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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 08/01/2026, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 201/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: DI MARCO ANTONIO, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2990/2024 depositato il 17/06/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Latina - Piazza Del Popolo 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore 2 CF Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1084/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 2
e pubblicata il 22/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4772 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4358 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4005/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente proposto, il signor Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 1084/2023 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Latina, Sezione 2, previa riunione dei ricorsi, aveva rigettato le impugnative proposte avverso gli avvisi di accertamento IMU n. 4358/2022 (anno 2017, per l'importo di € 2.430) e n. 4772/2022 (anno 2018, per l'importo di € 2.424), emessi dal Comune di Latina, confermando la legittimità degli atti impositivi e condannando il contribuente alle spese di lite.
L'appellante censura la decisione di prime cure deducendo:
Erronea valutazione dei fatti e delle risultanze catastali, per avere il primo giudice ritenuto imponibili ai fini IMU talune particelle catastali che, secondo l'assunto difensivo, non esisterebbero nella realtà ovvero non apparterrebbero al sig. Ricorrente _1. In particolare, è stato allegato che gli immobili effettivamente esistenti sarebbero solo due (particelle 229 e 230), ciascuno intestato al 100% a uno dei due fratelli, mentre la particella 340 risulterebbe erroneamente intestata al 50% a ciascuno, in contrasto con la reale situazione dominicale.
Violazione della normativa IMU in ordine alla rilevanza vincolante del dato catastale ai sensi dell'art. 13, comma 3, D.L. 201/2011 e dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. 504/1992, sostenendosi che l'Ente impositore può determinare l'imponibile esclusivamente sulla base delle rendite catastali vigenti al 1° gennaio dell'anno d'imposta e che la sentenza impugnata avrebbe disatteso tale principio.
Presunzione catastale superabile: l'appellante ha dedotto il contrasto della decisione con la giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 26376/2021, 16775/2017, 14420/2010) e con precedenti conformi della C.T.R. Lazio
(sent. n. 7330/2018), secondo cui la presunzione derivante dall'intestazione catastale ha natura semplicemente relativa e può essere superata da prova contraria, che nella fattispecie sarebbe stata fornita. Contrasto con precedente della medesima Corte territoriale: l'appellante ha richiamato un orientamento già espresso dalla Corte di Latina circa la superabilità della presunzione catastale in presenza di idonea prova documentale, profilo che si assume non valutato nel primo grado. Omessa valutazione di motivi di ricorso: l'appellante sostiene che la Corte non avrebbe scrutinato la domanda di accertamento della soppressione della particella dati catastali oggetto di divisione notarile del '
27/06/1988, né avrebbe considerato la pendenza, innanzi al Tribunale di Latina (R.G. n. 6362/2019), della causa volta a ottenere la corretta trascrizione catastale della soppressione con efficacia ex tunc. L'appellante conclude chiedendo, in via principale, la dichiarazione di nullità ovvero l'annullamento integrale degli avvisi impugnati;
in via subordinata, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado, ivi compresa la rideterminazione dell'imposta; nonché la discussione in pubblica udienza e la sospensione della sentenza impugnata e degli atti presupposti.
Si è costituito in giudizio il Comune di Latina, che ha depositato controdeduzioni chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare, il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza n. 1084/02/2023, con condanna alle spese di entrambi i gradi e trattazione in pubblica udienza.
In fatto, la parte resistente espone: - che gli avvisi sono stati emessi sulla base delle visure catastali vigenti al momento dell'accertamento e delle risultanze della Conservatoria;
- che gli immobili siti in dati catastali, sub 1 e 2 (nonché i sub 3 e 4) risultano esistenti, non soppressi e intestati al 50% al sig. Ricorrente _1, onde pienamente imponibili ai fini IMU per gli anni oggetto di accertamento. In diritto, il Comune richiama la centralità del dato catastale ai fini dell'assoggettamento a IMU, illustrando un orientamento giurisprudenziale che riconosce all'iscrizione in catasto valore sufficiente e necessario ai fini dell'imposizione, a prescindere dall'utilizzo o dallo stato del bene (tra cui, Cass. nn. 8154/2019,
12221/2022, 20319/2017, 3436/2019, 39574/2021); ribadisce, altresì, che la presunzione di titolarità derivante dall'intestazione catastale, come affermato anche da Cass. n. 26376/2021, è superabile solo con prova contraria e previa rettifica delle risultanze catastali, non potendo di regola spiegare effetti retroattivi. La difesa comunale sottolinea, inoltre, che la classificazione catastale risalirebbe al 1988 e che le istanze di rettifica sarebbero state attivate dal contribuente solo nel 2023-2024, deducendo la mancata vigilanza sulla corretta rappresentazione immobiliare e l'irretroattività delle eventuali rettifiche. Si eccepisce, infine,
l'irrilevanza di eventuali errori riconducibili al notaio rogante e si osserva che la sentenza favorevole richiamata dall'appellante per l'IMU 2019 risulterebbe sub iudice in appello e, dunque, non definitiva né vincolante.
L'appellante ha replicato insistendo per l'accoglimento dell'appello, ribadendo l'inesistenza (o la non riferibilità dominicale) delle particelle oggetto di imposizione, la soppressione della particella dati catastali per effetto della divisione notarile del 27/06/1988 e la pendenza del giudizio civile dinanzi al Tribunale di Latina
(R.G. n. 6362/2019) per la corretta trascrizione catastale con efficacia ex tunc;
ha richiamato i principi di diritto in tema di natura relativa della presunzione catastale e di prevalenza della prova contraria, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità e dalla C.T.R. Lazio.
Le parti hanno chiesto la trattazione in pubblica udienza. L'appellante ha altresì chiesto la sospensione della sentenza e degli atti impugnati;
il Comune ne ha chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. Quadro normativo e riparto dell'onere probatorio Ai sensi dell'art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modif. in L. 22 dicembre 2011, n. 214, il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili siti nel territorio dello Stato;
per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è determinata sulla base della rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione (v. anche art. 5, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504). Ne consegue che il dato catastale rileva primariamente ai fini della quantificazione (base imponibile/rendita), mentre la soggettività passiva è ancorata alla titolarità del diritto reale o, comunque, al possesso giuridicamente qualificato.
Quanto al riparto dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.), una volta contestati in modo specifico i presupposti dell'imposizione (nella specie, la titolarità delle unità accertate), grava sul contribuente l'onere di allegare e provare i fatti impeditivi o estintivi;
resta in capo all'Ente l'onere di sostenere le proprie ragioni oltre la mera visura ove questa sia puntualmente smentita da documentazione di segno contrario. La intestazione catastale costituisce, infatti, una presunzione semplice di titolarità, superabile attraverso idonea prova contraria (cfr., in termini, Cass. nn. 26376/2021; 16775/2017; 14420/2010), senza che sia imprescindibile, in sede contenziosa, la preventiva definizione amministrativa della voltura, quando la realtà dominicale sia altrimenti documentata.
2. Sulla natura relativa della presunzione catastale
Il Collegio ritiene che il primo giudice abbia confuso piani distinti: ha attribuito al dato catastale un valore conclusivo non solo per la base imponibile, ma anche per la soggettività passiva, reputando dirimente la mera intestazione al 50% dell'appellante. Tale impostazione non è condivisibile.
Dagli atti di causa emergono elementi documentali univoci:
– l'atto di divisione del 27/06/1988, dal quale risulta la soppressione della particella dati catastali e la diversa attribuzione dei cespiti tra i germani;
―le planimetrie e le visure storiche che evidenziano la corrispondenza fisica ed economica a soli due immobili effettivamente esistenti(dati catastali), ciascuno nella titolarità esclusiva di uno dei due fratelli;
la pendenza del giudizio ordinario (R.G. 6362/2019) finalizzato alla rettifica delle risultanze catastali con effetti ex tunc, coerente con l'assetto dominicale risultante dal titolo.
In tale contesto probatorio, la presunzione derivante dalle attuali intestazioni catastali (dati catastali) deve ritenersi vinta: essa, in quanto relativa, cede a fronte di prova contraria certa circa la diversa titolarità
(o addirittura l'inesistenza, nella realtà, del frazionamento assunto in catasto). Il Comune, a fronte di tali emergenze, si è limitato a richiamare visure vigenti e risultanze della Conservatoria, senza confutare nel merito il titolo e la storia catastale prodotti dall'appellante, né allegare elementi idonei a dimostrare che l'assetto dominicale risultante dalla divisione del 1988 sia stato medio tempore modificato.
3. Sull'asserita irretroattività delle rettifiche catastali
L'argomento della difesa comunale secondo cui le eventuali rettifiche catastali non esplicherebbero effetti retroattivi non è decisivo nel caso concreto. Per gli anni d'imposta 2017-2018, ciò che rileva è se il contribuente fosse soggetto passivo IMU in relazione alle unità effettivamente possedute. Se, in base al titolo e alla documentazione storica, il diritto reale sull'immobile oggetto di accertamento non è mai appartenuto all'appellante, l'imposizione in suo capo risulta priva del necessario presupposto. La rettifica amministrativa del catasto, quand'anche intervenuta in epoca successiva, costituisce adeguamento formale a una situazione giuridica pregressa, che può essere accertata anche in sede giurisdizionale tributaria mediante gli ordinari mezzi di prova documentale.
4. Sull'omessa valutazione di motivi e documenti decisivi
L'appello è altresì fondato là dove lamenta l'omessa valutazione di specifici motivi e documenti (soppressione della part. dati catastali, divisione notarile del 27/06/1988, pendenza del giudizio R.G. 6362/2019), profili potenzialmente decisivi ai fini della soggettività passiva IMU. Il vizio motivazionale della sentenza di prime cure è, pertanto, assorbito dall'esame nel merito svolto in questa sede, che conduce all'annullamento degli avvisi impugnati.
Alla luce dei principi sopra richiamati, l'appello va accolto. La prova contraria offerta dall'appellante supera la presunzione relativa derivante dalle intestazioni catastali;
difetta, quindi, per gli anni 2017 e 2018, il presupposto soggettivo dell'imposta in capo al sig. Ricorrente_1 con riguardo alle unità oggetto di accertamento. Ne discende l'illegittimità degli avvisi n. 4358/2022 e n. 4772/2022, che vanno annullati.
Resta salva, in astratto, la facoltà dell'Ente di procedere ad ogni consequenziale attività di allineamento catastale e di eventuale rideterminazione del tributo limitatamente a cespiti e quote di effettiva titolarità, ove ne ricorrano i presupposti di legge e nel rispetto del contraddittorio.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, da esplicitarsi, per la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi (art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992), da individuarsi:
(a) nell'obiettiva incertezza derivante dalla stratificazione e dall'erroneo recepimento catastale di vicende dominicali risalenti (divisione del 1988), nonché dalla pendenza del giudizio civile volto alla rettifica ex tunc;
(b) nel contrasto giurisprudenziale e nella non univocità degli arresti invocati dalle parti in ordine al peso probatorio delle risultanze catastali rispetto alla soggettività passiva IMU.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto annulla l'atto impugnato, compensa le spese.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: DI MARCO ANTONIO, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2990/2024 depositato il 17/06/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Latina - Piazza Del Popolo 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore 2 CF Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1084/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 2
e pubblicata il 22/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4772 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4358 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4005/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente proposto, il signor Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 1084/2023 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Latina, Sezione 2, previa riunione dei ricorsi, aveva rigettato le impugnative proposte avverso gli avvisi di accertamento IMU n. 4358/2022 (anno 2017, per l'importo di € 2.430) e n. 4772/2022 (anno 2018, per l'importo di € 2.424), emessi dal Comune di Latina, confermando la legittimità degli atti impositivi e condannando il contribuente alle spese di lite.
L'appellante censura la decisione di prime cure deducendo:
Erronea valutazione dei fatti e delle risultanze catastali, per avere il primo giudice ritenuto imponibili ai fini IMU talune particelle catastali che, secondo l'assunto difensivo, non esisterebbero nella realtà ovvero non apparterrebbero al sig. Ricorrente _1. In particolare, è stato allegato che gli immobili effettivamente esistenti sarebbero solo due (particelle 229 e 230), ciascuno intestato al 100% a uno dei due fratelli, mentre la particella 340 risulterebbe erroneamente intestata al 50% a ciascuno, in contrasto con la reale situazione dominicale.
Violazione della normativa IMU in ordine alla rilevanza vincolante del dato catastale ai sensi dell'art. 13, comma 3, D.L. 201/2011 e dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. 504/1992, sostenendosi che l'Ente impositore può determinare l'imponibile esclusivamente sulla base delle rendite catastali vigenti al 1° gennaio dell'anno d'imposta e che la sentenza impugnata avrebbe disatteso tale principio.
Presunzione catastale superabile: l'appellante ha dedotto il contrasto della decisione con la giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 26376/2021, 16775/2017, 14420/2010) e con precedenti conformi della C.T.R. Lazio
(sent. n. 7330/2018), secondo cui la presunzione derivante dall'intestazione catastale ha natura semplicemente relativa e può essere superata da prova contraria, che nella fattispecie sarebbe stata fornita. Contrasto con precedente della medesima Corte territoriale: l'appellante ha richiamato un orientamento già espresso dalla Corte di Latina circa la superabilità della presunzione catastale in presenza di idonea prova documentale, profilo che si assume non valutato nel primo grado. Omessa valutazione di motivi di ricorso: l'appellante sostiene che la Corte non avrebbe scrutinato la domanda di accertamento della soppressione della particella dati catastali oggetto di divisione notarile del '
27/06/1988, né avrebbe considerato la pendenza, innanzi al Tribunale di Latina (R.G. n. 6362/2019), della causa volta a ottenere la corretta trascrizione catastale della soppressione con efficacia ex tunc. L'appellante conclude chiedendo, in via principale, la dichiarazione di nullità ovvero l'annullamento integrale degli avvisi impugnati;
in via subordinata, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado, ivi compresa la rideterminazione dell'imposta; nonché la discussione in pubblica udienza e la sospensione della sentenza impugnata e degli atti presupposti.
Si è costituito in giudizio il Comune di Latina, che ha depositato controdeduzioni chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare, il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza n. 1084/02/2023, con condanna alle spese di entrambi i gradi e trattazione in pubblica udienza.
In fatto, la parte resistente espone: - che gli avvisi sono stati emessi sulla base delle visure catastali vigenti al momento dell'accertamento e delle risultanze della Conservatoria;
- che gli immobili siti in dati catastali, sub 1 e 2 (nonché i sub 3 e 4) risultano esistenti, non soppressi e intestati al 50% al sig. Ricorrente _1, onde pienamente imponibili ai fini IMU per gli anni oggetto di accertamento. In diritto, il Comune richiama la centralità del dato catastale ai fini dell'assoggettamento a IMU, illustrando un orientamento giurisprudenziale che riconosce all'iscrizione in catasto valore sufficiente e necessario ai fini dell'imposizione, a prescindere dall'utilizzo o dallo stato del bene (tra cui, Cass. nn. 8154/2019,
12221/2022, 20319/2017, 3436/2019, 39574/2021); ribadisce, altresì, che la presunzione di titolarità derivante dall'intestazione catastale, come affermato anche da Cass. n. 26376/2021, è superabile solo con prova contraria e previa rettifica delle risultanze catastali, non potendo di regola spiegare effetti retroattivi. La difesa comunale sottolinea, inoltre, che la classificazione catastale risalirebbe al 1988 e che le istanze di rettifica sarebbero state attivate dal contribuente solo nel 2023-2024, deducendo la mancata vigilanza sulla corretta rappresentazione immobiliare e l'irretroattività delle eventuali rettifiche. Si eccepisce, infine,
l'irrilevanza di eventuali errori riconducibili al notaio rogante e si osserva che la sentenza favorevole richiamata dall'appellante per l'IMU 2019 risulterebbe sub iudice in appello e, dunque, non definitiva né vincolante.
L'appellante ha replicato insistendo per l'accoglimento dell'appello, ribadendo l'inesistenza (o la non riferibilità dominicale) delle particelle oggetto di imposizione, la soppressione della particella dati catastali per effetto della divisione notarile del 27/06/1988 e la pendenza del giudizio civile dinanzi al Tribunale di Latina
(R.G. n. 6362/2019) per la corretta trascrizione catastale con efficacia ex tunc;
ha richiamato i principi di diritto in tema di natura relativa della presunzione catastale e di prevalenza della prova contraria, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità e dalla C.T.R. Lazio.
Le parti hanno chiesto la trattazione in pubblica udienza. L'appellante ha altresì chiesto la sospensione della sentenza e degli atti impugnati;
il Comune ne ha chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. Quadro normativo e riparto dell'onere probatorio Ai sensi dell'art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modif. in L. 22 dicembre 2011, n. 214, il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili siti nel territorio dello Stato;
per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è determinata sulla base della rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione (v. anche art. 5, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504). Ne consegue che il dato catastale rileva primariamente ai fini della quantificazione (base imponibile/rendita), mentre la soggettività passiva è ancorata alla titolarità del diritto reale o, comunque, al possesso giuridicamente qualificato.
Quanto al riparto dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.), una volta contestati in modo specifico i presupposti dell'imposizione (nella specie, la titolarità delle unità accertate), grava sul contribuente l'onere di allegare e provare i fatti impeditivi o estintivi;
resta in capo all'Ente l'onere di sostenere le proprie ragioni oltre la mera visura ove questa sia puntualmente smentita da documentazione di segno contrario. La intestazione catastale costituisce, infatti, una presunzione semplice di titolarità, superabile attraverso idonea prova contraria (cfr., in termini, Cass. nn. 26376/2021; 16775/2017; 14420/2010), senza che sia imprescindibile, in sede contenziosa, la preventiva definizione amministrativa della voltura, quando la realtà dominicale sia altrimenti documentata.
2. Sulla natura relativa della presunzione catastale
Il Collegio ritiene che il primo giudice abbia confuso piani distinti: ha attribuito al dato catastale un valore conclusivo non solo per la base imponibile, ma anche per la soggettività passiva, reputando dirimente la mera intestazione al 50% dell'appellante. Tale impostazione non è condivisibile.
Dagli atti di causa emergono elementi documentali univoci:
– l'atto di divisione del 27/06/1988, dal quale risulta la soppressione della particella dati catastali e la diversa attribuzione dei cespiti tra i germani;
―le planimetrie e le visure storiche che evidenziano la corrispondenza fisica ed economica a soli due immobili effettivamente esistenti(dati catastali), ciascuno nella titolarità esclusiva di uno dei due fratelli;
la pendenza del giudizio ordinario (R.G. 6362/2019) finalizzato alla rettifica delle risultanze catastali con effetti ex tunc, coerente con l'assetto dominicale risultante dal titolo.
In tale contesto probatorio, la presunzione derivante dalle attuali intestazioni catastali (dati catastali) deve ritenersi vinta: essa, in quanto relativa, cede a fronte di prova contraria certa circa la diversa titolarità
(o addirittura l'inesistenza, nella realtà, del frazionamento assunto in catasto). Il Comune, a fronte di tali emergenze, si è limitato a richiamare visure vigenti e risultanze della Conservatoria, senza confutare nel merito il titolo e la storia catastale prodotti dall'appellante, né allegare elementi idonei a dimostrare che l'assetto dominicale risultante dalla divisione del 1988 sia stato medio tempore modificato.
3. Sull'asserita irretroattività delle rettifiche catastali
L'argomento della difesa comunale secondo cui le eventuali rettifiche catastali non esplicherebbero effetti retroattivi non è decisivo nel caso concreto. Per gli anni d'imposta 2017-2018, ciò che rileva è se il contribuente fosse soggetto passivo IMU in relazione alle unità effettivamente possedute. Se, in base al titolo e alla documentazione storica, il diritto reale sull'immobile oggetto di accertamento non è mai appartenuto all'appellante, l'imposizione in suo capo risulta priva del necessario presupposto. La rettifica amministrativa del catasto, quand'anche intervenuta in epoca successiva, costituisce adeguamento formale a una situazione giuridica pregressa, che può essere accertata anche in sede giurisdizionale tributaria mediante gli ordinari mezzi di prova documentale.
4. Sull'omessa valutazione di motivi e documenti decisivi
L'appello è altresì fondato là dove lamenta l'omessa valutazione di specifici motivi e documenti (soppressione della part. dati catastali, divisione notarile del 27/06/1988, pendenza del giudizio R.G. 6362/2019), profili potenzialmente decisivi ai fini della soggettività passiva IMU. Il vizio motivazionale della sentenza di prime cure è, pertanto, assorbito dall'esame nel merito svolto in questa sede, che conduce all'annullamento degli avvisi impugnati.
Alla luce dei principi sopra richiamati, l'appello va accolto. La prova contraria offerta dall'appellante supera la presunzione relativa derivante dalle intestazioni catastali;
difetta, quindi, per gli anni 2017 e 2018, il presupposto soggettivo dell'imposta in capo al sig. Ricorrente_1 con riguardo alle unità oggetto di accertamento. Ne discende l'illegittimità degli avvisi n. 4358/2022 e n. 4772/2022, che vanno annullati.
Resta salva, in astratto, la facoltà dell'Ente di procedere ad ogni consequenziale attività di allineamento catastale e di eventuale rideterminazione del tributo limitatamente a cespiti e quote di effettiva titolarità, ove ne ricorrano i presupposti di legge e nel rispetto del contraddittorio.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, da esplicitarsi, per la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi (art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992), da individuarsi:
(a) nell'obiettiva incertezza derivante dalla stratificazione e dall'erroneo recepimento catastale di vicende dominicali risalenti (divisione del 1988), nonché dalla pendenza del giudizio civile volto alla rettifica ex tunc;
(b) nel contrasto giurisprudenziale e nella non univocità degli arresti invocati dalle parti in ordine al peso probatorio delle risultanze catastali rispetto alla soggettività passiva IMU.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto annulla l'atto impugnato, compensa le spese.