Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
Sentenza 16 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 16/03/2026, n. 4813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4813 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04813/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02205/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2205 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Hmc Premedical S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Rolando Pini, Nicola Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province Autonome di Trento E, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Provincie Aut, Regione Puglia, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Johnson & Johnson Medical S.p.A., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del Decreto del Ministero della Salute in data 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U. del 15.09.2022, recante “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;
del Decreto del Ministero della Salute in data 6 ottobre 2022 di adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano;
per quanto occorrer possa, dell'Accordo rep. Atti n. 181/CSR del 07.11.2019 sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018;
per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.07.2019, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018;
dell'atto dirigenziale n. 10 del 12.12.2022 (codice CIFRA: 005/DIR/2022/00010) del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, trasmesso con pec in data 15.12.2022, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale 216”, con il quale viene richiesto alla ricorrente il versamento della somma di € 117.732,63 a titolo di payback, oltre alla somma di € 5.085,45 imputati a titolo di payback alla società Macosta Meditea S.r.l., un tempo a sé stante ed ora non più esistente in quanto fusa per incorporazione in HMC Premedical S.p.A.;
per quanto occorrer possa, della nota di riscontro prot. AOO_168/PROT/09/01/2023/0000123 a firma del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia;
di tutti gli ulteriori atti annessi e connessi, presupposti e conseguenti, comprese eventuali note esplicative delle metodologie applicative del payback;
di qualsiasi altro atto, elenco, nota, al momento non conosciuto e/o non comunicato, con riserva di loro impugnazione con ricorso per motivi aggiunti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hmc Premedical S.p.A. il 23/2/2023:
atto dirigenziale n. 1 dell'08.02.2023 (codice CIFRA: 005/DIR/2023/00001) del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia (all. 8), avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale 216. – Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto”, con il quale, in sostituzione del precedente atto dirigenziale n. 10/2022 del 12.12.2022 (già impugnato con il ricorso introduttivo), viene richiesto alla ricorrente il versamento della somma di € 6.367,93 a titolo di payback, oltre alla somma di € 5.092,32 imputati a titolo di payback alla società Macosta Meditea S.r.l., un tempo a sé stante ed ora non più esistente in quanto fusa per incorporazione in HMC Premedical S.p.A.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province Autonome di Trento E e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 la dott.ssa TA LU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, adottati dalle intimate Amministrazioni ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 125/2015, in materia di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 (c.d. payback);
Rilevato che, con memoria depositata il 14.11.2025, al ricorrente espone che, in data 04.09.2025, ha effettuato il versamento relativo al payback Dispositivi Medici a favore della Regione Puglia, anche riferite al payback dovuto dalle Società “Macosta Meditea S.r.l.” e “Dimar S.p.A.”, oggi entrambe fuse, per incorporazione, nella stessa “HMC Premedical S.p.A.”; -all’atto del versamento, tuttavia, “HMC Premedical S.p.A.” ha calcolato erroneamente l’importo dovuto, parametrandolo al contenuto della Determina iniziale n. 10 del 12.12.2022 (importo Payback indicato 117.732,63 euro), anziché al contenuto della successiva Determina n. 1 dell’08.02.2023 di ricalcolo degli oneri di riparto (importo payback ricalcolato, a carico di “HMC Premedical S.p.A.”, pari a 6.367,93 euro), sicché il versamento è stato erroneamente effettuato dalla ricorrente per euro 29.433,16, pari al 25% di euro 117.732,63, anziché per euro 1.591,98, pari al 25% di euro 6.367,93. Con PEC trasmessa in data 19.09.2025, la Società ricorrente ha, quindi, chiesto alla Regione Puglia la restituzione della sola differenza versata in eccesso, pari ad euro 27.841,18, rimanendo pertanto fermo il versamento di euro 1.591,98 equivalente al 25% dovuto ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2025, n. 118.
Rilevato che la ricorrente ha successivamente depositato l’ordinativo di pagamento disposto dalla Regione Puglia per la restituzione di quanto corrisposto in eccesso.
Preso atto che la ricorrente ha, infine, chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e compensarsi le spese di lite.
Ritenuto che, ad avviso del Collegio, le sopra indicate circostanze fattuali rendono il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse; è stato, invero, ribadito che “la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo; l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse risulta, invece, riscontrabile qualora sopravvenga un assetto di interesse ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso, anche in tale caso rendendo inutile la prosecuzione del giudizio - anziché per l’ottenimento - per l’impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente” (Cons Stato, 11 ottobre 2021, n. 6824).
Ritenuto, infine, che la natura processuale della decisione e la peculiarità della fattispecie giustifichino la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI GI, Presidente
TA LU, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA LU | GI GI |
IL SEGRETARIO