Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2002, n. 11836
CASS
Sentenza 7 agosto 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nell'attuale sistema previdenziale, caratterizzato da una pluralità di regimi speciali, non è prevista una disciplina previdenziale unica applicabile a tutti e derogabile soltanto "in melius" in relazione a singole disposizioni ricavabili dalle rispettive discipline speciali, senza che, perciò solo, possa dubitarsi della legittimità costituzionale di tale sistema, atteso che la disparità di trattamento tra coloro che sono soggetti al regime generale ordinario di assicurazione e coloro che sono soggetti a sistemi previdenziali speciali trova giustificazione sia per le peculiarità che connotano i rapporti di lavoro delle varie categorie, sia per la spiccata diversità sussistente tra i regimi speciali (collegati all'entità dei contributi versati) e il regime ordinario generale (contraddistinto, tra l'altro, dal criterio di solidarietà, dall'apporto finanziario dello Stato, dall'esistenza di pensioni "minime", "sociali", ecc..); ne consegue che i regimi previdenziali speciali (caratterizzati da peculiarità che li differenziano dal sistema previdenziale generale ordinario spesso per aspetti che si traducono in maggiori vantaggi per l'assicurato) vanno considerati nel loro complesso, senza che sia possibile una parificazione al sistema generale limitata ad alcune previsioni. (Fattispecie relativa agli iscritti al fondo telefonici).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2002, n. 11836
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11836
    Data del deposito : 7 agosto 2002

    Testo completo