CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 02/02/2026, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 843/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LOPES SANTO, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
GIONGRANDI CARMELO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8570/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.PREV. IPO n. 29376202400002073000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- COM.PREV. IPO n. 29376202400002073000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- COM.PREV. IPO n. 29376202400002073000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- COM.PREV. IPO n. 29376202400002073000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- COM.PREV. IPO n. 29376202400002073000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- COM.PREV. IPO n. 29376202400002073000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- COM.PREV. IPO n. 29376202400002073000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- COM.PREV. IPO n. 29376202400002073000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009 - COM.PREV. IPO n. 29376202400002073000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- COM.PREV. IPO n. 29376202400002073000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- COM.PREV. IPO n. 29376202400002073000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- COM.PREV. IPO n. 29376202400002073000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- COM.PREV. IPO n. 29376202400002073000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- COM.PREV. IPO n. 29376202400002073000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- COM.PREV. IPO n. 29376202400002073000 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- COM.PREV. IPO n. 29376202400002073000 IRPEF-ALIQUOTE 2014
- COM.PREV. IPO n. 29376202400002073000 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- COM.PREV. IPO n. 29376202400002073000 IRPEF-ALIQUOTE 2016
- COM.PREV. IPO n. 29376202400002073000 IRPEF-ALIQUOTE 2017
- COM.PREV. IPO n. 29376202400002073000 IRPEF-ALIQUOTE 2018
- COM.PREV. IPO n. 29376202400002073000 IVA-ALIQUOTE 2008
- COM.PREV. IPO n. 29376202400002073000 IVA-ALIQUOTE 2009
- COM.PREV. IPO n. 29376202400002073000 IRAP 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 204/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 5.11.2024 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'ADER, esponendo che in data 7.08.2024, l'odierna ricorrente aveva ricevuto la notifica di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria con numeri finali 2073, in relazione alle somme richieste nelle seguenti otto cartelle di pagamento:
29320120018708040000 Iva anno 2008 835,08 €
29320130015601419000 IVA 2009 - Add. Com. e Reg. irpef 2009 - Irap 2009
2.961,82 €
29320160062711221000. IRPEF anno 2013 - Add. Com. e Reg. 2013
2.893,00 €
29320180022842786000 IRPEF anno 2015 - add. Com. e Reg. 2015
4.074,00 €
29320180030119434000 IRPEF anno 2014 -Add. Com. e Reg. 2014
3.720,45 €
29320200047437111000. IRPEF anno 2016 - Add. Com. e Reg. 2016 - Tassa Autom. 2017. 747,00 €
293202100655824608000. IRPEF anno 2017- Add. Com. e Reg. 2017
8.180,00 €
29320220066763580000. IRPEF anno 2018- Add. Com. e Reg. 2018
20.638,00 €
Totale
44.049,35 € Chiedeva l'annullamento dell'intimazione impugnata e la dichiarazione che le relative somme ivi richieste non erano dovute;
deduceva la mancata notifica di tali cartelle, atti presupposti, la prescrizione, anche quella quinquennale per sanzioni ed interessi;
il difetto di motivazione.
L'ADER si costituiva in giudizio;
depositava la relata di notifica delle cartelle;
depositava altresì due intimazioni di pagamento con la relata di notifica;
invocava l'applicazione della normativa emergenziale in tema di sospensione dei termini emanata in occasione dell'epidemia di Covid;
chiedeva il rigetto del ricorso, perché infondato.
La ricorrente presentava memorie illustrative.
La causa veniva decisa all'udienza del 22.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'ADER, costituitasi in giudizio, ha prodotto in giudizio la prova dell'avvenuta notifica delle otto cartelle in oggetto.
1)Cartella n. 293/2012/0018708040000, emessa per omesso versamento dell' IVA , anno 2008 alla ADE
Direzione Provinciale di Catania è stata notificata il 22/05/2012, con consegna a mani del padre dell'interessata Nominativo_1 e l'invio della prescritta raccomandata di avviso.
2)Cartella n. 293/2013/0015601419000, emessa per omesso versamento dell'IVA, anno 2009 alla ADE
Direzione Provinciale di Catania è stata notificata il 02/05/2013, con consegna a mani del padre dell'interessata Nominativo_1 e l'invio della prescritta raccomandata di avviso.
3)Cartella n. 293/2016/0062711221/000, emessa per omesso versamento dell'Addizionale Regionale IRPEF, anno 2015 alla ADE Direzione Provinciale di Catania è stata notificata il 25/01/2017, con consegna a mani del padre dell'interessata Nominativo_1 e l'invio della prescritta raccomandata di avviso.
4)Cartella n. 293/2018/0022842786/000, emessa per omesso versamento dell'Addizionale Regionale
IRPEF, anno 2015, alla ADE Direzione Provinciale di Catania è stata notificata il 24/06/2019 con invio della raccomandata e la accertata compiuta giacenza.
5)Cartella n. 293/2018/0030119434/000, emessa per omesso versamento dell'Addizionale Regionale IRPEF, anno 2014 alla ADE Direzione Provinciale di Catania è stata notificata il 26/09/2019 con invio della raccomandata e la accertata compiuta giacenza. 6)Cartella n. 293/2020/0047437111/000, emessa per omesso versamento dell'Addizionale Regionale IRPEF, anno 2016 alla ADE Direzione Provinciale di Catania è stata notificata il 05/04/2022 con consegna a mani del padre dell'interessata Nominativo_1 e l'invio della prescritta raccomandata di avviso.
7)Cartella n. 293/2021/00655824608/00, emessa per omesso versamento dell'Addizionale Regionale
IRPEF, anno 2021 alla ADE Direzione Provinciale di Catania è stata notificata il 10/07/2023 con invio della raccomandata e la accertata compiuta giacenza.
8)Cartella n. 293/2022/00667635800000, emessa per omesso versamento dell'Addizionale Regionale
IRPEF, anno 2018 alla ADE Direzione Provinciale di Catania è stata notificata il 10/07/2023 con invio della raccomandata e la accertata compiuta giacenza.
E' conseguentemente infondato il motivo concernente l'omessa notifica di tali cartelle, mentre devono considerarsi inammissibili nel presente giudizio gli altri motivi che dovevano essere proposti con una tempestiva impugnazione di esse.
L'ADER ha altresì fornito la prova di avere notificato all'odierno ricorrente in data 14.02.2023 una intimazione di pagamento con numeri finali 8379, contenente fra le altre la cartella con numeri finali 8040 a mani del figlio convivente Nominativo_2, con l'invio della prescritta raccomandata di avviso;
ed una intimazione di pagamento con numeri finali 6976, contenente fra le altre le quattro cartelle con numeri finali 1419, 1221, 2786 e 9434, notificata in data 27.06.2023, con avviso inviato con raccomandata del
23.08.2023 ed accertata compiuta giacenza
Il ricorso deve ritenersi infondato, anche sotto il profilo della prescrizione successiva alla notifica della cartella, anche quella quinquennale prevista per le sanzioni e gli interessi, tenuto conto della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione, notificata in data 7.08.2024, della data di notifica di ciascuna delle cartelle in oggetto e delle due intimazioni di pagamento, depositate in atti, sopra citate, con numeri finali 8379 e con numeri finali 6976; oltre che della sospensione dei termini decretata in occasione dell'epidemia di Covid.
La notifica delle sopra citate intimazioni con numeri finali 8379 e 6976, per le quali non è stata fornita la prova di una tempestiva impugnazione, rende altresì inammissibile il ricorso nei confronti delle cartelle ivi menzionate, con numeri finali 8040, 1419, 1221, 2786 e 9434, essendosi il relativo credito cristallizzato ed essendo pertanto divenuto non più oppugnabile.
Per quanto riguarda il motivo di impugnazione concernente il difetto di motivazione, deve rigettarsi il rilievo, sollevato da parte ricorrente nelle memorie illustrative, secondo cui tali intimazioni di pagamento con numeri finali 8379 e 6976 non potrebbero avere ingresso nel presente giudizio, in base all'art. 7 comma 1 dello
Statuto del Contribuente, così come novellato dalla nuova legge di modifica entrata in vigore il 18.01.2024, in base al quale nella motivazione del provvedimento occorre indicare i mezzi di prova: le intimazioni in oggetto infatti non possono considerarsi mezzi di prova in relazione ai crediti richiesti nell'atto impugnato, quanto piuttosto fondamento per contestare l'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente;
pertanto non vi era l'obbligo di menzionarle nell'atto impugnato.
Il difetto di motivazione non sussiste nemmeno per quanto riguarda i rimanenti rilievi sollevati in ricorso.
Deve infatti osservarsi che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata è stata congruamente motivata.
Dall'esame dell'atto in oggetto, è possibile infatti risalire agli immobili oggetto della minacciata iscrizione, ai crediti richiesti, ed alle ragioni sottese al recupero dei crediti, dato che sono analiticamente indicati i seguenti elementi: la somma richiesta, l'anno di riferimento e la causale.
In ogni caso deve anche considerarsi che la ricorrente è stato in grado di individuare i titoli e le motivazioni per le quali le somme in questione sono state richieste ad ha formulato ampie argomentazioni difensive;
che sono presenti tutti gli elementi in fatto e le ragioni di diritto necessari perché il contribuente abbia contezza delle somme richieste, delle ragioni del loro ammontare e dei motivi giuridici posti a fondamento delle pretese;
e che l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi non può di per sé comportare un difetto di motivazione, ove si consideri che gli interessi vengono calcolati secondo precise normative di legge, come tali conosciute e conoscibili da parte di tutti i cittadini, tra l'altro espressamente richiamate nell'atto impugnato.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'ADER, liquidate nella somma di € 3.000,00 oltre Iva, Cpa e spese generali. Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data 22.01.2026. Il Giudice
Estensore Il Presidente Dr. Pasquale Nigro Dr. Santo Lopes
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LOPES SANTO, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
GIONGRANDI CARMELO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8570/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.PREV. IPO n. 29376202400002073000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- COM.PREV. IPO n. 29376202400002073000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- COM.PREV. IPO n. 29376202400002073000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- COM.PREV. IPO n. 29376202400002073000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- COM.PREV. IPO n. 29376202400002073000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- COM.PREV. IPO n. 29376202400002073000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- COM.PREV. IPO n. 29376202400002073000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- COM.PREV. IPO n. 29376202400002073000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009 - COM.PREV. IPO n. 29376202400002073000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- COM.PREV. IPO n. 29376202400002073000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- COM.PREV. IPO n. 29376202400002073000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- COM.PREV. IPO n. 29376202400002073000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- COM.PREV. IPO n. 29376202400002073000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- COM.PREV. IPO n. 29376202400002073000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- COM.PREV. IPO n. 29376202400002073000 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- COM.PREV. IPO n. 29376202400002073000 IRPEF-ALIQUOTE 2014
- COM.PREV. IPO n. 29376202400002073000 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- COM.PREV. IPO n. 29376202400002073000 IRPEF-ALIQUOTE 2016
- COM.PREV. IPO n. 29376202400002073000 IRPEF-ALIQUOTE 2017
- COM.PREV. IPO n. 29376202400002073000 IRPEF-ALIQUOTE 2018
- COM.PREV. IPO n. 29376202400002073000 IVA-ALIQUOTE 2008
- COM.PREV. IPO n. 29376202400002073000 IVA-ALIQUOTE 2009
- COM.PREV. IPO n. 29376202400002073000 IRAP 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 204/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 5.11.2024 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'ADER, esponendo che in data 7.08.2024, l'odierna ricorrente aveva ricevuto la notifica di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria con numeri finali 2073, in relazione alle somme richieste nelle seguenti otto cartelle di pagamento:
29320120018708040000 Iva anno 2008 835,08 €
29320130015601419000 IVA 2009 - Add. Com. e Reg. irpef 2009 - Irap 2009
2.961,82 €
29320160062711221000. IRPEF anno 2013 - Add. Com. e Reg. 2013
2.893,00 €
29320180022842786000 IRPEF anno 2015 - add. Com. e Reg. 2015
4.074,00 €
29320180030119434000 IRPEF anno 2014 -Add. Com. e Reg. 2014
3.720,45 €
29320200047437111000. IRPEF anno 2016 - Add. Com. e Reg. 2016 - Tassa Autom. 2017. 747,00 €
293202100655824608000. IRPEF anno 2017- Add. Com. e Reg. 2017
8.180,00 €
29320220066763580000. IRPEF anno 2018- Add. Com. e Reg. 2018
20.638,00 €
Totale
44.049,35 € Chiedeva l'annullamento dell'intimazione impugnata e la dichiarazione che le relative somme ivi richieste non erano dovute;
deduceva la mancata notifica di tali cartelle, atti presupposti, la prescrizione, anche quella quinquennale per sanzioni ed interessi;
il difetto di motivazione.
L'ADER si costituiva in giudizio;
depositava la relata di notifica delle cartelle;
depositava altresì due intimazioni di pagamento con la relata di notifica;
invocava l'applicazione della normativa emergenziale in tema di sospensione dei termini emanata in occasione dell'epidemia di Covid;
chiedeva il rigetto del ricorso, perché infondato.
La ricorrente presentava memorie illustrative.
La causa veniva decisa all'udienza del 22.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'ADER, costituitasi in giudizio, ha prodotto in giudizio la prova dell'avvenuta notifica delle otto cartelle in oggetto.
1)Cartella n. 293/2012/0018708040000, emessa per omesso versamento dell' IVA , anno 2008 alla ADE
Direzione Provinciale di Catania è stata notificata il 22/05/2012, con consegna a mani del padre dell'interessata Nominativo_1 e l'invio della prescritta raccomandata di avviso.
2)Cartella n. 293/2013/0015601419000, emessa per omesso versamento dell'IVA, anno 2009 alla ADE
Direzione Provinciale di Catania è stata notificata il 02/05/2013, con consegna a mani del padre dell'interessata Nominativo_1 e l'invio della prescritta raccomandata di avviso.
3)Cartella n. 293/2016/0062711221/000, emessa per omesso versamento dell'Addizionale Regionale IRPEF, anno 2015 alla ADE Direzione Provinciale di Catania è stata notificata il 25/01/2017, con consegna a mani del padre dell'interessata Nominativo_1 e l'invio della prescritta raccomandata di avviso.
4)Cartella n. 293/2018/0022842786/000, emessa per omesso versamento dell'Addizionale Regionale
IRPEF, anno 2015, alla ADE Direzione Provinciale di Catania è stata notificata il 24/06/2019 con invio della raccomandata e la accertata compiuta giacenza.
5)Cartella n. 293/2018/0030119434/000, emessa per omesso versamento dell'Addizionale Regionale IRPEF, anno 2014 alla ADE Direzione Provinciale di Catania è stata notificata il 26/09/2019 con invio della raccomandata e la accertata compiuta giacenza. 6)Cartella n. 293/2020/0047437111/000, emessa per omesso versamento dell'Addizionale Regionale IRPEF, anno 2016 alla ADE Direzione Provinciale di Catania è stata notificata il 05/04/2022 con consegna a mani del padre dell'interessata Nominativo_1 e l'invio della prescritta raccomandata di avviso.
7)Cartella n. 293/2021/00655824608/00, emessa per omesso versamento dell'Addizionale Regionale
IRPEF, anno 2021 alla ADE Direzione Provinciale di Catania è stata notificata il 10/07/2023 con invio della raccomandata e la accertata compiuta giacenza.
8)Cartella n. 293/2022/00667635800000, emessa per omesso versamento dell'Addizionale Regionale
IRPEF, anno 2018 alla ADE Direzione Provinciale di Catania è stata notificata il 10/07/2023 con invio della raccomandata e la accertata compiuta giacenza.
E' conseguentemente infondato il motivo concernente l'omessa notifica di tali cartelle, mentre devono considerarsi inammissibili nel presente giudizio gli altri motivi che dovevano essere proposti con una tempestiva impugnazione di esse.
L'ADER ha altresì fornito la prova di avere notificato all'odierno ricorrente in data 14.02.2023 una intimazione di pagamento con numeri finali 8379, contenente fra le altre la cartella con numeri finali 8040 a mani del figlio convivente Nominativo_2, con l'invio della prescritta raccomandata di avviso;
ed una intimazione di pagamento con numeri finali 6976, contenente fra le altre le quattro cartelle con numeri finali 1419, 1221, 2786 e 9434, notificata in data 27.06.2023, con avviso inviato con raccomandata del
23.08.2023 ed accertata compiuta giacenza
Il ricorso deve ritenersi infondato, anche sotto il profilo della prescrizione successiva alla notifica della cartella, anche quella quinquennale prevista per le sanzioni e gli interessi, tenuto conto della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione, notificata in data 7.08.2024, della data di notifica di ciascuna delle cartelle in oggetto e delle due intimazioni di pagamento, depositate in atti, sopra citate, con numeri finali 8379 e con numeri finali 6976; oltre che della sospensione dei termini decretata in occasione dell'epidemia di Covid.
La notifica delle sopra citate intimazioni con numeri finali 8379 e 6976, per le quali non è stata fornita la prova di una tempestiva impugnazione, rende altresì inammissibile il ricorso nei confronti delle cartelle ivi menzionate, con numeri finali 8040, 1419, 1221, 2786 e 9434, essendosi il relativo credito cristallizzato ed essendo pertanto divenuto non più oppugnabile.
Per quanto riguarda il motivo di impugnazione concernente il difetto di motivazione, deve rigettarsi il rilievo, sollevato da parte ricorrente nelle memorie illustrative, secondo cui tali intimazioni di pagamento con numeri finali 8379 e 6976 non potrebbero avere ingresso nel presente giudizio, in base all'art. 7 comma 1 dello
Statuto del Contribuente, così come novellato dalla nuova legge di modifica entrata in vigore il 18.01.2024, in base al quale nella motivazione del provvedimento occorre indicare i mezzi di prova: le intimazioni in oggetto infatti non possono considerarsi mezzi di prova in relazione ai crediti richiesti nell'atto impugnato, quanto piuttosto fondamento per contestare l'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente;
pertanto non vi era l'obbligo di menzionarle nell'atto impugnato.
Il difetto di motivazione non sussiste nemmeno per quanto riguarda i rimanenti rilievi sollevati in ricorso.
Deve infatti osservarsi che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata è stata congruamente motivata.
Dall'esame dell'atto in oggetto, è possibile infatti risalire agli immobili oggetto della minacciata iscrizione, ai crediti richiesti, ed alle ragioni sottese al recupero dei crediti, dato che sono analiticamente indicati i seguenti elementi: la somma richiesta, l'anno di riferimento e la causale.
In ogni caso deve anche considerarsi che la ricorrente è stato in grado di individuare i titoli e le motivazioni per le quali le somme in questione sono state richieste ad ha formulato ampie argomentazioni difensive;
che sono presenti tutti gli elementi in fatto e le ragioni di diritto necessari perché il contribuente abbia contezza delle somme richieste, delle ragioni del loro ammontare e dei motivi giuridici posti a fondamento delle pretese;
e che l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi non può di per sé comportare un difetto di motivazione, ove si consideri che gli interessi vengono calcolati secondo precise normative di legge, come tali conosciute e conoscibili da parte di tutti i cittadini, tra l'altro espressamente richiamate nell'atto impugnato.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'ADER, liquidate nella somma di € 3.000,00 oltre Iva, Cpa e spese generali. Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data 22.01.2026. Il Giudice
Estensore Il Presidente Dr. Pasquale Nigro Dr. Santo Lopes