Sentenza 10 ottobre 2007
Massime • 1
La disposizione dell'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., secondo cui non può essere disposta la revoca del provvedimento di sequestro nei casi di confisca obbligatoria, non è di generale applicabilità ma si riferisce ai soli casi in cui il sequestro perda efficacia per motivi meramente formali connessi al mancato rispetto dei termini entro i quali il Tribunale deve ricevere gli atti e provvedere sul riesame. (Fattispecie nella quale il Tribunale del riesame aveva annullato la convalida di sequestro di un quadro, riconosciuto come falso, per carenza di motivazione sulla strumentalità probatoria del bene; la Corte, sulla base del principio di diritto enunciato, non ha ritenuto ostativa alla restituzione del bene l'obbligatorietà della confisca derivante dall'art. 178, comma quarto, D.Lgs. n. 42 del 2004).
Commentario • 1
- 1. Il divieto di restituzione di cui all'art. 324 comma 7 c.p.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 ottobre 2019
(Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 324, c. 7) Il fatto Il Tribunale di Bologna, sezione delle impugnazioni cautelari penali, annullava, per difetto di motivazione, il decreto del 17 giugno 2018 con cui il pubblico ministero aveva convalidato il sequestro probatorio effettuato d'urgenza dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 544-ter e 727 cod. pen., di numerosi uccelli tenuti dall'indagato in isolamento per essere utilizzati come richiami, nonché delle gabbie che li ospitavano e di alcuni bastoni con rivestimento colloso idonei alla cattura di uccelli in libertà. Per l'effetto il Tribunale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/10/2007, n. 40190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40190 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 10/10/2007
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 00939
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 021351/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di Milano;
nei confronti di:
1) GIGLIA SEBASTIANO, N. IL 09/11/1963;
avverso ORDINANZA del 01/06/2007 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. IZZO Gioacchino, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto 1 marzo 2007, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ha convalidato, evidenziando la configurabilità del reato previsto dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 178, un sequestro probatorio effettuato dalla Polizia avente ad oggetto un quadro che il presunto autore aveva riconosciuto come falso.
In sede di riesame, il Tribunale ha annullato la convalida sotto il profilo che il provvedimento dell'organo della accusa non conteneva nessuna motivazione sulla strumentalità probatoria del bene necessaria anche quando il vincolo reale cada sul corpo del reato. Per l'annullamento della ordinanza, il Pubblico Ministero ha proposto ricorso deducendo violazione di legge. Ha rilevato come i Giudici non abbiano considerato la disposizione dell'art. 324 c.p.p., comma 7, che impedisce la revoca del sequestro nei casi previsti dall'art. 240 c.p., comma 2;
Tale è l'ipotesi in esame dal momento che la confisca prevista dal D.Lgs. N. 42 del 2004, art. 178, comma 4, è obbligatoria. La deduzione non è meritevole di accoglimento.
Deve precisarsi ,anche se la problematica non è connessa alle censure del ricorso, come la procedura seguita dal Pubblico Ministero non fosse conforme al modello legale;
in assenza di motivi attinenti alle indagini che giustificassero l'ablazione del bene, l'organo della accusa, reputando il vincolo reale prodromico alla confisca, avrebbe dovuto chiedere al Giudice un sequestro preventivo a sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2. Tanto premesso, è condivisibile la tesi del Ricorrente circa la obbligatorietà della confisca, stante la chiara disposizione del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 178, comma 4, e la non applicabilità della previsione derogatoria della norma a favore delle persone estranee al reato;
LI NO, possessore del dipinto, lo aveva posto in commercio consegnandolo ad una casa di aste per la sua vendita e, pertanto, è stato correttamente incriminato per i fatti in oggetto. Il problema che il Ricorrente pone consiste nello stabilire se la restituzione del bene trovava una condizione ostativa nella norma dell'art. 324 c.p.p., comma 7, secondo la quale "la revoca non può essere disposta nei casi indicati dall'art. 240 c.p., comma 2";
La confisca prevista dall'art. 178 citato, è sovrapponile, per la fattispecie che ci occupa, a quella codicistica dal momento che la alienazione del quadro costituisce reato.
Tuttavia, la tesi del Pubblico Ministero non è condivisibile perché non considera che la previsione invocata non è generale, ma, inserita dell'art. 324 c.p.p., comma 7, è specifica e collegata alle sole ipotesi nelle quali il sequestro perde efficacia per motivi meramente formali connessi al mancato rispetto dei termini entro i quali il Tribunale deve ricevere gli atti e provvedere sul riesame. Di conseguenza, il Legislatore non ha inteso impedire la libera disponibilità dei beni in tutti i casi nei quali, per la loro intrinseca pericolosità, possano incentivare la commissione di ulteriori reati, ma solo nelle ipotesi di perenzione ex lege della misura.
Nella fattispecie, il Tribunale è entrato nel merito, ha esaminato le condizioni che giustificano il vincolo reale ed ha concluso per la carenza di motivazione, non integrabile, del decreto di sequestro probatorio.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2007