Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 02/02/2026, n. 843
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti presupposti (cartelle di pagamento)

    L'Agenzia delle Entrate ha prodotto prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, rendendo infondato questo motivo.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La Corte ritiene che la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e delle intimazioni di pagamento, unitamente alla sospensione dei termini per l'emergenza Covid, interrompa la prescrizione. Inoltre, alcune intimazioni di pagamento, non tempestivamente impugnate, hanno cristallizzato il credito.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto impugnato

    La Corte ritiene che la comunicazione sia congruamente motivata, indicando gli immobili, i crediti richiesti, l'anno di riferimento e la causale. La mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi non inficia la motivazione, essendo questi calcolati secondo normativa di legge.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per intimazioni di pagamento non impugnate

    La Corte accoglie questa eccezione per le cartelle incluse nelle intimazioni di pagamento non impugnate, ritenendo il relativo credito cristallizzato e non più oppugnabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 02/02/2026, n. 843
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 843
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo