Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 08/03/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1032/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1032/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. LAURA Parte_1 CodiceFiscale_1
SOLARO
e da
IA TT (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. CodiceFiscale_2
Cristina Rossana Monti
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15.04.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio, in forma concordataria, in Milano il
15 dicembre 2001 (atto trascritto presso i Registri dello Stato civile del medesimo Comune nell'anno
2001 al numero 181, parte II, serie A), che dall'unione coniugale sono nati, in data in data 14 settembre 2004 la figlia (C.F.: ), attualmente non indipendente Per_1 CodiceFiscale_3 economicamente e, in data 14 aprile 2008, il figlio NE (C.F. PE C.F._4
; che il Tribunale di Lodi, con sentenza 118/2024 pubblicata il 4.06.2024 e passata in giudicato
[...] in data 8.07.2024, ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis. 51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti.
Le condizioni di divorzio di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo,
e precisate nelle note conclusive – le seguenti:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale, di proprietà esclusiva della SI , giusto atto a rogito Parte_1
Notaio in Milano, stipulato in data 19 dicembre 2008, registrato a Milano il 22 dicembre Per_3
3. I genitori statuiscono l'affido condiviso del figlio NE , con collocamento dello PE stesso in via prevalente presso la madre nell'abitazione di proprietà esclusiva di quest'ultima e in cui abita anche la figlia maggiorenne non indipendente economicamente. Per_1
4. Le parti concordano che il sig. TO avrà facoltà di incontrare e tenere con sé il figlio NE con le seguenti modalità, fatti salvi diversi e migliori accordi presi PE congiuntamente dai genitori, anche in considerazione di eventuali richieste e desideri del figlio tenuto conto anche dell'età anagrafica dello stesso: il figlio potrà restare con il padre uno o due pomeriggi a settimana con eventuale pernottamento presso l'abitazione paterna se il minore lo vorrà. A weekend alternati il minore, se vorrà, potrà restare con il padre dal sabato mattina sino alla domenica sera con accompagnamento presso l'abitazione materna alla domenica sera.
Il figlio NE trascorrerà con il padre due/tre settimane nel periodo estivo, nei mesi di luglio e agosto, anche non consecutive, da concordarsi con la madre entro il mese di aprile di ogni anno compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
I ricorrenti si impegnano ad agevolarsi condividendo ove possibile anticipatamente ed in modo diretto il calendario delle frequentazioni di con il padre. PE
Per le vacanze di Natale il minore trascorrerà ad anni alternati Vigilia e il giorno di Natale oltre ad una settimana con ciascuno genitore.
Le vacanze pasquali ed altre festività verranno ripartite ad anni alternati con i genitori, fatto salvo diverso accordo tra i coniugi.
I ponti seguiranno i fine settimana di spettanza, fatto salvo diverso accordo tra i coniugi.
Quanto alle altre ricorrenze familiari e ai compleanni, i genitori cercheranno di rispettare per quanto possibile il calendario concordato ma sempre nel rispetto dei desideri e delle esigenze dei figli.
Le parti concordano di inserire eventuali compagni di ciascuno nella routine del figlio in modo graduale nel rispetto della sensibilità del minore.
5. Il sig. TO corrisponderà alla SI a far data dal deposito del ricorso congiunto Pt_1 per separazione consensuale e contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio, a titolo di concorso per il mantenimento di entrambi i figli, per dodici mensilità, la somma di € 650,00=
(seicentocinquanta/00), entro il giorno cinque del mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra di cui il sig. TO dà atto di conoscere già le coordinate. Detta somma Pt_1 verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati all'anno di riferimento.
Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno ed eventuali altri oneri ordinari. Le spese relative ai servizi digitali per i figli, quali Netflix, Spotify, DAZN, Disney +, Tim Vision etc., nonché il costo dei cellulari dei figli, resteranno a carico della NO la quale percepirà integralmente, quale contropartita, Pt_1
l'assegno universale unico INPS di cui al punto 7 del presente ricorso
6. I ricorrenti danno atto che, con decorrenza dal deposito del ricorso congiunto, i genitori ripartiranno tra loro nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie di entrambi i figli di natura medica (non coperta dal S.S.N.), scolastica, extrascolastica, e ludico sportiva, per la cui individuazione e regolamentazione i coniugi faranno riferimento alle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017, protocollo che i coniugi si impegnano a rispettare e che di seguito si trascrive: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Saranno in particolare poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno la retta scolastica dell' e/o di corso di formazione a cui è e sarà iscritto Controparte_1 ciascun figlio (ad es. quota di iscrizione, retta scuola superiore privata, rate universitarie, master, corsi di specializzazione, etc.), nonché l'argent de poche da corrispondere invece direttamente a ciascun figlio, il cui importo viene dai ricorrenti concordemente stabilito per il figlio minore in complessivi Euro 100,00= mensili (Euro 50,00= a carico di ciascun genitore da versarsi su apposita applicazione digitale in uso al figlio entro il giorno cinque di ogni mese) e per la figlia PE maggiorenne in Euro 200,00= mensili (Euro 100,00= a carico di ciascun genitore da versarsi su apposita applicazione digitale in uso alla figlia entro il giorno 5 di ogni mese). I ricorrenti concordano che l'importo dell'argent de poche sarà suscettibile di concorde revisione in base alle esigenze dei figli nel corso degli anni a venire. Saranno altresì ripartiti nella misura del 50% tra i genitori gli oneri relativi alle eventuali spese carburante sostenute direttamente da ciascun figlio per l'utilizzo dell'autovettura intestata alla
SI ma in uso prevalente alla figlia . A tale riguardo si precisa che le eventuali Pt_1 Per_1 spese di ordinaria e straordinaria manutenzione di tale autovettura, l'assicurazione e il bollo periodici ad essa relativi, saranno ripartiti tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno in considerazione dell'utilizzo prevalente del veicolo da parte della figlia ed in futuro anche del Per_1 figlio . PE
Saranno altresì ripartiti nella misura del 50% ciascuno, previo accordo tra i coniugi, anche i costi e gli esborsi per eventuali viaggi/vacanze in autonomia di ciascun figlio.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e.mail) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7. L'assegno unico INPS, attualmente di Euro 89,00= mensili, sarà percepito dalla NO . Pt_1
8. I coniugi, inoltre, al fine di agevolare il raggiungimento di una separazione consensuale, sono addivenuti concordemente e liberamente, alla determinazione di sciogliere il vincolo di comunione immobiliare tra gli stessi sussistente, con riferimento all'unità immobiliare, cointestata alla coppia,
e sita in Vione (BS), Via Gavero Traversa I snc, pervenuta giusto atto del 07.11.2020, registrato il
23.11.2020, al n. 50279/1T, a rogito Notaio Rep. gen. N. 127506, Racc. n. Persona_4
43581.
In particolare, in forza dell'accordo di cui al ricorso congiunto depositato in data 15.04.2024 e in ottemperanza alla conseguente sentenza parziale di separazione n. 118/2024, pubblicata il
04.06.2024 e passata in giudicato in data 08.07.2024, giusto atto notarile in data 29.07.2024 a rogito
Notaio dott.ssa Rep. n. 6061Racc. n.4432, la SI ha Persona_5 Parte_1 trasferito, a titolo gratuito, al Sig. RA TO, che ha accettato, a tacitazione di ogni pretesa economica di quest'ultimo, la quota di comproprietà indivisa, pari al 50%, della predetta unità immobiliare così come meglio descritta: appartamento posto al piano terra composto da due locali utili, angolo cottura, bagno, ripostiglio, disimpegno e balcone identificato al NCEU del Comune di
Vione al Foglio 26, Sez. NCT, con i mappali n. 2, sub. 3, Via Gavero snc, P. S1 1, Cat. A/2, Cl. 4,
Vani 3,5, sup. cat. 62 (escluse aree scoperte mq. 61), R.C. Euro 152,92, con cantina al pianto seminterrato, mappale n. 2, sub. 22 Via Gavero snc, P S1, Cat. C/6, Cl. 2, mq. 18, sup. cat. 21, R.C.
Euro 44,62 (doc. 1).
9. Le parti danno atto che il predetto trasferimento di natura immobiliare ha costituito elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, per cui hanno richiesto, in relazione allo stesso, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 della legge 74/87 e alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
10. Le parti dichiarano e riconoscono che, con il corretto e puntuale adempimento di quanto sopra, non hanno più nulla reciprocamente a che pretendere l'una dall'altra per nessuna ragione o titolo, avendo risolto, con reciproca soddisfazione ogni questione personale, economica e patrimoniale tra loro pendente, anche dipendente dal matrimonio e/o dalla convivenza matrimoniale e da qualsivoglia altro pretese rapporto, anche di debito/credito.
11. I coniugi rinunciano ad ogni mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti e si danno assenso reciproco al rilascio dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore. 12. Compensi e spese legali compensati integralmente tra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 13, c. 8 NLP”.
All'udienza cartolare del 29.01.2025, con note scritte depositate, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, di volere ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate, e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art
473 bis, 51 III c.p.c.
Il Giudice relatore ha dato atto che i coniugi intendono divorziare consensualmente alle condizioni richiamate, si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo e dell'età del minore.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e IA TT, in Milano in data15 dicembre 2001 (atto trascritto presso i
Registri dello Stato civile del medesimo Comune nell'anno 2001 al numero 181, parte II, serie
A);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese tra le parti
5) Prende atto della rinuncia delle parti all'impugnazione della sentenza;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 28/02/2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello