Sentenza 9 febbraio 2006
Massime • 1
Sussiste l'aggravante di cui all'art. 585, comma secondo, n. 2, cod. pen. (lesione personale procurata con l'uso di strumenti atti ad offendere) nel caso in cui le lesioni siano procurate con l'uso di un bastone ricavato dalla gamba di un tavolino, né rileva in senso contrario la circostanza che si tratti di uso momentaneo od occasionale dello strumento atto ad offendere, considerato che tale previsione non richiede che l'uso dello strumento offensivo integri anche la contravvenzione di cui all'art. 4 della L. n. 110 del 1975.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/02/2006, n. 9388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9388 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 09/02/2006
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 268
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 15323/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NO NG, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza in data 30.9.2004 della Corte d'appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Di Tomassi M. Stefania;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GALASSO AURELIO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
1. Con sentenza pronunziata il 30.9.2004 la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza 20.3.2003 del Tribunale della medesima città che aveva dichiarato AN OM responsabile del reato di lesioni personali, inferte con un bastone ad AN AD il 26.1.2000, condannandolo alla pena di tre mesi di reclusione.
La vicenda veniva ricostruita dalla Corte d'appello, richiamando la sentenza di primo grado che s'era basata sulle dichiarazioni dei testi RN (insegnante) e TI (agente di custodia), nei seguenti termini: il detenuto AD stava ricevendo lezioni nel carcere;
OM, anche lui detenuto, era entrato e aveva aperto una finestra;
era nato un diverbio con il AD che la voleva chiusa;
AD aveva fatto uscire OM;
questi era tornato (assieme ad un altro detenuto, assolto in appello) con un bastone, colpendo il AD.
Nonostante la difesa del OM avesse sostenuto con l'atto d'appello che doveva essere dichiarata l'improcedibilità del reato per difetto di querela perché l'aggravante dell'uso dell'arma non sussisteva e che doveva essere comunque ritenuta sussistente la provocazione perché il AD aveva dato due schiaffi al OM, la Corte d'appello confermava la sentenza di primo grado affermando che il bastone (la gamba di un tavolino) usato per aggredire il AD doveva considerarsi arma e che non sussisteva la provocazione perché secondo quanto riferito dall'RN il AD aveva accompagnato alla porta il OM "con modi urbani".
2.1. Ha proposto ricorso il OM, lamentando con il primo motivo, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e c), la violazione dell'art. 582 c.p., comma 2, e art. 585 c.p. e la mancata declaratoria d'improcedibilità per difetto di querela. La sentenza impugnata avrebbe travisato i fatti perché lo stesso AD aveva dichiarato di avere fatto uscire dall'aula il OM dandogli due schiaffi. Immediatamente, e non dopo qualche tempo, il OM raccolse il bastone e rientrò, senza essere andato in alcun altro "luogo". Dette circostanze erano specificatamente dedotte nell'atto di appello ma inopinatamente la Corte d'appello le avrebbe ignorate, travisando i fatti.
Mentre tempi e luogo imponevano di escludere che il bastone potesse essere considerato arma: da un lato perché estemporaneamente raccolto ed utilizzato per ledere (Cass. sez. 4^, 27.8.1996);
dall'altro perché ai sensi dell'art. 585 c.p., comma 2, costituiscono ami solo gli strumenti da punta e da taglio (Corte d'appello di Roma, sent. 6.11.1997, Nocente, in Cass. pen. 1998, 3128).
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 2, frutto del travisamento della dichiarazione della persona offesa che aveva ammesso d'aver colpito per primo il OM con degli schiaffi, nonché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena, anche in considerazione del fatto che il bastone non era una vera e propria arma.
DIRITTO
1. Il primo motivo è manifestamente infondato. È principio assolutamente consolidato, difatti, nella giurisprudenza di questa Corte, che la legittimità del "porto" o l'uso momentaneo od occasionale dello "strumento atto ad offendere" di cui all'art. 582 c.p., comma 2, n. 2, non influisce sulla sussistenza dell'aggravante in questione, che fa riferimento ad una "categoria" di oggetti individuata in astratto e non richiede che l'uso dello strumento offensivo integri anche, in concreto, la contravvenzione di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4 (cfr. da ultimo, Sez. 5, Sentenza n. 1762 del 20/12/2004, Marchetta, e in precedenza, conformi: Cass. 26.11.1980, Pierorazio;
13.3.1981, Veneziano;
18.12.1981, Gabrielli;
2.2.1984, Amodeo;
5.10.2000, Pirello).
Pacifico è peraltro che un bastone delle dimensioni di quello considerato sia uno strumento atto ad offendere del quale è, in astratto, vietato il porto senza giustificato motivo.
2.1. Infondato è invece il secondo motivo nella parte in cui lamenta il mancato riconoscimento della provocazione. Emerge dalla stessa sentenza impugnata che l'appellante aveva prospettato la sussistenza della provocazione perché la persona offesa aveva dato "due schiaffi" all'imputato; alla censura la Corte d'appello da risposta indirettamente ma correttamente.
Nei motivi d'appello e nel ricorso si sosteneva infatti che il OM, dopo essere stato colpito con due schiaffi, era stato sospinto fuori dall'aula dal AD.
Tuttavia la dinamica della vicenda indicata dai Giudici di merito è significativamente diversa, e sulla base di essa esattamente è stata esclusa l'esistenza della provocazione. Puntualmente il Tribunale aveva infatti ricostruito l'episodio evidenziando come, dopo che il OM era entrato nell'aula, aveva aperto la finestra dietro le spalle della persona offesa e s'era messo a parlare con qualcuno che era fuori;
AD gli aveva più volte chiesto di andare altrove;
poiché l'altro non lo ascoltava si era alzato e lo aveva accompagnato alla porta;
e, sottolineava il Tribunale, il teste RN aveva escluso che AD avesse tenuto un atteggiamento provocatorio. Nessun travisamento può dunque addebitarsi alla Corte d'appello laddove ripete (in due passi della motivazione: p. 3 e p. 5) che secondo la deposizione dell'insegnante RN il AD aveva "urbanamente" accompagnato alla porta il OM prima d'essere aggredito.
Il momento sul quale s'incentrano le doglianze del ricorrente è invece quello che nella sentenza di primo grado è così ricostruito:
"nel sospingerlo fuori lo stesso AD ha dichiarato esserci stata una breve colluttazione causata probabilmente dal fatto che il OM non aveva intenzione d'uscire". Ma l'avere ritenuto che era stato proprio il OM ad innescare con il suo comportamento la reazione del AD, peraltro contenuta nei limiti della pretesa -della cui legittimità non si discute - che il OM smettesse di disturbare lui e la lezione, coerentemente ha portato i Giudici di merito ad escludere che l'aggressione sproporzionata e violenta del OM potesse ritenersi attenuata perché determinata da un qualche fatto obiettivamente ingiusto addebitabile alla persona offesa. È principio consolidato, infatti, che l'attenuante della provocazione è inapplicabile pur in presenza di un fatto apparentemente ingiusto della vittima allorché tale comportamento sia stato a sua volta determinato da un precedente fatto ingiusto dell'agente (tra molte: cass., sent. del 23.2.1984, Marino) o sia frutto di reciproche provocazioni (tra molte: cass., sent. del 24.20.1996, Prestininzi), tanto più quando si sia in presenza di una reazione affatto inadeguata: così eccessiva e sproporzionata, cip è, rispetto al diverbio dal quale trae pretesto da fare escludere la sussistenza d'ogni ragionevole nesso con il fatto asseritamente provocatorio della vittima (v., tra molte sent. n. 24693 del 2.3.2004, nonché, mutatis, Cass. sent. 22.11.1994, Cara).
2.2. Inammissibili sono quindi le censure con le quali il ricorrente lamenta - del tutto genericamente - l'eccessività della pena e - solo nell'intestazione del motivo, senza farne parola cioè nelle argomentazioni - il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, anche perché la motivazione della sentenza impugnata, espressamente argomentando sull'oggettiva gravità del fatto, sul contesto nel quale s'iscrive, sulla futilità dei motivi che l'hanno innescato, sulla pericolosità e capacità a delinquere del ricorrente quale emerge anche dai suoi precedenti penali, è connotata da coerenza, completezza e razionalità di contenuti, che la sottraggono da ogni sindacato in proposito.
3. Conclusivamente, perciò, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2006