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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 244/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2337/2023 depositato il 27/04/2023
proposto da
Associazione_1 Società_1 Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - Indirizzo_1 96100 Siracusa SR
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3291/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 03/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7C3D00451/2019 IRAP 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Associazione_1 Società_1 srl (breviter Istituto contribuente) esercita l'attività di
“Ospedali e case di cura generici” presentava (anno di imposta 2025) dichiarazione Modello IRAP/2016 indicando (rigo IC76) un valore della produzione netta di € 3.256.975,00 (cfr. documentazione in atti).
L'Agenzia delle entrate di Siracusa - con invito n. I01204/2018 (artt. 32, c. 1, n. 3 D.P.R. n. 600/73 e 51, c.
2, n. 2 del D.P.R. n. 633/72) - richiedeva la relativa documentazione: all'esito dell' esame della quale riteneva l'indebita deduzione, ai fini IRAP, dei componenti negativi meglio distinti in atti e dei quali meglio si dirà (cfr. documentazione – fascicolo processuale): pertanto notificava all' Istituto contribuente l' Avviso di accertamento n. TY70C3D00451/2019 (cfr. documentazione in atti) che veniva impugnato.
L'Agenzia si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice, con sentenza 3291 del 2022, rigettava il ricorso.
L'Istituto contribuente ha impugnato la sentenza di primo grado chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate la quale ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Difetto di motivazione: il motivo è infondato.
Il primo Giudice ha ampiamente argomentato la propria decisione indicando puntualmente gli elementi di fatto e di diritto sui quali ha fondato la propria decisione ed il percorso logico – giuridico seguito.
La produzione contrattuale (priva di data certa) è stata ritenuta inidonea a “vincere” le presunzioni di legge (cfr. sentenza di I grado in atti).
2.- L' Avviso di accertamento originariamente impugnato indica le ragioni che hanno indotto l' Agenzia ad operate le rettifiche (art.42 del DPR 600/73), i presupposti, gli elementi sui quali l'Agenzia si è basata, il procedimento ed il relativo procedimento di calcolo, gli imponibili, le aliquote, la determinazione delle imposte liquidate (cfr. provvedimento in atti).
3.- Dal riscontro della documentazione prodotta dall'Istituto contribuente è emersa l' imputazione tra i componenti negativi (ai fini Irap) degli importi riferiti alle prestazioni infermieristiche (da parte della “Opera Servizi Onlus”) per un importo di euro 411.929,49
che è stata ritenuta “somministrazione di manodopera”.
La documentazione di che trattasi è risultata priva di registrazione e di data certa (cfr. documentazione e contratto di appalto in atti).
4.- L'Istituto contribuente - per l'anno 2012 – era già stato oggetto di verifiche da parte dell'Agenzia delle entrate la quale aveva contestato (con altro distinto provvedimento) la contabilizzazione - ai ai fini delle II. DD. dei costi per “servizi infermieristici ed altri” – di cui al citato contratto di appalto.
A mente dell'art. 1655 c.c. costituiscono elementi tipici dell' “appalto”
“l'assunzione del rischio” e “l'organizzazione dei mezzi”: il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota n. 25/1/0015749 del 27/11/2007, ha ritenuto “difficile” riscontrare un' “autonoma organizzazione”
e concreta autonomia gestionale dell'appaltatore, in quanto il potere direttivo di quest'ultimo risulta notevolmente ridotto, tenuto conto dello stretto legame intercorrente tra medico e infermiere.
5.- Nella fattispecie qui in esame è stato riscontrato che: l'appaltatore possiede la qualifica di Onlus;
il contratto è a tempo indeterminato (difetta la c.d. contingibilità); il corrispettivo è stabilito in misura oraria;
sussiste la clausola del “divieto di utilizzo dei mezzi e delle attrezzature di proprietà della committente”
(durante lo svolgimento dell'attività lavorativa) anche in situazioni di “compresenza” di “personale dipendente” dell' Istituto che svolge la stessa tipologia di lavoro.
Ne consegue che il “contratto ” in parola non può essere configurato come un vero e proprio “contratto di appalto”: ne consegue la non riconducibilità dei relativi “costi” alla voce “costi per servizi”, bensì quali “costi per lavoro” ai fini IRAP.
L'ulteriore contratto prodotto dall'Istituto, non registrato e privo di data certa non può ritenersi “sostitutivo”
(cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna l'Istituto appellante alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00).
Palermo, 11 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
NA NA
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2337/2023 depositato il 27/04/2023
proposto da
Associazione_1 Società_1 Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - Indirizzo_1 96100 Siracusa SR
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3291/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 03/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7C3D00451/2019 IRAP 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Associazione_1 Società_1 srl (breviter Istituto contribuente) esercita l'attività di
“Ospedali e case di cura generici” presentava (anno di imposta 2025) dichiarazione Modello IRAP/2016 indicando (rigo IC76) un valore della produzione netta di € 3.256.975,00 (cfr. documentazione in atti).
L'Agenzia delle entrate di Siracusa - con invito n. I01204/2018 (artt. 32, c. 1, n. 3 D.P.R. n. 600/73 e 51, c.
2, n. 2 del D.P.R. n. 633/72) - richiedeva la relativa documentazione: all'esito dell' esame della quale riteneva l'indebita deduzione, ai fini IRAP, dei componenti negativi meglio distinti in atti e dei quali meglio si dirà (cfr. documentazione – fascicolo processuale): pertanto notificava all' Istituto contribuente l' Avviso di accertamento n. TY70C3D00451/2019 (cfr. documentazione in atti) che veniva impugnato.
L'Agenzia si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice, con sentenza 3291 del 2022, rigettava il ricorso.
L'Istituto contribuente ha impugnato la sentenza di primo grado chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate la quale ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Difetto di motivazione: il motivo è infondato.
Il primo Giudice ha ampiamente argomentato la propria decisione indicando puntualmente gli elementi di fatto e di diritto sui quali ha fondato la propria decisione ed il percorso logico – giuridico seguito.
La produzione contrattuale (priva di data certa) è stata ritenuta inidonea a “vincere” le presunzioni di legge (cfr. sentenza di I grado in atti).
2.- L' Avviso di accertamento originariamente impugnato indica le ragioni che hanno indotto l' Agenzia ad operate le rettifiche (art.42 del DPR 600/73), i presupposti, gli elementi sui quali l'Agenzia si è basata, il procedimento ed il relativo procedimento di calcolo, gli imponibili, le aliquote, la determinazione delle imposte liquidate (cfr. provvedimento in atti).
3.- Dal riscontro della documentazione prodotta dall'Istituto contribuente è emersa l' imputazione tra i componenti negativi (ai fini Irap) degli importi riferiti alle prestazioni infermieristiche (da parte della “Opera Servizi Onlus”) per un importo di euro 411.929,49
che è stata ritenuta “somministrazione di manodopera”.
La documentazione di che trattasi è risultata priva di registrazione e di data certa (cfr. documentazione e contratto di appalto in atti).
4.- L'Istituto contribuente - per l'anno 2012 – era già stato oggetto di verifiche da parte dell'Agenzia delle entrate la quale aveva contestato (con altro distinto provvedimento) la contabilizzazione - ai ai fini delle II. DD. dei costi per “servizi infermieristici ed altri” – di cui al citato contratto di appalto.
A mente dell'art. 1655 c.c. costituiscono elementi tipici dell' “appalto”
“l'assunzione del rischio” e “l'organizzazione dei mezzi”: il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota n. 25/1/0015749 del 27/11/2007, ha ritenuto “difficile” riscontrare un' “autonoma organizzazione”
e concreta autonomia gestionale dell'appaltatore, in quanto il potere direttivo di quest'ultimo risulta notevolmente ridotto, tenuto conto dello stretto legame intercorrente tra medico e infermiere.
5.- Nella fattispecie qui in esame è stato riscontrato che: l'appaltatore possiede la qualifica di Onlus;
il contratto è a tempo indeterminato (difetta la c.d. contingibilità); il corrispettivo è stabilito in misura oraria;
sussiste la clausola del “divieto di utilizzo dei mezzi e delle attrezzature di proprietà della committente”
(durante lo svolgimento dell'attività lavorativa) anche in situazioni di “compresenza” di “personale dipendente” dell' Istituto che svolge la stessa tipologia di lavoro.
Ne consegue che il “contratto ” in parola non può essere configurato come un vero e proprio “contratto di appalto”: ne consegue la non riconducibilità dei relativi “costi” alla voce “costi per servizi”, bensì quali “costi per lavoro” ai fini IRAP.
L'ulteriore contratto prodotto dall'Istituto, non registrato e privo di data certa non può ritenersi “sostitutivo”
(cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna l'Istituto appellante alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00).
Palermo, 11 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
NA NA