Articolo 10 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 9Articolo 11
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13 luglio 1980
Art. 10. (Commissione paritetica per l'inquadramento nelle nuove qualifiche)
Per le operazioni relative all'inquadramento di cui ai precedenti articoli 3 e 4 e' istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, una commissione paritetica presieduta da un sottosegretario di Stato o per sua delega da un dirigente generale e composta da sei rappresentanti dell'amministrazione statale e da sei rappresentanti dei dipendenti statali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, la quale dovra' pronunciarsi sull'identificazione concreta dei profili professionali, sulla corrispondenza tra le attuali e le nuove qualifiche di inquadramento ai sensi dell'ottavo comma del predetto articolo 4 nonche' su ogni altra questione che potra' insorgere e sara' sottoposta al suo esame dalle singole amministrazioni in sede di applicazione degli stessi articoli.
Le decisioni della commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno la meta' dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti.
Entrata in vigore il 13 luglio 1980
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