Sentenza 4 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/01/2002, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2002 |
Testo completo
* PUBBL0.0063 / 02 IN NOME DEL POLO ALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Tocazione. SEZIONE TERZA CIVILE Titolarità del rapporto. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12534/99 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Dott. ES LUPO Consigliere - 63 Cron. Dott. Roberto PREDEN Consigliere Consigliere Repp.18 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Ud.13/07/01 Rel. Consigliere Dott. Alberto TALEVI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta U SENTENZA dal Sig. per diritti ✓ 600 sul ricorso proposto da: GEN. 2002 IL CANCELLIERE COMUNE DI ANGRI, in persona del legale rappresentante e Commissario Straordinario Dr. Vincenzo De Vivo, CANCELLERIA elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOCCA DI LEONE presso 10 studio dell'avvocato CURZIO CICALA,78, difeso dagli avvocati ANTONIO VILLANO e ALFONSO LONGOBARDI, giusta delega ip atti;
ricorrente ·
contro
D'AM ES;
intimato 2001 avverso la sentenza n. 137/99 del Tribunale di 1537 1 SALERNO, Sezione I Civile, emessa il 04/12/98 e depositata 1'11/02/99 (R.G. 2527/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/07/01 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
uditi gli Avvocati Antonio VILLANO e Alfonso LONGOBARDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità produzione documentale ex art. 372 cpc, accoglimento della prima censura ed in subordine della seconda censura del I motivo e l'assorbimento del 2° motivo. H 2 . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Comune di Angri con comparsa notificata il 4.10.1996 riassumeva l'atto di appello avverso la sentenza n.205/91 del RE di Nocera Inferiore emessa nella causa promossa da D'BR ES. Esponeva che l'atto di appello incardinato presso il Tribunale Salerno era stato trasmesso a quello di Nocera Inferiore per incompetenza;
che successivamente il predetto Tribunale con sentenza n.250/96 aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale per essere Competente il Tribunale di Salerno in funzione di Giudice di Appello;
che D'BR ES assumendo di avere condotto in locazione un locale terraneo di proprietà del Comune di Angri sito alla Via Giudice e di averlo sgombrato in forza della ordinanza sindacale del 27.9.1983, per consentire l'esecuzione dei lavori di riattazione, aveva proposto ricorso ex art.700 c.p.c., chiedendo l'emissione di provvedimenti che gli consentissero il riutilizzo a titolo locativo del locale, stante la mancata consegna dello stesso, nonostante l'avvenuta ultimazione dei lavori da parte del Comune di Angri, riservandosi di richiedere i danni;
che il RE con decreto del 30.3.1990 aveva ordinato al Comune di Angri di restituire con immediatezza a D'BR ES la detenzione dell'imobile, fissando la comparizione delle parti per l'udienza del 20.4.1990, senza fissare il termine perentorio di cui al 2° comma dell'art.702 c.p.c., entro il quale il ricorrente avrebbe dovuto iniziare il giudizio di merito;
che il Comune costituitosi in giudizio all'udienza del 20.4.1990, aveva contestato il diritto del ricorrente negando che fosse conduttore dell'immobile giacché lo stesso era stato condotto in locazione dal 1979 al 1981 dalla locale associazione Radioamatori di cui faceva parte il D'BR; che aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza dei presupposti e delle condizioni di legge, nonché la carenza di legittimazione attiva, e chiesto la revoca del provvedimento;
3 che il RE con ordinanza del 9.5.1990 aveva confermato il decreto, successivamente aveva rigettato la richiesta di prova per testi, e con la sentenza impugnata aveva accolto la domanda con condanna del Comune alle spese. A sostegno dell'appello deduceva: 1) la nullità dell'impugnata sentenza per assoluto difetto della domanda introduttiva del giudizio, stante la violazione degli artt. 700 e 702, 2° comma c.p.c.; 2) l'inammissibilità del ricorso per insussistenza dei presupposti di legge;
infatti era insussistente qualsiasi pregiudizio imminente ed irreparabile;
peraltro il ricorrente si era ricordato di proporre il ricorso dopo alcuni anni dal compimento dei lavori;
3) l'inesistenza del rapporto locativo da cui derivava la carenza di legittimazione attiva ed il rigetto della chiesta prova testimoniale. Rilevava che il RE aveva erroneamente ritenuto sussistente il rapporto locativo sulla base di una sola ricevuta di pagamento relativa ad un solo mese dell'anno 1977 e di una ordinanza sindacale di sgombero dell'immobile notificata al ricorrente nell'anno 1983. Infine si doleva del rigetto della richiesta della prova testimoniale. Tutto ciò premesso conveniva il D'BR innanzi al Tribunale di Salerno chiedendo l'accoglimento dell'appello con la condanna dell'appellato al pagamento delle spese e competenze di causa. Resisteva in giudizio il D'BR il quale rilevava che la pretesa nullità della impugnata sentenza era stata sanata dalla prosecuzione del giudizio in contraddittorio;
che pertanto l'atto aveva raggiunto lo scopo e quindi validamente si era instaurato il rapporto processuale;
deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza delle altre eccezioni, in particolare evidenziava l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza atteso che il RE aveva assunto a parametro di valutazione il canone locativo di £. 60.000 mensili. Deduceva che sussistevano i presupposti per la concessione del provvedimento di urgenza, giacché la chiusura dei locali adibiti ad uso commerciale determinava un danno irreparabile per lo sviamento della clientela;
che le doglianze in ordine alla mancata ammissione della prova erano inconsistenti. Con sentenza 4.12.98 11.2.99 il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, rigettava l'appello perché infondato, confermando la sentenza n.205/91 del RE di Nocera Inferiore;
condannava l'appellante Comune di Angri al pagamento delle spese processuali che liquidava in £. 185.800 per esborsi;
£.
2.200.000 per diritti e £ 4.000.000 per onorario, oltre il 10% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.a.p., con attribuzione all'Avv. Massimo Postiglione dichiaratosi antistatario. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Angri con due motivi. Il D'BR non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Non è in atti il fascicolo di ufficio di primo grado. Ma gli eventi processuali in questione debbono ritenersi assodati in quanto descritti nelle sentenze di merito e (nelle parti che qui interessano) non contestati (v. sul punto anche quanto sarà esposto in seguito) dalla parte ricorrente. Con il primo motivo il ricorrente Comune di Angri denuncia "Violazione e falsa applicazione- in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p. c. - degli arti. 700, 702, 2° co., 83, 99 e 101 c.p.c - Carenza di procura alle liti - Difetto della domanda introduttiva Carenza deidel giudizio Mancata costituzione di un valido contraddittorio - - presupposti per la concessione dei provvedimento di urgenza. Motivazione omessa, insufficiente e/o perplessa e/o contraddittoria circa punti decisivi della controversia in riferimento all'art.360 n. 5 c.p.c." lamentando che l'eccezione di nullità della sentenza pretorile per i motivi enunciati in rubrica è stata disattesa dal Tribunale di 5 Salerno ingiustamente ed erroneamente per le seguenti ragioni. -Al.) il 2° comma del citato art. 702 (formulazione originaria prima della intervenuta abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 1993 ex lege di riforma 26/11/1990 n.353) dispone che nel pronunciare il provvedimento il RE deve in ogni caso fissare un termine perentorio entro il quale l'istante è tenuto ad iniziare il giudizio di merito di cui all'art. 700. Nel caso de quo il RE adito ha omesso di fissare al ricorrente il termine perentorio per l'inizio dei giudizio di merito e, dopo aver successivamente confermato detto provvedimento, ha erroneamente ritenuto la propria competenza per la fase di merito, che non è stata preceduta da una citazione a giudizio. Infatti il procedimento ex art.700 c.p.c. si esaurisce con la pronunzia sul chiesto provvedimento cautelare, dovendo ogni ulteriore attività processuale delle parti essere, in ogni caso, preceduta da una citazione a giudizio, atteso che la netta separazione del procedimento di urgenza rispetto al successivo giudizio di merito non consente di assimilare sul piano procedurale il predetto procedimento ai procedimenti cautelari tipici ex art. 689 c.p.c. e ss.; "Se il pretore, accolta la domanda di provvedimento di urgenza, anziché fissare un termine perentorio per l'inizio del giudizio di merito, dispone il prosieguo del processo davanti a sé, per una abnorme convalida della cautela o per la decisione nel merito, la relativa pronuncia é radicalmente nulla per assoluto difetto della domanda introduttiva” (cfr. Cass 4573/81). A2.) - Nel caso de quo, per il prosieguo del giudizio dopo la fase cautelare è mancata proprio del tutto la instaurazione di un valido contraddittorio e la costituzione di un valido rapporto processuale tra le parti originarie atteso che il Comune di Angri aveva conferito al suo procuratore Salvatore Barbella la sola procura per il procedimento promosso avanti al RE a norma degli artt.700 e 701 6 c.p.c. non anche la ulteriore e necessaria procura per resistere al successivo giudizio di merito. Aggiungasi che la stessa delibera di incarico n.1071 del 18.04.1990, non contiene alcun riferimento al giudizio di merito, limitandosi la stessa a richiamare solo l'instaurato giudizio a seguito del ricorso ex art. 700 c.p.c. da parte di D'BR Emesto. -A3.) La sentenza impugnata d'altra parte non contiene alcun accenno in ordine a tali sollevate eccezioni. A4.) Il Tribunale ha completamente ignorato l'insussistenza delle condizioni per la concessione del provvedimento di urgenza stante l'inesistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile neanche adombrato dal ricorrente che fa riferimento ai soli "danni notevoli già patiti" e tenuto presente che questi, pur avendo richiesto in data 13.08.1987 la consegna dell'immobile per "proseguirne la locazione", solo in data 30 marzo 1990, e cioè a distanza di circa tre anni da detta richiesta e dalla ultimazione dei lavori, ha proposto ricorso per ottenere il riutilizzo dell'immobile ad uso locativo. La sentenza pretorile, stante la ormai pacifica e non contestata inesistenza dell'immobile reclamato, eliminato per motivi tecnici a seguito della ristrutturazione del fabbricato, dovrebbe incidere su un provvedimento della P.A. adottato nell'ambito di poteri pubblicistici e sul bene facente parte dal 1986/87 del patrimonio indisponibile dell'Ente. Il motivo (che palesemente non solleva una questione di competenza in senso proprio) non può essere accolto. Va considerata anzitutto la lamentata violazione dell'art. 702 secondo comma. E' vero che in tema di provvedimenti di urgenza, nel rito abrogato, la seconda fase costituiva un processo autonomo e distinto rispetto alla prima fase 7 - pertanto-non poteva essere introdotto "ex officio" dal giudice cautelare, che (cfr. tra le altre Cass. n. 1044 del 3/2/1998); ed è altresì esatto (in linea generale) che "Se il pretore, accolta la domanda di provvedimento di urgenza, anziché fissare un termine perentorio per l'inizio del giudizio di merito, dispone il prosieguo del processo davanti a se, per una abnorme convalida della cautela o per la decisione nel merito, la relativa pronuncia è radicalmente nulla per assoluto difetto della domanda introduttiva" (Cass. n. 4573 del 13/07/1981). Ma quest'ultimo principio di diritto, proprio in ragione della sua ratio ("assoluto difetto della domanda introduttiva”) non può essere applicato quando una domanda di parte attrice debba ritenersi sussistente in completa assenza di violazione dei diritti difensivi della controparte, la quale ha svolto attività difensiva ed accettato il contraddittorio (cfr. Cass. n. 1995 del giorno 8/7/1974: "Il procedimento introdotto con il ricorso proposto ai sensi dell'art 700 cod proc civ, si esaurisce con l'emanazione del provvedimento di urgenza al quale non deve seguire un giudizio di convalida, ma un autonomo giudizio sul merito della causa, da instaurarsi mediante un distinto atto di citazione. Pertanto, se il pretore, anziché fissare un termine per l'inizio di tale giudizio, abbia, invece, disposto la prosecuzione del processo dinanzi a sé e lo stesso processo, in mancanza di conclusioni di merito proposte dalle parti, abbia assunto il contenuto di un giudizio di convalida sulla misura cautelare, la sentenza di appello che lo ha concluso deve essere cassata senza rinvio, perché emanata in esito ad un procedimento non previsto dalla legge"; cfr. anche Cass. n.2768 del 20/03/1987: "Il procedimento ex art. 700 cod. proc. civ. si esaurisce con la pronuncia sul richiesto provvedimento di urgenza, al quale non deve seguire un giudizio di convalida, ma un autonomo giudizio sul merito della causa, da instaurarsi mediante un distinto atto di citazione. pertanto la 8 prosecuzione di quel procedimento con il giudizio di merito davanti a se' disposta dal pretore, invece della fissazione di un termine per l'inizio del giudizio stesso e della citazione della controparte, da' luogo ad un procedimento abnorme con la conseguenza che, mancata la partecipazione di quest'ultima parte, la sentenza emanata dal pretore in esito ad esso e' radicalmente nulla, difettando l'instaurazione un valido rapporto processuale per mancanza della vocatio in ius della di controparte.). Il tribunale di Salerno rileva appunto (in sostanza) che nella specie vi sono state sia la partecipazione al processo della parte convenuta, sia l'accettazione del contraddittorio "...nello stato in cui la causa si trovava...". Il Comune, con riferimento a tale rilievo del Tribunale, non solleva (ritualmente) contestazioni dirette e specifiche (e più precisamente non contesta specificamente che il suo difensore ha accettato il contraddittorio) ma sembra assumere da un lato (citando cass. 4573/81) che si era prodotta una radicale nullità sulla quale non poteva influire l'atteggiamento delle parti e dall'altro che il conferimento al suo difensore della sola procura per il procedimento ex artt. 700 e 701 c.p.c. (sulla base di delibera di incarico nello stesso senso) aveva comportato la mancata instaurazione di un "...valido contraddittorio..." e di un "...valido rapporto processuale...". Tali tesi in diritto non possono essere accolte, in quanto se il processo di merito, sia pur iniziato in modo irrituale, si è poi svolto nel rispetto dei diritti processuali delle parti ed in particolare se la parte convenuta ha accettato il contraddittorio (e nella specie si è verificato appunto questo, come si evince dagli atti, e non appare del resto ritualmente contestato) la nullità sopra citata non sussiste.. Ovviamente non si può parlare di valida accettazione del contraddittorio se il procuratore del convenuto è privo di valida procura. Se però si esamina la sentenza di primo grado, si deve constatare che emerge da tutto il suo contenuto (a cominciare dall'intestazione, ove viene indicato come convenuto il Comune, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Barbella;
e dalla conclusioni di entrambe le parti, considerate immediatamente dopo;
mentre per quanto riguarda il seguito della sentenza particolarmente rilevanti sono le osservazioni del Giudicante circa la domanda di detto Comune di ammissione di prova testimoniale e la deduzione del medesimo Comune in ordine all'entità del canone di locazione) che il RE ha in realtà esplicitamente considerato costituito (ritualmente) in giudizio il Comune (in quando detta costituzione e/o l'attività difensiva conseguente sono state l'oggetto diretto delle attestazioni e considerazioni del Giudice); il che equivale a dire che ha considerato rituale (sotto tutti i profili) la difesa in giudizio del convenuto. Poiché in ordine a tale questione il Comune di Angri non ha proposto alcuna rituale e specifica doglianza in sede di appello, deve concludersi che sul punto si è formato un giudicato (esplicito e non implicito), con la conseguenza che non può più essere posta in discussione la validità e pienezza dei poteri del sopra citato avvocato quale difensore del Comune. E' opportuno ribadire che nella specie si è di fronte ad un giudicato esplicito in quanto l'oggetto del giudicato medesimo non consiste in una affermazione non enunciata dal Giudice ma da considerarsi implicita in quanto necessaria premessa o necessario presupposto logico o giuridico di altre affermazioni esplicite;
ma consiste in una affermazione che deve ritenersi direttamente contenuta in vari punti dell'impugnata sentenza;
è infatti ad esempio evidente che affermare come 10 nell'intestazione predetta - che una certa parte è in giudizio rappresentata e difesa da un certo difensore significa prendere posizione direttamente e non indirettamente (e quindi implicitamente) in ordine alla valida costituzione della parte medesima. Una volta assodato che vi è stata valida accettazione del contraddittorio, la prima doglianza va respinta (è appena il caso di ricordare che quando vengono denunciati vizi giuridici, una volta assodata l'oggettiva conformità al diritto del dispositivo, gli eventuali vizi ex art. 360 n. 5 sono irrilevanti;
v. l'art. 384 c.p.c.). Anche la doglianza concernente la sussistenza o meno del pregiudizio grave ed irreparabile deve ritenersi inammissibile per due ragioni, ciascuna delle quali già di per sé decisiva: -A) essendo non rilevante dato che (v. tra le altre Cass. n. 1413 del 10/02/1987) “I provvedimenti cautelari atipici di urgenza disciplinati dallo articolo 700 cod. proc. civ. hanno carattere accessorio e temporaneo, in quanto diretti ad assicurare provvisoriamente gli effetti della successiva decisione nel merito, a seguito della quale esauriscono la loro funzione, rimanendone assorbiti, nel senso che, se l'esistenza del diritto e' accertata, sono sostituiti da quella decisione. Essi, pertanto, non sono suscettibili di autonoma impugnazione ed ogni questione sulla loro legittimita' e ritualita' rimane assorbita dal giudizio di merito" (cfr. anche Cass. n. 5412 del 24/10/1984: " I provvedimenti di urgenza di cui agli artt. 700 e segg. cod. proc. civ., in quanto diretti ad assicurare provvisoriamente gli effetti della successiva decisione di merito e cosi' ad impedire che la futura pronuncia del giudice possa restare pregiudicata dal tempo necessario ad ottenerla, hanno, rispetto ad essa, carattere accessorio e precario, nel senso che, se l'esistenza del diritto viene esclusa con tale pronunzia, venendo meno il presupposto della loro funzione cautelare, cessa altresi' la loro efficacia, ancor prima che sulla detta esclusione si formi il giudicato o che il giudizio di merito 11 abbia il suo esito definitivo;
mentre, ove sia accertata l'esistenza del diritto, essi restano sostituiti dalla decisione di merito. Rispetto a tali provvedimenti va, pertanto, esclusa non solo l'autonoma impugnabilita', ma anche l'ammissibilita' di un giudizio di convalida, poiche' il giudizio di merito ne assorbe ogni altro sulla loro ammissibilita' e ritualita'.") ; -B) in quanto, anche a prescindere dai rilievi ora esposti, si basa su dati di fatto (ad es. la data di ultimazione dei lavori) enunciati senza riportare adeguatamente il contenuto delle risultanze che li proverebbero;
infatti il ricorrente che deduce l'omessa o comunque viziata motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una decisiva risultanza processuale ovvero di un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio, ha l'onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima od il contenuto di tale istanza dato che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (cfr. tra le altre Cass. 2965/97, Cass. 2838/99, Cass. 4754/99, Cass. 2802/00 e Cass. 5608/00); inoltre va ribadito a tal proposito il seguente principio di diritto: l'indicazione della risultanza che si assume non valutata (o non logicamente valutata), non può consistere in meri riassunti o interpretazioni o deduzioni della parte ma, proprio in quanto deve consentire il controllo di legittimità e pertanto porre questa Corte in condizioni di valutare direttamente la risultanza (ed in particolare la sua decisività), deve contenere in modo obiettivo, tutte gli elementi rilevanti della medesima;
di conseguenza l'indicazione predetta, ove (come nella specie) sia necessario per una adeguata valutazione, deve consistere in una integrale trascrizione della risultanza in questione. Quanto all'asserita eliminazione dell'immobile suddetto (ed alle relative considerazioni ed argomentazioni) basta 12 rilevare che si tratta di doglianze inammissibili in quanto si basano sulla pacificità di detta eliminazione senza indicare ritualmente gli elementi che dovrebbero comprovare la pacificità medesima. Con il secondo motivo la parte ricorrente lamenta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.pc. in riferimento all'art. 360 n.
3. Inesistenza del rapporto locativo- Carenza di legittimazione attiva - Violazione e falsa applicazione degli artt.116 c.p.c e 2720 e segg. c.c. in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. Motivazione omessa e/o insufficiente circa un punto decisivo della controversia in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c." esponendo le seguenti doglianze. "...La sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto sussistente il preteso rapporto locativo sulla base peraltro di una sola ricevuta di pagamento, esibita da controparte, relativa ad un solo mese dell'anno 1977 e di una ordinanza di sgombero dell'immobile, erroneamente notificata al nell'anno 1983 al D'BR ES che alcunché di valido ha al riguardo esibito ed allegato, quali eventuali provvedimenti deliberativi, contratto....., che pure erano necessari trattandosi di dimostrare senza dubbi di sorta un preteso rapporto instaurato con un ente pubblico...". Dalla documentazione esibita e dalle dichiarazioni rese dagli informatori ing. Coppola e arch. Cinque risulta che il D'BR non è mai stato conduttore dell'immobile. Dalla denegata prova testimoniale si sarebbero potuti trarre decisivi elementi. Il motivo non può essere accolto. Infatti la motivazione dell'impugnata decisione (che ha in parte implicitamente fatto proprie le argomentazioni del Primo Giudice) appare sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione. Occorre ricordare in particolare che il "Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimita' ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., 13 sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato 0 deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non puo' invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perche' la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilita' e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (Cass. S. U. n. 05802 dell' 11/06/1998); le doglianze del Comune invece consistono in sostanza in una diversa valutazione in ordine all'attendibilità, alla concludenza ed alla scelta delle risultanze istruttorie idonee ricostruire i fatti in questione, mentre non riescono ad individuare effettivi vizi logici o giuridici. Nella misura poi in cui si basano su circostanze di fatto che emergerebbero dalle risultanze di causa o sull'omessa ammissione della prova testimoniale, il motivo deve ritenersi inammissibile ancor prima che infondato in quanto, in violazione del sopra citato principio di autosufficienza del ricorso, non viene riportato esattamente il contenuto delle risultanze in ipotesi non valutate (o valutate in modo viziato) e dei capitoli di prova non ammessi (v. sul punto quanto già esposto sopra;
e cfr. tra le altre anche Cass. n. 2894 del 26/03/1999:” Il ricorrente per cassazione il quale denunci l'esistenza di vizi della sentenza correlati al rifiuto, opposto dal giudice di merito, di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente introdotti, o l'omessa -comunque - valutazione, da parte del giudice di merito, di una certa deposizione, ha l'onere un latoda di dimostrare la sussistenza di un nesso eziologico tra l'errore 14 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 1 AGO. 2002, Registrato in data Serie M O R A I D 34.8.1 versate €. 140,43 al n. OBV (euro CENTO SEITANYA (43) p. II Dingente Area Servizi (Dott.Sa Maria Grazia DI FILIPPO) UFFICIO Il Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dr. M. RAGCICHIND addebitato al giudice e la pronuncia emessa in concreto che senza quell'errore sarebbe stata diversa, al fine di consentire al giudice di legittimita' il controllo sulla decisivita' delle prove, e dall'altro di indicare specificamente, nel ricorso, le - deduzioni di prova che asserisce disattese, onde consentire, al giudice di legittimita', la verifica, sulla sola base di tale atto di impugnazione, e senza necessita' di (inammissibili) indagini integrative, della validita' e decisivita' delle disattese deduzioni, e senza che - stante il principio cosiddetto di "autosufficienza" del ricorso per cassazione - all'uopo, possa svolgere alcuna funzione sostitutiva il riferimento, per relationem, ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi di giudizio."). Il ricorso va dunque respinto. Sulla base di quanto sopra esposto deve ritenersi assorbita ogni questione in • ordine alla ritualità ed ammissibilità della produzione di documenti effettuata dalla parte ricorrente. Non si deve provvedere sulle spese in quanto la controparte non ha svolto attività difensiva. 109T 129, 11
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. 450T 41,32 Così deciso a Roma il 13.7.2001. TOT.170,43 IL CONSIGLIERE ESTENSORE PRESIDENTE Govan Fiducia Depositata in Cancelleriá A 4.1.02 M E R R U F IL CANCELLIERE C1 IL CANCEL JERE C1 Gina Casoli Gina Pasoli 15