Sentenza 23 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/07/2002, n. 10755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10755 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA1 0 755 02 IN NONE DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE otteritor sovitus Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo CARBONE R.G.N. 6156/00 - Dott. Paolo VITTORIA Consigliere- Cron. 28361 Rep. 2252 Dott. Ernesto LUPO Rel. Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere Ud. 28/02/02 Dott. Alberto TALEVI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio S ENTENZA dal Sig. Soy per diritti € 15 sul ricorso proposto da: 23 LUG 2002 ANGELO, SADOCCO DILVA, in proprio e nq di FO IL CANCELLIERE esercenti la patria potestà sul minore genitori FO CO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA 77 1.1500 PIETRO ARETINO 101, presso lo studio dell'avvocato CANCELLER LUIGI GRASSI, difesi dall'avvocato MICHELE IAZZETTA, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
ASL/3 LATINA, in persona del Direttore Generale Dott. Roberto Malucelli, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PILO ALBERTELLI 15, presso lo studio dell'avvocato GIULIO DE CESARE, difesa dall'avvocato DINO LUCCHETTI, -1- giusta delega in atti;
controricorrente - nonchè
contro
ASSICURAZIONE SPA, corrente in UNIPOL Bologna, in persona del suo procuratore Dott. Giovanni Gigliotti, elettivamente domiciliata in ROMA VLE MAZZINI 55, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE COLETTA, difesa dall'avvocato MENENIO CODELLA, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 614/99 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 04/02/99 e depositata il 02/03/99 (R.G. 2051/93); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Michele IAZZETTA;
udito l'Avvocato Dino LUCCHETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per 1'inammissibilità del ricorso. -2- .... . 3 Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 26 luglio 1985 LO NI e IL DO convennero davanti al Tribunale di Latina la U.S.L. LT/3 di Latina per sentirla condannare al risarcimento dei danni loro cagionati dalla nascita di un figlio affetto da paralisi ostetrica al braccio destro, assumendo che detto evento era dovuto a negligenza ed imperizia dei medici dell'ospedale S. Maria Goretti di Latina. La U.S.L. convenuta contestò la responsabilità e spiegò domanda subordinata di rivalsa nei confronti della Unipol Assicurazioni s.p.a., la quale si costituì. Con comparsa del 26 gennaio 1986 gli attori intervennero nella qualità di esercenti la potestà sul minore Enrico. II Tribunale adito respinse la domanda risarcitoria e, conseguentemente, quella di garanzia. Gli attori proposero appello e si costituirono la U.S.L. LT/3 e la società Unipol Assicurazioni. La Corte di Е appello di Roma, dopo avere disposto una nuova consulenza tecnica, con la sentenza depositata il 2 marzo 1999, ha confermato la pronunzia di primo grado, affermando che va esclusa “ogni responsabilità della struttura ospedaliera, anche alla luce dell'art. 1218 c.c.". Premesso che il compito dei medici che assistettero al parto integrava la fattispecie di cui all'art.2236 c.c., "per la rarità della situazione e la necessità di farvi fronte in brevissimo tempo (onde evitare al feto danni maggiori)", la Corte di appello non ha ravvisato colpa grave nel comportamento dei sanitari, ed in particolare nel non avere essi proceduto al parto cesareo. Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma LO NI e IL DO, in proprio e nella qualità, hanno proposto ricorso per 3 4 cassazione. La Azienda Unità Sanitaria Locale Latina e la Unipol Assicurazioni hanno presentato distinti controricorsi. I ricorrenti e la detta Azienda hanno presentato memoria. Motivi della decisione. 1.- Il ricorso per cassazione è ammissibile perché esso, correttamente interpretato, deve ritenersi indirizzato nei confronti del soggetto che ha partecipato ai precedenti gradi del giudizio di merito (U.S.L. LT/3 di Latina), anche se nel ricorso esso è stato diversamente denominato ("A.S.L. LT/3"). La diversa denominazione della parte intimata è, invero, frutto di 5 un mero errore materiale, come ha sostenuto la difesa dei ricorrenti nella memoria e nella discussione orale. Tale errore si desume, innanzitutto, dal tenore letterale del ricorso, in cui, anche per narrare lo svolgimento س ت ا del processo, viene sempre usata la dizione "A.S.L. LT/3", mentre è indubbio che gli attori hanno citato, in primo grado ed in appello, la U.S.L. LT/3, denominazione che nel ricorso non viene mai usata, anche quando si indica la parte convenuta davanti al tribunale e poi la parte appellata. D'altro canto, il soggetto indicato come "A.S.L. LT/3" non esiste, perché la Azienda Unità Sanitaria Locale di Latina (come si desume dal controricorso) non è suddivisa in più unità sanitarie e quindi non è contraddistinta da un numero e dalla sigla della provincia (LT/3). La conferma che il ricorso sia stato proposto contro lo stesso soggetto che ha partecipato al giudizio di merito (e non contro un soggetto diverso) si trae dal fatto che esso è stato notificato al difensore 4 5 della U.S.L. nel giudizio di appello (avv. Alessandro D'Erme presso lo studio dell'avv. Giovanni Meladio di Roma).
2. Inammissibile deve, invece, ritenersi il controricorso proposto dalla Azienda Sanitaria Locale di Latina. Dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. Un. 30 novembre 2000 n. 1237) si desume che, in applicazione del disposto dell'art.6 della legge 23 dicembre 1994 n.724 (secondo cui in nessun caso i debiti delle soppresse unità sanitarie locali possono gravare sulle neo-costituite aziende unità sanitarie locali), parte processuale rimane la soppressa U.S.L. LT/3, la cui soggettività continua attraverso la apposita gestione 5 stralcio incaricata della fase liquidatoria. Consegue che la nuova Azienda sanitaria é estranea al presente giudizio e non è perciò legittimata a presentare controricorso. E 3. Con l'unico motivo i ricorrenti deducono "violazione e falsa applicazione della L.23 dicembre 1978 n.833, degli artt. 1176, 1218, 2236 e 2697 c.c.: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata circa punti decisivi della controversia: il tutto in relazione al disposto di cui all'art. 360 n.3 e 5 c.p.c.". I ricorrenti affermano che la sentenza impugnata si fonda "su di una errata valutazione delle risultanze della CTU, la quale ha evidenziato invece gravi responsabilità sia a carico della struttura sia in capo ai sanitari". Sotto il primo profilo, i ricorrenti osservano che la Corte di appello non ha tenuto conto dei principi della legge n.833 del 1978, dell'inquadramento della responsabilità della struttura sanitaria nella materia contrattuale, delle gravi lacune nella stesura della cartella clinica, 5 6 delle gravi omissioni diagnostiche ed organizzative dell'ospedale, il quale non ha provato che l'inadempimento sia derivato da impossibilità della prestazione per causa ad esso non imputabile. In ordine al comportamento dei sanitari, i ricorrenti lamentano "il mancato compimento di un riscontro ecografico, reso necessario dalla scarna documentazione sanitaria a loro disposizione" e sostengono che, essendo i problemi di speciale difficoltà insorti a seguito del detto comportamento negligente, non era applicabile l'art. 2236 c.c., ma doveva farsi applicazione dell'art. 1176, secondo comma, c.c.. 4.- Il ricorso è infondato. Va premesso che la Corte di appello, prima di confermare la sentenza di primo grado, ha disposto una nuova consulenza tecnica “sulla adeguatezza della assistenza ricevuta dalla DD ed ha anche chiesto al consulente, in presenza dei procuratori delle parti, chiarimenti sull'elaborato peritale depositato in appello. I ricorrenti denunziano "una errata valutazione delle risultanze della CTU”, ma, al contrario, la Corte di appello, proprio sulla base delle considerazioni e conclusioni del consulente tecnico ritenute "pienamente convincenti”, è pervenuta ad "escludere ogni responsabilità della struttura ospedaliera, anche alla luce dell'art. 1218 c.c.". I ricorrenti, senza peraltro fare alcun riferimento specifico alla invocata relazione del consulente tecnico (che essi assumono erroneamente valutata dalla sentenza impugnata), indicano, da un lato, disposizioni di legge e, dall'altro, elementi di fatto che le une e gli altri - sarebbero stati ignorati dalla Corte di appello. 6 7 Al riguardo va osservato che di alcune disposizioni (quelle della legge n.833 del 1978, attuative del diritto costituzionale alla salute) non risulta la loro pertinenza al caso di specie, trattandosi di principi generali che i ricorrenti si limitano ad invocare senza alcun collegamento con le caratteristiche della fattispecie concreta e con le ragioni per le quali la domanda attorea è stata rigettata. Di altre disposizioni (relative all'inquadramento del caso nell'ambito della responsabilità contrattuale) non sussiste la violazione, perché la Corte di appello ha escluso la esistenza dei presupposti di fatto della responsabilità contrattuale, non negando quindi l'applicabilità in 5 astratto di tale tipo di responsabilità. In ordine agli elementi di fatto, tutti quelli indicati nel ricorso sono کیا stati tenuti presenti e valutati nella sentenza impugnata. In particolare, per quanto attiene alla struttura sanitaria, la responsabilità della stessa è stata esclusa dalla sentenza impugnata per due concorrenti ragioni, ciascuna delle quali di per sé sola sufficiente a sorreggere detta esclusione: a) non sono state ravvisate le "gravi omissioni diagnostiche” lamentate nel ricorso, perché la Corte di appello, con valutazione rientrante nei poteri del giudice del merito, ha ritenuto che, per una serie di ragioni tra cui quella che la partoriente non aveva riferito alcuna anomalia della gravidanza né di evoluzione del travaglio, "il quadro clinico apparente, diligentemente valutato, non imponeva....speciali urgenti indagini”; b) è stato comunque ritenuto non provato il nesso causale tra le lamentate omissioni diagnostiche, anche se esse fossero state considerate sussistenti, e la mancata effettuazione del 8 parto cesareo (a cui si riconduce, secondo i ricorrenti, l'evento dannoso), avendo la Corte di appello recepito la valutazione del consulente tecnico secondo cui non è certo che la scelta di tale tipo di parto "non fosse già preclusa dallo stato avanzato del travaglio” quando l'attrice si presentò al pronto soccorso. E la prova sulla sussistenza del nesso causale, anche in tema di responsabilità contrattuale, incombe sul creditore-danneggiato, onde la mancanza di certezza sul detto nesso causale comporta il rigetto della domanda risarcitoria. Per quanto attiene al comportamento dei sanitari, i ricorrenti non contestano che il parto, secondo la situazione presentatasi allo ore 3.00 (dopo il ricovero della partoriente avvenuto poco prima, alle ore 2,15), abbia implicato la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, ma ritengono inapplicabile l'art.2236 c.c. (che richiede per la responsabilità del professionista almeno la colpa grave) perché detti problemi sono insorti a seguito del precedente comportamento negligente consistente nelle gravi omissioni diagnostiche già lamentate. Ma, come si è sopra rilevato, la sussistenza di tali omissioni è stata esclusa dal giudice del merito con valutazione di fatto il cui riesame è precluso in questa sede di legittimità. In conclusione, non sussistono i denunziati vizi di violazione di legge od attinenti alla motivazione della sentenza impugnata, onde il ricorso va rigettato. 5.- In ordine alle spese del giudizio di cassazione, l'inammissibilità del controricorso della Azienda Unità Sanitaria Locale di Latina comporta che nulla è dovuto a questa parte. 8 9 Sussistono, poi, giusti motivi per compensare le spese tra i ricorrenti e la Unipol Assicurazioni, tenuto conto che quest'ultima è stata chiamata in garanzia dalla parte convenuta, mentre nessuna domanda è stata contro di essa rivolta dagli attori ed odierni ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra i ricorrenti e la Unipol Assicurazioni. Nulla per le dette spese nei confronti della Azienda Unità Sanitaria Locale Latina. Così deciso a Roma il 28 febbraio 2002. Il Relatore-Estensore Il Presidente Еший гр เO 333 HHGON O TI رات الان 1100T ла 456T 30,99 TOT. 160,17 Depositata in Cancelleria 28.07.02 1800 Oggi, ✓ 8067 IL CANCELLIERE C1 77810 Dott.ssa Maria Aiello CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 4.7.2012 serie 4 al n. 26686 versate € 178,10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 der 30/5/2002) 9