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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 158/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 20/02/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIAMPICCOLO GIOVANNI, Presidente
LEGGIO GIUSEPPA, RE
ALICATA GIUSEPPE, Giudice
in data 20/02/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 643/2022 depositato il 07/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Risorgimento N 7 97100 Ragusa RG
contro
Comune di Ispica - Corso Umberto 45 97014 Ispica RG
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 245 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni come infra precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente, signora Ricorrente_1, ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. 245 del 14.12.2021, notificato il 29 gennaio 2022, emesso dal Comune di Ispica per l'importo complessivo di €. 622,00, ivi compresi sanzione, interessi e spese, per IMU relativa all'anno 2016.
La ricorrente ha esposto ed illustrato nell'atto introduttivo i motivi di doglianza (a cui si rimanda) e ha concluso come da “petitum”.
Il Comune di Ispica, benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
All'odierna udienza pubblica la controversia è stata trattata e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Merita condivisione il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente ha censurato l'avviso impugnato per carenza del presupposto impositivo, avendo la stessa dimostrato (cfr. visure in atti), che gli immobili per i quali è stato richiesto il pagamento di IMU 2016 risultano, fin dal 07.01.2013, soppressi a seguito di fusione, da cui si sono originate unità immobiliari classificate in categoria D10, esente dall'imposta :
- unità immobiliare identificata al Data_catastalli_1
- unità immobiliare identificata al Data_catastalli_2
.
Risulta dalla visura in atti che una variazione di destinazione d'uso ha riguardato, sempre dall'anno 2013, la Data_catastalli_3.
Per tali ragioni il ricorso è fondato e deve dunque essere accolto, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte.
Nulla deve disporsi quanto ai compensi di lite, in quanto la ricorrente ha svolto autonomamente il proprio patrocinio senza pertanto avvalersi di alcuna assistenza tecnica qualificata;
il Comune di Ispica va condannato al rimborso, in favore della ricorrente, del contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'avviso IMU impugnato.
Condanna il Comune di Ispica al rimborso, in favore della ricorrente, del contributo unificato versato dalla stessa per l'introduzione del presente giudizio .
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 20/02/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIAMPICCOLO GIOVANNI, Presidente
LEGGIO GIUSEPPA, RE
ALICATA GIUSEPPE, Giudice
in data 20/02/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 643/2022 depositato il 07/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Risorgimento N 7 97100 Ragusa RG
contro
Comune di Ispica - Corso Umberto 45 97014 Ispica RG
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 245 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni come infra precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente, signora Ricorrente_1, ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. 245 del 14.12.2021, notificato il 29 gennaio 2022, emesso dal Comune di Ispica per l'importo complessivo di €. 622,00, ivi compresi sanzione, interessi e spese, per IMU relativa all'anno 2016.
La ricorrente ha esposto ed illustrato nell'atto introduttivo i motivi di doglianza (a cui si rimanda) e ha concluso come da “petitum”.
Il Comune di Ispica, benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
All'odierna udienza pubblica la controversia è stata trattata e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Merita condivisione il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente ha censurato l'avviso impugnato per carenza del presupposto impositivo, avendo la stessa dimostrato (cfr. visure in atti), che gli immobili per i quali è stato richiesto il pagamento di IMU 2016 risultano, fin dal 07.01.2013, soppressi a seguito di fusione, da cui si sono originate unità immobiliari classificate in categoria D10, esente dall'imposta :
- unità immobiliare identificata al Data_catastalli_1
- unità immobiliare identificata al Data_catastalli_2
.
Risulta dalla visura in atti che una variazione di destinazione d'uso ha riguardato, sempre dall'anno 2013, la Data_catastalli_3.
Per tali ragioni il ricorso è fondato e deve dunque essere accolto, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte.
Nulla deve disporsi quanto ai compensi di lite, in quanto la ricorrente ha svolto autonomamente il proprio patrocinio senza pertanto avvalersi di alcuna assistenza tecnica qualificata;
il Comune di Ispica va condannato al rimborso, in favore della ricorrente, del contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'avviso IMU impugnato.
Condanna il Comune di Ispica al rimborso, in favore della ricorrente, del contributo unificato versato dalla stessa per l'introduzione del presente giudizio .