Art. 2210-bis. (( (Ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri).)) (( 1. Gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri vi permangono a esaurimento.
2. Il grado vertice per il ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri e' quello di colonnello.
3. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento sono i seguenti:
a) per il grado di colonnello: 61 anni;
b) per i gradi da sottotenente a tenente colonnello: 60 anni. ))
2. Il grado vertice per il ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri e' quello di colonnello.
3. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento sono i seguenti:
a) per il grado di colonnello: 61 anni;
b) per i gradi da sottotenente a tenente colonnello: 60 anni. ))