Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2004, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
ITALIANA ORIGINALE O 4 L 7 L 3 Aula 'B' O . B N E , 1 E E PUBBLICA 9 N 9 O 1 I - Z 1 A 1 - R C 1 T A 2 S P I . I G L D E 9 R E 3 C A I E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D D 6 E IU 4 T . G N T E E A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T S R E N SEZT0 157 3 /04 T. A Oggetto S HI ом гарна.... Composta dagli Ill.n gg.r Magi trați: Dott. Vincenzo CARBONE Presidente R.G.N. 11217/02 Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Cron. 2872 Consigliere Dott. Michele LO PIANO Rel. Consigl iere Rep. Dott. Fabio MAZZA - Consigliere Ud. 19/1 2/03 Dott. Francesco TRIFONE - Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI PAOLA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA VESCOVI O 21, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO MANF EROCE, difeso dall'avvocato SANTO MANES, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
PA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA VLE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO SPINOSO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GRAZIELLA IDONE, giusta deleg 2003 a in atti;
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- controricorrente -
1- avverso la sentenza n. 701/01 del Giudice di pace di PAOLA, emessa il 28/11/01 e depositata il 27/12/01 (R.G. 485/01); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 19/12/03 dal Consigliere Dott. Michele LO PIANO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha chiesto si accolga il ricorso, con le conseguenze di legge. -2- La Corte rilevato in fatto: - che MO RI ha convenuto in giudizio, davanti al Giudice di pace di Paola, il Comune della stessa città, proponendo una domanda del seguente tenore: «Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza, preliminarmente, accertare e dichiarare il Co- mune di Paola, in persona del Sindaco p.t., inadempiente all'obbli- go di somministrazione dell'acqua potabile nella zona Badia in Paola (CS), di cui al contratto di utenza sottoscritto con la sig.ra MO RI;
Voglia, per l'effetto, decidendo secondo equità ai sensi del- l'art. 113, 2° com., c.p.c., dichiarare il diritto di MO RI alla ripetizione delle somme erogate al Comune di Paola, in per- sona del Sindaco p.t., a titolo di canone acqua per uso potabile per gli anni 95-96-98-99-00, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto sino al soddisfo, nonché condannarlo al risarcimento del danno subito, ex art. 1218 c.c., nella misura complessiva che l'Ill.mo giudice adito riterrà di giustizia e comunque entro il limite di due milioni»; - che il Comune di Paola ha resistito alla domanda;
- che il Giudice di pace con sentenza n. 701 del 27 dicembre 2001, premesso di pronunciare «equitativamente» ha così provve- duto: 1) Dichiara l'inadempimento del Comune di Paola, in perso- na del suo Sindaco pro tempore, riconoscendo alla sig.ra RI 3 MO il diritto di non versare, o di ripetere se versata, la som- ma di lire 943.708 reclamata dall'Ente convenuto per l'erogazione dell'acqua nell'anno 95-96-98-99-00; 2) condanna il Comune di Paola, in persona del suo sindaco pro tempore, al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarci- mento danni, della somma di lire 2.000.000 oltre interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese di lite». -che per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso il Comune di Paola denunciando la violazione e falsa appli- им cazione degli artt. 112 e 113, 2° comma, c.p.c., in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c., atteso che il Giudice di pace lo aveva condannato al pagamento di una somma superiore a lire 2.000.000, nonostante la domanda fosse stata espressamente limitata entro la cifra sopra indicata;
che al ricorso ha resistito con controricorso la MO, la quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, deducendo che con- tro la sentenza il Comune avrebbe dovuto proporre appello, avendo il Giudice di pace pronunciato condanna al pagamento di una somma eccedente il limite entro cui è ammesso il giudizio di equi- tà; - che gli atti sono stati trasmessi alla Procura generale della Corte di Cassazione ai sensi del secondo comma dell'art. 375 c.p.c.; - che il procuratore generale, ritenuta la manifesta fondatezza del ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento; che, successivamente, la difesa della controricorrente ha depositato memoria;
Considerato in diritto: - che l'eccezione di inammissibilità del ricorso è manifesta- mente infondata atteso che, come osservato dalle sezioni unite di questa Corte (sent. n. 12542 del 1998), non è il contenuto concreto della decisione a determinare il mezzo di impugnazione proponibile contro la sentenza del Giudice di pace, ma il valore della domanda proposta, nella specie incontestabilmente limitata «entro il limite di due milioni» e quindi nel limite entro il quale il Giudice di pace им pronuncia secondo equità; -che l'assunto della controricorrente, svolto nella memoria, secondo cui, ai sensi dell'art. 10 c.p.c., il valore della causa eccede- va i due milioni di lire, poiché solo la domanda di risarcimento del danno, e non le altre, era stata contenuta nel limite della cifra sopra indicata, appare infondato alla luce del chiaro tenore della domanda formulata con l'atto di citazione, dalla quale risulta che, con riferi- mento a tutte le domande proposte, è stato chiesto al Giudice di pa- ce di pronunciare secondo equità, cosicché risulta evidente che al- lorquando parte attrice ha chiesto che la condanna fosse pronuncia- ta nel limite di lire due milioni ha inteso riferirsi al complesso delle domande proposte e non solo a quella di risarcimento del danno;
- che, in forza di quanto appena sopra osservato, non appare pertinente il richiamo fatto nella memoria, presentata dalla difesa della controricorrente, alla sentenza n. 16004/01 di questa Corte;
5 che il ricorso è manifestamente fondato essendo inconte- stabile che il Giudice di pace ha pronunciato condanna oltre il limi- te del quantum che era stato richiesto;
- che rilevato il vizio della sentenza la stessa deve essere cas- sata con rinvio ad altro Giudice di pace;
- che ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione;
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altro giudice di pa- ce di Paola;
compensa tra le parti le spese del processo di Cassa- zione. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 19 dicembre 2003. Il Presidente Il Consigliere est. Сегория BRE 01 ista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 28 GEN. 2004 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenza attista 6