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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/12/2025, n. 9262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9262 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15933/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15933/2024 tra
Parte_1
opponente e
Controparte_1
opposta
Oggi 3 dicembre 2025 ore 09:17 innanzi alla dott.ssa Antonella Cozzi, sono comparsi:
Per l'avv. ARGERI BE oggi sostituito dall'avv. Pt_1 Parte_1 MARCELLO MAGRI Per 'avv. DE RUSSIS DANIELE Controparte_1 I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue: Voglia il Tribunale, su richiesta congiunta delle parti, dichiarare cessata la materia del contendere con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione integrale delle spese di lite. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Antonella Cozzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15933/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARGERI Parte_1 P.IVA_1 BE, dell'avv. SANTORO CARLO ( ) e dell'avv. BERETTA MATTEO C.F._1 ( ), elettivamente domiciliato in VIA SAN PAOLO 7 MILANO presso il C.F._2 difensore avv. ARGERI BE opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE RUSSIS DANIELE, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA A. ALBRICCI 20122 MILANO presso il difensore avv. DE RUSSIS DANIELE opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Motivazione conveniva in giudizio proponendo opposizione Parte_1 Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 5618/2024 emesso dal Tribunale di Milano a favore di CP_1 in data 19 aprile 2024 nel procedimento con R.G. n. 14490/2024 e notificato in data 22 aprile
[...] 2024.
La si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Il decreto ingiuntivo era stato emesso provvisoriamente esecutivo e con ordinanza del 9.5.2024 veniva disposta la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c..
Le parti depositavano le memorie ex art 171 ter c.p.c. e con ordinanza del 5 luglio 2025 la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 23.4.2026.
L'udienza di precisazione delle conclusioni veniva anticipata al 3.12.2025 disponendo la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., in accoglimento dell'istanza congiunta delle parti che davano atto “di aver raggiunto un accordo transattivo novativo finalizzato a risolvere bonariamente ogni controversia, inclusa quella oggetto del presente giudizio” e chiedevano di “dichiarare la cessazione della materia del contendere e provvedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto”.
pagina 2 di 3 All'udienza del 3.12.2025, le parti precisavano le conclusioni chiedendo quindi congiuntamente la pronuncia di sentenza di cessazione della materia del contendere e di revoca del decreto ingiuntivo opposto, con la compensazione delle spese di lite.
La richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, postulata congiuntamente dalle parti, merita accoglimento.
Infatti, deve ritenersi venuto meno l'interesse delle parti alla definizione del giudizio, essendo sopravvenuto tra le medesime un accordo transattivo che, come espressamente dichiarato dalle stesse, determina la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto (cfr Cass 27.4.2000 n 5390).
La cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di divenire definitiva) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione della ingiunzione (v., tra le altre, Cass. 22 maggio 2008 n. 13085). Deve quindi essere revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, stante l'esito del giudizio e come richiesto congiuntamente dalle parti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 5618/2024 emesso dal Tribunale di Milano a favore di in data 19 aprile 2024 nel procedimento con R.G. n. 14490/2024; Controparte_1
3) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti con deposito telematico ed allegazione al verbale.
Milano, 3 dicembre 2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15933/2024 tra
Parte_1
opponente e
Controparte_1
opposta
Oggi 3 dicembre 2025 ore 09:17 innanzi alla dott.ssa Antonella Cozzi, sono comparsi:
Per l'avv. ARGERI BE oggi sostituito dall'avv. Pt_1 Parte_1 MARCELLO MAGRI Per 'avv. DE RUSSIS DANIELE Controparte_1 I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue: Voglia il Tribunale, su richiesta congiunta delle parti, dichiarare cessata la materia del contendere con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione integrale delle spese di lite. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Antonella Cozzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15933/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARGERI Parte_1 P.IVA_1 BE, dell'avv. SANTORO CARLO ( ) e dell'avv. BERETTA MATTEO C.F._1 ( ), elettivamente domiciliato in VIA SAN PAOLO 7 MILANO presso il C.F._2 difensore avv. ARGERI BE opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE RUSSIS DANIELE, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA A. ALBRICCI 20122 MILANO presso il difensore avv. DE RUSSIS DANIELE opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Motivazione conveniva in giudizio proponendo opposizione Parte_1 Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 5618/2024 emesso dal Tribunale di Milano a favore di CP_1 in data 19 aprile 2024 nel procedimento con R.G. n. 14490/2024 e notificato in data 22 aprile
[...] 2024.
La si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Il decreto ingiuntivo era stato emesso provvisoriamente esecutivo e con ordinanza del 9.5.2024 veniva disposta la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c..
Le parti depositavano le memorie ex art 171 ter c.p.c. e con ordinanza del 5 luglio 2025 la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 23.4.2026.
L'udienza di precisazione delle conclusioni veniva anticipata al 3.12.2025 disponendo la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., in accoglimento dell'istanza congiunta delle parti che davano atto “di aver raggiunto un accordo transattivo novativo finalizzato a risolvere bonariamente ogni controversia, inclusa quella oggetto del presente giudizio” e chiedevano di “dichiarare la cessazione della materia del contendere e provvedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto”.
pagina 2 di 3 All'udienza del 3.12.2025, le parti precisavano le conclusioni chiedendo quindi congiuntamente la pronuncia di sentenza di cessazione della materia del contendere e di revoca del decreto ingiuntivo opposto, con la compensazione delle spese di lite.
La richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, postulata congiuntamente dalle parti, merita accoglimento.
Infatti, deve ritenersi venuto meno l'interesse delle parti alla definizione del giudizio, essendo sopravvenuto tra le medesime un accordo transattivo che, come espressamente dichiarato dalle stesse, determina la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto (cfr Cass 27.4.2000 n 5390).
La cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di divenire definitiva) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione della ingiunzione (v., tra le altre, Cass. 22 maggio 2008 n. 13085). Deve quindi essere revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, stante l'esito del giudizio e come richiesto congiuntamente dalle parti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 5618/2024 emesso dal Tribunale di Milano a favore di in data 19 aprile 2024 nel procedimento con R.G. n. 14490/2024; Controparte_1
3) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti con deposito telematico ed allegazione al verbale.
Milano, 3 dicembre 2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
pagina 3 di 3