Sentenza 4 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/02/2002, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM D.Z. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CALUAZIONEDICA Oggetto Respicerstilet SE ONE TERZA CIVILE de cinco shrooluly Composta e gli ll.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano NICASTRO Presidente R.G.N. 21665/98 - 3754 Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO Cron. - Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI 357 Rep. Dott. Bruno DURANTE Consigliere Ud. 12/11/01 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPP A DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti 1.55 il 4. FER 2009 TT IO, TT IT, elettivamente IL CANCELLIERE domiciliati in ROMA VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell'avvocato STANISLAO AURELI, che li difende anche €1,55 L.3000 CANCELLERIA disgiuntamente agli avvocati GIUSEPPE BALLARINI, ALBERTA BOMBI, giusta delega in atti;
ricorrenti - 33
contro
ASSITALIA SPA, in persona dell'Amministratore Delegato Dr. Giancarlo Giannini, elettivamente domiciliata in MIRABELLO 6, presso lo studio ROMA VIA CARLO 2001 dell'avvocato GIORGIO TROPIANO, che la difende giusta 1916 delega in atti;
-1- controricorrente nonchè
contro
OL SP;
- intimato avverso la sentenza n. 3109/97 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione III Civile, emessa il 18/06/97 e depositata il 30/10/97 (R.G. 84/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/01 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Stanislao AURELI;
udito l'Avvocato Giorgio TROPIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3 Svolgimento del processo. Con atto di citazione del marzo 1990 AB e OR TI, rispettivamente conducente e proprietario di un motoveicolo, convenivano davanti al Tribunale di Roma Spartaco LE, proprietario e conducente di un'autovettura, e la società Assitalia-Le Assicurazioni d'Italia, per sentirli condannare in solido al pagamento dei danni subiti nello scontro tra i due veicoli avvenuto il 21 gennaio 1988. Costituitisi entrambi i convenuti, il Tribunale adito, con la sentenza depositata il 22 novembre 1993, riteneva non superata la presunzione di uguale responsabilità dei due conducenti e liquidava i danni, esclusi quelli morali, in L.
1.885.000 a favore di AB TI ed in L. 180.000 a favore di OR TI. w I TI proponevano appello. Costituitasi soltanto la società ར ཡ ང ་ ཐོ assicuratrice, la Corte di appello di Roma, con la sentenza depositata il 30 ottobre 1997, ha confermato la pronunzia di primo grado, osservando, per ciò che rileva in questa sede, che "il modulo di constatazione amichevole dell'incidente non fornisce elementi per una compiuta ricostruzione del sinistro" e che, in assenza di altri elementi probatori, va applicata "la presunzione di legge di pari concorso causale" delle condotte dei due conducenti dei veicoli scontratisi. Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma AB e OR TI hanno proposto ricorso per cassazione, a cui la società Assitalia-Le Assicurazioni d'Italia s.p.a. ha resistito con controricorso. Ambedue le parti hanno presentato memoria. Motivi della decisione. 3 4 Con il primo motivo del ricorso i TI deducono "violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e particolarmente dell'art.5, comma 2, del DL 29 dicembre 1976 n.857 convertito dalla legge 26/2/1977 n.39, dell'art. 104 del D.P.R. 15 giugno 1959 n.393 (codice della strada vigente all'epoca del fatto), degli artt. 125 n.2, 112 e 116 c.p.c., degli artt. 2702, 2054, 2697 c.c. (art. 360 n.3 c.p.c.)". Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art.360 n.5 c.p.c.. Con i due motivi, che sono sviluppati in modo unitario, i ricorrenti, premesso che le risultanze emergenti dal modulo di contestazione amichevole di incidente ("c.d. modulo C.A.I.”), firmato da entrambi i collidenti, fanno stato tra le parti fino a querela di falso e comportano una presunzione anche a carico dell'assicuratore, sostengono che dal detto modulo si desume che lo scontro si verificò per colpa esclusiva del LE, la cui autovettura, mentre procedeva in senso contrario al motoveicolo dei TI, girò a sinistra per parcheggiare senza dare la precedenza spettante al TI, a cui nessuna colpa è imputabile, stante anche la ridotta velocità da lui tenuta, desumibile dai danni “particolarmente lievi" riportati dal motociclo. La Corte di appello, pertanto, avrebbe dovuto ritenere superata la presunzione di corresponsabilità posta dall'art.2054 c.c.. Il ricorso, in ambedue i motivi, è infondato. La sentenza impugnata, confermando la valutazione del giudice di primo grado, ha ritenuto che il modulo di constatazione amichevole dell'incidente, firmato da entrambi i conducenti, “non fornisce elementi 4 S 1037 129.11 per una compiuta ricostruzione del sinistro", precisando che "il disegno è 102T approssimativo ed appena abbozzato" e che "la sola indicazione, ▼ 20,66 mediante crocesegno nell'apposita casella, che l'autovettura del LE stesse svoltando a sinistra, da sola e spoglia di ogni altro connotato dinamico e temporale, appare di scarsa utilità”. In presenza di siffatto accertamento di fatto sul contenuto del detto modulo, ritenuto inidoneo a provare le circostanze e le modalità del sinistro, non sono configurabili le violazioni di legge denunziate nel ricorso. Né a questa Corte di legittimità può chiedersi una diretta interpretazione del modulo medesimo, trattandosi di accertamento di fatto precluso in questa sede. In realtà i ricorrenti ripropongono, inammissibilmente, la loro lettura del contenuto del modulo, che è stata esclusa da ambedue i giudici di merito. Poiché nel ricorso non è indicata alcuna altra prova che la sentenza impugnata avrebbe trascurato, deve ritenersi corretta l'applicazione dell'art.2054 c.c. effettuata dalla Corte di appello. Il ricorso va, in conclusione, rigettato. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 12 novembre 2001. Il Presidente Il Relatore-Estensore Ешић пре IL CANCELLIERE C1 Gina CasoliCasoli 5