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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/11/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7130 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Umberto AUSIELLO, a scioglimento della riserva assunta con provvedimento reso ex art. 127ter
c.p.c. in data 4.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7130/2022 promossa da:
, con l'Avv. Stefania MORETTI Parte_1
ATTORE - OPPONENTE contro
, con l'Avv. Valeria BOTTI Controparte_1
CONVENUTA - OPPOSTA avente ad oggetto: opposizione a prcetto.
Parte opponente ha concluso come di seguito (dep. 16.12.2024):
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertato e dichiarato che la condizione sottoscritta congiuntamente di cui al verbale di udienza presidenziale consensuale omologato non si è verificata, dichiarare la nullità del precetto notificato e per l'effetto dichiarare che nessuna somma è dovuta da a Parte_1 Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio
[...] Per_1
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, anche ex art.96 cod. proc. civ. per avere con dolo e colpa grave notificato atto di precetto e relativo titolo esecutivo senza alcun diritto e consapevole della mancanza dell'avveramento della condizione da esclusivamente dipendente. Controparte_1
Parte ST ha formulato (nota depositata il 18.12.2024) le seguenti conclusioni
1 - nel merito: in via principale accertare e dichiarare la nullità della condizione “sospensiva e potestativa” contenuta nella clausola n.7 delle condizioni di separazione consensuale intervenuta tra il sig. e la sig.ra Parte_1 [...]
e, per l'effetto, accertare e dichiarare Controparte_1
l'inefficacia della clausola stessa nella parte in cui subordina il pagamento del contributo mensile al mantenimento del figlio Per_1 di €150,00 oltre rivalutazione, al trasferimento effettivo della sig.ra da Cento (FE) a LE LI (MO); in via CP_1 subordinata nella denegata ipotesi di rigetto della domanda in via principale, respingersi la domanda avversaria e disporsi declaratoria di efficacia esecutiva del decreto di omologazione della separazione consensuale tra le parti n.927/2019 del
21/03/2019 R.G. 1258/2019, oggi sospesa, per i motivi esposti in narrativa anche alla luce del contegno corretto e di buona fede osservato dalla sig.ra in costanza di separazione come CP_1 descritto in atti che determinava, di fatto, la frequentazione per tempi paritari del sig. col figlio minore Con Pt_1 Per_1 vittoria delle funzioni legali.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con decreto n. 927/2019 del 21.03.2019, emesso nel giudizio di separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
, sono state omologate dal Tribunale di Modena, in composizione
[...] collegiale, le condizioni di separazione di cui al verbale dell'udienza del 13.03.2019.
Le condizioni omologate (doc. 1 opponente) prevedono (punto 4)
l'affidamento condiviso del figlio minore con Persona_2 collocamento prevalente presso l'abitazione del padre (residente in [...]1) nelle more del trasferimento della madre da CENTO a AL LI;
attuato detto trasferimento, i CP_1 coniugi hanno concordato di collocare paritariamente il minore presso le rispettive residenze e hanno disposto, in caso di verificazione dell'evento (punto 7), il versamento dal a della somma Pt_1 CP_1 mensile di euro 150,00 “a titolo di contributo al mantenimento del figlio”,
2 1.1. L'ST , residente in [...], fraz. Controparte_1
Casumaro, alla Via Correggio n.517, ha notificato atto di precetto per il pagamento di euro 5.250,00 (corrispondente al contributo di mantenimento dall'aprile 2019 al febbraio 2022), evidenziando nel corpo dell'atto la nullità della “clausola che impone[va] alla moglie di trasferirsi da
CENTO (FE) a AL LI (MO) per poter ricevere il contributo al mantenimento del figlio minore, essendo sia contraria alle esigenze del figlio stesso, sia lesiva del diritto della madre separata di fissare liberamente la sua residenza”.
2. Con atto di citazione ha proposto opposizione a Parte_1 precetto ex art. 615, 1° comma, contestando il diritto di a CP_1 procedere all'esecuzione, per insussistenza del credito precettato, non essendosi verificata la condizione sospensiva potestativa cui è subordinata l'insorgenza dell'obbligazione di corrispondere il contributo al mantenimento del figlio minore nei termini indicati Per_1 nell'omologa della separazione.
L'opponente, che ha chiesto interinalmente sospendersi l'efficacia esecutiva del titolo di cui all'atto di precetto notificato, ha nell'atto introduttivo proposto le seguenti domande:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertato e dichiarato che la condizione sottoscritta congiuntamente di cui al verbale di udienza presidenziale consensuale omologato non si verificata dichiarare la nullità del precetto notificato e per l'effetto dichiarare che nessuna somma è dovuta da a Parte_1 Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio
[...] Per_1
IN VIA ISTRUTTORIA: con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché in indicare i testimoni, di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, anche ex art.96 cod. proc. civ. per avere con dolo e colpa grave notificato atto di precetto e relativo titolo esecutivo senza alcun diritto e consapevole della mancanza dell'avveramento della condizione da esclusivamente dipendente. Controparte_1
2.1. L'opponente ha prodotto (doc. 2) una “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” resa da da cui emerge che parte ST CP_1
(circa un anno dopo l'omologa della separazione personale) ha trasferito
3 la propria residenza in CENTO, nel luogo, indicato nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio, ove risiede attualmente.
3. Costituendosi nel giudizio, ha dedotto la Controparte_1 nullità della clausola condizionale, perché “l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore può certamente essere condizionato al trasferimento del coniuge altrove, ma non in una determinata località piuttosto che in un'altra in quanto si violerebbe il diritto all'autodeterminazione del coniuge, oltre ad eludere l'obbligo di mantenimento del figlio il cui tenore costituzionale deriva dalle norme sopra citate. La condizione prevista nel caso di specie è da considerarsi dunque nulla poiché in violazione di norme inderogabili”. Stando all'ST “la clausola in questione è affetta da nullità parziale poiché essa comporta l'esonero del dal versamento del contributo Pt_1 al mantenimento del figlio minore da un lato, e, Per_1 contemporaneamente, la rinuncia della a ricevere tale contributo CP_1 per il figlio dall'altro, oltre a ledere il diritto della madre a fissare liberamente la sua residenza”. Deduce infine la nullità della condizione sospensiva, in quanto meramente potestativa.
3.1. Per la convenuta:
- sussisterebbe la competenza dello scrivente giudice dell'esecuzione “a sindacare l'esistenza e la portata della nullità in questione: ciò in quanto la nullità opera di diritto, richiedendo unicamente una pronuncia dichiarativa ed accertativa”;
- l'omologa della separazione non osta “alla valutazione nel merito della nullità della clausola sospensiva-potestativa in parola, non essendo necessario ricorrere ad altre impugnative”;
- la clausola impugnata sarebbe stata strumentalmente invocata dal per sottrarsi all'obbligo di mantenimento, nonostante il Pt_1 figlio trascorra “periodi paritari” nella abitazione Per_1 della madre, situata in prossimità del confine tra il Comune di
CENTO e quello, adiacente, di AL LI (ammettendo peraltro che l'individuazione di una idonea abitazione ove porre CP_1 la propria residenza ed eventualmente collocare il figlio minore
è tematica nell'ambito della quale deve essere ulteriormente valutata e contemperata l'impossibilità del di Pt_1
4 utilizzare un'autovettura, siccome ipovedente e privo di patente di guida).
3.2. L'ST ha infine concluso nei termini che seguono:
- in via preliminare: revocarsi e/o modificarsi la decisione cautelare assunta dall'intestato Tribunale inaudita altera parte e dichiarare l'efficacia esecutiva del decreto di omologazione della separazione consensuale tra le parti
n.927/2019 del 21/03/2019 R.G. 1258/2019 per i motivi esposti in narrativa;
- nel merito: accertare e dichiarare la nullità della condizione
“sospensiva e potestativa” contenuta nella clausola n.7 delle condizioni di separazione consensuale intervenuta tra il sig.
e la sig.ra e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, accertare e dichiarare l'inefficacia della clausola stessa nella parte in cui subordina il pagamento del contributo mensile al mantenimento del figlio di Per_1
€150,00 oltre rivalutazione, al trasferimento effettivo della sig.ra da Cento (FE) a LE LI (MO), con CP_1 conseguente declaratoria di efficacia esecutiva del decreto di omologazione della separazione consensuale tra le parti
n.927/2019 del 21/03/2019 R.G. 1258/2019 per i motivi esposti in narrativa.
4. Con decreto 25.11.2002 il giudice ha sospeso inaudita altera parte
l'efficacia esecutiva del titolo. La sospensiva era confermata con ordinanza resa in data 24.05.2023.
4.1. La causa, documentale, è stata trattenuta in decisione senza ammissione di mezzi di prova.
5. Deve premettersi che è pendente tra le parti (docc. 4 e 5 opponente) giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, incardinato presso il Tribunale di FERRARA.
5.1. Pare opportuno riprodurre di seguito il punto 7. delle condizioni di separazione omologate da questo Tribunale:
5 5.2. Stando alla lettera della pattuizione, l'insorgenza dell'obbligazione di corresponsione della somma di euro 150,00 mensili per il mantenimento del minore è subordinata al verificarsi di Per_3 condizione sospensiva potestativa, correlata all'ubicazione della abitazione di , sicché occorre in questa sede valutare se allo Per_4 allo stato sussista il requisito dell'esigibilità del diritto di credito indicato in precetto (ai sensi dell'art. 474 c.p.c., infatti, il titolo esecutivo suscettibili di esecuzione deve essere relativo ad un diritto certo (requisito che si apprezza nell'esecuzione in forma specifica), liquido (ossia determinato o determinabile in ordine alla quantificazione del diritto) ed esigibile, in quanto non sottoposto a termine o a condizione.
5.3. Va preliminarmente osservato che la domanda formulata dall'ST di accertare (non incidenter tantum, ma con efficacia di giudicato) la nullità della clausola condizionale non è ammissibile, posto che il contenuto del regolamento concordato tra i coniugi, se trova la sua fonte nel relativo accordo, acquista efficacia giuridica con il provvedimento di omologazione, cui compete una funzione essenziale di controllo, che non è limitata solo al merito dell'accordo, nei limiti del secondo comma dell'articolo 158 c.c., ma anche alla legittimità, in essa dovendosi includere la verifica della ritualità del procedimento e del rispetto delle norme dell'ordinamento.
La domanda di parte ST ha, invece, sostanziale contenuto di impugnazione delle condizioni di omologazione, da proporre nelle forme di cui all'art. 739 c.p.c., non potendosi interpretare la formulazione delle conclusioni (“accertare e dichiarare la nullità della condizione sospensiva e potestativa contenuta nella clausola n. 7[…]” come domanda di modificazione delle condizioni di separazione (in relazione alla quale sussisterebbe, ad ogni modo, la competenza funzionale ex art. 50bis, u.c.
c.p.c. del Tribunale in composizione collegiale, nelle forme e con il
6 rito camerale previsto ai sensi dell'art. 710 c.p.c. ovvero del Giudice presso cui pende il giudizio volto alla cessazione degli effetti civili del matrimonio: cfr. Cass. 4238/1982), ovvero ancora come domanda volta a fare accertare l'avveramento del fatto dedotto in condizione.
5.4. Non è viceversa precluso al giudice dell'esecuzione operare l'interpretazione del titolo, secondo gli ordinari canoni di cui agli artt. 1262 c.c. e ss. (con particolare riferimento all'interpretazione secondo buona fede, ex art. 1366 c.c.).
Il contenuto della clausola condizionale può quindi essere valutato alla luce delle esigenze delle parti, sottese alla medesima: si evince, in particolare, che la questione dell'individuazione della dimora della opponente è strettamente connessa all'attuazione della collocazione paritaria presso i genitori del figlio minore sulla cui materiale Per_3 praticabilità incide l'ipovedenza del che, per quanto riferito Pt_1 dalla difesa di non dispone della patente di guida;
se ne CP_1 ricava che, secondo buona fede, la verificazione della condizione dipende non tanto dalla collocazione “amministrativa” della dimora dell'ST, ma dalla compatibilità tra l'ubicazione della stessa e le concrete possibilità di movimento delle parti e del figlio minore.
5.5. L'onere della prova circa la verificazione dell'evento condizionante l'efficacia del titolo esecutivo spetta, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, al creditore procedente, quando tale verificazione sia contestata dall'opponente (Cfr. Cass. 15376/2022);
5.6. Orbene deve darsi atto che parte opponente ha affermato (Cfr. memoria depositata ex art. 183, 6° comma, n. 1), che l'ubicazione della sua residenza avrebbe consentito all'opponente, dopo la separazione, “di esercitare regolarmente il suo diritto di permanenza paritaria col figlio”, e che nonostante il “permanere della residenza della in CP_1
Comune di Cento, la frequentazione sarebbe “regolare e Persona_5 paritaria”.
Le stesse parti, inoltre, hanno dato atto, nel giudizio n. 42&/2022 Trib.
FERRARA, pendente per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, che di fatto il figlio minore (di circa 15 anni, siccome nato il Per_1
24.12.2010: cfr. doc. 9 opponente) è paritariamente collocato presso le abitazioni di entrambi i genitori. Sul punto si richiama l'ordinanza resa in quel giudizio in data 14.06.2022 (doc. 8 ST), laddove si legge:
7 5.7. Non consta che la difesa dell'opponente abbia specificamente contestato la circostanza allegata da controparte;
onere che certamente incombeva sul Pt_1
In ragione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., deve valutarsi assolto da parte opponente (attore in senso sostanziale)
l'onere di dare prova del fatto verificativo della condizione dedotta al punto 7. delle condizioni di separazione omologate (Cfr. Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 16028 del 07/06/2023 (Rv. 667816 - 01), secondo cui
“Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. […] solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato” dalla controparte (l'opponente, rivestendo, sul piano sostanziale e con riferimento al diritto controverso, la posizione del convenuto).
5.8. Dalla analisi del doc. 3 di parte opponente (invero non di agevole lettura: si riproduce di seguito un rilievo sullo stato dei luoghi consultabile sull'applicativo “maps” di Google) si ricava peraltro come le abitazioni delle parti siano di fatto collocate nel medesimo contesto territoriale, e poste a distanza tale aver consentito (come quanto dichiarato dagli stessi ex coniugi) al figlio comune di dimorare presso entrambi i genitori.
8 5.9. L'ST peraltro, ha notificato atto Controparte_1 di precetto per il pagamento di euro 5.250,00 (corrispondente al contributo di mantenimento dall'aprile 2019 al febbraio 2022).
La stessa risulta (doc. 2 e doc. 7 opposto) essersi però stabilita presso la attuale residenza solo in data 3.04.2020, sicché è solo a decorrere da quel mese che, essendosi verificato l'evento condizionante l'insorgenza dell'obbligazione del a corrispondere il mantenimento del figlio Pt_1 minore (i.e. la paritaria collocazione di presso le Persona_2 parti), risulta esigibile il credito portato in precetto, cui deve essere quindi dedotto quindi l'importo corrispondente al periodo aprile 2019 – marzo 2020 (pari a euro 150,00 x12: = 1.800,00).
6. La soccombenza reciproca conduce alla compensazione delle spese, e conduce al rigetto della domanda di condanna ex art. 96, 3° comma,
c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, disattesa e respinta, così provvede:
- previa REVOCA del provvedimento emesso in data 23.05.2023 di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo portato in precetto;
- DICHIARA sussistente il diritto di Controparte_1
a portare ad esecuzione forzata il titolo portato in precetto e costituito dal decreto di omologazione della separazione consensuale tra le parti n.927/2019 del 21/03/2019 R.G.
1258/2019, relativamente ai ratei maturati e maturandi a decorrere dal mese di aprile 2020;
- DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda riconvenzionale promossa per la dichiarazione di nullità della pattuizione di cui al punto
7 delle condizioni di separazione;
- RIGETTA la domanda ex art. 96, 3° comma, c.p.c.
- COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi.
Modena, 11/11/2025
Il Giudice
Dott. Umberto AUSIELLO
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Umberto AUSIELLO, a scioglimento della riserva assunta con provvedimento reso ex art. 127ter
c.p.c. in data 4.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7130/2022 promossa da:
, con l'Avv. Stefania MORETTI Parte_1
ATTORE - OPPONENTE contro
, con l'Avv. Valeria BOTTI Controparte_1
CONVENUTA - OPPOSTA avente ad oggetto: opposizione a prcetto.
Parte opponente ha concluso come di seguito (dep. 16.12.2024):
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertato e dichiarato che la condizione sottoscritta congiuntamente di cui al verbale di udienza presidenziale consensuale omologato non si è verificata, dichiarare la nullità del precetto notificato e per l'effetto dichiarare che nessuna somma è dovuta da a Parte_1 Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio
[...] Per_1
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, anche ex art.96 cod. proc. civ. per avere con dolo e colpa grave notificato atto di precetto e relativo titolo esecutivo senza alcun diritto e consapevole della mancanza dell'avveramento della condizione da esclusivamente dipendente. Controparte_1
Parte ST ha formulato (nota depositata il 18.12.2024) le seguenti conclusioni
1 - nel merito: in via principale accertare e dichiarare la nullità della condizione “sospensiva e potestativa” contenuta nella clausola n.7 delle condizioni di separazione consensuale intervenuta tra il sig. e la sig.ra Parte_1 [...]
e, per l'effetto, accertare e dichiarare Controparte_1
l'inefficacia della clausola stessa nella parte in cui subordina il pagamento del contributo mensile al mantenimento del figlio Per_1 di €150,00 oltre rivalutazione, al trasferimento effettivo della sig.ra da Cento (FE) a LE LI (MO); in via CP_1 subordinata nella denegata ipotesi di rigetto della domanda in via principale, respingersi la domanda avversaria e disporsi declaratoria di efficacia esecutiva del decreto di omologazione della separazione consensuale tra le parti n.927/2019 del
21/03/2019 R.G. 1258/2019, oggi sospesa, per i motivi esposti in narrativa anche alla luce del contegno corretto e di buona fede osservato dalla sig.ra in costanza di separazione come CP_1 descritto in atti che determinava, di fatto, la frequentazione per tempi paritari del sig. col figlio minore Con Pt_1 Per_1 vittoria delle funzioni legali.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con decreto n. 927/2019 del 21.03.2019, emesso nel giudizio di separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
, sono state omologate dal Tribunale di Modena, in composizione
[...] collegiale, le condizioni di separazione di cui al verbale dell'udienza del 13.03.2019.
Le condizioni omologate (doc. 1 opponente) prevedono (punto 4)
l'affidamento condiviso del figlio minore con Persona_2 collocamento prevalente presso l'abitazione del padre (residente in [...]1) nelle more del trasferimento della madre da CENTO a AL LI;
attuato detto trasferimento, i CP_1 coniugi hanno concordato di collocare paritariamente il minore presso le rispettive residenze e hanno disposto, in caso di verificazione dell'evento (punto 7), il versamento dal a della somma Pt_1 CP_1 mensile di euro 150,00 “a titolo di contributo al mantenimento del figlio”,
2 1.1. L'ST , residente in [...], fraz. Controparte_1
Casumaro, alla Via Correggio n.517, ha notificato atto di precetto per il pagamento di euro 5.250,00 (corrispondente al contributo di mantenimento dall'aprile 2019 al febbraio 2022), evidenziando nel corpo dell'atto la nullità della “clausola che impone[va] alla moglie di trasferirsi da
CENTO (FE) a AL LI (MO) per poter ricevere il contributo al mantenimento del figlio minore, essendo sia contraria alle esigenze del figlio stesso, sia lesiva del diritto della madre separata di fissare liberamente la sua residenza”.
2. Con atto di citazione ha proposto opposizione a Parte_1 precetto ex art. 615, 1° comma, contestando il diritto di a CP_1 procedere all'esecuzione, per insussistenza del credito precettato, non essendosi verificata la condizione sospensiva potestativa cui è subordinata l'insorgenza dell'obbligazione di corrispondere il contributo al mantenimento del figlio minore nei termini indicati Per_1 nell'omologa della separazione.
L'opponente, che ha chiesto interinalmente sospendersi l'efficacia esecutiva del titolo di cui all'atto di precetto notificato, ha nell'atto introduttivo proposto le seguenti domande:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertato e dichiarato che la condizione sottoscritta congiuntamente di cui al verbale di udienza presidenziale consensuale omologato non si verificata dichiarare la nullità del precetto notificato e per l'effetto dichiarare che nessuna somma è dovuta da a Parte_1 Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio
[...] Per_1
IN VIA ISTRUTTORIA: con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché in indicare i testimoni, di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, anche ex art.96 cod. proc. civ. per avere con dolo e colpa grave notificato atto di precetto e relativo titolo esecutivo senza alcun diritto e consapevole della mancanza dell'avveramento della condizione da esclusivamente dipendente. Controparte_1
2.1. L'opponente ha prodotto (doc. 2) una “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” resa da da cui emerge che parte ST CP_1
(circa un anno dopo l'omologa della separazione personale) ha trasferito
3 la propria residenza in CENTO, nel luogo, indicato nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio, ove risiede attualmente.
3. Costituendosi nel giudizio, ha dedotto la Controparte_1 nullità della clausola condizionale, perché “l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore può certamente essere condizionato al trasferimento del coniuge altrove, ma non in una determinata località piuttosto che in un'altra in quanto si violerebbe il diritto all'autodeterminazione del coniuge, oltre ad eludere l'obbligo di mantenimento del figlio il cui tenore costituzionale deriva dalle norme sopra citate. La condizione prevista nel caso di specie è da considerarsi dunque nulla poiché in violazione di norme inderogabili”. Stando all'ST “la clausola in questione è affetta da nullità parziale poiché essa comporta l'esonero del dal versamento del contributo Pt_1 al mantenimento del figlio minore da un lato, e, Per_1 contemporaneamente, la rinuncia della a ricevere tale contributo CP_1 per il figlio dall'altro, oltre a ledere il diritto della madre a fissare liberamente la sua residenza”. Deduce infine la nullità della condizione sospensiva, in quanto meramente potestativa.
3.1. Per la convenuta:
- sussisterebbe la competenza dello scrivente giudice dell'esecuzione “a sindacare l'esistenza e la portata della nullità in questione: ciò in quanto la nullità opera di diritto, richiedendo unicamente una pronuncia dichiarativa ed accertativa”;
- l'omologa della separazione non osta “alla valutazione nel merito della nullità della clausola sospensiva-potestativa in parola, non essendo necessario ricorrere ad altre impugnative”;
- la clausola impugnata sarebbe stata strumentalmente invocata dal per sottrarsi all'obbligo di mantenimento, nonostante il Pt_1 figlio trascorra “periodi paritari” nella abitazione Per_1 della madre, situata in prossimità del confine tra il Comune di
CENTO e quello, adiacente, di AL LI (ammettendo peraltro che l'individuazione di una idonea abitazione ove porre CP_1 la propria residenza ed eventualmente collocare il figlio minore
è tematica nell'ambito della quale deve essere ulteriormente valutata e contemperata l'impossibilità del di Pt_1
4 utilizzare un'autovettura, siccome ipovedente e privo di patente di guida).
3.2. L'ST ha infine concluso nei termini che seguono:
- in via preliminare: revocarsi e/o modificarsi la decisione cautelare assunta dall'intestato Tribunale inaudita altera parte e dichiarare l'efficacia esecutiva del decreto di omologazione della separazione consensuale tra le parti
n.927/2019 del 21/03/2019 R.G. 1258/2019 per i motivi esposti in narrativa;
- nel merito: accertare e dichiarare la nullità della condizione
“sospensiva e potestativa” contenuta nella clausola n.7 delle condizioni di separazione consensuale intervenuta tra il sig.
e la sig.ra e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, accertare e dichiarare l'inefficacia della clausola stessa nella parte in cui subordina il pagamento del contributo mensile al mantenimento del figlio di Per_1
€150,00 oltre rivalutazione, al trasferimento effettivo della sig.ra da Cento (FE) a LE LI (MO), con CP_1 conseguente declaratoria di efficacia esecutiva del decreto di omologazione della separazione consensuale tra le parti
n.927/2019 del 21/03/2019 R.G. 1258/2019 per i motivi esposti in narrativa.
4. Con decreto 25.11.2002 il giudice ha sospeso inaudita altera parte
l'efficacia esecutiva del titolo. La sospensiva era confermata con ordinanza resa in data 24.05.2023.
4.1. La causa, documentale, è stata trattenuta in decisione senza ammissione di mezzi di prova.
5. Deve premettersi che è pendente tra le parti (docc. 4 e 5 opponente) giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, incardinato presso il Tribunale di FERRARA.
5.1. Pare opportuno riprodurre di seguito il punto 7. delle condizioni di separazione omologate da questo Tribunale:
5 5.2. Stando alla lettera della pattuizione, l'insorgenza dell'obbligazione di corresponsione della somma di euro 150,00 mensili per il mantenimento del minore è subordinata al verificarsi di Per_3 condizione sospensiva potestativa, correlata all'ubicazione della abitazione di , sicché occorre in questa sede valutare se allo Per_4 allo stato sussista il requisito dell'esigibilità del diritto di credito indicato in precetto (ai sensi dell'art. 474 c.p.c., infatti, il titolo esecutivo suscettibili di esecuzione deve essere relativo ad un diritto certo (requisito che si apprezza nell'esecuzione in forma specifica), liquido (ossia determinato o determinabile in ordine alla quantificazione del diritto) ed esigibile, in quanto non sottoposto a termine o a condizione.
5.3. Va preliminarmente osservato che la domanda formulata dall'ST di accertare (non incidenter tantum, ma con efficacia di giudicato) la nullità della clausola condizionale non è ammissibile, posto che il contenuto del regolamento concordato tra i coniugi, se trova la sua fonte nel relativo accordo, acquista efficacia giuridica con il provvedimento di omologazione, cui compete una funzione essenziale di controllo, che non è limitata solo al merito dell'accordo, nei limiti del secondo comma dell'articolo 158 c.c., ma anche alla legittimità, in essa dovendosi includere la verifica della ritualità del procedimento e del rispetto delle norme dell'ordinamento.
La domanda di parte ST ha, invece, sostanziale contenuto di impugnazione delle condizioni di omologazione, da proporre nelle forme di cui all'art. 739 c.p.c., non potendosi interpretare la formulazione delle conclusioni (“accertare e dichiarare la nullità della condizione sospensiva e potestativa contenuta nella clausola n. 7[…]” come domanda di modificazione delle condizioni di separazione (in relazione alla quale sussisterebbe, ad ogni modo, la competenza funzionale ex art. 50bis, u.c.
c.p.c. del Tribunale in composizione collegiale, nelle forme e con il
6 rito camerale previsto ai sensi dell'art. 710 c.p.c. ovvero del Giudice presso cui pende il giudizio volto alla cessazione degli effetti civili del matrimonio: cfr. Cass. 4238/1982), ovvero ancora come domanda volta a fare accertare l'avveramento del fatto dedotto in condizione.
5.4. Non è viceversa precluso al giudice dell'esecuzione operare l'interpretazione del titolo, secondo gli ordinari canoni di cui agli artt. 1262 c.c. e ss. (con particolare riferimento all'interpretazione secondo buona fede, ex art. 1366 c.c.).
Il contenuto della clausola condizionale può quindi essere valutato alla luce delle esigenze delle parti, sottese alla medesima: si evince, in particolare, che la questione dell'individuazione della dimora della opponente è strettamente connessa all'attuazione della collocazione paritaria presso i genitori del figlio minore sulla cui materiale Per_3 praticabilità incide l'ipovedenza del che, per quanto riferito Pt_1 dalla difesa di non dispone della patente di guida;
se ne CP_1 ricava che, secondo buona fede, la verificazione della condizione dipende non tanto dalla collocazione “amministrativa” della dimora dell'ST, ma dalla compatibilità tra l'ubicazione della stessa e le concrete possibilità di movimento delle parti e del figlio minore.
5.5. L'onere della prova circa la verificazione dell'evento condizionante l'efficacia del titolo esecutivo spetta, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, al creditore procedente, quando tale verificazione sia contestata dall'opponente (Cfr. Cass. 15376/2022);
5.6. Orbene deve darsi atto che parte opponente ha affermato (Cfr. memoria depositata ex art. 183, 6° comma, n. 1), che l'ubicazione della sua residenza avrebbe consentito all'opponente, dopo la separazione, “di esercitare regolarmente il suo diritto di permanenza paritaria col figlio”, e che nonostante il “permanere della residenza della in CP_1
Comune di Cento, la frequentazione sarebbe “regolare e Persona_5 paritaria”.
Le stesse parti, inoltre, hanno dato atto, nel giudizio n. 42&/2022 Trib.
FERRARA, pendente per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, che di fatto il figlio minore (di circa 15 anni, siccome nato il Per_1
24.12.2010: cfr. doc. 9 opponente) è paritariamente collocato presso le abitazioni di entrambi i genitori. Sul punto si richiama l'ordinanza resa in quel giudizio in data 14.06.2022 (doc. 8 ST), laddove si legge:
7 5.7. Non consta che la difesa dell'opponente abbia specificamente contestato la circostanza allegata da controparte;
onere che certamente incombeva sul Pt_1
In ragione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., deve valutarsi assolto da parte opponente (attore in senso sostanziale)
l'onere di dare prova del fatto verificativo della condizione dedotta al punto 7. delle condizioni di separazione omologate (Cfr. Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 16028 del 07/06/2023 (Rv. 667816 - 01), secondo cui
“Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. […] solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato” dalla controparte (l'opponente, rivestendo, sul piano sostanziale e con riferimento al diritto controverso, la posizione del convenuto).
5.8. Dalla analisi del doc. 3 di parte opponente (invero non di agevole lettura: si riproduce di seguito un rilievo sullo stato dei luoghi consultabile sull'applicativo “maps” di Google) si ricava peraltro come le abitazioni delle parti siano di fatto collocate nel medesimo contesto territoriale, e poste a distanza tale aver consentito (come quanto dichiarato dagli stessi ex coniugi) al figlio comune di dimorare presso entrambi i genitori.
8 5.9. L'ST peraltro, ha notificato atto Controparte_1 di precetto per il pagamento di euro 5.250,00 (corrispondente al contributo di mantenimento dall'aprile 2019 al febbraio 2022).
La stessa risulta (doc. 2 e doc. 7 opposto) essersi però stabilita presso la attuale residenza solo in data 3.04.2020, sicché è solo a decorrere da quel mese che, essendosi verificato l'evento condizionante l'insorgenza dell'obbligazione del a corrispondere il mantenimento del figlio Pt_1 minore (i.e. la paritaria collocazione di presso le Persona_2 parti), risulta esigibile il credito portato in precetto, cui deve essere quindi dedotto quindi l'importo corrispondente al periodo aprile 2019 – marzo 2020 (pari a euro 150,00 x12: = 1.800,00).
6. La soccombenza reciproca conduce alla compensazione delle spese, e conduce al rigetto della domanda di condanna ex art. 96, 3° comma,
c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, disattesa e respinta, così provvede:
- previa REVOCA del provvedimento emesso in data 23.05.2023 di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo portato in precetto;
- DICHIARA sussistente il diritto di Controparte_1
a portare ad esecuzione forzata il titolo portato in precetto e costituito dal decreto di omologazione della separazione consensuale tra le parti n.927/2019 del 21/03/2019 R.G.
1258/2019, relativamente ai ratei maturati e maturandi a decorrere dal mese di aprile 2020;
- DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda riconvenzionale promossa per la dichiarazione di nullità della pattuizione di cui al punto
7 delle condizioni di separazione;
- RIGETTA la domanda ex art. 96, 3° comma, c.p.c.
- COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi.
Modena, 11/11/2025
Il Giudice
Dott. Umberto AUSIELLO
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