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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
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Art. 319. Acquisti a seguito di confisca 1. Le armi, le munizioni, gli esplosivi e gli altri materiali di interesse militare sequestrati e acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca dell'autorita' giudiziaria possono essere assegnati al Ministero della difesa per finalita' istituzionali, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze. Si provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel caso in cui la confisca e' stata disposta dall'autorita' giudiziaria militare. ((E' fatto salvo, per l'Arma dei carabinieri, quanto previsto dall'articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.))
Commentari • 70
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genzia ntrate Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali Risposta n. 173/2025 OGGETTO: Adempimenti ai fini dell'imposta di registro nei casi di assegnazione dell'alloggio di servizio per incarico (ASI) al coniuge del militare, a seguito di separazione/divorzio. Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO L'ufficio istante (di seguito Istante) rappresenta che, nell'ambito delle funzioni di consulenza e di coordinamento amministrativo-contabile, ha ricevuto una richiesta di chiarimenti da una circoscrizione alloggiativa in ordine «al trattamento tributario da applicarsi nei casi di …
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Giurisprudenza • 67
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