Art. 2.
All'onere di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1983 si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il corrispondente anno finanziario.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1983 si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il corrispondente anno finanziario.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.