Sentenza 7 agosto 2002
Massime • 1
Nell'attuale sistema previdenziale, caratterizzato da una pluralità di regimi speciali, non è prevista una disciplina previdenziale unica applicabile a tutti e derogabile soltanto "in melius" in relazione a singole disposizioni ricavabili dalle rispettive discipline speciali, senza che, perciò solo, possa dubitarsi della legittimità costituzionale di tale sistema, atteso che la disparità di trattamento tra coloro che sono soggetti al regime generale ordinario di assicurazione e coloro che sono soggetti a sistemi previdenziali speciali trova giustificazione sia per le peculiarità che connotano i rapporti di lavoro delle varie categorie, sia per la spiccata diversità sussistente tra i regimi speciali (collegati all'entità dei contributi versati) e il regime ordinario generale (contraddistinto, tra l'altro, dal criterio di solidarietà, dall'apporto finanziario dello Stato, dall'esistenza di pensioni "minime", "sociali", ecc..); ne consegue che i regimi previdenziali speciali (caratterizzati da peculiarità che li differenziano dal sistema previdenziale generale ordinario spesso per aspetti che si traducono in maggiori vantaggi per l'assicurato) vanno considerati nel loro complesso, senza che sia possibile una parificazione al sistema generale limitata ad alcune previsioni. (Fattispecie relativa agli iscritti al fondo telefonici).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2002, n. 11836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11836 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO D'NG - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. CAMILLA DI IASI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FA NG, elettivamente domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA LOJODICE, OSCAR LOJODICE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA VALENTE, MICHELE DI LULLO, CARLO DE ANGELIS, giusta delega in atti;
- resistente -
con mandato avverso la sentenza n. 3971/98 del Tribunale di BARI, depositata il 29/10/98 - R.G.N. 1718/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/02 dal Consigliere Dott. Camilla DI IASI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bari accoglieva l'appello proposto dall'PS avverso la sentenza pretorile che aveva riconosciuto il diritto di LO FA, già dipendente SIP, ad assegno di invalidità a decorrere dal 1^.11.1992 e a pensione di inabilità a decorrere dal 1^.11.1994.
Il Tribunale, in particolare, rilevava che la l. n. 1450 del 1956, relativa al trattamento previdenziale degli addetti ai servizi pubblici di telefonia in concessione, all'art. 16 richiamava la previgente disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità ai soli fini della nozione della riduzione della capacità di guadagno dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, senza fare rinvio alla restante disciplina generale e, segnatamente, ai requisiti contributivi ivi stabiliti. Da ciò il Tribunale deduceva che la successiva normativa generale di revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile aveva inciso sulla previgente disciplina speciale solo in relazione al concetto di riduzione della capacità di guadagno (sostituito dal concetto di riduzione della capacità di lavoro), ma non l'aveva abrogata, ne' esplicitamente ne' implicitamente, onde per i telefonici doveva farsi ancora riferimento ai requisiti di contribuzione e assicurazione previsti dalla legge n. 1450 del 1956 e alla pensione di invalidità, unica prestazione prevista dalla citata legge, non anche all'assegno di invalidità, alla pensione di inabilità e agli assegni mensili speciali previsti, invece, a seconda delle ipotesi, dalla l. n. 222 del 1984. Il Tribunale pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza pretorile, rigettava la domanda avanzata in primo grado dal FA, rilevando che il richiesto beneficio della pensione di inabilità non era previsto per i telefonici e che per il richiesto assegno di invalidità (qualificato, in base al principio iura novit curia, come pensione di invalidità, unico beneficio previsto dalla normativa applicabile) non sussisteva il requisito contributivo previsto dalla citata l. n. 1450 del 1956. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione LO FA;
l'PS si è costituito depositando procura. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo dei tre motivi di ricorso il FA censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 324 e 329 c.p.c., nonché per vizio di motivazione.
In particolare, secondo il ricorrente, l'PS si sarebbe limitato ad impugnare la sentenza pretorile solo nella parte relativa alla pensione di inabilità ed avrebbe invece riconosciuto il diritto di esso ricorrente ad assegno di invalidità, onde il giudice d'appello, decidendo anche in ordine alla parte della sentenza pretorile che riconosceva il diritto al suddetto assegno, avrebbe pronunciato oltre i limiti della domanda, relativamente ad un capo della sentenza ormai passato in giudicato perché non impugnato. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., nonché per vizio di motivazione.
In particolare, secondo il ricorrente, avrebbe errato il giudice di secondo grado nell'accogliere l'eccezione di insufficienza contributiva formulata dall'PS per la prima volta in appello ed avrebbe ulteriormente errato nel ritenere tale eccezione riferita anche all'assegno di invalidità, per il quale l'PS aveva invece riconosciuto la sussistenza del diritto.
Col terzo e ultimo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della l. n. 1450 del 1956 e della l. n. 222 del 1984, nonché per vizi di motivazione.
In particolare, secondo il ricorrente, la disciplina generale dell'invalidità pensionabile dovrebbe applicarsi a tutti i lavoratori iscritti all'PS, senza fare distinzioni tra i diversi Fondi esistenti presso l'Istituto, potendo le normative speciali relative ai suddetti Fondi trovare applicazione solo se prevedenti condizioni di maggior favore per gli assicurati.
In caso di ritenuta inapplicabilità agli iscritti al Fondo telefonici delle norme relative agli istituti dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità, il ricorrente solleva questione di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli articoli 3, 24 e 38 Cost., delle leggi n. 1450 del 1956 e n. 222 del 1984 nella parte in cui non consentono di applicare anche agli iscritti al Fondo PS Telefonici i suddetti istituti dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità, con le relative norme concernenti i requisiti contributivi e sanitari.
Le censure sono infondate.
In relazione al primo motivo è da rilevare che dalla lettura diretta dell'atto d'appello proposto dall'PS (lettura consentita a questo giudice per essere stato dedotto un error in procedendo) risulta che l'istituto ha censurato la sentenza pretorile deducendo l'insussistenza del requisito sanitario solo in relazione alla pensione di inabilità, nonché l'insussistenza del requisito contributivo minimo;
che la contestazione in ordine a tale ultimo requisito, non limitata espressamente ad una sola delle prestazioni richieste in primo grado, fosse riferibile ad entrambe trova conferma nelle conclusioni rassegnate nel medesimo atto, giacché in esse l'PS chiede il rigetto della domanda relativa alla pensione di inabilità e il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità solo ove dimostrata la sufficienza contributiva.
Correttamente pertanto il giudice d'appello ha ritenuto che l'impugnazione dell'PS investisse (sia pure limitatamente alla dedotta insufficienza contributiva) anche il capo della sentenza pretorile relativo al riconoscimento dell'assegno di invalidità. Giova peraltro rilevare che, secondo la costante giurisprudenza di questa corte di legittimità, l'interpretazione della domanda e l'apprezzamento della sua ampiezza costituiscono, anche nel giudizio di appello, ai fini della individuazione del "devolutum", un tipico apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, sempre che la censura non si risolva soltanto in una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice, ma indichi specificamente quale sia il vizio del ragionamento decisorio (v., tra molte altre in tal senso, sez. 2^ n. 3678 del 1999 RV 525342; sez. 3^ n. 5945 del 2000 RV 536337; sez 1^ n. 3094 del 2001 RV 544367). In relazione al secondo motivo, è da rilevare che il requisito contributivo, al pari di quello sanitario, si configura come fatto costitutivo del diritto alle prestazioni previdenziali de quibus, pertanto la deduzione della sua insussistenza non è configurabile come eccezione in senso proprio, bensì come mera difesa, come tale proponibile oltre ogni limite preclusivo e perciò anche per la prima volta nel giudizio d'appello.
Quanto al terzo motivo, è da rilevare che nell'attuale sistema previdenziale, caratterizzato da una pluralità di regimi speciali, non è prevista una disciplina previdenziale unica applicabile a tutti e derogabile soltanto in melius per alcune categorie in relazione a singole disposizioni ricavabili dalle rispettive discipline speciali, senza che però si possa, perciò solo, dubitare della legittimità costituzionale di tale sistema.
Infatti, la diversità di trattamento tra coloro che sono soggetti al regime generale ordinario di assicurazione e previdenza e coloro che sono soggetti a sistemi previdenziali speciali trova giustificazione sia per le peculiarità che connotano i rapporti di lavoro delle diverse categorie - cui si correlano diversità e particolarità previdenziali - sia per la spiccata diversità sussistente tra i regimi speciali (collegati all'entità dei contributi versati) ed il regime ordinario generale (contraddistinto dal criterio di solidarietà e dall'apporto finanziario dello Stato, dalla differenziazione delle contribuzioni derivante dalla diversità dei rapporti lavorativi, dell'esistenza di pensioni "minime", pensioni "sociali" ecc.).
Pertanto, i regimi previdenziali speciali sono caratterizzati da peculiarità che li differenziano dal sistema dell'assicurazione generale obbligatoria spesso per aspetti che si traducono in maggiori vantaggi per gli assicurati, pertanto i suddetti regimi vanno considerati nel loro complesso, essendo impropria la pretesa di una parificazione limitata a singole previsioni.
In tal senso si è, peraltro, già pronunciata ripetutamente la Corte Costituzionale (v. in particolare sentenza n. 155 del 1969;
sentenza n. 173 del 1986 e sentenza n. 457 del 1998, quest'ultima specificamente riferita al Fondo dei Telefonici).
Per tutto quanto suesposto, il ricorso va rigettato. Nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2002