Cass. civ., sez. III, sentenza 27/08/1999, n. 9001
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Sentenza 27 agosto 1999

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In tema di locazione di immobili urbani, la decadenza del conduttore dalla ripetizione delle somme versate in eccesso rispetto alla misura legale è impedita dalla presentazione, nel termine di sei mesi dal rilascio dell'immobile locato, indicato dall'art. 79 della legge sull'equo canone, della domanda di conciliazione prescritta dall'art. 44 della legge medesima, ancorché la domanda di accertamento del canone e di ripetizione delle somme versate in eccesso sia presentata oltre detto termine, perché, costituendo la domanda di conciliazione componente essenziale della domanda introduttiva dell'unitario processo di cognizione di accertamento del canone e di ripetizione, questo deve ritenersi iniziato con la domanda di conciliazione. La possibilità, riconosciuta al conduttore dall'art. 45 della legge n. 392 del 1978, di proporre comunque la domanda di restituzione delle somme che assume versate in eccesso, una volta che siano decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di conciliazione, ha il solo scopo di evitare di porre a carico del conduttore la eventuale durata della fase conciliativa oltre tale lasso di tempo, ma non impone a quest'ultimo, una volta decorsi i novanta giorni, di proporre la domanda giudiziale senza attendere la fine della procedura di conciliazione, il cui esito positivo è comunque idoneo ad evitare la fase contenziosa.

In tema di locazione di immobili urbani, il plesso normativo formato dagli artt. 34, 67, 68 e 79 della legge n. 392 del 1978, nel riconoscere al conduttore la ripetizione delle somme corrisposte al locatore a titolo di canone in eccesso rispetto alla misura legalmente consentita, anche in presenza di un accordo tra le parti in ordine a tale maggiorazione quale corrispettivo della permanenza nella detenzione dell'immobile dopo la scadenza del contratto, manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3, 41 e 42 Cost., sotto il profilo che l'obbligo a carico del locatore di restituzione delle somme percepite in eccesso provocherebbe, di fatto, effetti ablativi della proprietà senza indennizzo, potendo le somme stesse superare l'attuale valore dell'immobile. Ed invero, l'entità della obbligazione restitutoria gravante sul locatore è esclusivamente collegata alla entità delle somme percepite in eccesso rispetto a quanto legalmente dovuto, e non anche al valore dell'immobile, che non determina la misura del debito, ne' viene ablato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 27/08/1999, n. 9001
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9001
    Data del deposito : 27 agosto 1999

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