Cass. pen., sez. III, sentenza 10/10/2007, n. 40190
CASS
Sentenza 10 ottobre 2007

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Massime1

La disposizione dell'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., secondo cui non può essere disposta la revoca del provvedimento di sequestro nei casi di confisca obbligatoria, non è di generale applicabilità ma si riferisce ai soli casi in cui il sequestro perda efficacia per motivi meramente formali connessi al mancato rispetto dei termini entro i quali il Tribunale deve ricevere gli atti e provvedere sul riesame. (Fattispecie nella quale il Tribunale del riesame aveva annullato la convalida di sequestro di un quadro, riconosciuto come falso, per carenza di motivazione sulla strumentalità probatoria del bene; la Corte, sulla base del principio di diritto enunciato, non ha ritenuto ostativa alla restituzione del bene l'obbligatorietà della confisca derivante dall'art. 178, comma quarto, D.Lgs. n. 42 del 2004).

Commentario1

  • 1Il divieto di restituzione di cui all'art. 324 comma 7 c.p.p.
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 ottobre 2019

    (Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 324, c. 7) Il fatto Il Tribunale di Bologna, sezione delle impugnazioni cautelari penali, annullava, per difetto di motivazione, il decreto del 17 giugno 2018 con cui il pubblico ministero aveva convalidato il sequestro probatorio effettuato d'urgenza dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 544-ter e 727 cod. pen., di numerosi uccelli tenuti dall'indagato in isolamento per essere utilizzati come richiami, nonché delle gabbie che li ospitavano e di alcuni bastoni con rivestimento colloso idonei alla cattura di uccelli in libertà. Per l'effetto il Tribunale …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 10/10/2007, n. 40190
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40190
Data del deposito : 10 ottobre 2007

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