CASS
Sentenza 25 novembre 2021
Sentenza 25 novembre 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/11/2021, n. 43573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43573 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RR ST nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/05/2021 del trib. Liberta di Perugia udita la relazione svolta dal Presidente Pierluigi Di Stefano;
sentite le conclusioni del PG Marco Dall'Olio che chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza; udito l'avvocato Cesare Gai, in proprio e quale sostituto processuale dell'avvocato NI AC, che chiede l'annullamento dell'impugnata ordinanza. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 maggio 2021 il Tribunale di Perugia ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di ST RR avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Terni del 28 aprile 2021, con la quale gli veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con il primo motivo plurime violazioni di legge ex artt. 127, comma 5, 178, comma 1, lett. c), 179 e 309, comma 8, cod. proc. pen., in relazione alla denegata partecipazione del difensore di fiducia all'udienza camerale di trattazione dell'istanza di riesame. Si evidenzia, al riguardo: a) che a seguito della comunicazione di fissazione dell'udienza per il giorno 11 maggio 2021 l'indagato aveva revocato i precedenti Penale Sent. Sez. 6 Num. 43573 Anno 2021 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI Data Udienza: 14/09/2021 così deciso il 14 settembre 2021 Roma difensori in data 8 maggio 2021 e contestualmente nominato unico difensore di fiducia l'Avv. Enrico De Luca, che in data 10 maggio 2021 chiedeva il differimento dell'udienza al fine di apprestare un'adeguata difesa, avendo i precedenti difensori avanzato richiesta di riesame con riserva dei motivi;
b) che il difensore di fiducia, inoltre, aveva contestualmente comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica per il collegamento da remoto, al fine di partecipare all'udienza nell'ipotesi di diniego dell'istanza di differimento. Ciò nondimeno, l'udienza di riesame veniva egualmente celebrata in collegamento da remoto con l'indagato e senza la presenza del difensore, al quale pertanto è stato impedito di prendervi parte. 2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un pericolo concreto ed attuale di reiterazione di reati della stessa specie dì quello oggetto del procedimento de quo, atteso che le risultanze investigative non hanno consentito di individuare alcun elemento concreto in merito alla stessa detenzione della sostanza sequestrata e all'ipotizzato inserimento dell'indagato in ambienti criminali legati allo spaccio di stupefacenti, ovvero al mantenimento di stabili rapporti e collegamenti con fornitori o acquirenti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato quanto al primo motivo. 1. Dalla richiesta presentata dal difensore risulta chiaramente che egli aveva tempestivamente indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale il Tribunale avrebbe dovuto inviare ritualmente l'"invito" per la partecipazione in videoconferenza alla udienza camerale. Quindi, ricorre la nullità assoluta dedotta per non essere stata consentita la partecipazione del difensore di fiducia. 2. Il secondo motivo, che va comunque valutato potendo portare ad una decisione di maggior interesse per la parte riguardando il merito, è invece inammissibile per violazione dell'articolo 581 cod. proc. pen.: difatti, presenta un contenuto del tutto generico che non si confronta in modo preciso con il contenuto della decisione impugnata.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Perugia competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
sentite le conclusioni del PG Marco Dall'Olio che chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza; udito l'avvocato Cesare Gai, in proprio e quale sostituto processuale dell'avvocato NI AC, che chiede l'annullamento dell'impugnata ordinanza. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 maggio 2021 il Tribunale di Perugia ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di ST RR avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Terni del 28 aprile 2021, con la quale gli veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con il primo motivo plurime violazioni di legge ex artt. 127, comma 5, 178, comma 1, lett. c), 179 e 309, comma 8, cod. proc. pen., in relazione alla denegata partecipazione del difensore di fiducia all'udienza camerale di trattazione dell'istanza di riesame. Si evidenzia, al riguardo: a) che a seguito della comunicazione di fissazione dell'udienza per il giorno 11 maggio 2021 l'indagato aveva revocato i precedenti Penale Sent. Sez. 6 Num. 43573 Anno 2021 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI Data Udienza: 14/09/2021 così deciso il 14 settembre 2021 Roma difensori in data 8 maggio 2021 e contestualmente nominato unico difensore di fiducia l'Avv. Enrico De Luca, che in data 10 maggio 2021 chiedeva il differimento dell'udienza al fine di apprestare un'adeguata difesa, avendo i precedenti difensori avanzato richiesta di riesame con riserva dei motivi;
b) che il difensore di fiducia, inoltre, aveva contestualmente comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica per il collegamento da remoto, al fine di partecipare all'udienza nell'ipotesi di diniego dell'istanza di differimento. Ciò nondimeno, l'udienza di riesame veniva egualmente celebrata in collegamento da remoto con l'indagato e senza la presenza del difensore, al quale pertanto è stato impedito di prendervi parte. 2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un pericolo concreto ed attuale di reiterazione di reati della stessa specie dì quello oggetto del procedimento de quo, atteso che le risultanze investigative non hanno consentito di individuare alcun elemento concreto in merito alla stessa detenzione della sostanza sequestrata e all'ipotizzato inserimento dell'indagato in ambienti criminali legati allo spaccio di stupefacenti, ovvero al mantenimento di stabili rapporti e collegamenti con fornitori o acquirenti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato quanto al primo motivo. 1. Dalla richiesta presentata dal difensore risulta chiaramente che egli aveva tempestivamente indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale il Tribunale avrebbe dovuto inviare ritualmente l'"invito" per la partecipazione in videoconferenza alla udienza camerale. Quindi, ricorre la nullità assoluta dedotta per non essere stata consentita la partecipazione del difensore di fiducia. 2. Il secondo motivo, che va comunque valutato potendo portare ad una decisione di maggior interesse per la parte riguardando il merito, è invece inammissibile per violazione dell'articolo 581 cod. proc. pen.: difatti, presenta un contenuto del tutto generico che non si confronta in modo preciso con il contenuto della decisione impugnata.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Perugia competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.