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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 15500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15500 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile – Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale di Roma, riunito in Camera di Consiglio e in persona dei signori magistrati:
Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno Giudice
Dott.ssa Stefania Garrisi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 69254 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 proposta da:
con l'Avv. FESCE ANTONIO CP_1 Controparte_2
OPPONENTE
E
in persona del l.r.p.t, con l'Avv. FENAROLI FELICITA Controparte_3
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 15589/2021 emesso dal Tribunale di Roma il 24/08/2021
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CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 4/6/2025 tenutasi “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La società , quale cessionaria del credito della , Controparte_3 Controparte_4
agiva in via monitoria nei confronti di e vantando un CP_1 Controparte_2
credito derivante da una scrittura privata del 06/07/2011 con la quale la e Controparte_4
in qualità di titolare della omonima ditta individuale, stipulavano un mutuo CP_1
agrario condizionato ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. del 1993, n. 385 per la somma di € 310.000,00 destinato alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica da fonte solare da collocarsi su falda di capannone aziendale nell'azienda agricola di proprietà del mutuatario, in Comune di Manfredonia (FG): in tale atto interveniva la Sig.ra in qualità di fideiussore fino alla concorrenza di € Controparte_2
310.000,00; 2) in data 4.06.2012 la e hanno stipulato un'ulteriore scrittura CP_4 CP_1
privata con la quale veniva confermato tra le parti quanto pattuito con il contratto condizionato di mutuo e la parte mutuataria rilasciava quietanza della ricezione dell'intera somma di €
310.000,00, in questa circostanza interveniva nuovamente la sig.ra Controparte_2
confermando i propri impegni fideiussori assunti con il contratto condizionato di mutuo.
Veniva dunque emesso dal Tribunale di Roma in data 24/08/2021 il decreto ingiuntivo n.
15589/2021 con il quale si ingiungeva a e il CP_1 Controparte_2
pagamento di € 186.458,46, oltre interessi convenzionali e spese.
Con atto di citazione regolarmente notificato CP_1 Controparte_2
convenivano, innanzi a questo Tribunale, la per ottenere la revoca Controparte_3
del decreto ingiuntivo n. 15589/2021 emesso dal Tribunale di Roma il 24/08/2021, con cui veniva loro ingiunto il pagamento della somma di € 186.458,46 oltre interessi e spese.
Si costituiva in giudizio che, prospettando preliminarmente Controparte_3
l'inammissibilità dell'opposizione e la nullità della notifica dell'atto di citazione: resisteva nel merito alle domande di parte opponente chiedendone il rigetto.
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Con ordinanza riservata del 6.01.2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Respinte le istanze istruttorie delle parti e rigettata la richiesta di CTU la causa, all'udienza del 5.06.2025, veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Con l'opposizione proposta deducono gli opponenti:
1) la nullità della procura alle liti in capo al difensore perché conferita da soggetti privi del potere rappresentativo;
2) la carenza di legittimazione attiva della per non aver Controparte_3
provato la titolarità del credito e la quale cessionaria del credito vantato dalla
[...]
Controparte_5
3) la mancanza di prova in quanto nel procedimento monitorio la Controparte_3
ha depositato l'estratto ex art. 50 D.Lgs. 385/1993 che, essendo un documento
[...]
di produzione unilaterale, non è idoneo a provare il credito e la nullità di detta certificazione;
4) il mancato deposito del piano di ammortamento e comunque l'illegittimità dell'ammortamento alla francese;
5) l'illegittimità della risoluzione contrattuale del 12 luglio 2019 effettuata dalla
, in qualità di procuratrice dell'opposta, cessionaria del credito;
Controparte_6
6) l'avvenuto pagamento del debito mediante cessione del credito tra e la CP_1
per i crediti vantati da verso GSA a garanzia del CP_4 CP_4 CP_1
contratto di mutuo concluso tra le parti il 06/07/2011;
7) la nullità fideiussione prestata da per violazione della Controparte_2
normativa antitrust e la nullità della pattuizione relativa alla rinuncia del termine ex art.1957 c.c.
3. La pretesa monitoria azionata dall'opposta trae origine dalla cessione del credito fra
CO RA NU (originaria titolare del credito) e avvenuta Controparte_3
nell'ambito di un contratto di mutuo agrario condizionato n. 11 / 6001393 stipulato con CP_1
3
per il quale ha prestato fideiussione con la scrittura privata del CP_1 Controparte_2
6.07.2011 e successivamente confermata con la scrittura privata del 4.06.2012.
Quanto alla presente opposizione, va preliminarmente rigettata la censura concernente l'asserita carenza di prova circa il potere rappresentativo e di autorizzazione in capo alla procuratrice di parte opposta.
In particolare, gli opponenti hanno dedotto che la ha conferito Controparte_7
procura speciale in favore della BA , Controparte_8 Controparte_9
indicando l'Avv. Elisa Paggi in qualità di procuratrice ma senza specificare le sue funzioni interne alla BA.
Nel caso di specie, risulta agli atti l'atto del 2 novembre 2020, a rogito Notaio dott.
[...]
di Pordenone, n. 305876 di rep., n. 37067 con il quale la Per_1 Controparte_3
nomina proprio procuratore speciale la autorizzandola Controparte_10
altresì nel medesimo atto ad agire tramite, tra gli altri, i procuratori speciali indicati nell'all. A tra i quali figura l'Avv. Elisa Paggi: nell'ambito dei poteri conferiti al procuratore speciale viene espressamente incluso il potere di conferire procura alle liti (cfr. doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione).
L'eccezione è pertanto da disattendere.
Quanto alle deduzioni svolte sulla mancata prova della cessione del credito ex art. 58
T.U.B. effettuala tra la e la l'eccezione è Controparte_5 Controparte_3
infondata.
A riguardo si osserva che in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito, va osservato in primo luogo che il contratto di cessione dei crediti in blocco non è soggetto all'obbligo di forma scritta ad substantiam e ad probationem (cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 5617 del
28/2/2020).
La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha
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l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass. n.
24551/2020): infatti spetta pur sempre al cessionario che agisce giudizialmente fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 4116 del 2.03.2016; conf. Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 22268/2018, in senso conforme anche Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 2780/2019).
Quanto alla prova dell'inclusione del credito oggetto del procedimento nell'operazione di cessione in blocco si fronteggiano vari orientamenti, dai più rigorosi a quelli meno in quanto la giurisprudenza si è evoluta nel senso di consentire la prova con ogni mezzo, quindi tramite anche testimonianze o attraverso l'allegazione in giudizio di elementi indiziari e di presunzioni.
Nel tempo, la giurisprudenza si è orientata nel senso di attribuire alla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione anche la capacità di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, seppure in presenza di determinati presupposti.
Quindi nel caso di cessione in blocco, per provare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
A riguardo, per la giurisprudenza di legittimità “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, sempre che gli elementi presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. Civ. 31188/2017).
Infatti, così come osservato altresì dal Tribunale Milano: “Nel caso di cessione "in blocco" di crediti da parte di un istituto bancario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale contenente l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco",
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costituisce prova idonea ad attestare la titolarità del credito in capo al cessionario. Tale dimostrazione non richiede un dettagliato elenco di ciascun rapporto oggetto della cessione, a condizione che gli elementi condivisi tra le diverse categorie consentano un'identificazione chiara
e inequivocabile. Inoltre, nel caso di specie l'opposta ha prodotto altresì la lista dei crediti ceduti tra i quali compare il numero di riferimento del mutuo controverso e la dichiarazione della cedente di attestazione che il credito oggetto della controversia rientra tra quelli ceduti. Infine, la disponibilità da parte dell'opposta di tutta la documentazione relativa al contratto di mutuo dimostra indiziariamente la titolarità del diritto. Pertanto, l'eccezione di mancata prova della titolarità del credito deve essere rigettata” (sez. VI, 06/10/2023, n.7725).
È necessario, secondo la Suprema Corte, che i crediti ceduti siano “determinati o determinabili”, anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali, servendo in ogni caso dei documenti idonei a tale fine (cfr. Cass. Civ nn. 15884/2019;
17110/2019; 22151/2019; 4334/2020 Cass. n. 24798 del 5.11.2020, nonché Cass. n. 5617 del
28.02.2020; Cassazione civile sez. I, 06/09/2021, n. 24047).
La pubblicazione dell'avviso di cessione in G.U. viene quindi ora considerata idonea a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, purché l'avviso sia strutturato in maniera tale da indicare con chiarezza i criteri di inclusione ed esclusione dei crediti oggetto di cessione, con l'individuazione delle categorie interessate dall'operazione di cartolarizzazione.
Riguardo alla prova del credito in esame la sulla quale ricadeva Controparte_3
l'onere di allegare i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, ha dato prova documentale della titolarità della posizione debitoria oggetto di causa e della conseguente legittimazione attiva con il deposito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte
Seconda n. 54 dell'8 maggio 2014, la dichiarazione di cessione effettuata dalla cedente, lo stralcio del contratto di cessione del credito delle posizioni cedute che riporta il credito azionato in monitorio (cfr. all. 8,14 e 15 comparsa di costituzione e risposta).
Nel merito, si osserva quanto segue.
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4. Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile n. 22123/2009,
Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005
n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): va anzitutto accertata quindi la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
La recente giurisprudenza di merito ha ribadito che ”In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale (nel caso in esame la società opposta non ha fornito la prova della sussistenza del diritto di credito vantato)” (cfr. Tribunale
Roma, sez. X, 22/01/2015, n. 1434) e che “In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (cfr. Tribunale Arezzo, 11/01/2017, n. 34).
Nel caso di specie parte opposta ha fornito piena e adeguata prova del proprio credito depositando nella presente fase di merito i contratti che costituiscono il titolo del credito ed in particolare: 1) Scrittura privata del 6 luglio 2011; 2) Bonifico prima somministrazione;
3) Bonifico
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seconda somministrazione;
4) Scrittura privata del 4 giugno 2012 (cfr. all. 2 a 5 al ricorso per decreto ingiuntivo).
Ha poi allegato l'inadempimento dell'opponente. Era dunque onere dell'opponente dare la prova di fatti estintivi della pretesa creditoria.
Ebbene l'opponente non ha, ancor prima che provato, neanche allegato la sussistenza di qualsivoglia fatto estintivo contestando in modo del tutto generico e assertivo il credito azionato.
L'eccezione relativa al necessario deposito degli estratti conto relativi al rapporto è infondata.
In materia bancaria e in applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto o eccepire la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico.
Più nel dettaglio, quando la domanda riguardi un contratto di mutuo (come nel caso di specie rilevando la sottoscrizione di un mutuo agrario condizionato stipulato tra la BA della
NU RA S.p.A. e e la fideiussione specifica prestata da ) CP_1 Controparte_2
è necessaria la produzione in giudizio del contratto sottoscritto dalle parti e del piano di ammortamento aggiornato, che rileva solo ai fini della quantificazione del debito.
Nel caso di specie, il contratto è stato depositato e dallo stesso si evince in modo specifico il sistema di rateizzazione del finanziamento, agli artt. 3 e 4 (cfr. doc. 4 allegato alla comparsa di risposta).
È altresì infondata la censura relativa alla nullità del contratto di mutuo il cui calcolo degli interessi si basa su di un piano di ammortamento c.d. alla francese, ciò in quanto il piano di
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ammortamento alla francese, che contempla la restituzione del prestito attraverso il pagamento di una rata, costante nel tempo, caratterizzata da una quota interessi comunque decrescente e una quota capitale crescente, esclude per definizione il verificarsi di fenomeni anatocistici.
Infatti, come ha osservato la Suprema Corte in tema di mutuo bancario il “rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (v. S.U. sentenza n. 15340/2024).
Sull'invalidità della risoluzione del contratto di mutuo operata dalla CP_11
in data 12.07.2019, in qualità di procuratrice generale della (cfr.
[...] Controparte_3
procura del 12/5/2014, doc. 19 allegato alla comparsa di risposta), l'eccezione è infondata in quanto la ha legittimamente risolto il contratto in qualità di mandataria così come CP_6
specificato nella lettera di risoluzione (cfr. all. n. 11 alla comparsa di costituzione e risposta).
Sull'asserito pagamento delle rate del mutuo si rileva che i bonifici depositati non siano riconducibili al contratto di finanziamento per cui è causa. Infatti, tali pagamenti sono avvenuti sulla base della cessione del credito avvenuta tra e , per i CP_1 Controparte_4
crediti vantati verso la a garanzia del finanziamento concluso tra le parti il 06/07/2011 e CP_12
pertanto, non possono considerarsi in adempimento del mutuo. L'art. 5 della scrittura privata del 6.07.2011 rubricato “Cessione della tariffa incentivante”, specifica che la cessione del credito è prestata a garanzia della restituzione del presente finanziamento.
Inoltre, l'importo e la cadenza dei bonifici non corrispondono nemmeno alle modalità di rimborso previste all'art.
4-bis della scrittura (cfr. all. n. 4 della comparsa di costituzione e risposta).
Infine, in ordine all'eccepita nullità delle fideiussioni omnibus oggetto del procedimento per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia di antitrust, si rileva quanto segue.
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La questione in oggetto trae origine dal provvedimento della BA di Italia n. 55 del
2/5/2005 emanato nell'esercizio della funzione all'epoca di Autorità garante della concorrenza tra Istituti Creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990 – funzione svolta fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far tempo dal 12 gennaio 2006 – con il quale, a fronte di un esame dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto nel 2003 dall'ABI e all'esito di una istruttoria svolta dall'Autorità nel periodo 2002-2005, è stata affermata la contrarietà degli artt. 2, 6 e 8 dello schema in parola all'articolo 2 della L. n. 287 del
1990 (“Legge Antitrust”), in virtù della quale “
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2.
Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere
o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”.
In particolare, la BA di Italia ha ritenuto che il modello di fideiussione omnibus in uso in materia bancaria, ed in particolare le c.d. clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., normalmente contenute negli artt. 2, 6 e 8 dello schema, fosse in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett. a) della L. 287/90.
Si ha riguardo nel dettaglio, alle clausole di cui:
• all'art. 2, nella quale si legge “Annullamento, efficacia e revoca dei pagamenti. Il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”;
• all'art. 6, che recita “Responsabilità del fideiussore. I diritti derivanti alla BA dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa si tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957, che si intende derogato”;
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• all'art. 8, che prevede “Invalidità dell'obbligazione garantita. Nelle ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque
l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
L'Autorità di vigilanza, in particolare, premettendo che l'art. 2 comma 1 della L. 287/90 considera intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese, nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie e regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari, si è espressa nel senso che le condizioni generali di contratto comunicatele dall' il 7 marzo 2003 relativamente alle fideiussioni a garanzia delle Pt_1
operazioni bancarie, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrassero nell'ambito di applicazione dell'art. 2 comma 1 della L. 287/90.
Ha poi argomentato, richiamando il disposto dell'art. 2 secondo comma della L. 287/90 - che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante – affermando che le determinazioni di un'associazione tra imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire in concreto a coordinare il comportamento di imprese concorrenti.
Ha rilevato che, nel caso di specie, la restrizione della concorrenza derivante dall'intesa Part potesse essere significativa, atteso l'elevato numero di banche associate all'
Ha precisato che la standardizzazione contrattuale non determinasse necessariamente effetti anticoncorrenziali e che risultasse al contrario compatibile con le regole di concorrenza, a condizione che gli schemi uniformi non ostacolassero la diffusione di prodotti diversificati e, fissando condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto, non impedissero un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti.
In tale prospettiva, mentre ha ritenuto non ingiustificata la presenza nello schema ABI della clausola avente ad oggetto la previsione del pagamento da parte del garante “a prima richiesta”, in quanto strettamente funzionale a garantire l'accesso al credito bancario, si è invece espressa nel senso che, in relazione alle tre clausole sopra menzionate, non fosse stata
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dimostrata l'esistenza di un legame di funzionalità altrettanto stretto e che esse, invece, avessero lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Nel provvedimento citato la BA d'Italia, fatti precisi riferimenti all'utilità della standardizzazione contrattuale ed agli aspetti benefici sul mercato che può arrecare, agevolando la predisposizione di linee-guida sulle fideiussioni utili alla semplificazione degli schemi contrattuali, critica recisamente proprio l'art. 6 dello schema relativo alla rinuncia generalizzata ai termini di cui all'articolo 1957 c.c.: “l'istruttoria ha confermato che attraverso tale schema e in particolare le clausole di sopravvivenza della fideiussione e di rinuncia dei termini di cui all'articolo 1957 c.c, l'ABI detta una disciplina non equilibrata degli interessi delle parti contraenti”, con particolare riferimento a quanto già previsto dalla legge 154/92.
In particolare, il punto n. 36 del Provvedimento citato chiarisce che una adozione cumulativa da parte di tutte le banche di regole uniformi come quelle contenute nello schema contrattuale sottoposto alla sua attenzione, determinerebbe un irrigidimento del mercato in quanto “la scelta della banca di cui avvalersi ben può essere influenzata dalla maggiore o minore severità delle condizioni di fideiussione” e quindi una violazione dell'art. 2 della legge
287/90 che vieta, sotto pena di nullità “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza”.
A seguito dell'emissione del provvedimento da parte della BA d'Italia si è posta, in giurisprudenza, la questione degli effetti che dovessero conseguire all'eventuale accertamento della presenza delle 3 clausole indicate nei contratti di fideiussione redatti in conformità allo schema A.B.I. sottoposto al vaglio dell'Autorità di vigilanza e, a fronte della formazione di orientamenti interpretativi non univoci, su di essa si è infine pronunciata la Cassazione a Sezioni
Unite con la sentenza Sez. U, del 30 dicembre 2021, n. 41994.
La Corte di legittimità, ripercorse in motivazione le valutazioni compiute dalla BA
d'Italia in ordine all'illiceità dell'intesa che avrebbe determinato l'inserimento seriale delle tre clausole nei contratti di fideiussione omnibus proposti dagli Istituti di credito sul mercato ed
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anche le diverse soluzioni interpretative avanzate dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine gli effetti che dovessero discendere da tale pronuncia dell'Autorità di vigilanza, si è espressa nel senso che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità, in relazione alle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, dovessero dichiararsi parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducessero quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che fosse desumibile dal contratto, o fosse altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Sul punto, la Corte ha ampiamente motivato, affermando, in sintesi, che la previsione normativa della nullità delle intese anticoncorrenziali “ad ogni effetto” implicasse l'accertamento dell'invalidità anche dei contratti che realizzassero l'intesa vietata;
che la violazione della normativa nazionale ed eurounitaria antitrust dovesse riscontrarsi in ogni caso in cui tra intesa “a monte” e contratto “a valle” fosse rilevabile un nesso che facesse apparire la connessione tra i due atti “funzionale” a produrre un effetto anticoncorrenziale;
che la funzionalità in parola si riscontrasse con evidenza quando il contratto “a valle” (nella specie la fideiussione) fosse interamente o parzialmente riproduttivo dell' “intesa” a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale fosse di per se stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproducesse - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa.
Ha quindi precisato che non fosse certo la deroga isolata - nei singoli contratti tra una banca ed un cliente - all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939,
1941 e 1957 cod. civ., a poter determinare problemi di sorta in termini di effetto anticoncorrenziale e che, invece, fosse il predetto “nesso funzionale” tra l'intesa “a monte” ed il contratto “a valle”, emergente dal contenuto di tale ultimo atto, che - in violazione dell'art. 1322 cod. civ. - riproducesse quello del primo dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza, a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento; che, in siffatta ipotesi,
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quindi, la nullità dell'atto “a monte” fosse veicolata nell'atto “a valle” per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto.
Una volta esclusa l'idoneità della sola tutela risarcitoria disgiunta dalla tutela reale a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, la Corte ha poi affermato che dovesse ritenersi che la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consentisse di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda - segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite - fosse la nullità parziale, limitata - appunto - a tali clausole.
La Corte ha, del resto, sottolineato che la pronuncia della nullità parziale fosse idonea a salvaguardare il principio generale di “conservazione” del negozio, sancito dall'art. 1419 c.c., secondo il quale la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non abbia un'esistenza autonoma, né persegua un risultato distinto, ma sia in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass. sent. 5/02/2016, n.
2314). Ha poi osservato, in via generale, come tale ultima evenienza fosse di ben difficile riscontro nel caso in esame, avuto riguardo alla posizione del garante, avendo la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, sicché la loro eliminazione non potesse che alleggerirne la posizione.
Nel caso di specie tuttavia la fideiussione in esame non è omnibus ma è specifica in quanto è indicato in modo preciso il contratto di riferimento e l'importo garantito: essa, lungi dal garantire tutte le operazioni bancarie intercorrenti tra la società garantita e l'istituto di credito finanziatore, è delimitata nel suo oggetto alle obbligazioni scaturenti dall'operazione bancaria indicata essendo, dunque, priva delle caratteristiche proprie della c.d. fideiussione omnibus.
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Nella fideiussione oggetto di causa infatti scritto “La Signora presta Parte_2
a favore della BA, in vai solidale e indivisibile, fideiussione per ogni somma comunque dovuta dalla parte mutuataria in dipendenza del presente mutuo per capitale, interessi, spese ed accessori, fino all'importo massimo di € 310.000,00” (cfr. all. 2 al ricorso per decreto ingiuntivo).
Ciò posto, la questione afferente all'applicabilità alla “fideiussione specifica”, ossia prestata a garanzia di una determinata obbligazione, della nullità parziale per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, è stata oggetto di ampio dibattito in dottrina e in giurisprudenza, soprattutto a seguito del citato arresto delle Sezioni unite della Suprema Corte con cui – per quanto illustrato - è stata predicata la nullità parziale dei “contratti a valle” dell'intesa illecita di cui al provvedimento della BA d'Italia n. 55/2005, quindi la relativa soluzione postula un'approfondita analisi degli orientamenti in materia.
Invero, l'indirizzo attualmente prevalente in giurisprudenza non ritiene sussumibili le fideiussioni specifiche nell'ambito di applicazione del provvedimento della BA d'Italia n.
55/2005, che ha valutato ruolo, funzioni e condizioni contrattuali afferenti alla fideiussione omnibus, da intendersi come l'operazione con cui il fideiussore garantisce il debitore di una banca per tutte le obbligazioni da questo assunte, comprensive non solo dei debiti esistenti nel momento in cui la garanzia fideiussoria viene prestata, ma anche di quelli che deriveranno in futuro da operazioni di qualunque natura intercorrenti tra la banca e il debitore principale.
L'organo di vigilanza, nel citato provvedimento, ha evidenziato che la fideiussione omnibus presenta una funzione diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici ed è pertanto con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la BA d'Italia ha ritenuto che le clausole dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, di per sé lecite, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in pregiudizio della clientela (cfr. Trib.
Bologna n. 64 del 13/1/2022; Trib. Napoli n. 5125 del 24/5/2022; Trib. Monza n. 375 del
18/2/2022).
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Infatti, “l'accertamento della BA d'Italia, (…) ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (cfr. in particolare il punto 2 e il punto 9 del provvedimento n. 55 del 2005, ove si chiarisce che
“l'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto
(fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca”
(Trib. Milano, 6 settembre 2022, n. 7015; Trib. Milano, 21 giugno 2022, n. 5481; conforme Corte
d'Appello Milano del 4 ottobre 2022, n. 3082).
Si è espressa di recente la Suprema Corte affermando, per quanto qui di interesse, che “il provvedimento della BA d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione
BAria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che
l'ordinamento gli riconosce” (cfr. Cassazione civile sez. I, 17/01/2025, n. 1170).
Il contrario orientamento minoritario valorizza, invece, in via esclusiva l'elemento oggettivo della corrispondenza delle clausole contrattuali allo schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e sottoposto alla BA d'Italia, che lo ha ritenuto parzialmente invalido limitatamente agli artt. 2, 6 e 8, in quanto applicati in modo uniforme, per violazione dell'art. 2
L. n. 287/1990, ritenendo applicabile la sanzione della nullità parziale, limitatamente alle clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, anche alle fideiussioni specifiche (cfr. Trib. Prato 16/1/2021; Trib, Matera 6/7/2020).
Invero, dal citato provvedimento della BA d'Italia n. 55/2005 emerge che l'istruttoria dell'organo di vigilanza ha avuto ad oggetto due schemi di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, c.d. fideiussione omnibus, senza in alcun modo occuparsi della c.d.
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fideiussione specifica, ossia quella prestata a garanzia di una specifica operazione creditizia, quale ricorre nella fattispecie.
Deve, quindi, ritenersi che l'accertamento della BA d'Italia sull'esistenza di un'intesa illecita sfociata nell'adozione dello schema di contratto dichiarato parzialmente nullo, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, per contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 si riferisca alle sole fideiussioni omnibus, la cui caratteristica ontologica è quella di essere prestate per garantire un numero indeterminato di operazioni creditizie.
L'organo di vigilanza ha, infatti, valutato l'essenza ontologica e funzionale della fideiussione omnibus ed ha compiuto una satisfattiva valutazione dell'effetto distorsivo della concorrenza delle clausole nn. 2, 6 e 8 del relativo schema predisposto dall'ABI nel 2002 e nel
2003, alla luce della completa valutazione delle pattuizioni ivi previste.
Ne consegue che il contratto a valle di cui la Suprema Corte, con la citata sentenza pronunciata a sezioni unite, ha predicato la nullità parziale, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e
8 del citato schema negoziale, in quanto interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa»
a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, sia la sola fideiussione omnibus, rimanendo fuori dal perimetro di tale invalidità la fideiussione specifica, come quella prestata dagli opponenti nei documenti depositati.
La domanda di nullità va pertanto rigettata.
Il decreto ingiuntivo va confermato e l'opposizione rigettata.
La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
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- rigetta l'opposizione proposta da e e, per CP_1 Controparte_2
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 15589/2021 emesso dal Tribunale di Roma il
24/08/2021;
- condanna e in solido tra loro, alla rifusione CP_1 Controparte_2
delle spese di giudizio sostenute da che liquida in complessivi € Controparte_3
14.103,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Stefania Garrisi
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