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Sentenza 13 ottobre 2022
Sentenza 13 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/10/2022, n. 38787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38787 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AN OL nato il [...] MA LI nato il [...] avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. VINCENZO SENATORE, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore, l'avv. EMANUELE PISANO che, in difesa di MA LI e AN OL, illustrati i motivi insiste per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO La CORTE d'APPELLO di CAGLIARI, con sentenza del 19/10/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di CAGLIARI il 13/1/2017 nei confronti di AN OL e MA LI in relazione ai reati di riciclaggio di cui all'art. 648 bis cod. pen. loro rispettivamente ascritti. 1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. Avv. Floris per LO AN. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 38787 Anno 2022 Presidente: MANTOVANO ALFREDO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 12/07/2022 1.1.1. Vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità per entrambi i capi di imputazione. 1.2. Avv. Pisano per IU SA. 1.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il capo B), anche con riferimento al travisamento della prova. 1.2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 192, comma 3 cod. proc. pen. con riferimento alle dichiarazioni rese dal coimputato LO AN. 3. In data 27 giugno 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte (memoria) con la quale il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott. Vincenzo Senatore, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 1. I due ricorrenti deducono sotto profili solo parzialmente diversi la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alle rispettive dichiarazioni di responsabilità. Le doglianze, anche formulate nei termini della violazione di legge ma che in effetti afferiscono esclusivamente la logicità e completezza della motivazione pure in ordine al travisamento della prova, sono manifestamente infondate. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute negli atti di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano coerenti con quanto emerso nel corso del processo. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata a operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482, cfr. anche Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 che ha anche specificato che "in tema di ricorso per 2 cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità"). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica, nella quale il giudice di merito ha dato conto di avere valutato tutti gli elementi emersi e di essersi conformato alla giurisprudenza di legittimità relativa alle questioni poste, ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente (cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217). Nello specifico. 2. Ricorso proposto nell'interesse di LO AN. Nell'unico articolato motivo la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità per entrambi i capi di imputazione rilevando che i giudici di merito, e da ultimo la Corte territoriale, fonderebbero la propria conclusione su mere congetture dalle quali si svilupperebbe un ragionamento di natura ipotetica. La circostanza che il AN sia un carrozziere o comunque un meccanico, infatti, non sarebbe sufficiente a concludere nel senso che lo stesso abbia posto in essere le condotte contestate, ciò soprattutto laddove si proceda a un'attenta lettura degli elementi emersi, quali ad esempio le circostanze relative alla disponibilità dell'auto nel primo caso e, quanto all'assenza di effettivo coinvolgimento nel passaggio di proprietà del rottame, acquistato poi dal coimputato IU SA. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, ripercosso quanto emerso durante l'istruttoria dibattimentale, ha dato adeguato e coerente conto degli elementi posti a fondamento della dichiarazione di responsabilità. Diversamente da quanto indicato, infatti, la motivazione della sentenza impugnata, con i puntuali riferimenti alle indagini effettuate, agli accertamenti svolti e alle dichiarazioni rese dai testi, ha evidenziato le ragioni per le quali, anche al di là della specifica attività svolta dal AN, ha ritenuto che il ricorrente abbia effettuato in prima persona le operazioni tese a dissimulare la provenienza illecita delle due autovetture. Nel primo caso, d'altro canto, a fronte delle dichiarazioni rese dall'acquirente Cau, risulta già di per sé significativa la circostanza che l'autovettura sia stata venduta don i documenti relativi a una diversa Alfa Romeo in precedenza intestata proprio al ricorrente. 3 Nel secondo caso, invece, correttamente, la Corte territoriale ha, tra l'altro, attribuito rilievo alle circostanze relative alla cessione, per soli 500 o 700 euro, da Siah LI al carrozziere AN, del "rottame" le cui targhe, targhetta del costruttore e carta di circolazione, sono poi stati utilizzati per dissimulare la provenienza illecita - dell'autovettura di cui al capo B). 3. Ricorso nell'interesse di IU SA. 3.1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il capo B), anche con riferimento al travisamento della prova, evidenziando che le conclusioni della Corte territoriale quanto alla responsabilità del SA sarebbero illogiche e contraddittorie. La conclusione, infatti, si fonderebbe sul travisamento delle dichiarazioni rese dai testi UL (in quanto non si sarebbe tenuto conto che nella pregressa attività di indagine nulla era emerso quanto al SA) e LI (in quanto il proprietario dell'autovettura "rottame" non aveva affermato che la macchina venduta al SA non era la sua quanto, piuttosto, ei sarebbe limitato a dire "minzega, è diventata così"). Diversa, d'altro canto, sarebbe stata la conclusione se i giudici avessero effettuato una più attenta e serena valutazione degli elementi emersi (come a esempio l'assenza di necessità di mostrare al LI la fotografia della macchina oggetto della compravendita) dai quali, invece, risulta che il ricorrente non poteva avere alcuna consapevolezza delle operazioni eventualmente effettuate sull'autovettura che aveva acquistato in buona fede. Le censure della difesa, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle prove emerse, non sono consentite. A fronte della ricostruzione logica e coerente dei giudici di merito, che sono pervenuti alla dichiarazione di responsabilità all'esito di un ragionamento nel quale tutti gli elementi emersi sono stati adeguatamente e correttamente valutati (cfr. in specifico le dichiarazioni rese dal teste LI e le considerazioni circa il rilievo da attribuire anche la dato strettamente cronologico, motivazione da pag. 34 e pagine 37, 38 e 39 della sentenza impugnata), infatti, la difesa propone una differente prospettiva di lettura che, in assenza di palesi illogicità, non è consentita in questa sede. Le dichiarazioni dai testi UL e LI non sono state oggetto di alcun travisamento, tale non potendo essere la considerazione secondo la quale i giudici di merito non avrebbero tenuto conto che nella pregressa attività nulla era emerso a carico del SA ovvero che la frase pronunciata dal LI sia stata interpretata in un senso anziché in un altro. Il travisamento di una prova dichiarativa, infatti, non può consistere in una critica alla valutazione operata dal giudice di merito in quanto l'oggetto della difformità deve essere del tutto definito o attenere alla proposizione di un dato storico semplice e non 4 opinabile (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 15556 del 12/02/2008, Trivisonno, Rv. 239533). Ciò in quanto in tema di ricorso per cassazione, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa, è necessario che sia evidente la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). 2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 192, comma 3 cod. proc. pen. con riferimento alle dichiarazioni rese dal coimputato LO AN evidenziando che la Corte territoriale, omettendo di adempiere all'obbligo normativo imposto, non avrebbe esposto le ragioni per le quali le dichiarazioni del coimputato, la cui versione dei fatti è stata ritenuta inverosimile, sarebbero invece credibili in merito al coinvolgimento del SA nei fatti. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, non ha in alcun modo considerato le dichiarazioni del AN come elemento a carico del SA così che la censura sul punto risulta inconferente. Ciò perché l'eventuale espunzione delle dichiarazioni rese dal coimputato non disarticolerebbe il ragionamento posto a fondamento della conclusione in termini di responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo B), reso a prescindere da tali dichiarazioni. 3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/7/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. VINCENZO SENATORE, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore, l'avv. EMANUELE PISANO che, in difesa di MA LI e AN OL, illustrati i motivi insiste per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO La CORTE d'APPELLO di CAGLIARI, con sentenza del 19/10/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di CAGLIARI il 13/1/2017 nei confronti di AN OL e MA LI in relazione ai reati di riciclaggio di cui all'art. 648 bis cod. pen. loro rispettivamente ascritti. 1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. Avv. Floris per LO AN. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 38787 Anno 2022 Presidente: MANTOVANO ALFREDO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 12/07/2022 1.1.1. Vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità per entrambi i capi di imputazione. 1.2. Avv. Pisano per IU SA. 1.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il capo B), anche con riferimento al travisamento della prova. 1.2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 192, comma 3 cod. proc. pen. con riferimento alle dichiarazioni rese dal coimputato LO AN. 3. In data 27 giugno 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte (memoria) con la quale il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott. Vincenzo Senatore, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 1. I due ricorrenti deducono sotto profili solo parzialmente diversi la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alle rispettive dichiarazioni di responsabilità. Le doglianze, anche formulate nei termini della violazione di legge ma che in effetti afferiscono esclusivamente la logicità e completezza della motivazione pure in ordine al travisamento della prova, sono manifestamente infondate. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute negli atti di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano coerenti con quanto emerso nel corso del processo. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata a operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482, cfr. anche Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 che ha anche specificato che "in tema di ricorso per 2 cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità"). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica, nella quale il giudice di merito ha dato conto di avere valutato tutti gli elementi emersi e di essersi conformato alla giurisprudenza di legittimità relativa alle questioni poste, ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente (cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217). Nello specifico. 2. Ricorso proposto nell'interesse di LO AN. Nell'unico articolato motivo la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità per entrambi i capi di imputazione rilevando che i giudici di merito, e da ultimo la Corte territoriale, fonderebbero la propria conclusione su mere congetture dalle quali si svilupperebbe un ragionamento di natura ipotetica. La circostanza che il AN sia un carrozziere o comunque un meccanico, infatti, non sarebbe sufficiente a concludere nel senso che lo stesso abbia posto in essere le condotte contestate, ciò soprattutto laddove si proceda a un'attenta lettura degli elementi emersi, quali ad esempio le circostanze relative alla disponibilità dell'auto nel primo caso e, quanto all'assenza di effettivo coinvolgimento nel passaggio di proprietà del rottame, acquistato poi dal coimputato IU SA. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, ripercosso quanto emerso durante l'istruttoria dibattimentale, ha dato adeguato e coerente conto degli elementi posti a fondamento della dichiarazione di responsabilità. Diversamente da quanto indicato, infatti, la motivazione della sentenza impugnata, con i puntuali riferimenti alle indagini effettuate, agli accertamenti svolti e alle dichiarazioni rese dai testi, ha evidenziato le ragioni per le quali, anche al di là della specifica attività svolta dal AN, ha ritenuto che il ricorrente abbia effettuato in prima persona le operazioni tese a dissimulare la provenienza illecita delle due autovetture. Nel primo caso, d'altro canto, a fronte delle dichiarazioni rese dall'acquirente Cau, risulta già di per sé significativa la circostanza che l'autovettura sia stata venduta don i documenti relativi a una diversa Alfa Romeo in precedenza intestata proprio al ricorrente. 3 Nel secondo caso, invece, correttamente, la Corte territoriale ha, tra l'altro, attribuito rilievo alle circostanze relative alla cessione, per soli 500 o 700 euro, da Siah LI al carrozziere AN, del "rottame" le cui targhe, targhetta del costruttore e carta di circolazione, sono poi stati utilizzati per dissimulare la provenienza illecita - dell'autovettura di cui al capo B). 3. Ricorso nell'interesse di IU SA. 3.1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il capo B), anche con riferimento al travisamento della prova, evidenziando che le conclusioni della Corte territoriale quanto alla responsabilità del SA sarebbero illogiche e contraddittorie. La conclusione, infatti, si fonderebbe sul travisamento delle dichiarazioni rese dai testi UL (in quanto non si sarebbe tenuto conto che nella pregressa attività di indagine nulla era emerso quanto al SA) e LI (in quanto il proprietario dell'autovettura "rottame" non aveva affermato che la macchina venduta al SA non era la sua quanto, piuttosto, ei sarebbe limitato a dire "minzega, è diventata così"). Diversa, d'altro canto, sarebbe stata la conclusione se i giudici avessero effettuato una più attenta e serena valutazione degli elementi emersi (come a esempio l'assenza di necessità di mostrare al LI la fotografia della macchina oggetto della compravendita) dai quali, invece, risulta che il ricorrente non poteva avere alcuna consapevolezza delle operazioni eventualmente effettuate sull'autovettura che aveva acquistato in buona fede. Le censure della difesa, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle prove emerse, non sono consentite. A fronte della ricostruzione logica e coerente dei giudici di merito, che sono pervenuti alla dichiarazione di responsabilità all'esito di un ragionamento nel quale tutti gli elementi emersi sono stati adeguatamente e correttamente valutati (cfr. in specifico le dichiarazioni rese dal teste LI e le considerazioni circa il rilievo da attribuire anche la dato strettamente cronologico, motivazione da pag. 34 e pagine 37, 38 e 39 della sentenza impugnata), infatti, la difesa propone una differente prospettiva di lettura che, in assenza di palesi illogicità, non è consentita in questa sede. Le dichiarazioni dai testi UL e LI non sono state oggetto di alcun travisamento, tale non potendo essere la considerazione secondo la quale i giudici di merito non avrebbero tenuto conto che nella pregressa attività nulla era emerso a carico del SA ovvero che la frase pronunciata dal LI sia stata interpretata in un senso anziché in un altro. Il travisamento di una prova dichiarativa, infatti, non può consistere in una critica alla valutazione operata dal giudice di merito in quanto l'oggetto della difformità deve essere del tutto definito o attenere alla proposizione di un dato storico semplice e non 4 opinabile (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 15556 del 12/02/2008, Trivisonno, Rv. 239533). Ciò in quanto in tema di ricorso per cassazione, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa, è necessario che sia evidente la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). 2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 192, comma 3 cod. proc. pen. con riferimento alle dichiarazioni rese dal coimputato LO AN evidenziando che la Corte territoriale, omettendo di adempiere all'obbligo normativo imposto, non avrebbe esposto le ragioni per le quali le dichiarazioni del coimputato, la cui versione dei fatti è stata ritenuta inverosimile, sarebbero invece credibili in merito al coinvolgimento del SA nei fatti. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, non ha in alcun modo considerato le dichiarazioni del AN come elemento a carico del SA così che la censura sul punto risulta inconferente. Ciò perché l'eventuale espunzione delle dichiarazioni rese dal coimputato non disarticolerebbe il ragionamento posto a fondamento della conclusione in termini di responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo B), reso a prescindere da tali dichiarazioni. 3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/7/2022