Sentenza 5 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/06/2002, n. 8115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8115 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2002 |
Testo completo
IN NOME0 8 1 1 5 /0 2 REPUBBLICA ITALIA OGGETTO O ITALIANO Imposta di registro: A TE SUPREMA DI CASSAZIONE I L rettifica R A T U SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA B I R T dai Magistrati: A SACCUCCI Presidente R.G. N. 2139/2000 St Bruno I R E T A Dott. Enrico PAPA Cons. relatore M Cron.22350 Dott. Stefano MONACI Consigliere Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Rep. Dott. Antonino DI BLASI Consigliere Ud.
6.3.2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2139 R.G. 2000, proposto da MA CO, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Giuseppe AIELLO ed elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte;
- ricorrente-
contro
UFFICIO DELLE ENTRATE DI CATANZARO, in persona del Direttore 'pro tempore', con sede in Catanzaro, al viale Isonzo;
- intimato -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria 0 Regionale della Calabria in data 3 dicembre 1998, depositata col 7 1 1 n. 162/8/98 il 14 gennaio 1999; Uditi, nella pubblica udienza del 6 marzo 2002: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. M. Consolino, delegato, per il ricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con atto notarile registrato a Catanzaro il 3 marzo 1983 al n. 1109, CO LA vendette alla S.n.c. Villaggio del Sole un suolo della superficie di ha.
2.32.90 per il corrispettivo dichiarato in lire 11.600.000, che, il competente Ufficio del Registro rettificò in lire 116.450.000. Le impugnative dei contribuenti, previa riunione, vennero parzialmente accolte dalla Commissione Tributaria di primo grado, che ridusse il valore finale del suolo compravenduto a lire 58.225.000. I gravami contrapposti delle parti sono stati, con la sentenza indicata in epigrafe, respinti dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, che ha ritenuto di condividere la valutazione operata in prime cure. Per la cassazione ricorre il solo venditore LA, con due mezzi, non contrastati dall'Amministrazione finanziaria. Motivi della decisione Deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 52 e 79 TUR (d.P.R. 131/1986) e vizio di motivazione, il contribuente censura la sentenza impugnata, da un lato, per la mancata applicazione del sistema di valutazione automatica, e, dall'altro, per aver considerato ipotetici sviluppi edificatori della zona, così 2 pervenendo - in assenza di strumenti urbanistici perfezionati nel loro 'iter' ad un valore solo 'virtuale'. Il ricorso è inammissibile. Esso è stato indirizzato nei confronti dell'Ufficio delle Entrate di Catanzaro, in persona del Direttore 'pro tempore', ed è stato notificato presso la sede dell'ufficio medesimo, mediante consegna ad impiegato all'uopo incaricato. Risulta, pertanto, in contestuale violazione degli artt. 366, comma 1, n. 1, c.p.c., e 11 r.d. 1611/1933, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (v., per tutte, Cass. 2807 e 12315/1999, 657/2000, e, fra le più recenti, Cass. 8714/2001), cui il collegio non può non aderire. L'Ufficio finanziario territoriale, invero, è munito della qualità di parte nei soli giudizi davanti alle commissioni provinciali e regionali (art. 10 d.lgs. 546/1992), restando nel processo di cassazione applicabili, in difetto di deroga (arg. art. 62, comma 2, d.lgs. cit.), le regole generali. Secondo queste ultime, legittimo contraddittore del contribuente è il Ministero delle finanze, in persona del Ministro, da evocarsi in giudizio con atto notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato. Alla invalidità della impugnazione, per difetto riguardante l'identificazione della controparte, è solo consequenziale la nullità della sua notifica, non sanabile quindi dalla (eventuale) costituzione della stessa Avvocatura. Alla declaratoria di inammissibilità non conseguono 3 statuizioni sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 6 marzo II Cons. estensore ковара Enrico Erico 4 2002. Il Presidente Bruno Saccucci A R 6 . A 8 E 9 N T N 1 - / O U 4 I B B / Z I 6 . A 2 L R R L . T R T A . S . P I . B D G A E L T R E A 1 I D 3 A R I 1 S D E . N T E E N S A T I N A M E S E -5 GIU 2002