Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 244
CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'Avviso di Accertamento

    Il giudice di primo grado ha ampiamente argomentato la propria decisione, indicando puntualmente gli elementi di fatto e di diritto su cui si è basato, ritenendo la produzione contrattuale inidonea a superare le presunzioni di legge.

  • Rigettato
    Errata qualificazione dei costi per prestazioni infermieristiche

    La Corte ha ritenuto che il contratto in esame non potesse essere configurato come un vero e proprio contratto di appalto, ma piuttosto come somministrazione di manodopera, dato che l'appaltatore non possedeva un'autonoma organizzazione e autonomia gestionale, il potere direttivo dell'appaltatore era ridotto, il contratto era a tempo indeterminato, il corrispettivo era orario e vi erano clausole che limitavano l'autonomia dell'appaltatore. Inoltre, la documentazione prodotta era priva di registrazione e data certa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 244
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 244
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo