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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1391/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1365/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNTXNM001502 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNTXNM001502 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNTXNM001502 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 6.3.2025 Ricorrente1 adiva questa Corte espondendo di avere ricevuto in data 13.12.2024 avviso di accertamento n TXNTXNM001502, concernente Irpef, addizionale regionale e addizionale comunale per l'anno D'IMPOSTA 2019, con cui l'Ufficio aveva proceduto alla rettifica del reddito dichiarato nell'anno 2019(modello Unico PF del 15/06/2022), in base alla circostanza che, rispetto ad un assegno divorzile percepito pari ad Euro 12.600,00, l'odierna ricorrente aveva indicato in dichiarazione, e assoggettato a tassazione, solo l'importo di Euro 8.700,00
(accertando un maggior IRPEF per euro 560,00, una maggior addizionale regionale per Euro 155,00, maggior addizionale comunale per Euro 101,00 irrogando sanzioni per Euro 734,40 e interessi per
Euro 145,40).
Eccepiva il difetto di sottoscrizione e la non debenza di alcuna somma.
Si costituiva AdE opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'atto impugnato non reca alcuna sottoscrizione, nemmeno in formato digitale. Né è presente sulla copia in atti il codice codice QR che consente al contribuente, assieme al link presente nello stesso atto, di accedere direttamente a una pagina web in cui lo stesso può verificare la corrispondenza tra il documento originale e la copia (digitale) notificata alla ricorrente, validando la firma digitale in sostituzione della sottoscrizione autografa del funzionario che ha sottoscritto l'atto impugnato.
Né AdE si è fatta carico di versare in atti eventuale altra copia con la sottoscrizione digitale e/o il codice QR visibile.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione IV definitivamente Ricorrente1pronunciando sulla domanda proposta, da
contro
AdE disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione opposta;
2. condanna AdE al rimborso delle spese del giudizio in favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 300.00 per compensi, oltre contributo unificato, spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della IV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Catania il 13.02.2026
IL Giudice Monocratico
(dott. Giorgio Marino)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1365/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNTXNM001502 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNTXNM001502 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNTXNM001502 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 6.3.2025 Ricorrente1 adiva questa Corte espondendo di avere ricevuto in data 13.12.2024 avviso di accertamento n TXNTXNM001502, concernente Irpef, addizionale regionale e addizionale comunale per l'anno D'IMPOSTA 2019, con cui l'Ufficio aveva proceduto alla rettifica del reddito dichiarato nell'anno 2019(modello Unico PF del 15/06/2022), in base alla circostanza che, rispetto ad un assegno divorzile percepito pari ad Euro 12.600,00, l'odierna ricorrente aveva indicato in dichiarazione, e assoggettato a tassazione, solo l'importo di Euro 8.700,00
(accertando un maggior IRPEF per euro 560,00, una maggior addizionale regionale per Euro 155,00, maggior addizionale comunale per Euro 101,00 irrogando sanzioni per Euro 734,40 e interessi per
Euro 145,40).
Eccepiva il difetto di sottoscrizione e la non debenza di alcuna somma.
Si costituiva AdE opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'atto impugnato non reca alcuna sottoscrizione, nemmeno in formato digitale. Né è presente sulla copia in atti il codice codice QR che consente al contribuente, assieme al link presente nello stesso atto, di accedere direttamente a una pagina web in cui lo stesso può verificare la corrispondenza tra il documento originale e la copia (digitale) notificata alla ricorrente, validando la firma digitale in sostituzione della sottoscrizione autografa del funzionario che ha sottoscritto l'atto impugnato.
Né AdE si è fatta carico di versare in atti eventuale altra copia con la sottoscrizione digitale e/o il codice QR visibile.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione IV definitivamente Ricorrente1pronunciando sulla domanda proposta, da
contro
AdE disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione opposta;
2. condanna AdE al rimborso delle spese del giudizio in favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 300.00 per compensi, oltre contributo unificato, spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della IV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Catania il 13.02.2026
IL Giudice Monocratico
(dott. Giorgio Marino)