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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 10/12/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 722/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO
sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa AN ER ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 722/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 DORSI DANIELE
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_2 DORSI DANIELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MAZZANTI SELENIA
CONVENUTO/I
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 249/2022 emesso dal Tribunale di Urbino il 29.10.2022.
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, per le ragioni di cui in narrativa, così statuire:
- in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti di legge per emettere l'ingiunzione di pagamento e/o per concederne la provvisoria esecuzione e per l'effetto, in via cautelare, sospenderne l'efficacia provvisoria esecutiva;
- nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o infondatezza e/o illegittimità del credito per il quale è stato richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 1 di 9 - nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza della pretesa creditoria dell'opposta, accertarne e dichiararne il minore ammontare secondo quanto emergerà in corso di causa e conseguentemente ridurla;
- per effetto delle sopra rassegnate conclusioni, revocare e/o dichiarare nullo/illegittimo o comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa, oltre il rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge”.
Per parte convenuta opposta:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Urbino, contrariis rejectis:
a) preliminarmente, respingere la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo presenti i “gravi motivi” richiesti dall'art. 649 c.p.c., stante la totale assenza sia del fumus boni juris che del periculum in mora;
b) nel merito, respingere in toto l'opposizione ex adverso proposta, in quanto palesemente infondata in fatto e in diritto, e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
c) condannare, altresì, gli opponenti , c.f. e Parte_1 P.IVA_1
, c.f. , entrambi ubicati in Gallo di Petriano Parte_2 P.IVA_2
(PU), Via Fabio Filzi n. 2, in persona della loro Amministratrice Condominiale Sig.ra
[...]
, ai sensi dell'art. 96 III comma c.p.c. al pagamento, a favore della ditta , di Pt_3 Controparte_1
una somma equitativamente determinata;
d) con vittoria di spese, competenze professionali di causa e conseguenziali, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 30 novembre 2022, ritualmente notificato, i
[...]
in persona dell'amministratrice pro tempore sig.ra , Parte_4 Parte_3
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 249/2022, emesso in data 29 ottobre 2022 dal pagina 2 di 9 Tribunale di Urbino e notificato il 21 novembre 2022, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di euro 31.285,70, oltre interessi e spese, in favore della ditta
[...]
già amministratrice dei suddetti complessi immobiliari. Gli opponenti Controparte_1
deducevano, in via pregiudiziale e preliminare, l'insussistenza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo, assumendo che la ricorrente non avesse fornito alcuna prova scritta idonea a dimostrare il credito azionato, né sussistesse alcun riconoscimento di debito da parte dei condomini.
Invocavano, pertanto, la violazione dell'art. 633 c.p.c., nonché l'illegittimità della concessione della provvisoria esecutività ai sensi dell'art. 642 c.p.c., per difetto dei relativi presupposti. In via preliminare, gli opponenti contestavano altresì, ai sensi degli artt. 2719 c.c. e 214 c.p.c., la conformità e la riferibilità alla propria sfera soggettiva della documentazione prodotta in sede monitoria (da 1 a 24), disconoscendone la validità probatoria. Nel merito, le parti opponenti rappresentavano che la pretesa creditoria sarebbe derivata da asseriti anticipi di spesa e da compensi professionali vantati dall'ex amministratrice, ma che di tali somme non sarebbe stata fornita alcuna prova documentale.
Sottolineavano, in particolare, l'inverosimiglianza della circostanza che un amministratore potesse aver anticipato somme per oltre euro 31.000,00 e rinunciato per anni a percepire i propri compensi.
Evidenziavano, inoltre, la natura disorganica e confusa della documentazione prodotta dalla ricorrente, tale da rendere difficoltosa la verifica delle singole poste contabili e da compromettere il diritto di difesa dei condomini. Gli opponenti osservavano, altresì, che nessuno dei documenti prodotti dimostrava l'effettiva erogazione delle spese da parte della ditta opposta, né la provenienza personale delle somme impiegate, dovendosi anzi ritenere che la maggior parte dei pagamenti fosse stata effettuata direttamente dai condomini o con fondi condominiali. Segnalavano, al riguardo, la presenza di quietanze e bollettini postali intestati ai condomini, nonché di documenti redatti manualmente, privi di data certa o di identificazione dell'autore. Contestavano, inoltre, la mancanza di delibere assembleari di approvazione dei compensi dell'amministratrice, nonché la riferibilità alla stessa dei versamenti relativi a ritenute fiscali condominiali. A sostegno delle proprie difese, gli opponenti producevano i bilanci consuntivi consegnati dall'amministratrice uscente al nuovo amministratore, dai quali emergevano incongruenze rispetto ai bilanci depositati in sede monitoria, nonché ricevute di pagamento rilasciate dalla stessa ad alcuni condomini per il proprio compenso, a riprova del CP_1
pagina 3 di 9 fatto che la medesima veniva retribuita durante il mandato. Sulla base di tali argomentazioni, gli opponenti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'accertamento dell'inesistenza o, in subordine, la riduzione del credito azionato, nonché la sospensione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 649 c.p.c., ritenendo sussistenti gravi motivi sia in ordine alla fondatezza dell'opposizione sia con riguardo al pregiudizio che sarebbe derivato dall'esecuzione. Concludevano, infine, per la condanna dell'opposta alla rifusione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la ditta , in persona Controparte_1
della titolare sig.ra , la quale contestava integralmente l'opposizione, ritenendola Controparte_1
infondata in fatto e in diritto, e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi professionali. La parte opposta esponeva che il decreto ingiuntivo n. 249/2022 era stato legittimamente emesso a conclusione del procedimento monitorio R.G. 178/2022, in base alla documentazione prodotta — in particolare ai verbali assembleari del 20 ottobre 2013 e del 9 febbraio
2014, con cui il aveva approvato i rendiconti fino alla chiusura della gestione Parte_1
riconoscendo espressamente l'esistenza di un saldo passivo e impegnandosi a concordare CP_1
con l'amministratrice uscente un piano di rientro. Sulla base di tali delibere e della documentazione contabile allegata — comprendente i consuntivi approvati e i giustificativi di spesa — la difesa dell'opposta deduceva la piena sussistenza della “prova scritta” richiesta dall'art. 633 c.p.c., e comunque la presenza di un riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., idoneo a fondare il titolo monitorio. Quanto alle eccezioni di controparte in ordine al disconoscimento dei documenti, la parte opposta osservava che le copie prodotte corrispondevano agli originali, consegnati al nuovo amministratore al momento del passaggio di consegne, e che, pertanto, la contestazione ex art. 2719
c.c. era infondata e contraria a buona fede. Chiedeva, in ogni caso, che il Tribunale ordinasse all'opponente la produzione degli originali ai sensi dell'art. 210 c.p.c. Nel merito, l'opposta ribadiva la fondatezza della pretesa creditoria, derivante da anticipazioni di spese e compensi regolarmente approvati dai condomini, i quali non avevano mai contestato i rendiconti né fornito la prova di aver già provveduto al pagamento. Sosteneva che, a fronte del riconoscimento di debito, gravasse sui condomini opponenti l'onere di dimostrare l'estinzione o l'inesistenza dell'obbligazione, onere rimasto del tutto inadempiuto. La difesa evidenziava, inoltre, che l'amministratrice aveva agito in condizioni di pagina 4 di 9 difficoltà economica del condominio, anticipando somme per consentire la continuità dei servizi comuni, e che la successiva sostituzione dell'amministratore non aveva inciso sull'obbligo del condominio di saldare i saldi approvati. Concludeva chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per mancanza dei gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c., e, nel merito, il rigetto integrale dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna degli opponenti alle spese di lite, oltre a una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c., per responsabilità aggravata.
Con decreto del 1° febbraio 2023 il Giudice fissava udienza per la discussione sull'istanza di sospensione. Alla prima udienza del 24 febbraio 2023, comparivano i procuratori delle parti. Il difensore degli opponenti, si riportava agli atti, lamentando la natura confusa e caotica della documentazione prodotta dalla controparte, e depositava un diverso verbale assembleare del
09.02.2014. Il difensore dell'opposto si opponeva al deposito della documentazione e chiedeva la conferma della provvisoria esecutività del decreto. Il Giudice ammetteva la produzione documentale ed assegnava termini per note scritte.
Con ordinanza del 15 giugno 2023 il Giudice respingeva l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, rilevando che dalla documentazione prodotta, ed in particolare dalla delibera assembleare del 09.02.2014, emergeva un chiaro riconoscimento di debito da parte dei condomini, avente valore di promessa di pagamento ex art. 1988 c.c.
All'udienza del 31 marzo 2023 le parti chiedevano congiuntamente la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., che il Giudice assegnava, fissando l'udienza per la discussione sulle istanze istruttorie all'8 settembre 2023.
Venivano quindi concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e le parti depositavano le rispettive memorie e controdeduzioni. Nelle memorie l'opponente ribadiva l'inattendibilità dei verbali e la mancanza di ogni prova di pagamento da parte dell'amministratrice, mentre l'opposta ne difendeva l'autenticità e la valenza di promessa di pagamento.
All'udienza dell'8 settembre 2023 comparivano i difensori delle parti, che si riportavano alle rispettive memorie, insistendo per le proprie richieste. Il Giudice si riservava, e successivamente, con ordinanza del 16 novembre 2023, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la pagina 5 di 9 precisazione delle conclusioni al 22 marzo 2024.
Alla predetta udienza, i difensori delle parti precisavano le conclusioni, chiedendo termini per comparse conclusionali e repliche.
Entrambe le parti depositavano le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica e la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dello scambio delle ultime difese.
Motivi della decisione
1. Sull'inquadramento della controversia.
La presente controversia trae origine dall'opposizione proposta dai Parte_4
e avverso il decreto ingiuntivo n. 249/2022, emesso dal Tribunale di Urbino su
[...] Parte_2
ricorso della ditta già amministratrice dei suddetti Controparte_1
complessi immobiliari, per il pagamento della somma di euro 31.285,70, oltre accessori. L'opposizione
è fondata sulla dedotta insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, sulla mancanza di prova scritta del credito e sull'assenza di un valido riconoscimento di debito da parte dei condomini. Gli opponenti contestano, altresì, la conformità e la riferibilità dei documenti prodotti in sede monitoria e sostengono che nessuna somma risulterebbe dovuta all'amministratrice uscente, la quale non avrebbe dimostrato di aver effettivamente anticipato spese condominiali con risorse proprie.
La parte opposta, di contro, rivendica la piena fondatezza del credito, sostenendo che i verbali assembleari del 20 ottobre 2013 e del 9 febbraio 2014 contengano l'espresso riconoscimento del saldo passivo da parte dei condomini e la deliberazione di concordare con l'amministratrice uscente un piano di rientro, costituendo pertanto promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c. Oggetto del presente giudizio è, pertanto, la verifica della sussistenza dei presupposti del credito azionato in via monitoria e della valenza probatoria dei verbali assembleari indicati, ai fini della conferma o revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. Sulla domanda pregiudiziale degli opponenti pagina 6 di 9 In via pregiudiziale gli opponenti hanno eccepito l'insussistenza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto e per la concessione della sua provvisoria esecutività, deducendo la violazione degli artt. 633 e 642 c.p.c. Secondo la prospettazione attorea, il decreto sarebbe stato emesso in assenza di prova scritta del credito vantato dalla ditta
[...]
e, comunque, in difetto di qualsiasi documento idoneo a integrare un Controparte_1
valido riconoscimento di debito da parte dei condomini. È stata inoltre censurata la concessione della provvisoria esecuzione, ritenuta non giustificata dal pericolo di grave pregiudizio nel ritardo né da una sufficiente base documentale. L'eccezione non merita accoglimento. Dalla documentazione allegata al ricorso monitorio, ed in particolare dai verbali di assemblea del 20 ottobre 2013 e del 9 febbraio 2014, risulta che i Condomini avevano approvato i rendiconti della gestione e Parte_1 CP_1
riconosciuto l'esistenza di un saldo passivo, impegnandosi a concordare con l'amministratrice uscente un piano di rientro. Tali delibere, mai impugnate, costituiscono valida prova scritta ai sensi dell'art. 633
c.p.c., poiché integrano una ricognizione di debito idonea a fondare il ricorso per decreto ingiuntivo. Né può revocarsi in dubbio la correttezza della concessione della provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c., avendo il giudice del monitorio legittimamente valorizzato il riconoscimento di debito contenuto nei verbali e la qualità di creditrice dell'amministratrice cessata, la cui posizione è tutelata dall'art. 1129
c.c. Di guisa, la domanda pregiudiziale degli opponenti, diretta a far dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo per difetto dei requisiti di cui agli artt. 633 e 642 c.p.c., deve essere rigettata, risultando il provvedimento monitorio emesso in conformità ai presupposti di legge.
3. Sulla fondatezza dell'opposizione.
L'opposizione non è fondata. Invero, dalla documentazione prodotta, in particolare dai verbali di assemblea del 20 ottobre 2013 e del 9 febbraio 2014, emerge che il aveva Parte_1
approvato i rendiconti della gestione e deliberato di concordare con l'amministratrice CP_1
uscente un piano di rientro per il pagamento delle somme dovute. Tali delibere, come detto, mai impugnate nei termini di legge, contengono una chiara manifestazione di volontà ricognitiva del debito,
pagina 7 di 9 integrando una promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., la quale dispensa il creditore dalla prova del rapporto fondamentale, salvo che il debitore ne provi l'inesistenza o l'estinzione. Nessuna prova in tal senso è stata fornita dagli opponenti, che si sono limitati a contestare genericamente la genuinità dei verbali e la veridicità dei dati contabili senza dimostrare pagamenti o fatti estintivi.
Quanto al rilievo secondo cui la ditta opposta avrebbe dovuto provare le anticipazioni con mezzi di pagamento tracciabili, esso è infondato. L'approvazione assembleare dei consuntivi costituisce, per costante giurisprudenza (Cass. civ., sez. II, n. 8498/2012), valido riconoscimento dell'obbligazione nei confronti dell'amministratore uscente, in quanto atto collegiale di accettazione del disavanzo di gestione. Parimenti infondata è l'eccezione di inidoneità delle copie prodotte: i documenti appaiono conformi e non sono stati specificamente disconosciuti secondo le modalità di cui agli artt. 214 e 215
c.p.c. Ne consegue che la pretesa creditoria dell'opposta risulta fondata, mentre le argomentazioni dell'opponente si rivelano generiche e meramente assertive.
L'opposizione deve pertanto essere rigettata e il decreto ingiuntivo n. 249/2022 confermato per intero.
4. Sulla domanda di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Va disattesa la domanda formulata dall'opposta, ditta Controparte_1
Part volta ad ottenere la condanna degli opponenti, e al Parte_4
pagamento, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., di una somma equitativamente determinata a titolo di responsabilità aggravata. È principio costante che la condanna per lite temeraria presuppone la prova di un comportamento processuale caratterizzato da dolo o colpa grave, idoneo a integrare un uso distorto o abusivo dello strumento processuale. Nel caso in esame, pur risultando infondata nel merito l'opposizione, non può dirsi che la stessa sia stata proposta in modo pretestuoso o strumentale. Gli opponenti hanno infatti fondato la propria iniziativa su rilievi non manifestamente pretestuosi, concernenti la presunta irregolarità dei verbali assembleari, la difformità delle versioni prodotte, la mancanza di prova documentale diretta delle anticipazioni e la qualificazione giuridica delle delibere ex art. 1988 c.c. Si tratta di questioni giuridiche che, seppure risolte in senso sfavorevole, rientrano nell'ambito di un legittimo esercizio del diritto di difesa, senza che possa ravvisarsi un intento dilatorio pagina 8 di 9 o di mala fede. La mera infondatezza dell'opposizione non è sufficiente, di per sé, a fondare la condanna per lite temeraria, mancando elementi univoci idonei a dimostrare la consapevolezza dell'infondatezza della pretesa o la colpa grave nel proporla.
Ne consegue il rigetto della domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. proposta dall'opposta.
5. Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei opponenti, da distrarsi in Parte_4
favore del procuratore antistatario della convenuta opposta e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per cause di valore compreso tra € 26.001,00 e €
52.000, valori minimi per tutte le fasi, eccetto la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile iscritta al n. R.G. 722/2022 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Part
- RIGETTA l'opposizione proposta dai e Parte_4
- CONFERMA INTEGRALMENTE il decreto ingiuntivo n. 249/2022 emesso dal Tribunale di
Urbino in data 29 ottobre 2022;
- RIGETTA la domanda proposta dall'opposta ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
- CONDANNA gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che si liquidano in € 2.906,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Selenia Mazzanti, dichiaratasi antistataria;
Urbino, lì 10 dicembre 2025
Il Giudice on.
Dott.ssa AN ER
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO
sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa AN ER ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 722/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 DORSI DANIELE
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_2 DORSI DANIELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MAZZANTI SELENIA
CONVENUTO/I
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 249/2022 emesso dal Tribunale di Urbino il 29.10.2022.
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, per le ragioni di cui in narrativa, così statuire:
- in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti di legge per emettere l'ingiunzione di pagamento e/o per concederne la provvisoria esecuzione e per l'effetto, in via cautelare, sospenderne l'efficacia provvisoria esecutiva;
- nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o infondatezza e/o illegittimità del credito per il quale è stato richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 1 di 9 - nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza della pretesa creditoria dell'opposta, accertarne e dichiararne il minore ammontare secondo quanto emergerà in corso di causa e conseguentemente ridurla;
- per effetto delle sopra rassegnate conclusioni, revocare e/o dichiarare nullo/illegittimo o comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa, oltre il rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge”.
Per parte convenuta opposta:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Urbino, contrariis rejectis:
a) preliminarmente, respingere la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo presenti i “gravi motivi” richiesti dall'art. 649 c.p.c., stante la totale assenza sia del fumus boni juris che del periculum in mora;
b) nel merito, respingere in toto l'opposizione ex adverso proposta, in quanto palesemente infondata in fatto e in diritto, e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
c) condannare, altresì, gli opponenti , c.f. e Parte_1 P.IVA_1
, c.f. , entrambi ubicati in Gallo di Petriano Parte_2 P.IVA_2
(PU), Via Fabio Filzi n. 2, in persona della loro Amministratrice Condominiale Sig.ra
[...]
, ai sensi dell'art. 96 III comma c.p.c. al pagamento, a favore della ditta , di Pt_3 Controparte_1
una somma equitativamente determinata;
d) con vittoria di spese, competenze professionali di causa e conseguenziali, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 30 novembre 2022, ritualmente notificato, i
[...]
in persona dell'amministratrice pro tempore sig.ra , Parte_4 Parte_3
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 249/2022, emesso in data 29 ottobre 2022 dal pagina 2 di 9 Tribunale di Urbino e notificato il 21 novembre 2022, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di euro 31.285,70, oltre interessi e spese, in favore della ditta
[...]
già amministratrice dei suddetti complessi immobiliari. Gli opponenti Controparte_1
deducevano, in via pregiudiziale e preliminare, l'insussistenza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo, assumendo che la ricorrente non avesse fornito alcuna prova scritta idonea a dimostrare il credito azionato, né sussistesse alcun riconoscimento di debito da parte dei condomini.
Invocavano, pertanto, la violazione dell'art. 633 c.p.c., nonché l'illegittimità della concessione della provvisoria esecutività ai sensi dell'art. 642 c.p.c., per difetto dei relativi presupposti. In via preliminare, gli opponenti contestavano altresì, ai sensi degli artt. 2719 c.c. e 214 c.p.c., la conformità e la riferibilità alla propria sfera soggettiva della documentazione prodotta in sede monitoria (da 1 a 24), disconoscendone la validità probatoria. Nel merito, le parti opponenti rappresentavano che la pretesa creditoria sarebbe derivata da asseriti anticipi di spesa e da compensi professionali vantati dall'ex amministratrice, ma che di tali somme non sarebbe stata fornita alcuna prova documentale.
Sottolineavano, in particolare, l'inverosimiglianza della circostanza che un amministratore potesse aver anticipato somme per oltre euro 31.000,00 e rinunciato per anni a percepire i propri compensi.
Evidenziavano, inoltre, la natura disorganica e confusa della documentazione prodotta dalla ricorrente, tale da rendere difficoltosa la verifica delle singole poste contabili e da compromettere il diritto di difesa dei condomini. Gli opponenti osservavano, altresì, che nessuno dei documenti prodotti dimostrava l'effettiva erogazione delle spese da parte della ditta opposta, né la provenienza personale delle somme impiegate, dovendosi anzi ritenere che la maggior parte dei pagamenti fosse stata effettuata direttamente dai condomini o con fondi condominiali. Segnalavano, al riguardo, la presenza di quietanze e bollettini postali intestati ai condomini, nonché di documenti redatti manualmente, privi di data certa o di identificazione dell'autore. Contestavano, inoltre, la mancanza di delibere assembleari di approvazione dei compensi dell'amministratrice, nonché la riferibilità alla stessa dei versamenti relativi a ritenute fiscali condominiali. A sostegno delle proprie difese, gli opponenti producevano i bilanci consuntivi consegnati dall'amministratrice uscente al nuovo amministratore, dai quali emergevano incongruenze rispetto ai bilanci depositati in sede monitoria, nonché ricevute di pagamento rilasciate dalla stessa ad alcuni condomini per il proprio compenso, a riprova del CP_1
pagina 3 di 9 fatto che la medesima veniva retribuita durante il mandato. Sulla base di tali argomentazioni, gli opponenti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'accertamento dell'inesistenza o, in subordine, la riduzione del credito azionato, nonché la sospensione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 649 c.p.c., ritenendo sussistenti gravi motivi sia in ordine alla fondatezza dell'opposizione sia con riguardo al pregiudizio che sarebbe derivato dall'esecuzione. Concludevano, infine, per la condanna dell'opposta alla rifusione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la ditta , in persona Controparte_1
della titolare sig.ra , la quale contestava integralmente l'opposizione, ritenendola Controparte_1
infondata in fatto e in diritto, e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi professionali. La parte opposta esponeva che il decreto ingiuntivo n. 249/2022 era stato legittimamente emesso a conclusione del procedimento monitorio R.G. 178/2022, in base alla documentazione prodotta — in particolare ai verbali assembleari del 20 ottobre 2013 e del 9 febbraio
2014, con cui il aveva approvato i rendiconti fino alla chiusura della gestione Parte_1
riconoscendo espressamente l'esistenza di un saldo passivo e impegnandosi a concordare CP_1
con l'amministratrice uscente un piano di rientro. Sulla base di tali delibere e della documentazione contabile allegata — comprendente i consuntivi approvati e i giustificativi di spesa — la difesa dell'opposta deduceva la piena sussistenza della “prova scritta” richiesta dall'art. 633 c.p.c., e comunque la presenza di un riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., idoneo a fondare il titolo monitorio. Quanto alle eccezioni di controparte in ordine al disconoscimento dei documenti, la parte opposta osservava che le copie prodotte corrispondevano agli originali, consegnati al nuovo amministratore al momento del passaggio di consegne, e che, pertanto, la contestazione ex art. 2719
c.c. era infondata e contraria a buona fede. Chiedeva, in ogni caso, che il Tribunale ordinasse all'opponente la produzione degli originali ai sensi dell'art. 210 c.p.c. Nel merito, l'opposta ribadiva la fondatezza della pretesa creditoria, derivante da anticipazioni di spese e compensi regolarmente approvati dai condomini, i quali non avevano mai contestato i rendiconti né fornito la prova di aver già provveduto al pagamento. Sosteneva che, a fronte del riconoscimento di debito, gravasse sui condomini opponenti l'onere di dimostrare l'estinzione o l'inesistenza dell'obbligazione, onere rimasto del tutto inadempiuto. La difesa evidenziava, inoltre, che l'amministratrice aveva agito in condizioni di pagina 4 di 9 difficoltà economica del condominio, anticipando somme per consentire la continuità dei servizi comuni, e che la successiva sostituzione dell'amministratore non aveva inciso sull'obbligo del condominio di saldare i saldi approvati. Concludeva chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per mancanza dei gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c., e, nel merito, il rigetto integrale dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna degli opponenti alle spese di lite, oltre a una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c., per responsabilità aggravata.
Con decreto del 1° febbraio 2023 il Giudice fissava udienza per la discussione sull'istanza di sospensione. Alla prima udienza del 24 febbraio 2023, comparivano i procuratori delle parti. Il difensore degli opponenti, si riportava agli atti, lamentando la natura confusa e caotica della documentazione prodotta dalla controparte, e depositava un diverso verbale assembleare del
09.02.2014. Il difensore dell'opposto si opponeva al deposito della documentazione e chiedeva la conferma della provvisoria esecutività del decreto. Il Giudice ammetteva la produzione documentale ed assegnava termini per note scritte.
Con ordinanza del 15 giugno 2023 il Giudice respingeva l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, rilevando che dalla documentazione prodotta, ed in particolare dalla delibera assembleare del 09.02.2014, emergeva un chiaro riconoscimento di debito da parte dei condomini, avente valore di promessa di pagamento ex art. 1988 c.c.
All'udienza del 31 marzo 2023 le parti chiedevano congiuntamente la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., che il Giudice assegnava, fissando l'udienza per la discussione sulle istanze istruttorie all'8 settembre 2023.
Venivano quindi concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e le parti depositavano le rispettive memorie e controdeduzioni. Nelle memorie l'opponente ribadiva l'inattendibilità dei verbali e la mancanza di ogni prova di pagamento da parte dell'amministratrice, mentre l'opposta ne difendeva l'autenticità e la valenza di promessa di pagamento.
All'udienza dell'8 settembre 2023 comparivano i difensori delle parti, che si riportavano alle rispettive memorie, insistendo per le proprie richieste. Il Giudice si riservava, e successivamente, con ordinanza del 16 novembre 2023, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la pagina 5 di 9 precisazione delle conclusioni al 22 marzo 2024.
Alla predetta udienza, i difensori delle parti precisavano le conclusioni, chiedendo termini per comparse conclusionali e repliche.
Entrambe le parti depositavano le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica e la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dello scambio delle ultime difese.
Motivi della decisione
1. Sull'inquadramento della controversia.
La presente controversia trae origine dall'opposizione proposta dai Parte_4
e avverso il decreto ingiuntivo n. 249/2022, emesso dal Tribunale di Urbino su
[...] Parte_2
ricorso della ditta già amministratrice dei suddetti Controparte_1
complessi immobiliari, per il pagamento della somma di euro 31.285,70, oltre accessori. L'opposizione
è fondata sulla dedotta insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, sulla mancanza di prova scritta del credito e sull'assenza di un valido riconoscimento di debito da parte dei condomini. Gli opponenti contestano, altresì, la conformità e la riferibilità dei documenti prodotti in sede monitoria e sostengono che nessuna somma risulterebbe dovuta all'amministratrice uscente, la quale non avrebbe dimostrato di aver effettivamente anticipato spese condominiali con risorse proprie.
La parte opposta, di contro, rivendica la piena fondatezza del credito, sostenendo che i verbali assembleari del 20 ottobre 2013 e del 9 febbraio 2014 contengano l'espresso riconoscimento del saldo passivo da parte dei condomini e la deliberazione di concordare con l'amministratrice uscente un piano di rientro, costituendo pertanto promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c. Oggetto del presente giudizio è, pertanto, la verifica della sussistenza dei presupposti del credito azionato in via monitoria e della valenza probatoria dei verbali assembleari indicati, ai fini della conferma o revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. Sulla domanda pregiudiziale degli opponenti pagina 6 di 9 In via pregiudiziale gli opponenti hanno eccepito l'insussistenza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto e per la concessione della sua provvisoria esecutività, deducendo la violazione degli artt. 633 e 642 c.p.c. Secondo la prospettazione attorea, il decreto sarebbe stato emesso in assenza di prova scritta del credito vantato dalla ditta
[...]
e, comunque, in difetto di qualsiasi documento idoneo a integrare un Controparte_1
valido riconoscimento di debito da parte dei condomini. È stata inoltre censurata la concessione della provvisoria esecuzione, ritenuta non giustificata dal pericolo di grave pregiudizio nel ritardo né da una sufficiente base documentale. L'eccezione non merita accoglimento. Dalla documentazione allegata al ricorso monitorio, ed in particolare dai verbali di assemblea del 20 ottobre 2013 e del 9 febbraio 2014, risulta che i Condomini avevano approvato i rendiconti della gestione e Parte_1 CP_1
riconosciuto l'esistenza di un saldo passivo, impegnandosi a concordare con l'amministratrice uscente un piano di rientro. Tali delibere, mai impugnate, costituiscono valida prova scritta ai sensi dell'art. 633
c.p.c., poiché integrano una ricognizione di debito idonea a fondare il ricorso per decreto ingiuntivo. Né può revocarsi in dubbio la correttezza della concessione della provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c., avendo il giudice del monitorio legittimamente valorizzato il riconoscimento di debito contenuto nei verbali e la qualità di creditrice dell'amministratrice cessata, la cui posizione è tutelata dall'art. 1129
c.c. Di guisa, la domanda pregiudiziale degli opponenti, diretta a far dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo per difetto dei requisiti di cui agli artt. 633 e 642 c.p.c., deve essere rigettata, risultando il provvedimento monitorio emesso in conformità ai presupposti di legge.
3. Sulla fondatezza dell'opposizione.
L'opposizione non è fondata. Invero, dalla documentazione prodotta, in particolare dai verbali di assemblea del 20 ottobre 2013 e del 9 febbraio 2014, emerge che il aveva Parte_1
approvato i rendiconti della gestione e deliberato di concordare con l'amministratrice CP_1
uscente un piano di rientro per il pagamento delle somme dovute. Tali delibere, come detto, mai impugnate nei termini di legge, contengono una chiara manifestazione di volontà ricognitiva del debito,
pagina 7 di 9 integrando una promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., la quale dispensa il creditore dalla prova del rapporto fondamentale, salvo che il debitore ne provi l'inesistenza o l'estinzione. Nessuna prova in tal senso è stata fornita dagli opponenti, che si sono limitati a contestare genericamente la genuinità dei verbali e la veridicità dei dati contabili senza dimostrare pagamenti o fatti estintivi.
Quanto al rilievo secondo cui la ditta opposta avrebbe dovuto provare le anticipazioni con mezzi di pagamento tracciabili, esso è infondato. L'approvazione assembleare dei consuntivi costituisce, per costante giurisprudenza (Cass. civ., sez. II, n. 8498/2012), valido riconoscimento dell'obbligazione nei confronti dell'amministratore uscente, in quanto atto collegiale di accettazione del disavanzo di gestione. Parimenti infondata è l'eccezione di inidoneità delle copie prodotte: i documenti appaiono conformi e non sono stati specificamente disconosciuti secondo le modalità di cui agli artt. 214 e 215
c.p.c. Ne consegue che la pretesa creditoria dell'opposta risulta fondata, mentre le argomentazioni dell'opponente si rivelano generiche e meramente assertive.
L'opposizione deve pertanto essere rigettata e il decreto ingiuntivo n. 249/2022 confermato per intero.
4. Sulla domanda di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Va disattesa la domanda formulata dall'opposta, ditta Controparte_1
Part volta ad ottenere la condanna degli opponenti, e al Parte_4
pagamento, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., di una somma equitativamente determinata a titolo di responsabilità aggravata. È principio costante che la condanna per lite temeraria presuppone la prova di un comportamento processuale caratterizzato da dolo o colpa grave, idoneo a integrare un uso distorto o abusivo dello strumento processuale. Nel caso in esame, pur risultando infondata nel merito l'opposizione, non può dirsi che la stessa sia stata proposta in modo pretestuoso o strumentale. Gli opponenti hanno infatti fondato la propria iniziativa su rilievi non manifestamente pretestuosi, concernenti la presunta irregolarità dei verbali assembleari, la difformità delle versioni prodotte, la mancanza di prova documentale diretta delle anticipazioni e la qualificazione giuridica delle delibere ex art. 1988 c.c. Si tratta di questioni giuridiche che, seppure risolte in senso sfavorevole, rientrano nell'ambito di un legittimo esercizio del diritto di difesa, senza che possa ravvisarsi un intento dilatorio pagina 8 di 9 o di mala fede. La mera infondatezza dell'opposizione non è sufficiente, di per sé, a fondare la condanna per lite temeraria, mancando elementi univoci idonei a dimostrare la consapevolezza dell'infondatezza della pretesa o la colpa grave nel proporla.
Ne consegue il rigetto della domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. proposta dall'opposta.
5. Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei opponenti, da distrarsi in Parte_4
favore del procuratore antistatario della convenuta opposta e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per cause di valore compreso tra € 26.001,00 e €
52.000, valori minimi per tutte le fasi, eccetto la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile iscritta al n. R.G. 722/2022 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Part
- RIGETTA l'opposizione proposta dai e Parte_4
- CONFERMA INTEGRALMENTE il decreto ingiuntivo n. 249/2022 emesso dal Tribunale di
Urbino in data 29 ottobre 2022;
- RIGETTA la domanda proposta dall'opposta ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
- CONDANNA gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che si liquidano in € 2.906,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Selenia Mazzanti, dichiaratasi antistataria;
Urbino, lì 10 dicembre 2025
Il Giudice on.
Dott.ssa AN ER
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