; l'avviamento a pedale della macchina fu involontario, mentre le dita erano intente a sistemare la lamiera, che, pressata contro il pianale della macchina ne provoco lo schiacciamento".
Come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, gli obblighi che l'art.2087 codice civile impone all'imprenditore in tema di tutela delle condizioni di lavoro non si riferiscono soltanto alle attrezzature, ai macchinari ed ai servizi che il datore di lavoro fornisce o deve fornire, ma si estendono, nella fase dinamica dell'espletamento del lavoro, ai comportamenti necessari per prevenire, specie in condizioni di particolari difficoltà di esecuzione di fasi lavorative, possibili incidenti (Cass. 9 marzo 1992 n. 2835, v. anche Cass. 6 settembre 1995 n. 9401). Questa Corte ha segnalato in diverse occasioni la necessità di una condotta particolarmente a parte del datore di lavoro, nel caso di impiego di lavoratori giovani, con scarsa esperienza, assunti con contratto di formazione e lavoro o apprendistato(Cass. 6000 e 6993 del 1998). La giurisprudenza di questa Suprema corte è, tra l'altro, da tempo orientata nel senso che la colpa del lavoratore dipendente può essere valutata per determinare una riduzione della responsabilità penale degli altri soggetti che abbiano contribuito a determinare l'infortunio, ma non può quasi mai, esonerare completamente il datore di lavoro, dirigente od il preposto dalle loro specifiche responsabilità di ordine civile, a meno che la condotta del lavoratore non si ponga come causa esclusiva dell'evento infortunistico.
In questo senso, è stato riconosciuto che, nell'ipotesi di mancata adozione, da parte del datore di lavoro, delle misure imposte dall'art. 2087 codice civile, a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, l'eventuale colpa di quest'ultimo non elimina la responsabilità civile dell'imprenditore, la quale è esclusa solo nel caso di dolo del dipendente o di rischio elettivo generato da una attività non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro o esorbitante dai limiti di esso (Cass.15 aprile 1996, n. 3510, 6 luglio 1990 n. 7101, 2417 del 1987, 4860 del 1986, 2692 del 1986, 1252 del 1976). Ne consegue - osserva Cass. 15 aprile 1996 n. 3510 - che l'eventuale colpa del lavoratore, dovuta ad imprudenza, negligenza o imperizia, non elimina quella del datore di lavoro sul quale incombe l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, non essendo sufficiente un semplice concorso di colpa del lavoratore per interrompere il nesso di causalità (cass. 1523 del 1993, 11351 del 1993, 2025 del 1995, 16 luglio 1998 n. 6993). Infatti, il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela della integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell'infortunio che ne sia conseguito, e non può invocare il concorso di colpa del lavoratore, perché egli ha il dovere di proteggere l'incolumità di quest'ultimo, nonostante la sua imprudenza e negligenza (Cass. 16 luglio 1998 n. 6993, 16 giugno 1998 n. 6000). Con l'ulteriore conseguenza che l'imprenditore è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento (Cass.19 agosto 1996 n. 7636, 17 febbraio 1998 n. 1687). Tale eventualità non è stata nemmeno ipotizzata dalla società ricorrente.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore delle parti costituite.
P. Q. M.
la corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in lire 3.500.000 per onorario di avvocato oltre L.122.000 per spese in favore della s.p.a. RW UN SI ed in lire 3.000.000 per onorario di avvocato oltre L.72.300 per spese in favore di NO IO.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 1998
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 1999.