Articolo 11 della Legge 22 febbraio 1934, n. 370
Articolo 10Articolo 12
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13 settembre 1934
Art. 11.

Negli opifici, la cui forza motrice prevalente e' prodotta direttamente dal vento o dall'acqua, ovvero e' costituita da energia elettrica prodotta o trasportata direttamente dall'esercente dell'opificio ed esclusivamente per l'uso di questo, puo' essere dato, per dieci settimane all'anno, il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive ogni due settimane.

I datori di lavoro, che intendono attuare il regime sopraindicato, debbono preventivamente presentare all'Ispettorato corporativo una dichiarazione da cui risultino i dati necessari per dimostrare che ricorrono le condizioni di legge.


Entrata in vigore il 13 settembre 1934