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Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 25 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/03/2024, n. 12222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12222 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IS LI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/06/2023 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per la ricorrente, l'avvocato Lodovico Di Brita, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 30 giugno 2023, la Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza del 24 novembre 2022, con la quale il Tribunale di Salerno aveva condannato LI IS in relazione al reato di cui all'art. 2 d.lgs. ( Penale Sent. Sez. 3 Num. 12222 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 26/01/2024 n. 74 del 2000, e gli aveva irrogato la pena, condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo i Giudici di merito, LI IS, nella qualità di amministratore unico della "FILVIT s.r.l.", al fine di evadere l'I.V.A., avvalendosi di 104 schede carburante, per operazioni oggettivamente inesistenti, apparentemente relative al fornitore di carburante denominato "Benny s.r.l." stazione Q8 di Salerno, dell'importo complessivo pari ad euro 235.140,00 ed I.V.A. corrispondente ad euro 47.596, avrebbe indicato nella dichiarazione per il periodo d'imposta 2011 elementi passivi fittizi. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe LI Trosi, con atto sottoscritto dall'avvocato Lodovico Di Brita, articolando un solo motivo, preceduto da una sintesi delle vicende processuali. Con il motivo, si denuncia errata applicazione della legge penale in relazione agli artt. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 e 157 cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello omesso di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione. Si deduce, in primo luogo, che la sentenza impugnata ha individuato il dies a quo ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere facendo riferimento alla data della presentazione della dichiarazione integrativa, il 30 settembre 2012, senza considerare che il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 è reato istantaneo, e quindi si sarebbe consumato al momento della presentazione della dichiarazione contenente i riferimenti delle fatture per operazioni inesistenti, il 31 dicembre 2011. Si deduce, inoltre, che è errato il calcolo del tempo di sospensione della prescrizione, individuato in 672 giorni dalla Corte di appello. Si segnala che la sentenza di primo grado, a pag. 7, aveva computato solo 559 giorni. Si osserva, poi, che sono rilevabili solo due sospensioni, entrambe per astensione degli avvocati, una per il rinvio dal 25 maggio 2017 al 5 aprile 2018, pari a 315 giorni, e l'altra dal 5 dicembre 2019 al 9 luglio 2020, pari a 217 giorni;
si aggiunge che, anzi, il secondo rinvio non dovrebbe determinare alcuna sospensione del decorso della prescrizione, perché è stato disposto per l'assenza del teste, e in difetto di deposito di istanza di astensione da parte del difensore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2 2. Manifestamente infondate, e in parte prive di specificità, sono le censure formulate nel ricorso, le quali contestano la mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione da parte della Corte d'appello. La sentenza impugnata rappresenta che il termine di prescrizione per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, considerata l'interruzione, è pari a dieci anni dalla data della commissione, e che ad esso debbono aggiungersi ulteriori 672 giorni di sospensione. Precisa che i 672 giorni di sospensione sono così computati: a) 315 giorni dal 25 maggio 2017 al 5 aprile 2018, per rinvio dell'udienza determinato dall'adesione della difesa all'astensione delle udienze proclamata dalle Camere Penali;
b) 217 giorni dal 5 dicembre 2019 al 9 luglio 2020, per rinvio dell'udienza determinato dall'adesione della difesa all'astensione delle udienze proclamata dalle Camere Penali;
c) 140 giorni dal 16 giugno 2022 al 3 novembre 2022, per rinvio dell'udienza disposto su richiesta della difesa. Evidenzia che il rinvio dell'udienza del 5 dicembre 2019 dà espressamente atto dell'adesione dell'avvocato Antonio Di Sarno, quale sostituto dell'avvocato Lodovico Di Brita, all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere Penali, del conseguente rinvio con sospensione dei termini di prescrizione e della presenza di due testi da escutere. Conclude che, alla data della sua pronuncia, il 30 giugno 2023, il termine di prescrizione non era decorso né se si individua come data della commissione del reato il 29 settembre 2012, né se si individua come data della commissione del reato il 31 dicembre 2011, come invocato dal difensore dell'imputato. Le conclusioni della sentenza impugnata in ordine al mancato decorso del termine di prescrizione alla data della sua pronuncia sono immuni da vizi, perché fondate su elementi precisi e congrui. Inoltre, le censure esposte nel ricorso sono meramente assertive e prive di specificità, quando contestano il computo della sospensione dal 5 dicembre 2019 al 9 luglio 2020, perché non si confrontano con quanto indicato espressamente nella sentenza impugnata, e, inoltre, non tengono in alcun modo conto dell'indicazione dell'ulteriore periodo di sospensione della prescrizione dal 16 giugno 2022 al 3 novembre 2022, puntualmente segnalato dalla Corte d'appello. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così A equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26/01/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per la ricorrente, l'avvocato Lodovico Di Brita, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 30 giugno 2023, la Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza del 24 novembre 2022, con la quale il Tribunale di Salerno aveva condannato LI IS in relazione al reato di cui all'art. 2 d.lgs. ( Penale Sent. Sez. 3 Num. 12222 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 26/01/2024 n. 74 del 2000, e gli aveva irrogato la pena, condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo i Giudici di merito, LI IS, nella qualità di amministratore unico della "FILVIT s.r.l.", al fine di evadere l'I.V.A., avvalendosi di 104 schede carburante, per operazioni oggettivamente inesistenti, apparentemente relative al fornitore di carburante denominato "Benny s.r.l." stazione Q8 di Salerno, dell'importo complessivo pari ad euro 235.140,00 ed I.V.A. corrispondente ad euro 47.596, avrebbe indicato nella dichiarazione per il periodo d'imposta 2011 elementi passivi fittizi. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe LI Trosi, con atto sottoscritto dall'avvocato Lodovico Di Brita, articolando un solo motivo, preceduto da una sintesi delle vicende processuali. Con il motivo, si denuncia errata applicazione della legge penale in relazione agli artt. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 e 157 cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello omesso di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione. Si deduce, in primo luogo, che la sentenza impugnata ha individuato il dies a quo ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere facendo riferimento alla data della presentazione della dichiarazione integrativa, il 30 settembre 2012, senza considerare che il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 è reato istantaneo, e quindi si sarebbe consumato al momento della presentazione della dichiarazione contenente i riferimenti delle fatture per operazioni inesistenti, il 31 dicembre 2011. Si deduce, inoltre, che è errato il calcolo del tempo di sospensione della prescrizione, individuato in 672 giorni dalla Corte di appello. Si segnala che la sentenza di primo grado, a pag. 7, aveva computato solo 559 giorni. Si osserva, poi, che sono rilevabili solo due sospensioni, entrambe per astensione degli avvocati, una per il rinvio dal 25 maggio 2017 al 5 aprile 2018, pari a 315 giorni, e l'altra dal 5 dicembre 2019 al 9 luglio 2020, pari a 217 giorni;
si aggiunge che, anzi, il secondo rinvio non dovrebbe determinare alcuna sospensione del decorso della prescrizione, perché è stato disposto per l'assenza del teste, e in difetto di deposito di istanza di astensione da parte del difensore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2 2. Manifestamente infondate, e in parte prive di specificità, sono le censure formulate nel ricorso, le quali contestano la mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione da parte della Corte d'appello. La sentenza impugnata rappresenta che il termine di prescrizione per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, considerata l'interruzione, è pari a dieci anni dalla data della commissione, e che ad esso debbono aggiungersi ulteriori 672 giorni di sospensione. Precisa che i 672 giorni di sospensione sono così computati: a) 315 giorni dal 25 maggio 2017 al 5 aprile 2018, per rinvio dell'udienza determinato dall'adesione della difesa all'astensione delle udienze proclamata dalle Camere Penali;
b) 217 giorni dal 5 dicembre 2019 al 9 luglio 2020, per rinvio dell'udienza determinato dall'adesione della difesa all'astensione delle udienze proclamata dalle Camere Penali;
c) 140 giorni dal 16 giugno 2022 al 3 novembre 2022, per rinvio dell'udienza disposto su richiesta della difesa. Evidenzia che il rinvio dell'udienza del 5 dicembre 2019 dà espressamente atto dell'adesione dell'avvocato Antonio Di Sarno, quale sostituto dell'avvocato Lodovico Di Brita, all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere Penali, del conseguente rinvio con sospensione dei termini di prescrizione e della presenza di due testi da escutere. Conclude che, alla data della sua pronuncia, il 30 giugno 2023, il termine di prescrizione non era decorso né se si individua come data della commissione del reato il 29 settembre 2012, né se si individua come data della commissione del reato il 31 dicembre 2011, come invocato dal difensore dell'imputato. Le conclusioni della sentenza impugnata in ordine al mancato decorso del termine di prescrizione alla data della sua pronuncia sono immuni da vizi, perché fondate su elementi precisi e congrui. Inoltre, le censure esposte nel ricorso sono meramente assertive e prive di specificità, quando contestano il computo della sospensione dal 5 dicembre 2019 al 9 luglio 2020, perché non si confrontano con quanto indicato espressamente nella sentenza impugnata, e, inoltre, non tengono in alcun modo conto dell'indicazione dell'ulteriore periodo di sospensione della prescrizione dal 16 giugno 2022 al 3 novembre 2022, puntualmente segnalato dalla Corte d'appello. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così A equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26/01/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente