TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 27/10/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1098/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice unico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato ex art. 281-decies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1098/2025 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv. LAURA Parte_1 C.F._1
ZAINI ed elettivamente domiciliato in San Giovanni Valdarno (AR), via Papa Giovanni XXIII, n.
23
PARTE RICORRENTE contro
( ), nata a Nettuno (RM) il [...], in [...] e quale CP_1 C.F._2 esercente la responsabilità genitoriale del minore , nato a [...] il [...] Persona_1
(C.F. ); C.F._3
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: comodato di immobile urbano – occupazione senza titolo
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.10.2025, la parte ricorrente ha precisato le conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, previ incombenti di rito, accertare che la sig.ra (C.F. ) a seguito cessazione della convivenza more CP_1 C.F._2 uxorio con il figlio del ricorrente, occupa illegittimamente, senza titolo, assieme al figlio Per_1
(C.F. ), l'immobile sito in TE (AR) Via Roma 136 Piano 3
[...] C.F._3 identificato al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 11 Particella 396 Subalterno 5
Partita 158, di 5,5 vani, rendita € 298,25= per un totale di 145 mq di proprietà del ricorrente, sig.
e conseguentemente condannare la resistente all'immediata riconsegna delle Parte_1 chiavi dell'immobile suindicato e dell'immobile stesso libero da persone e/o cose al ricorrente. Con vittoria di compensi e spese del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.05.2025 ha promosso azione tesa ad ottenere il Parte_1 rilascio e la consegna delle chiavi, da parte della resistente, dell'immobile di sua proprietà sito in TE (AR), via Roma n. 136 Piano 3, (catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 11 Particella 396 Subalterno 5 Partita 158) di 5,5 vani, rendita €
298,25, per un totale di 145 mq, occupato senza titolo dalla sig.ra CP_1
Nello specifico, il ricorrente ha dedotto di essere proprietario dell'immobile oggetto di causa e di averne concesso l'utilizzo in comodato, sin dal 2018, per le esigenze familiari del figlio del ricorrente, sig. , e dalla sua ex compagna sig.ra i quali abitavano Persona_2 CP_1 gratuitamente l'immobile unitamente al loro figlio, , nato il [...]. Persona_1
Il sig. ha tuttavia dedotto che a decorrere dal mese di marzo 2023, il figlio del Parte_1 ricorrente, sig. , disabile al 100% e sottoposto ad amministrazione di sostegno, a Persona_2 causa di un peggioramento delle sue condizioni fisiche, si è trasferito ad Aprilia (LT), presso i genitori, per ricevere le cure e l'assistenza necessarie, spostandovi anche la propria residenza anagrafica, e che, in concomitanza con il peggioramento delle condizioni fisiche del figlio del ricorrente, si interrompeva la relazione sentimentale e di convivenza con la resistente, che tuttavia continuava a mantenere la disponibilità dell'abitazione di TE (AR), via Roma n. 36.
Il ricorrente ha altresì dedotto che, nonostante la sig.ra avesse verbalmente riferito di voler CP_1
lasciare l'abitazione di proprietà del ricorrente già dalla data del 10.06.2023, la stessa non l'aveva restituita nella disponibilità del proprietario, pur non dimorandovi più, essendo invece domiciliata nel Comune di Aprilia (LT).
Il sig. quindi, ha affermato il proprio diritto ad ottenere la restituzione dell'immobile Pt_1 ancora nella disponibilità dalla resistente, stante la cessazione della convivenza more uxorio tra la stessa ed il figlio del ricorrente, trasferito dal mese di marzo 2023 dai genitori, con conseguente estinzione del comodato precedentemente concesso.
All'esito dell'udienza del 23.10.2025, verificata la regolarità della notifica alla sig.ra CP_1
è stata dichiarata la contumacia di quest'ultima e la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra richiamate.
Ciò premesso, il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. Risulta provato che la resistente occupi senza titolo l'immobile oggetto di causa, risultando provata la cessazione del comodato concesso in favore del nucleo familiare del figlio del ricorrente, con conseguente condanna di quest'ultima al rilascio dell'immobile.
Risulta dagli atti che l'immobile di TE (AR), via Roma n. 136, piano 3, (catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 11 Particella 396 Subalterno 5
Partita 158 di 5,5 vani, rendita € 298,25, per un totale di 145 mq), sia di proprietà esclusiva del ricorrente (cfr. doc. 1 allegato al ricorso) e che lo stesso sia stato dal proprietario concesso in comodato affinché fosse utilizzato per le esigenze della famiglia che il figlio aveva Persona_2 costituito con la compagna ed il figlio . CP_1 Per_1
La fattispecie in esame appare dunque sussumibile entro l'art. 1809, co. 1 c.c., ed in particolare risulta qualificabile come contratto di comodato concluso in forma orale e destinato alle esigenze del nucleo familiare del figlio del proprietario dell'immobile, con conseguente obbligo di restituzione del bene, da parte del comodatario, “alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.”.
Occorre, infatti, rilevare che la cosa data in comodato deve essere restituita dal comodatario al comodante a seguito della scadenza del termine convenuto, che può anche essere un termine implicito, consistente nel termine postulato dall'uso stabilito dalle parti con il contratto di comodato.
Secondo la giurisprudenza, nel caso in cui le parti ricorrano allo schema negoziale del comodato in favore di un nucleo familiare, senza predeterminazione di un limite temporale di durata, il comodato va rapportato alle esigenze abitative della famiglia, con la conseguenza che, con l'esaurimento di tale funzione, il comodato non può che cessare. Il comodato di immobile destinato ad abitazione familiare, infatti, è diretto ad assicurare che la famiglia comodataria abbia un proprio habitat, inteso quale stabile punto di riferimento e centro di interessi comuni dei suoi componenti, gravando sul comodatario l'onere di dimostrare la persistenza di destinazione dell'immobile ad abitazione familiare al momento della domanda di rilascio (cfr. Cass. n. 17332/2018).
Nel caso in esame, le esigenze familiari del nucleo in favore del quale il comodato era stato disposto risultano cessate, in quanto è venuto meno il nucleo familiare stesso, essendo finita la relazione sentimentale fra il figlio del ricorrente e la sig.ra abitando il sig. presso i CP_1 Persona_2 genitori, ormai da marzo 2023. Infatti, è documentato che nell'immobile di TE (AR), via
Roma n. 136 mantengano la residenza solo la sig.ra d il figlio minore , come CP_1 Persona_1 risulta dai certificati contestuali di stato civile e di residenza depositati quali docc. nn. 3 e 4 allegati al ricorso, e non anche il figlio del ricorrente, sig. . Il ricorrente ha altresì dedotto Persona_2 che la resistente neppure dimorerebbe stabilmente nel suddetto immobile, in quanto la stessa sarebbe domiciliata ad Aprilia (LT). Pertanto, considerato il venir meno del titolo alla base del quale la resistente è stata posta nella disponibilità dell'immobile oggetto di causa, la stessa deve essere condannata alla sua restituzione. Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico della parte resistente contumace. Esse sono determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014 e n. 147/2022, prendendo come riferimento i valori minimi, stante la limitata complessità della causa, dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile e bassa complessità e si liquidano – in relazione alle fasi concretamente svolte - in complessivi € 1.453,00 di cui € 851,00 per la fase di studio della controversia, € 602,00 per la fase introduttiva del giudizio, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché gli esborsi per contributo unificato e bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto,
• condanna la parte resistente al rilascio dell'immobile sito CP_1 in TE (AR), via Roma n. 136 Piano 3, (catastalmente identificato al Catasto
Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 11 Particella 396 Subalterno 5 Partita 158) di
5,5 vani, rendita € 298,25, per un totale di 145 mq, nella disponibilità del ricorrente Parte_1
• condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese CP_1 di lite, liquidate in complessivi € 1.453,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché gli esborsi per contributo unificato e bollo.
Arezzo, 27 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Caprio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice unico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato ex art. 281-decies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1098/2025 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv. LAURA Parte_1 C.F._1
ZAINI ed elettivamente domiciliato in San Giovanni Valdarno (AR), via Papa Giovanni XXIII, n.
23
PARTE RICORRENTE contro
( ), nata a Nettuno (RM) il [...], in [...] e quale CP_1 C.F._2 esercente la responsabilità genitoriale del minore , nato a [...] il [...] Persona_1
(C.F. ); C.F._3
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: comodato di immobile urbano – occupazione senza titolo
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.10.2025, la parte ricorrente ha precisato le conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, previ incombenti di rito, accertare che la sig.ra (C.F. ) a seguito cessazione della convivenza more CP_1 C.F._2 uxorio con il figlio del ricorrente, occupa illegittimamente, senza titolo, assieme al figlio Per_1
(C.F. ), l'immobile sito in TE (AR) Via Roma 136 Piano 3
[...] C.F._3 identificato al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 11 Particella 396 Subalterno 5
Partita 158, di 5,5 vani, rendita € 298,25= per un totale di 145 mq di proprietà del ricorrente, sig.
e conseguentemente condannare la resistente all'immediata riconsegna delle Parte_1 chiavi dell'immobile suindicato e dell'immobile stesso libero da persone e/o cose al ricorrente. Con vittoria di compensi e spese del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.05.2025 ha promosso azione tesa ad ottenere il Parte_1 rilascio e la consegna delle chiavi, da parte della resistente, dell'immobile di sua proprietà sito in TE (AR), via Roma n. 136 Piano 3, (catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 11 Particella 396 Subalterno 5 Partita 158) di 5,5 vani, rendita €
298,25, per un totale di 145 mq, occupato senza titolo dalla sig.ra CP_1
Nello specifico, il ricorrente ha dedotto di essere proprietario dell'immobile oggetto di causa e di averne concesso l'utilizzo in comodato, sin dal 2018, per le esigenze familiari del figlio del ricorrente, sig. , e dalla sua ex compagna sig.ra i quali abitavano Persona_2 CP_1 gratuitamente l'immobile unitamente al loro figlio, , nato il [...]. Persona_1
Il sig. ha tuttavia dedotto che a decorrere dal mese di marzo 2023, il figlio del Parte_1 ricorrente, sig. , disabile al 100% e sottoposto ad amministrazione di sostegno, a Persona_2 causa di un peggioramento delle sue condizioni fisiche, si è trasferito ad Aprilia (LT), presso i genitori, per ricevere le cure e l'assistenza necessarie, spostandovi anche la propria residenza anagrafica, e che, in concomitanza con il peggioramento delle condizioni fisiche del figlio del ricorrente, si interrompeva la relazione sentimentale e di convivenza con la resistente, che tuttavia continuava a mantenere la disponibilità dell'abitazione di TE (AR), via Roma n. 36.
Il ricorrente ha altresì dedotto che, nonostante la sig.ra avesse verbalmente riferito di voler CP_1
lasciare l'abitazione di proprietà del ricorrente già dalla data del 10.06.2023, la stessa non l'aveva restituita nella disponibilità del proprietario, pur non dimorandovi più, essendo invece domiciliata nel Comune di Aprilia (LT).
Il sig. quindi, ha affermato il proprio diritto ad ottenere la restituzione dell'immobile Pt_1 ancora nella disponibilità dalla resistente, stante la cessazione della convivenza more uxorio tra la stessa ed il figlio del ricorrente, trasferito dal mese di marzo 2023 dai genitori, con conseguente estinzione del comodato precedentemente concesso.
All'esito dell'udienza del 23.10.2025, verificata la regolarità della notifica alla sig.ra CP_1
è stata dichiarata la contumacia di quest'ultima e la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra richiamate.
Ciò premesso, il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. Risulta provato che la resistente occupi senza titolo l'immobile oggetto di causa, risultando provata la cessazione del comodato concesso in favore del nucleo familiare del figlio del ricorrente, con conseguente condanna di quest'ultima al rilascio dell'immobile.
Risulta dagli atti che l'immobile di TE (AR), via Roma n. 136, piano 3, (catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 11 Particella 396 Subalterno 5
Partita 158 di 5,5 vani, rendita € 298,25, per un totale di 145 mq), sia di proprietà esclusiva del ricorrente (cfr. doc. 1 allegato al ricorso) e che lo stesso sia stato dal proprietario concesso in comodato affinché fosse utilizzato per le esigenze della famiglia che il figlio aveva Persona_2 costituito con la compagna ed il figlio . CP_1 Per_1
La fattispecie in esame appare dunque sussumibile entro l'art. 1809, co. 1 c.c., ed in particolare risulta qualificabile come contratto di comodato concluso in forma orale e destinato alle esigenze del nucleo familiare del figlio del proprietario dell'immobile, con conseguente obbligo di restituzione del bene, da parte del comodatario, “alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.”.
Occorre, infatti, rilevare che la cosa data in comodato deve essere restituita dal comodatario al comodante a seguito della scadenza del termine convenuto, che può anche essere un termine implicito, consistente nel termine postulato dall'uso stabilito dalle parti con il contratto di comodato.
Secondo la giurisprudenza, nel caso in cui le parti ricorrano allo schema negoziale del comodato in favore di un nucleo familiare, senza predeterminazione di un limite temporale di durata, il comodato va rapportato alle esigenze abitative della famiglia, con la conseguenza che, con l'esaurimento di tale funzione, il comodato non può che cessare. Il comodato di immobile destinato ad abitazione familiare, infatti, è diretto ad assicurare che la famiglia comodataria abbia un proprio habitat, inteso quale stabile punto di riferimento e centro di interessi comuni dei suoi componenti, gravando sul comodatario l'onere di dimostrare la persistenza di destinazione dell'immobile ad abitazione familiare al momento della domanda di rilascio (cfr. Cass. n. 17332/2018).
Nel caso in esame, le esigenze familiari del nucleo in favore del quale il comodato era stato disposto risultano cessate, in quanto è venuto meno il nucleo familiare stesso, essendo finita la relazione sentimentale fra il figlio del ricorrente e la sig.ra abitando il sig. presso i CP_1 Persona_2 genitori, ormai da marzo 2023. Infatti, è documentato che nell'immobile di TE (AR), via
Roma n. 136 mantengano la residenza solo la sig.ra d il figlio minore , come CP_1 Persona_1 risulta dai certificati contestuali di stato civile e di residenza depositati quali docc. nn. 3 e 4 allegati al ricorso, e non anche il figlio del ricorrente, sig. . Il ricorrente ha altresì dedotto Persona_2 che la resistente neppure dimorerebbe stabilmente nel suddetto immobile, in quanto la stessa sarebbe domiciliata ad Aprilia (LT). Pertanto, considerato il venir meno del titolo alla base del quale la resistente è stata posta nella disponibilità dell'immobile oggetto di causa, la stessa deve essere condannata alla sua restituzione. Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico della parte resistente contumace. Esse sono determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014 e n. 147/2022, prendendo come riferimento i valori minimi, stante la limitata complessità della causa, dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile e bassa complessità e si liquidano – in relazione alle fasi concretamente svolte - in complessivi € 1.453,00 di cui € 851,00 per la fase di studio della controversia, € 602,00 per la fase introduttiva del giudizio, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché gli esborsi per contributo unificato e bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto,
• condanna la parte resistente al rilascio dell'immobile sito CP_1 in TE (AR), via Roma n. 136 Piano 3, (catastalmente identificato al Catasto
Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 11 Particella 396 Subalterno 5 Partita 158) di
5,5 vani, rendita € 298,25, per un totale di 145 mq, nella disponibilità del ricorrente Parte_1
• condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese CP_1 di lite, liquidate in complessivi € 1.453,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché gli esborsi per contributo unificato e bollo.
Arezzo, 27 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Caprio