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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/10/2025, n. 2583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2583 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 1658/2025 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv.ta FRAU ROSSANA;
− Domicilio: Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.ta Rossana Frau
PARTE CONVENUTA
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_2 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv.to SPIGA GAVINO
− Domicilio: VIA VITTORIO V.TO, 17 INT. 2-3 30031 DOLO presso lo studio dell'Avv.to Gavino Spiga
Decisa a Bologna il 16/10/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“- annullare e revocare, o comunque dichiarare inefficace e caducare il decreto ingiuntivo n. 4728/2024 del 28/12/2024, anche con sentenza semplificata all'esito della prima udienza ex art. 281sexies c.p.c., stante l'improponibilità, l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della pretesa creditoria di ed in ogni caso dichiarare Controparte_1 che nulla è dovuto da parte del alla - Parte_1 Controparte_1 in subordine, dichiarare il diritto di credito fatto valere da estinto e Controparte_1 rinunciato per effetto della transazione conclusa tra la stessa e il Controparte_1
, della quale il dichiara di volersi, se del Controparte_2 Parte_1
1 caso, avvalere ai sensi dell'art. 1304, 1° comma, c.c.; - rigettare la domanda subordinata di indebito arricchimento, in quanto inammissibile ed infondata”
Parte Convenuta:
“- accertare e dichiarare che la società ha eseguito in favore della Controparte_1 società ora Controparte_3 Controparte_4
, tutte le prestazioni indicate nelle fatture n.
[...] 19000017 del 28.3.2019 dell'importo di € 6.441,83, n. 19000066 del 26.9.2019 dell'importo di € 22.199,03, n. 19000070 del 2.10.2019 dell'importo di € 8.993,84 e n. 19000071 del 3.10.2019 dell'importo di € 175.680,00, per un importo complessivo pari a € 213.314,70; - accertare e dichiarare, inoltre, che è Parte_1 responsabile in solido, per le ragioni dedotte in narrativa, nella comparsa di costituzione e risposta, con la società consortile ora Controparte_3 [...]
, per il pagamento delle somme Controparte_4 derivanti dalle suddette fatture;
- accertato e dichiarato l'intervenuto pagamento da parte di altro soggetto coobbligato in solido con l'opponente, della complessiva somma di € 130.000,00, condannare, per l'effetto, con sede in Bologna, Parte_1 via M.E. Lepido n. 182/2 (cod. fisc. e partita iva: , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della società Controparte_1 con sede in Campolongo Maggiore (VE), Via Roma n. 26/C (cod. fisc. e partita iva:
), in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. P.IVA_2 Parte_2 (cod. fisc. , del residuo importo di € 83.314,70 per capitale, salva CodiceFiscale_1 la maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia e/o provata in corso di causa, oltre interessi convenzionali con rinvio al tasso di interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo e le spese del procedimento monitorio e di quelle successive occorse ed occorrende. SEMPRE NEL MERITO, IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: - condannare con sede in Bologna, via M.E. Lepido n. 182/2 Parte_1 (cod. fisc. e partita iva: , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 al pagamento in favore della società con sede in Campolongo Controparte_1 Maggiore (VE), Via Roma n. 26/C (cod. fisc. e partita iva: ), in persona del P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore Ing. (cod. fisc. Parte_2 C.F._1
, al pagamento, a titolo di arricchimento senza giusta causa per le prestazioni di cui
[...] ha beneficiato, come descritte in narrativa nella comparsa di costituzione e risposta, della complessiva somma di € 83.314,70 per capitale, salva la maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia e/o provata in corso di causa, oltre interessi convenzionali con rinvio al tasso di interessi di mora ex D. Lg.s. n. 231/2002 dal dovuto al saldo e le spese del procedimento monitorio e di quelle successive occorse ed occorrende”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
si oppone al decreto n. 4728/2024 con cui il Tribunale di Bologna Controparte_5 gli ha ingiunto di pagare a euro 83.314,70 oltre interessi e spese in Controparte_1 quanto responsabile solidale di forza di contratto di noleggio CP_6
2 L'opponente eccepisce:
1) l'incompetenza del Tribunale di Bologna in forza della clausola compromissoria;
2) l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 37, comma 5, D.lgs. 163/2006, sia sotto il profilo della responsabilità solidale, sia sotto il profilo del titolo per cui CM agisce;
3) gli effetti estintivi del pagamento effettuato da altro asserito debitore solidale in forza di transazione;
4) la prescrizione;
5) il difetto di prova del credito.
Pertanto, chiede la revoca del decreto ingiuntivo. Controparte_5
Co
a sostegno della propria pretesa, allega: Controparte_1
1) contratto di nolo e relativo “aggiornamento” stipulato con in base al CP_6 quale sono state emesse 4 fatture per complessivi € 213.314,70 compresa IVA di cui € 37.634,70 per noli a caldo ed € 175.680,00 per noli a freddo;
2) l'inadempimento di CP_6
3) la sussistenza della responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, D.lgs. 163/2006.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
2.
Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di discussione perché la causa può essere decisa sulla base della documentazione in atti.
3.
Sempre in via preliminare, sussiste la competenza dell'AGO perché la clausola compromissoria del contratto di nolo è attinente al rapporto tra le parti e non al credito da questo derivante per cui in ipotesi sussistono debitori in solido ad altro titolo.
4.
Nel merito, l'opposizione è infondata.
4.1
Il Tribunale ritiene di doversi uniformare alla giurisprudenza di legittimità menzionata da parte opposta (Cassazione, sent. n. 12131/2025), in cui si legge che un'interpretazione
“che riferisse la responsabilità solidale verso i terzi subappaltatori e fornitori alle sole obbligazioni assunte «dagli altri componenti del raggruppamento» e non anche a quelle delle singole consorziate nel (che abbia ottenuto l'appalto non in forma solitaria Parte_1 ma in aggregazione con altre imprese) risulterebbe contraria alla speciale disciplina dettata in materia di contratti pubblici, volta ad estendere lo spazio di responsabilità 3 solidale, in un'ottica di favore per forme di garanzia che assicurino la positiva conclusione di tali contratti pubblici e di rafforzamento dell'interesse pubblico all'efficiente adempimento delle obbligazioni assunte o da assumere nei confronti della pubblica amministrazione”.
Nell'ottica di questa estensione, il Tribunale ritiene che la responsabilità solidale operi anche nel caso, come quello di specie, in cui la consorziata ha poi costituito una società Cont consortile per l'esecuzione unitaria dell'opera ( , parte del titolo allegato a fondamento della pretesa).
Allo stesso modo, senza entrare nel merito della prevalenza del nolo “a caldo” (per cui senza dubbio opera il meccanismo di estensione della responsabilità solidale previsto a favore di subappaltatori e di fornitori) o del nolo “a freddo” nel rapporto per cui è causa, la ratio della norma impone di comprendere ogni forma di coinvolgimento nell'appalto pubblico (risulterebbe priva di giustificazione la distinzione, all'interno delle obbligazioni di “dare”, tra la posizione dei fornitori, avvantaggiati, e la posizione dei locatori, non avvantaggiati).
4.2
La sussistenza della responsabilità solidale implica che anche l'eventuale prescrizione quinquennale sarebbe stata interrotta dalle iniziative processuali nei confronti dei coobbligati.
4.3
Con riferimento alla transazione intervenuta tra CM e altro obbligato solidale, il Tribunale osserva che questa potrebbe ad aver ad oggetto l'intero debito, e allora sarebbe applicabile l'art. 1304 cc, oppure solo una sua parte, per esempio la quota del coobbligato, e allora l'effetto è solo quella della riduzione del debito residuo (specie, come appare nel caso di specie, il pagamento ecceda la quota ideale del condebitore che ha pagato).
L'incertezza in ordine a tale circostanza deve essere scontata da parte opponente, che era onerata della prova del fatto estintivo;
se è vero che è una prova difficile da offrire, poiché la transazione è intervenuta tra altri due soggetti, è altresì vero che se, come nel caso di specie, il creditore dà atto del pagamento (avvenuto in forza della transazione), ciò è indice dell'assenza di comportamenti contrari a buona fede nell'avvalersi di più patrimoni su cui agire per soddisfarsi per l'intero credito.
4.4
Con riferimento alla prova del credito, parte opponente scrive: “manca la prova: (a) che i Cont mezzi di cui è causa siano stati posti a disposizione della;
(b) che siano state adempiute tutte le altre obbligazioni del contratto di nolo ex adverso esibito; (c) che i corrispettivi eventualmente maturati siano pari alle somme indicate da CMI;
(d) che ricorrano tutte le condizioni previste in contratto per il pagamento delle fatture”.
4 In realtà, premesso che il titolo della pretesa era costituito dal contratto e che per il creditore è sufficiente allegare l'inadempimento, l'onere probatorio descritto Co dall'opponente sarebbe sorto in capo a parte opposta se vesse spiegato eccezione ex art. 1460 cc, ma, anche senza considerare gli stati di avanzamento, parte opponente non Co ha mai eccepito, in termini non generici, l'inadempimento di alle sue obbligazioni derivanti dal contratto.
5.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022 istruttoria nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferisce esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 4728/2024 del Tribunale di Bologna;
3) condanna a rifondere a le spese di lite, Controparte_5 Controparte_1 liquidate in euro 10.000,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 16/10/2025
Il giudice
PA NO
5
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 1658/2025 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv.ta FRAU ROSSANA;
− Domicilio: Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.ta Rossana Frau
PARTE CONVENUTA
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_2 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv.to SPIGA GAVINO
− Domicilio: VIA VITTORIO V.TO, 17 INT. 2-3 30031 DOLO presso lo studio dell'Avv.to Gavino Spiga
Decisa a Bologna il 16/10/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“- annullare e revocare, o comunque dichiarare inefficace e caducare il decreto ingiuntivo n. 4728/2024 del 28/12/2024, anche con sentenza semplificata all'esito della prima udienza ex art. 281sexies c.p.c., stante l'improponibilità, l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della pretesa creditoria di ed in ogni caso dichiarare Controparte_1 che nulla è dovuto da parte del alla - Parte_1 Controparte_1 in subordine, dichiarare il diritto di credito fatto valere da estinto e Controparte_1 rinunciato per effetto della transazione conclusa tra la stessa e il Controparte_1
, della quale il dichiara di volersi, se del Controparte_2 Parte_1
1 caso, avvalere ai sensi dell'art. 1304, 1° comma, c.c.; - rigettare la domanda subordinata di indebito arricchimento, in quanto inammissibile ed infondata”
Parte Convenuta:
“- accertare e dichiarare che la società ha eseguito in favore della Controparte_1 società ora Controparte_3 Controparte_4
, tutte le prestazioni indicate nelle fatture n.
[...] 19000017 del 28.3.2019 dell'importo di € 6.441,83, n. 19000066 del 26.9.2019 dell'importo di € 22.199,03, n. 19000070 del 2.10.2019 dell'importo di € 8.993,84 e n. 19000071 del 3.10.2019 dell'importo di € 175.680,00, per un importo complessivo pari a € 213.314,70; - accertare e dichiarare, inoltre, che è Parte_1 responsabile in solido, per le ragioni dedotte in narrativa, nella comparsa di costituzione e risposta, con la società consortile ora Controparte_3 [...]
, per il pagamento delle somme Controparte_4 derivanti dalle suddette fatture;
- accertato e dichiarato l'intervenuto pagamento da parte di altro soggetto coobbligato in solido con l'opponente, della complessiva somma di € 130.000,00, condannare, per l'effetto, con sede in Bologna, Parte_1 via M.E. Lepido n. 182/2 (cod. fisc. e partita iva: , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della società Controparte_1 con sede in Campolongo Maggiore (VE), Via Roma n. 26/C (cod. fisc. e partita iva:
), in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. P.IVA_2 Parte_2 (cod. fisc. , del residuo importo di € 83.314,70 per capitale, salva CodiceFiscale_1 la maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia e/o provata in corso di causa, oltre interessi convenzionali con rinvio al tasso di interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo e le spese del procedimento monitorio e di quelle successive occorse ed occorrende. SEMPRE NEL MERITO, IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: - condannare con sede in Bologna, via M.E. Lepido n. 182/2 Parte_1 (cod. fisc. e partita iva: , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 al pagamento in favore della società con sede in Campolongo Controparte_1 Maggiore (VE), Via Roma n. 26/C (cod. fisc. e partita iva: ), in persona del P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore Ing. (cod. fisc. Parte_2 C.F._1
, al pagamento, a titolo di arricchimento senza giusta causa per le prestazioni di cui
[...] ha beneficiato, come descritte in narrativa nella comparsa di costituzione e risposta, della complessiva somma di € 83.314,70 per capitale, salva la maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia e/o provata in corso di causa, oltre interessi convenzionali con rinvio al tasso di interessi di mora ex D. Lg.s. n. 231/2002 dal dovuto al saldo e le spese del procedimento monitorio e di quelle successive occorse ed occorrende”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
si oppone al decreto n. 4728/2024 con cui il Tribunale di Bologna Controparte_5 gli ha ingiunto di pagare a euro 83.314,70 oltre interessi e spese in Controparte_1 quanto responsabile solidale di forza di contratto di noleggio CP_6
2 L'opponente eccepisce:
1) l'incompetenza del Tribunale di Bologna in forza della clausola compromissoria;
2) l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 37, comma 5, D.lgs. 163/2006, sia sotto il profilo della responsabilità solidale, sia sotto il profilo del titolo per cui CM agisce;
3) gli effetti estintivi del pagamento effettuato da altro asserito debitore solidale in forza di transazione;
4) la prescrizione;
5) il difetto di prova del credito.
Pertanto, chiede la revoca del decreto ingiuntivo. Controparte_5
Co
a sostegno della propria pretesa, allega: Controparte_1
1) contratto di nolo e relativo “aggiornamento” stipulato con in base al CP_6 quale sono state emesse 4 fatture per complessivi € 213.314,70 compresa IVA di cui € 37.634,70 per noli a caldo ed € 175.680,00 per noli a freddo;
2) l'inadempimento di CP_6
3) la sussistenza della responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, D.lgs. 163/2006.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
2.
Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di discussione perché la causa può essere decisa sulla base della documentazione in atti.
3.
Sempre in via preliminare, sussiste la competenza dell'AGO perché la clausola compromissoria del contratto di nolo è attinente al rapporto tra le parti e non al credito da questo derivante per cui in ipotesi sussistono debitori in solido ad altro titolo.
4.
Nel merito, l'opposizione è infondata.
4.1
Il Tribunale ritiene di doversi uniformare alla giurisprudenza di legittimità menzionata da parte opposta (Cassazione, sent. n. 12131/2025), in cui si legge che un'interpretazione
“che riferisse la responsabilità solidale verso i terzi subappaltatori e fornitori alle sole obbligazioni assunte «dagli altri componenti del raggruppamento» e non anche a quelle delle singole consorziate nel (che abbia ottenuto l'appalto non in forma solitaria Parte_1 ma in aggregazione con altre imprese) risulterebbe contraria alla speciale disciplina dettata in materia di contratti pubblici, volta ad estendere lo spazio di responsabilità 3 solidale, in un'ottica di favore per forme di garanzia che assicurino la positiva conclusione di tali contratti pubblici e di rafforzamento dell'interesse pubblico all'efficiente adempimento delle obbligazioni assunte o da assumere nei confronti della pubblica amministrazione”.
Nell'ottica di questa estensione, il Tribunale ritiene che la responsabilità solidale operi anche nel caso, come quello di specie, in cui la consorziata ha poi costituito una società Cont consortile per l'esecuzione unitaria dell'opera ( , parte del titolo allegato a fondamento della pretesa).
Allo stesso modo, senza entrare nel merito della prevalenza del nolo “a caldo” (per cui senza dubbio opera il meccanismo di estensione della responsabilità solidale previsto a favore di subappaltatori e di fornitori) o del nolo “a freddo” nel rapporto per cui è causa, la ratio della norma impone di comprendere ogni forma di coinvolgimento nell'appalto pubblico (risulterebbe priva di giustificazione la distinzione, all'interno delle obbligazioni di “dare”, tra la posizione dei fornitori, avvantaggiati, e la posizione dei locatori, non avvantaggiati).
4.2
La sussistenza della responsabilità solidale implica che anche l'eventuale prescrizione quinquennale sarebbe stata interrotta dalle iniziative processuali nei confronti dei coobbligati.
4.3
Con riferimento alla transazione intervenuta tra CM e altro obbligato solidale, il Tribunale osserva che questa potrebbe ad aver ad oggetto l'intero debito, e allora sarebbe applicabile l'art. 1304 cc, oppure solo una sua parte, per esempio la quota del coobbligato, e allora l'effetto è solo quella della riduzione del debito residuo (specie, come appare nel caso di specie, il pagamento ecceda la quota ideale del condebitore che ha pagato).
L'incertezza in ordine a tale circostanza deve essere scontata da parte opponente, che era onerata della prova del fatto estintivo;
se è vero che è una prova difficile da offrire, poiché la transazione è intervenuta tra altri due soggetti, è altresì vero che se, come nel caso di specie, il creditore dà atto del pagamento (avvenuto in forza della transazione), ciò è indice dell'assenza di comportamenti contrari a buona fede nell'avvalersi di più patrimoni su cui agire per soddisfarsi per l'intero credito.
4.4
Con riferimento alla prova del credito, parte opponente scrive: “manca la prova: (a) che i Cont mezzi di cui è causa siano stati posti a disposizione della;
(b) che siano state adempiute tutte le altre obbligazioni del contratto di nolo ex adverso esibito; (c) che i corrispettivi eventualmente maturati siano pari alle somme indicate da CMI;
(d) che ricorrano tutte le condizioni previste in contratto per il pagamento delle fatture”.
4 In realtà, premesso che il titolo della pretesa era costituito dal contratto e che per il creditore è sufficiente allegare l'inadempimento, l'onere probatorio descritto Co dall'opponente sarebbe sorto in capo a parte opposta se vesse spiegato eccezione ex art. 1460 cc, ma, anche senza considerare gli stati di avanzamento, parte opponente non Co ha mai eccepito, in termini non generici, l'inadempimento di alle sue obbligazioni derivanti dal contratto.
5.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022 istruttoria nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferisce esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 4728/2024 del Tribunale di Bologna;
3) condanna a rifondere a le spese di lite, Controparte_5 Controparte_1 liquidate in euro 10.000,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 16/10/2025
Il giudice
PA NO
5