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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/10/2025, n. 5061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5061 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del GOP Dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5413/2022 del Ruolo Generale promossa da:
, nato a [...] il [...] C.F. e residente in Parte_1 C.F._1
), vicolo della Pergola n. 1, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Cornelio (C.F.: ), C.F._2 [...]
(C.F. ) Parte_2 C.F._3 Parte_3
) ed el presso Mestre C.F._4
9, giusta procura in atti, attore contro
Avv. RT Bianchi (C.F. ), con studio in Venezia-Mestre, Via C.F._5
Torino, 151/B, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Roveda (C.F. ed C.F._6 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, usta procura in atti, convenuto
. Oggetto: Responsabilità professionale. Conclusioni: come precisate a verbale d'udienza
Concisa esposizione
Con atto di citazione del 21.7.2022 regolarmente notificato l'attore Parte_1 conveniva in giudizio l'Avv. RT Bianchi per sentire accertare la condotta professionale chiedendo di:
“accertare la responsabilità dell'avv. Bianchi per avere adottato una linea difensiva inefficace ed inadempiente al dovere di diligenza professionale e per aver fatto scadere i termini per l'impugnazione
1
della sentenza n. 122/2021 del Giudice di Pace di Venezia sezione penale senza darne comunicazione tempestiva al signor;
Pt_1
-dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto d'opera concluso tra il signor e l'avv. Pt_1
Bianchi;
-condannare l'avv. Bianchi a restituire quanto percepito per il contratto risolto e a risarcire tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, quantificabili in una somma pari ad € 25.000,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, subiti dal signor per non aver adottato una linea difensiva Pt_1 adeguata e per avere fatto scadere i termini p gnazione avverso la sentenza che ha visto condannato il signor per il reato di cui all'art. 612 c.p., impugnazione che con elevata Pt_1 probabilità avrebbe po sua assoluzione;
- vittoria di spese.”. Precisava di essere stato assistito e difeso dall'odierno convenuto nell'ambito del procedimento penale n.2148/12 R.G.N.R. Mod. 21 bis - Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Venezia, instaurato per il reato di cui all'art. 612 c.p., in quanto, a Venezia - Mestre, in data 22.6.2012 il , dal terrazzo di casa, avrebbe Pt_1 minacciato dicendogli "te copo" no "ti ammazzo"), mentre gli Parte_4 scagliava ad eno di terra. Il processo di primo grado terminava, in data 23.03.2021, con sentenza di condanna, emessa dal Giudice di Pace di Venezia, depositata il 30.9.2021, con condanna alla pena di
€ 50,00 ed al risarcimento dei danni in favore della Parte Civile costituita Parte_4 liquidati in via provvisoriamente esecutiva in € 1.000 00 oltre alle spese l in € 3.100 00. L'attore, quindi, lamenta di non essere stato notiziato dall'Avv. Bianchi in relazione al termine d'impugnazione della sentenza, da computarsi, a partire dalla data di deposito della stessa del 30.09.2021. In particolare, rilevava che l'avvocato Bianchi gli avrebbe dato erronea indicazione sul termine per proporre appello, indicato come ancora pendente alla data del 05.11.2021. L'attore precisava che, successivamente, dopo la rinuncia al mandato da parte dell'avv. Bianchi, proposto l'appello con altro professionista (con il patrocinio dell'Avv. Renato Alberini), l'appello veniva dichiarato inammissibile per tardività e tale circostanza gli avrebbe causato notevoli danni. Si costituiva in giudizio l'Avv. RT Bianchi, contestando integralmente il contenuto dell'atto introduttivo, i fatti ivi esposti e le domande formulate, oltre che l'an, il quantum ed il nesso di casualità, precisando che l'odierno attore, all'esito del giudizio di primo grado, non avrebbe mai espressamente conferito incarico al fine di proporre appello avverso la sentenza suddetta tanto che l'appello è stato proposto dopo diverso tempo da un altro professionista. Invero, l'avv. Bianchi, richiamando un documento allegato in atti, rilevava di aver informato il di aver comunicato alla cancelleria penale la rinuncia al mandato Pt_1 conferitogli, icare o precisare alcunché sull'eventuale appello. Nessuna contestazione circa l'operato dell'Avv. Bianchi nel giudizio di primo grado è stata mossa allo stesso dal Sig. fino alla proposizione di questa causa. Pt_1
Dopo il deposito delle memorie ex art 183 VI comma c.p.c., il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, precisate le conclusioni, il GOP tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
**** Deve essere prima di tutto ricordato come parte attrice avanzi domanda risarcitoria (affermando una responsabilità dell'avv. Bianchi) e come ogni richiesta di risarcimento non possa che trovare fondamento nel patimento di un pregiudizio e, in buona sostanza, nel fatto che colui che agisce in giudizio per ottenere la riparazione del danno patito abbia subito la compressione di un proprio diritto per effetto della condotta del terzo (terzo che, nel caso di specie, come appena detto, è legato al danneggiato da rapporto di tipo contrattuale - professionale). Nel caso di specie non è possibile affermare che parte attrice abbia subito un danno e, in particolare, che abbia subito la compressione di un proprio diritto in conseguenza di una condotta omissiva del convenuto;
in particolare non è possibile affermare che, ove mai fosse stato proposto appello, non è detto che questo avesse avuto esito positivo. Non vi è quindi rapporto di causa ed affetto tra l'affermato inadempimento dell'avv. Bianchi (inadempimento di cui si può dubitare) ed il pregiudizio patito da . Pt_1
**** Sulla responsabilità professionale dell'avvocato, la Corte di cassazione, con la sent.n.7462/2025 ha chiarito che “la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole (viene di frequente richiamata, al riguardo, l'antica e ormai superata distinzione tra obbligazioni di mezzo e obbligazioni di risultato). Questo principio è stato affermato per lo più in relazione alla responsabilità omissiva, cioè quando si deve valutare la conseguenza dannosa, per il cliente, derivante da un'attività processuale che poteva essere compiuta e non è stata compiuta (Sent.n.25112/2017 e le recenti ordinanze n.2109/2024 e n.24007/2024)”. Ed ancora ha stabilito che “la valutazione prognostica compiuta dal giudice di merito è una valutazione che attiene al merito di quel giudizio e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, essenzialmente perché è un giudizio che ha ad oggetto il nesso di causalità tra l'attività omessa e il possibile esito favorevole che sarebbe potuto derivare al cliente”. L'onere della prova grava sul cliente che, per ottenere il risarcimento, dovrà dimostrare: l'inadempimento dell'avvocato, il danno subito ed il nesso causale tra l'inadempimento e il pregiudizio subito. L'avvocato, nell'esercizio della sua professione, è tenuto al rispetto di precisi doveri professionali, codificati sia dalla legge ordinaria sia dal Codice Deontologico Forense, ossia il dovere di diligenza, competenza, lealtà, probità, informazione e riservatezza. Ma la prestazione professionale è sempre un'obbligazione di mezzi e non di risultato, sicché l'avvocato non è tenuto a garantire l'esito favorevole della causa, ma ha l'obbligo di impiegare tutti i mezzi giuridici e tecnici adeguati, conformemente alla diligenza richiesta al professionista medio della categoria. Non ogni errore comporta responsabilità. Per configurare la colpa professionale è necessario che l'errore sia rilevante e determinante ai fini della decisione giudiziaria e non sia imputabile a cause esterne (es. comportamento scorretto del cliente, evento imprevedibile, errore del giudice non impugnabile). Chiarisce sempre la suprema Corte, con la sentenza n. 475/2025 che la responsabilità professionale degli avvocati esige una valutazione scrupolosa delle specifiche circostanze, escludendo meccanismi di risarcimento automatici. L'affermazione di responsabilità in capo al legale presuppone la dimostrazione inequivocabile che la sua condotta abbia generato un pregiudizio effettivo e suscettibile di quantificazione economica;
in assenza di tale prova di un danno concreto e quantificabile, non si può configurare alcuna responsabilità risarcitoria. Ritiene quindi la scrivente che la domanda non possa essere accolta per le motivazioni che seguono. L'attore chiede accertarsi l'inadempimento dell'Avv. Bianchi in relazione all'attività svolta nel procedimento penale poiché avrebbe subito un'ingiusta condanna da parte del Giudice di Pace penale di Venezia, in seguito all'imprudente attività dell'avv. Bianchi, suo difensore, consistente in primis, nell'aver omesso di contestare che la testimonianza del signor differisse totalmente dalle circostanze riportate nella querela. Testimone_1
Si rico non ha contestato in sede di giudizio penale la strategia o Pt_1
l'operato del proprio legale. Ed ancora, il valuta la responsabilità professionale dell'Avv. Bianchi per non Pt_1 averlo avvertit tivamente della possibilità di impugnare la sentenza di condanna. A parte che l'appello è stato proposto da altro professionista poiché l'avv. Bianchi aveva rinunciato al mandato, si fa presente che se anche il secondo grado fosse stato presentato entro i 30 giorni così come da motivazione del rigetto, non sposando il giudicante dell'appello la tesi dei 45 giorni quali dies ad quem per proporlo, non è detto che l'avv. Bianchi lo avrebbe proposto al cliente, né che lo stesso avrebbe avuto esito favorevole. Invero, la prestazione dell'avvocato deve essere qualificata all'interno delle obbligazioni di mezzi e non di risultato, con la conseguenza che la prestazione si considera adempiuta non solo quando alla corretta e diligente attività del difensore consegua l'accoglimento in sede giudiziale delle pretese del cliente ma anche quando il difensore abbia posto in essere tutta l'opera di informazione, preparazione e studio delle questioni di fatto e di diritto sottese al caso al predetto sottoposto (cfr. Cass. 19520/2019). Invero l'avvocato, nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, ha l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. norma che impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo, dovendo ritenersi il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello "jus postulandi", attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole. Inoltre, l'accertamento del nesso eziologico tra la condotta dell'avvocato ed il risultato derivatone, non deve essere frutto di una “mera astratta valutazione” bensì di un “giudizio prognostico” che conduca ad elevate percentuali probabilistiche (principio già variamente consolidato in materia di responsabilità civile). Ovvero, quantunque il legale abbia “peccato” di imperizia e negligenza, ciò non sarà sufficiente ai fini della risarcibilità del danno, essendo necessario verificare che, senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. n. 22026/04, Cass. n. 1066/04, Cass. n. 16894/04, Cass. n. 6967/06, Cass. n. 9917/2010 ed altre). Al cliente, incombe l'onere di dare effettiva dimostrazione del sicuro fondamento dell'azione, la quale avrebbe dovuto essere proposta o diligentemente coltivata, nonché la prova che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati a lui più vantaggiosi. Invero la Giurisprudenza di legittimità afferma (cfr. Cass. Ord. n. 30169/2018; 7410/2017) che in tema di responsabilità dell' avvocato verso il cliente, la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché l'inadeguatezza rispetto al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata dal giudice di merito "ex ante", in relazione alla natura e alle caratteristiche della controversia e all'interesse del cliente ad affrontarla con i relativi oneri, dovendosi in ogni caso valutare anche il comportamento successivo tenuto dal professionista nel corso della lite. Inoltre, in tema di responsabilità professionale dell' avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa. La domanda risarcitoria avanzata dal deve quindi essere rigettata. Pt_1
Quanto alle spese di lite, le stes no essere liquidate, a carico della parte soccombente, come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta, la domanda avanzate dall'attore in danno del convenuto Avv. Parte_1
Bianchi RT;
- condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, liquidando a tale titolo, in favore del convenuto la complessiva somma pari ad €. 3.125,60, oltre a spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Venezia, 12 ottobre 2025
Il GOP dott.ssa Anita Giuriolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del GOP Dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5413/2022 del Ruolo Generale promossa da:
, nato a [...] il [...] C.F. e residente in Parte_1 C.F._1
), vicolo della Pergola n. 1, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Cornelio (C.F.: ), C.F._2 [...]
(C.F. ) Parte_2 C.F._3 Parte_3
) ed el presso Mestre C.F._4
9, giusta procura in atti, attore contro
Avv. RT Bianchi (C.F. ), con studio in Venezia-Mestre, Via C.F._5
Torino, 151/B, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Roveda (C.F. ed C.F._6 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, usta procura in atti, convenuto
. Oggetto: Responsabilità professionale. Conclusioni: come precisate a verbale d'udienza
Concisa esposizione
Con atto di citazione del 21.7.2022 regolarmente notificato l'attore Parte_1 conveniva in giudizio l'Avv. RT Bianchi per sentire accertare la condotta professionale chiedendo di:
“accertare la responsabilità dell'avv. Bianchi per avere adottato una linea difensiva inefficace ed inadempiente al dovere di diligenza professionale e per aver fatto scadere i termini per l'impugnazione
1
della sentenza n. 122/2021 del Giudice di Pace di Venezia sezione penale senza darne comunicazione tempestiva al signor;
Pt_1
-dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto d'opera concluso tra il signor e l'avv. Pt_1
Bianchi;
-condannare l'avv. Bianchi a restituire quanto percepito per il contratto risolto e a risarcire tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, quantificabili in una somma pari ad € 25.000,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, subiti dal signor per non aver adottato una linea difensiva Pt_1 adeguata e per avere fatto scadere i termini p gnazione avverso la sentenza che ha visto condannato il signor per il reato di cui all'art. 612 c.p., impugnazione che con elevata Pt_1 probabilità avrebbe po sua assoluzione;
- vittoria di spese.”. Precisava di essere stato assistito e difeso dall'odierno convenuto nell'ambito del procedimento penale n.2148/12 R.G.N.R. Mod. 21 bis - Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Venezia, instaurato per il reato di cui all'art. 612 c.p., in quanto, a Venezia - Mestre, in data 22.6.2012 il , dal terrazzo di casa, avrebbe Pt_1 minacciato dicendogli "te copo" no "ti ammazzo"), mentre gli Parte_4 scagliava ad eno di terra. Il processo di primo grado terminava, in data 23.03.2021, con sentenza di condanna, emessa dal Giudice di Pace di Venezia, depositata il 30.9.2021, con condanna alla pena di
€ 50,00 ed al risarcimento dei danni in favore della Parte Civile costituita Parte_4 liquidati in via provvisoriamente esecutiva in € 1.000 00 oltre alle spese l in € 3.100 00. L'attore, quindi, lamenta di non essere stato notiziato dall'Avv. Bianchi in relazione al termine d'impugnazione della sentenza, da computarsi, a partire dalla data di deposito della stessa del 30.09.2021. In particolare, rilevava che l'avvocato Bianchi gli avrebbe dato erronea indicazione sul termine per proporre appello, indicato come ancora pendente alla data del 05.11.2021. L'attore precisava che, successivamente, dopo la rinuncia al mandato da parte dell'avv. Bianchi, proposto l'appello con altro professionista (con il patrocinio dell'Avv. Renato Alberini), l'appello veniva dichiarato inammissibile per tardività e tale circostanza gli avrebbe causato notevoli danni. Si costituiva in giudizio l'Avv. RT Bianchi, contestando integralmente il contenuto dell'atto introduttivo, i fatti ivi esposti e le domande formulate, oltre che l'an, il quantum ed il nesso di casualità, precisando che l'odierno attore, all'esito del giudizio di primo grado, non avrebbe mai espressamente conferito incarico al fine di proporre appello avverso la sentenza suddetta tanto che l'appello è stato proposto dopo diverso tempo da un altro professionista. Invero, l'avv. Bianchi, richiamando un documento allegato in atti, rilevava di aver informato il di aver comunicato alla cancelleria penale la rinuncia al mandato Pt_1 conferitogli, icare o precisare alcunché sull'eventuale appello. Nessuna contestazione circa l'operato dell'Avv. Bianchi nel giudizio di primo grado è stata mossa allo stesso dal Sig. fino alla proposizione di questa causa. Pt_1
Dopo il deposito delle memorie ex art 183 VI comma c.p.c., il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, precisate le conclusioni, il GOP tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
**** Deve essere prima di tutto ricordato come parte attrice avanzi domanda risarcitoria (affermando una responsabilità dell'avv. Bianchi) e come ogni richiesta di risarcimento non possa che trovare fondamento nel patimento di un pregiudizio e, in buona sostanza, nel fatto che colui che agisce in giudizio per ottenere la riparazione del danno patito abbia subito la compressione di un proprio diritto per effetto della condotta del terzo (terzo che, nel caso di specie, come appena detto, è legato al danneggiato da rapporto di tipo contrattuale - professionale). Nel caso di specie non è possibile affermare che parte attrice abbia subito un danno e, in particolare, che abbia subito la compressione di un proprio diritto in conseguenza di una condotta omissiva del convenuto;
in particolare non è possibile affermare che, ove mai fosse stato proposto appello, non è detto che questo avesse avuto esito positivo. Non vi è quindi rapporto di causa ed affetto tra l'affermato inadempimento dell'avv. Bianchi (inadempimento di cui si può dubitare) ed il pregiudizio patito da . Pt_1
**** Sulla responsabilità professionale dell'avvocato, la Corte di cassazione, con la sent.n.7462/2025 ha chiarito che “la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole (viene di frequente richiamata, al riguardo, l'antica e ormai superata distinzione tra obbligazioni di mezzo e obbligazioni di risultato). Questo principio è stato affermato per lo più in relazione alla responsabilità omissiva, cioè quando si deve valutare la conseguenza dannosa, per il cliente, derivante da un'attività processuale che poteva essere compiuta e non è stata compiuta (Sent.n.25112/2017 e le recenti ordinanze n.2109/2024 e n.24007/2024)”. Ed ancora ha stabilito che “la valutazione prognostica compiuta dal giudice di merito è una valutazione che attiene al merito di quel giudizio e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, essenzialmente perché è un giudizio che ha ad oggetto il nesso di causalità tra l'attività omessa e il possibile esito favorevole che sarebbe potuto derivare al cliente”. L'onere della prova grava sul cliente che, per ottenere il risarcimento, dovrà dimostrare: l'inadempimento dell'avvocato, il danno subito ed il nesso causale tra l'inadempimento e il pregiudizio subito. L'avvocato, nell'esercizio della sua professione, è tenuto al rispetto di precisi doveri professionali, codificati sia dalla legge ordinaria sia dal Codice Deontologico Forense, ossia il dovere di diligenza, competenza, lealtà, probità, informazione e riservatezza. Ma la prestazione professionale è sempre un'obbligazione di mezzi e non di risultato, sicché l'avvocato non è tenuto a garantire l'esito favorevole della causa, ma ha l'obbligo di impiegare tutti i mezzi giuridici e tecnici adeguati, conformemente alla diligenza richiesta al professionista medio della categoria. Non ogni errore comporta responsabilità. Per configurare la colpa professionale è necessario che l'errore sia rilevante e determinante ai fini della decisione giudiziaria e non sia imputabile a cause esterne (es. comportamento scorretto del cliente, evento imprevedibile, errore del giudice non impugnabile). Chiarisce sempre la suprema Corte, con la sentenza n. 475/2025 che la responsabilità professionale degli avvocati esige una valutazione scrupolosa delle specifiche circostanze, escludendo meccanismi di risarcimento automatici. L'affermazione di responsabilità in capo al legale presuppone la dimostrazione inequivocabile che la sua condotta abbia generato un pregiudizio effettivo e suscettibile di quantificazione economica;
in assenza di tale prova di un danno concreto e quantificabile, non si può configurare alcuna responsabilità risarcitoria. Ritiene quindi la scrivente che la domanda non possa essere accolta per le motivazioni che seguono. L'attore chiede accertarsi l'inadempimento dell'Avv. Bianchi in relazione all'attività svolta nel procedimento penale poiché avrebbe subito un'ingiusta condanna da parte del Giudice di Pace penale di Venezia, in seguito all'imprudente attività dell'avv. Bianchi, suo difensore, consistente in primis, nell'aver omesso di contestare che la testimonianza del signor differisse totalmente dalle circostanze riportate nella querela. Testimone_1
Si rico non ha contestato in sede di giudizio penale la strategia o Pt_1
l'operato del proprio legale. Ed ancora, il valuta la responsabilità professionale dell'Avv. Bianchi per non Pt_1 averlo avvertit tivamente della possibilità di impugnare la sentenza di condanna. A parte che l'appello è stato proposto da altro professionista poiché l'avv. Bianchi aveva rinunciato al mandato, si fa presente che se anche il secondo grado fosse stato presentato entro i 30 giorni così come da motivazione del rigetto, non sposando il giudicante dell'appello la tesi dei 45 giorni quali dies ad quem per proporlo, non è detto che l'avv. Bianchi lo avrebbe proposto al cliente, né che lo stesso avrebbe avuto esito favorevole. Invero, la prestazione dell'avvocato deve essere qualificata all'interno delle obbligazioni di mezzi e non di risultato, con la conseguenza che la prestazione si considera adempiuta non solo quando alla corretta e diligente attività del difensore consegua l'accoglimento in sede giudiziale delle pretese del cliente ma anche quando il difensore abbia posto in essere tutta l'opera di informazione, preparazione e studio delle questioni di fatto e di diritto sottese al caso al predetto sottoposto (cfr. Cass. 19520/2019). Invero l'avvocato, nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, ha l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. norma che impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo, dovendo ritenersi il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello "jus postulandi", attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole. Inoltre, l'accertamento del nesso eziologico tra la condotta dell'avvocato ed il risultato derivatone, non deve essere frutto di una “mera astratta valutazione” bensì di un “giudizio prognostico” che conduca ad elevate percentuali probabilistiche (principio già variamente consolidato in materia di responsabilità civile). Ovvero, quantunque il legale abbia “peccato” di imperizia e negligenza, ciò non sarà sufficiente ai fini della risarcibilità del danno, essendo necessario verificare che, senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. n. 22026/04, Cass. n. 1066/04, Cass. n. 16894/04, Cass. n. 6967/06, Cass. n. 9917/2010 ed altre). Al cliente, incombe l'onere di dare effettiva dimostrazione del sicuro fondamento dell'azione, la quale avrebbe dovuto essere proposta o diligentemente coltivata, nonché la prova che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati a lui più vantaggiosi. Invero la Giurisprudenza di legittimità afferma (cfr. Cass. Ord. n. 30169/2018; 7410/2017) che in tema di responsabilità dell' avvocato verso il cliente, la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché l'inadeguatezza rispetto al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata dal giudice di merito "ex ante", in relazione alla natura e alle caratteristiche della controversia e all'interesse del cliente ad affrontarla con i relativi oneri, dovendosi in ogni caso valutare anche il comportamento successivo tenuto dal professionista nel corso della lite. Inoltre, in tema di responsabilità professionale dell' avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa. La domanda risarcitoria avanzata dal deve quindi essere rigettata. Pt_1
Quanto alle spese di lite, le stes no essere liquidate, a carico della parte soccombente, come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta, la domanda avanzate dall'attore in danno del convenuto Avv. Parte_1
Bianchi RT;
- condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, liquidando a tale titolo, in favore del convenuto la complessiva somma pari ad €. 3.125,60, oltre a spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Venezia, 12 ottobre 2025
Il GOP dott.ssa Anita Giuriolo