CASS
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/03/2025, n. 8871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8871 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO nel procedimento a carico di: LO CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI, che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 8871 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 28/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della H sentenza del Tribunale di Castrovillari di condanna di FR AN in ordine al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (commesso in Castrovillari il 13 febbraio 2019), ha assolto l'imputato perché il fatto non sussiste. AN era stato fermato, alla data su indicata, alla guida dell'autovettura Smart Coupè sprovvisto di patente di guida, perché mai conseguita. La Corte di Appello ha ribaltato in senso assolutorio la condanna di primo grado, argomentando che non sarebbe stato provato il presupposto della recidiva nel biennio. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro, formulando un unico,articolato motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta non configurabilità del presupposto della recidiva nel biennio. Il ricorrente, dopo aver premesso che la nozione di recidiva comprende non solo l'accertamento giudiziale irrevocabile di un reato della stessa specie, ma anche l'accertamento definitivo di una precedente violazione amministrativa, ha osservato che nel caso di specie dagli elementi in atti emergeva la prova che alla data di commissione della condotta di guida senza patente contestata nel presente procedimento, ovvero il 13 febbraio 2019, era stata già accertata in sede amministrativa in via definitiva, quantomeno, un'altra analoga violazione, perpetrata il 7 giugno 2017 e sanzionata con il verbale n. 6361708226. Rispetto a detta violazione erano, infatti, decorsi i termini di impugnazione, senza che fosse stata proposta dal trasgressore opposizione, né in sede amministrativa, né dinanzi all'autorità giudiziaria e, pertanto, l'accertamento aveva assunto carattere di definitività. Inoltre - prosegue il ricorrente- nel certificato del casellario giudiziario dell'imputato risulta una condanna irrevocabile, intervenuta con sentenza dell'Il gennaio 2021, per il reato di guida senza patente commesso il 20 luglio 2020, per la quale, evidentemente, è stata riconosciuta la recidiva nel biennio: la definitività dell'accertamento della precedente violazione, affinché rilevi ai fini della recidiva nel biennio rispetto al reato commesso il 20 luglio 2020, deve essere temporalmente fissata in data non antecedente al 20 luglio 2018, sicché essa vale, quindi, contemporaneamente ad integrare la condizione di recidiva biennale anche rispetto alla condotta di guida senza patente contestata il 13 febbraio 2019 per la quale si procede nel presente procedimento. 2 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Silvia Salvadori, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 2. Il reato di guida senza patente, nell'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non è stato depenalizzato dall'art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 e si configura come fattispecie autonoma di reato di cui la recidiva integra un elemento costitutivo (ez. 4 n. 42285 del 10/05/2017, Rv. 270882; sez. 4 n. 42285 del 10/05/2017, Rv. 270882). L'art.1, comma 2, d. Igs. n. 8 del 2016 ha, infatti, escluso espressamente l'applicabilità dell'intervenuta abrogatio criminis alle ipotesi aggravate delle fattispecie incluse nell'intervento di depenalizzazione, che riguarda solo le violazioni <
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI, che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 8871 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 28/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della H sentenza del Tribunale di Castrovillari di condanna di FR AN in ordine al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (commesso in Castrovillari il 13 febbraio 2019), ha assolto l'imputato perché il fatto non sussiste. AN era stato fermato, alla data su indicata, alla guida dell'autovettura Smart Coupè sprovvisto di patente di guida, perché mai conseguita. La Corte di Appello ha ribaltato in senso assolutorio la condanna di primo grado, argomentando che non sarebbe stato provato il presupposto della recidiva nel biennio. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro, formulando un unico,articolato motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta non configurabilità del presupposto della recidiva nel biennio. Il ricorrente, dopo aver premesso che la nozione di recidiva comprende non solo l'accertamento giudiziale irrevocabile di un reato della stessa specie, ma anche l'accertamento definitivo di una precedente violazione amministrativa, ha osservato che nel caso di specie dagli elementi in atti emergeva la prova che alla data di commissione della condotta di guida senza patente contestata nel presente procedimento, ovvero il 13 febbraio 2019, era stata già accertata in sede amministrativa in via definitiva, quantomeno, un'altra analoga violazione, perpetrata il 7 giugno 2017 e sanzionata con il verbale n. 6361708226. Rispetto a detta violazione erano, infatti, decorsi i termini di impugnazione, senza che fosse stata proposta dal trasgressore opposizione, né in sede amministrativa, né dinanzi all'autorità giudiziaria e, pertanto, l'accertamento aveva assunto carattere di definitività. Inoltre - prosegue il ricorrente- nel certificato del casellario giudiziario dell'imputato risulta una condanna irrevocabile, intervenuta con sentenza dell'Il gennaio 2021, per il reato di guida senza patente commesso il 20 luglio 2020, per la quale, evidentemente, è stata riconosciuta la recidiva nel biennio: la definitività dell'accertamento della precedente violazione, affinché rilevi ai fini della recidiva nel biennio rispetto al reato commesso il 20 luglio 2020, deve essere temporalmente fissata in data non antecedente al 20 luglio 2018, sicché essa vale, quindi, contemporaneamente ad integrare la condizione di recidiva biennale anche rispetto alla condotta di guida senza patente contestata il 13 febbraio 2019 per la quale si procede nel presente procedimento. 2 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Silvia Salvadori, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 2. Il reato di guida senza patente, nell'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non è stato depenalizzato dall'art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 e si configura come fattispecie autonoma di reato di cui la recidiva integra un elemento costitutivo (ez. 4 n. 42285 del 10/05/2017, Rv. 270882; sez. 4 n. 42285 del 10/05/2017, Rv. 270882). L'art.1, comma 2, d. Igs. n. 8 del 2016 ha, infatti, escluso espressamente l'applicabilità dell'intervenuta abrogatio criminis alle ipotesi aggravate delle fattispecie incluse nell'intervento di depenalizzazione, che riguarda solo le violazioni <