Sentenza 27 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2002, n. 9425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9425 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
AULA "A" L POPOLO ITALIANO!0.2LA CORT IL ED 2 517/2002 REPUBBLICA ITALIANA oggetto LAVORO IN N E CASSAZIONE LA CORTE SUPREMA SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente Dott. Michele DE LUCA Consigliere R.G.n. 00015/2000 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Cron. 25219 Dott. Ragffaele DI LELLA Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 26.03.2002 da EL FA rapp.ta e difesa dall'avv. Franco Agostini, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Arno, n. 47, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL NTERNO in persona del Ministro rapp.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 00490/1998 del 02.12.1998/07.01.1999, R.G. n. 00288/98. a 1327 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 marzo 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Uditi l'avv. Franco Agostini per ME NY;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Cagliari, rinnovata la consulenza medico-legale, rigettava l'appello proposto da NY ME avverso la sentenza del Pretore di Cagliari del 16/27 gennaio 1997. Aveva a sua volta il Pretore, espletata consulenza medico legale, rigettato la domanda proposta dalla ME contro il Ministero dell'Interno diretta al riconoscimento del suo diritto alla pensione di inabilità e alla indennità di accompagnamento. Osservava il Tribunale: la censura rivolta alla sentenza appellata dalla ME di avere il giudice di appello fruito di un parere tecnico viziato per errori diagnostici e per sottovalutazioni delle malattie e della loro incidenza era stata smentita dalla rinnovata consulenza medico-legale, la cui relazione, con la indicazione analitica delle malattie riscontrate e della loro valutazione medico-legale, aveva concluso con una sostanziale sovrapponibilità delle proprie determinazioni a quelle della commissione medica, che pur si era abbandonata a una qualche sopravvalutazione degli elementi esaminati;
il c.t.u. di secondo grado aveva concluso per la insussistenza di una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo della ME fino al compimento del 65° anno di età di essa e, successivamente, comunque, per la insussistenza delle condizioni per la indennità di accompagnamento. Ricorre per l'annullamento della predetta sentenza la ME affidandosi ad unico motivo di censura. Il Ministero dell'Interno si è costituito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso ME NY denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 della legge 20 marzo 1971, n. 118, 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, 2 e 1 della legge21 novembre 1988, n. 508, nonché motivazione insufficiente e contraddittoria, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: la ME aveva chiesto sia la pensione di inabilità che la indennità di accompagnamento;
in primo grado la prima domanda non aveva avuto risposta alcuna, ancorché fossero stati riconosciuti gli estremi del requisito sanitario per la sua concessione (100% di invalidità dalla data della domanda amministrativa del 1989); in secondo grado, in sede di rinnovo della consulenza medico- legale, era stata comunque accertata una situazione di salute estremamente precaria, tanto da apparire confermata (ma non espressa, in mancanza di specifico quesito al c.t.u.) una situazione da prestazione pensionistica, e tuttavia il rigetto della relativa domanda era stato fondato su elementi provenienti dalla stessa assistita e riversati negativamente nella anamnesi e non si era tenuto conto contemporaneamente di altri, analoghi, di segno opposto;
quanto alla domanda di indennità di accompagnamento, e premesso che essa era stata rigettata a seguito del rinnovo della consulenza, ha trovato la sua negazione nella interpretazione restrittiva basata sulla elementarietà degli atti quotidiani della vita;
avrebbe potuto avere ben altra considerazione la medesima domanda, ove, invece, ci si fosse ricondotti al criterio di autosufficienza anche in relazione alla capacità di assolvere i detti atti in un contesto che non sia soltanto di espressione vegetativa ma anche di vita e di relazione;
la stessa situazione di deambulazione non doveva essere intesa in termini di mera motricità nell'uso meccanico degli arti inferiori, ma doveva pur sempre rappresentare una condizione di uso dei movimenti nel senso voluto e cercato, e quindi necessario alla vivibilità el mondo appena circostante;
nella specie, la limitazione deambulatoria, elemento necessario per lo svolgimento degli atti quotidiani, era totale se si rileva che la ME non usciva di casa da anni, e aveva bisogno di aiuto anche nella propria abitazione, sicché l'assistita aveva diritto anche alla indennità di accompagnamento. Il ricorso è infondato. Quanto alla pretesa della ME di prestazione di natura pensionistica, evidentemente limitata al periodo dal 1989 (data della domanda amministrativa) a quella del compimento del 65° anno di età (aprile 1993), in questa sede, da parte ricorrente, altro non si propone che una mera rivisitazione dei fatti di causa e una valutazione diversa, ed 3 G evidentemente più appagante per l'assistita, degli elementi, esclusivamente riferibili al requisito sanitario, già sottoposti al vaglio del giudice di merito. Si sostiene, infatti, a conforto, che il primo consulente medico-legale aveva, invece, ritenuto sussistente un grado di invalidità del 100% fin dalla data della domanda amministrativa (ma non anche esistenti le condizioni per il riconoscimento della indennità di accompagnamento), ancorché tale requisito non fosse stato neanche preso in considerazione dal giudice di primo grado non essendo stato seguito da alcuna pronuncia per prestazione pensionistica, e che la valutazione medico-legale era stata ribaltata dal Tribunale, sulla scorta delle conclusioni del consulente di secondo grado, fatte proprie dal giudice di merito, con motivazione fondata su elementi provenienti dalla stessa assistita e riversati negativamente nella anamnesi e non confrontati e/o contrapposti ad altri, analoghi, di segno opposto, nonostante lo stesso consulente avesse rilevato, a seguito di aggravamento del quadro patologico dell'assistita, l'effettivo conseguimento da parte di essa, a far data dal 1987/88, della invalidità al lavoro del 100%. La censura, in tal senso proposta, pecca evidentemente di insanabile genericità. La motivazione del Tribunale, in parte per relationem al contenuto della consulenza medico- legale, si compone di una approfondita analisi delle malattie riscontrate, nonché da altre considerazioni di carattere extrasanitario di conforto, e pervenendo alla conclusione che solo a seguito dell'aggravamento del quadro patologico, intervenuto nel 1997/98, la ME era da considerarsi affetta dalla massima riduzione della capacicità di lavoro (100%). Val quanto dire che il Tribunale si è fatto carico di una indagine a largo raggio e di una valutazione complessiva, che non trovano puntuale contestazione nei singoli elementi già valutati da quel giudice. Nè può tacersi, ai fini della pur necessaria decisività della censura, che non si è fatta la minima menzione degli altri requisiti costitutivi della prestazione richiesta, sicché il mero rilievo di (eventuale) valutazione positiva della censura, il ricorso sul punto non potrebbe mai sortire un effetto rescindente nella incertezza della decisività di una (pretesa) diversa valutazione dei fatti sotto il profilo esclusivamente sanitario. Quanto alla indennità di accompagnamento, la relativa censura deve ritenersi infondata. 4 Il consulente tecnico di secondo grado, e, per esso, il Tribunale che ne ha fatto proprie le argomentazioni e le conclusioni, ha accertato che lo stato invalidante della ME, a seguito di aggravamento, nel 1987/88 aveva conseguito la massima percentuale di incapacità lavorativa (100%), dopo aver indicato le patologie riscontrate, ne ha determinato l'incidenza su entrambi i profili del requisito sanitario richiesto per la prestazione, pervenendo alla conclusione che l'assistita si trovava nella situazione di una “ultrassessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età ma che non necessita di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita ovvero di un accompagnatore permanente per deambulare". Orbene, la censura sviluppata in ricorso si incentra esclusivamente sull'apparato locomotorio con riferimento alle circostanze di fatto della impossibilità dell'assistita ad uscire di casa senza l'aiuto di terzi e ad una certa difficoltà anche a muoversi nell'ambito della propria abitazione, e trascura, tuttavia, l'esame e il confronto delle medesime condizioni con l'accertamento del consulente secondo cui "le altre patologie a carico dell'apparato cardiocircolatorio e respiratorio" risultano “citate per completezza” e incidenti “in misura minima sulla capacità di lavoro della ME" senza compromissione dei "parametri fondamentali della funzione psichica (cognitiva ed intellettiva)", il tutto poi divenuto il sostrato del giudizio di merito, insindacabile in questa sede, che "si tratta, in definitiva, come si vede, di un quadro patologico non grave che, valutato nel suo complesso, non era certamente tale da comportare la totale inabilità dell'appellante fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età”. Per il periodo successivo, quindi, oltre l'aggravamento delle condizioni generali di salute in relazione alle medesime patologie, puntualmente riscontrato dal consulente, con la conseguita valutazione della totale inabilità della ME, manca, nè ne risultano introdotti, qualsiasi altro elemento idoneo a spostare la valutazione sugli elementi riferiti alla mancanza della capacità lavorativa, a quelli, ulteriori, riconducibili alla impossibilità, permanente, di cui allo schema delineato dalla legge per il riconoscimento della indennità di accompagnamento, sicché, in rapporto ad essi, non è dato rilevare in concreto i punti di riferimento delle argomentazioni prospettate. 5 Il ricorso, pertanto, va rigettato, senza alcun provvedimento in ordine alle spese giudizio di cassazione, in applicazione del principio di irripetibilità di cui al ripristinato art. del 152, disp. att. c.p.c. rigetta il ricorso;
dichiara non doversi provvedere in ordine alle
P. Q. M.
la Corte del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 26 marzo 2002. spese Il Consigliere est. Il Presidente Giovanni Mazzarella Vincenzo Mileo Giovanni lifezzarella مكر وه Hele danell Смас IL CANCELLERE Deposita mente 27614, 200 IL CANCEL ERL lieve 6