Art. 29.
(Illegittimi belligeranti).
Le persone non considerate legittimi belligeranti a norma degli articoli 25 e 27, che compiono atti di ostilita', sono puniti a termini della legge penale di guerra.
(Illegittimi belligeranti).
Le persone non considerate legittimi belligeranti a norma degli articoli 25 e 27, che compiono atti di ostilita', sono puniti a termini della legge penale di guerra.