Ordinanza 11 febbraio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 11/02/2019, n. 6454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6454 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2019 |
Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UO AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/11/2017 del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA AGLIASTRO;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza emessa in data 14/11/2017, su richiesta di RI SI, imputato del reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/1990, applicava al predetto la pena di anni due di reclusione ed euro 6000,00 di multa, ordinando la confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro e la confisca di ogni altra cosa sottoposta a vincolo.
2. Ricorre l'imputato per mezzo del suo difensore, deducendo inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento agli artt. 129 e 444 comma 2 cod. proc. pen.
3. Il ricorso è inammissibile per genericità e comunque manifesta infondatezza dei motivi. Va premesso che l'istanza di applicazione della pena risulta presentata prima della riforma di cui al Divo n.103/2017, ancorchè la sentenza sia stata pronunziata in data 14/11/2017, onde trova applicazione il disposto derogatorio di cui all'art. 1 comma 51 D.Ivo citato. Nel caso di specie l'impugnazione, affatto generica, non indica in nessun modo le ragioni per le quali in presenza di una richiesta di pena "patteggiata" proveniente dallo stesso imputato (che ne ha determinato la misura in accordo tra il Pubblico Ministero) tale da presupporre un'implicita rinuncia ad ogni questione sulla colpevolezza, il giudice di merito avrebbe dovuto disattendere quella richiesta, se non in presenza di cause di proscioglimento che espressamente il giudice ha escluso. La sentenza impugnata, infatti, con motivazione in linea con la tipologia della sentenza emessa all'esito del giudizio ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha escluso la configurabilità di situazioni di fatto per cui avrebbe dovuto pervenirsi al proscioglimento della ricorrente, richiamando il verbale di arresto e sequestro della droga, il cui dato ponderale non lascia dubbi sulla destinazione allo smercio, ed ancora del bilancino, dei telefoni, del denaro contante, di quaderni manoscritti.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000 avuto riguardo alla colpa nella proposizione di impugnazione infondata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/10/2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Mi