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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
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7 luglio 2017
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Art. 1822. (( (Indennita' operative). )) (( 1. L'indennita' di impiego operativo di base di cui alla tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78 , e successive modificazioni, e' corrisposta nella misura mensile lorda di:
a) euro 685,65 per generale, generale di corpo d'armata, generale di divisione e gradi corrispondenti;
b) euro 640,44 per generale di brigata e gradi corrispondenti;
c) euro 640,44 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica di aspirante;
d) euro 595,23 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con piu' di venticinque anni di servizio complessivamente prestato;
e) euro 550,02 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con piu' di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica di aspirante;
f) euro 371,85 per tenente colonnello e gradi corrispondenti;
g) euro 343,44 per maggiore e gradi corrispondenti.
2. Agli importi di cui al comma 1 si applica l'adeguamento annuale di cui all' articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 .
3. Al personale di cui al comma 1 competono le indennita' fondamentali e supplementari calcolate sulle misure di cui al medesimo comma nei termini indicati dalla legge 23 marzo 1983, n. 78 , e successive modificazioni.
4. Le indennita' previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della stessa legge n. 78 del 1983 , sono interamente computabili nella tredicesima mensilita', secondo le misure stabilite dalle vigenti disposizioni.
5. E' fatta salva l'applicazione dell' articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468 .
6. Ai generali di corpo d'armata e di divisione dell'Esercito italiano e gradi corrispondenti della Marina militare, in possesso di brevetto militare di pilota l'indennita' di aeronavigazione e' corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unita' aeree. )) ((44)) ------------ AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
a) euro 685,65 per generale, generale di corpo d'armata, generale di divisione e gradi corrispondenti;
b) euro 640,44 per generale di brigata e gradi corrispondenti;
c) euro 640,44 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica di aspirante;
d) euro 595,23 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con piu' di venticinque anni di servizio complessivamente prestato;
e) euro 550,02 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con piu' di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica di aspirante;
f) euro 371,85 per tenente colonnello e gradi corrispondenti;
g) euro 343,44 per maggiore e gradi corrispondenti.
2. Agli importi di cui al comma 1 si applica l'adeguamento annuale di cui all' articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 .
3. Al personale di cui al comma 1 competono le indennita' fondamentali e supplementari calcolate sulle misure di cui al medesimo comma nei termini indicati dalla legge 23 marzo 1983, n. 78 , e successive modificazioni.
4. Le indennita' previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della stessa legge n. 78 del 1983 , sono interamente computabili nella tredicesima mensilita', secondo le misure stabilite dalle vigenti disposizioni.
5. E' fatta salva l'applicazione dell' articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468 .
6. Ai generali di corpo d'armata e di divisione dell'Esercito italiano e gradi corrispondenti della Marina militare, in possesso di brevetto militare di pilota l'indennita' di aeronavigazione e' corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unita' aeree. )) ((44)) ------------ AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Giurisprudenza • 5
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